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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1006 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1006 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CAVALLINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli Chiara, e , maggiorenni;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 3 ed il sig. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._5 residente in [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini al n. 170,
P. 2, S. A, anno 1997 del Registro dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini in regime di comunione dei beni e successivo atto del 31.07.2008 con il quale hanno optato per il regime di separazione dei beni, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della Sentenza che sarà emessa e provvedere agli altri adempimenti di rito;
II. disporre che in ordine al versamento effettuato dai ricorrenti sul c/c cointestato n. 116839 per le spese necessarie alle esigenze dei figli, anche di natura straordinaria, a decorrere dal mese di giugno 2025, il sig. provvederà al versamento della cifra di € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), Parte_2 mentre la sig.ra verserà la somma di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) e quindi, non Parte_1 verrà disposto alcun contributo al mantenimento della prole da un coniuge in favore dell'altro, ma il versamento mensile delle cifre sopra indicate e senza alcun adeguamento ISTAT.
III. dare atto che entrambi i ricorrenti sono idonei al lavoro e sono in grado di provvedere a quanto di necessità per loro stessi;
Le parti chiedono di disporre la trasmissione dell'emananda Sentenza all'Ufficio di Stato
Civile di Rimini, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di Legge;
I signori e dichiarano espressamente di rinunciare alla impugnazione Parte_1 Parte_2 della Sentenza e di prestare acquiescenza alla medesima.
Le spese del presente procedimento saranno suddivise tra le parti per metà ciascuno.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.06.1997 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 170 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1006 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CAVALLINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli Chiara, e , maggiorenni;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 3 ed il sig. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._5 residente in [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini al n. 170,
P. 2, S. A, anno 1997 del Registro dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini in regime di comunione dei beni e successivo atto del 31.07.2008 con il quale hanno optato per il regime di separazione dei beni, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della Sentenza che sarà emessa e provvedere agli altri adempimenti di rito;
II. disporre che in ordine al versamento effettuato dai ricorrenti sul c/c cointestato n. 116839 per le spese necessarie alle esigenze dei figli, anche di natura straordinaria, a decorrere dal mese di giugno 2025, il sig. provvederà al versamento della cifra di € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), Parte_2 mentre la sig.ra verserà la somma di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) e quindi, non Parte_1 verrà disposto alcun contributo al mantenimento della prole da un coniuge in favore dell'altro, ma il versamento mensile delle cifre sopra indicate e senza alcun adeguamento ISTAT.
III. dare atto che entrambi i ricorrenti sono idonei al lavoro e sono in grado di provvedere a quanto di necessità per loro stessi;
Le parti chiedono di disporre la trasmissione dell'emananda Sentenza all'Ufficio di Stato
Civile di Rimini, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di Legge;
I signori e dichiarano espressamente di rinunciare alla impugnazione Parte_1 Parte_2 della Sentenza e di prestare acquiescenza alla medesima.
Le spese del presente procedimento saranno suddivise tra le parti per metà ciascuno.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.06.1997 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 170 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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