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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 869 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via G. A. Cesareo n. 29 presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA FRIDA
SIMONA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Villafranca Tirrena, via Roma n. 47, presso lo studio dell'avv. LA ROSA ANTONINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06.03.2025, Parte_1
esponeva che, con sentenza del 05.11.2021, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e regolati i rapporti fra le CP_1
parti sotto il profilo economico.
1 R.G. n. 869/2025
Rappresentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate, mentre la , Per_1
successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, aveva instaurato una stabile convivenza con altro uomo ed intrapreso attività lavorativa. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato l'assegno divorzile previsto a favore della resistente e ridotto l'importo dell'assegno da lui corrisposto a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_2
, figlia della coppia.
[...]
Con decreto del 14/03/2025, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Con comparsa del 14.05.2025, si costituiva in giudizio contestando CP_1
il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto delle domande formulate dal e Parte_1 che fosse aumentato l'importo dell'assegno previsto per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 18 giugno 2025, il Giudice procedeva alla audizione delle parti e formulava la seguente proposta conciliativa:
- “revoca dell'assegno divorzile in favore della e conferma del contributo Per_1
di mantenimento della minore nella misura fissata in sede di Persona_2 divorzio”.
Le parti dichiaravano di accettare la detta proposta ed il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Come rilevato, le parti, sentite alla udienza del 18.06.2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere recepito, non apparendo lo stesso contrario all'interesse della prole né contrario a norme imperative di legge.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
con ricorso depositato in data 06.03.2025, disattesa ogni contraria CP_2
domanda, eccezione, così provvede:
1) Dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio conformemente all'accordo raggiunto dalle parti alla udienza del 18 giugno
2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
2 R.G. n. 869/2025
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale del 20.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 869 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via G. A. Cesareo n. 29 presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA FRIDA
SIMONA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Villafranca Tirrena, via Roma n. 47, presso lo studio dell'avv. LA ROSA ANTONINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06.03.2025, Parte_1
esponeva che, con sentenza del 05.11.2021, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e regolati i rapporti fra le CP_1
parti sotto il profilo economico.
1 R.G. n. 869/2025
Rappresentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate, mentre la , Per_1
successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, aveva instaurato una stabile convivenza con altro uomo ed intrapreso attività lavorativa. Chiedeva, pertanto, che fosse revocato l'assegno divorzile previsto a favore della resistente e ridotto l'importo dell'assegno da lui corrisposto a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_2
, figlia della coppia.
[...]
Con decreto del 14/03/2025, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Con comparsa del 14.05.2025, si costituiva in giudizio contestando CP_1
il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto delle domande formulate dal e Parte_1 che fosse aumentato l'importo dell'assegno previsto per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 18 giugno 2025, il Giudice procedeva alla audizione delle parti e formulava la seguente proposta conciliativa:
- “revoca dell'assegno divorzile in favore della e conferma del contributo Per_1
di mantenimento della minore nella misura fissata in sede di Persona_2 divorzio”.
Le parti dichiaravano di accettare la detta proposta ed il Giudice delegato, preso atto delle intese raggiunte, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Come rilevato, le parti, sentite alla udienza del 18.06.2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere recepito, non apparendo lo stesso contrario all'interesse della prole né contrario a norme imperative di legge.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
con ricorso depositato in data 06.03.2025, disattesa ogni contraria CP_2
domanda, eccezione, così provvede:
1) Dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio conformemente all'accordo raggiunto dalle parti alla udienza del 18 giugno
2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
2 R.G. n. 869/2025
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale del 20.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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