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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del dott. NO GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 642/2023 e RG 1639/23 tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO MEA Parte_1 C.F._1 del Foro di Pesaro come da procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. ) rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'avv. MASSIMILIANO GIUGURTA del Foro di Savona come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p. iva , in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_5 dall'avv. MARA TAGLIERO del Foro di Savona come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TE IA
*****
Oggetto: forniture
*****
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Savona adito, ogni istanza contraria reietta: a. nel merito, premessa ogni attività istruttoria ritenuta utile e necessaria se non già provato per tabulas, alla luce di quanto esposto in atti in punto di fatto e di diritto, accertati e dichiarati l'inadempimento e la responsabilità contrattuale per i fatti di cui è causa delle parti convenute sigg. , NO e Controparte_2
nella loro qualifica di locatori e comproprietari dell'immobile sito in Savona, Via Astengo, CP_3
n. 12 – e/o in subordine della - condannare gli stessi alla Controparte_4 refusione integrale dei tutti patiti e patendi in capo alla sig.ra e così condannare Parte_1
, NO e - e/o in subordine della - Controparte_2 CP_3 Controparte_4 alla refusione integrale in favore di parte attrice del danno emergente e del lucro cessante riquantificati in € 53.638,44 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in base agli atti ed alla attività istruttoria eventualmente ammessa;
b. in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari del presente procedimento, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”.
Per parte convenuta:
“a) Procedimento R.G. 1639/2023 (già R.G. 2862/2020 del Giudice di Pace di Savona) Per il sig.
nei confronti della richiamate e premesse CP_2 Controparte_4 integralmente le conclusioni tolte presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Savona, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 2862/2020 così dispiegate: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di
Pace di Savona In via preliminare: Pronunciarsi in merito alla competenza ratio valoris della presente causa, che, in ragione della domanda riconvenzionale ammonta ora ad € 16.867,88.
16.867,88. Voglia il Giudice adito negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto sussistendo chiara prova scritta dell'adempimento di parte opponente in merito al contratto tra il dott. e la . in via riconvenzionale nel merito: CP_2 Controparte_4
Accertare e dichiarare il grave inadempimento di opera di un Abbattitore di Controparte_4
Fuliggine marca AIRFAN 5NC mod. AFA 250 e conseguentemente dichiarare risolto con le consequenziali statuizioni di legge il predetto contratto;
dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento predetto in misura Controparte_4 non inferiore ad € 16.867,88. 10.000= ricorrendo anche alla via equitativa. Dichiarare comunque che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo e/o ragione alla in Controparte_4 persona del legale pro tempore e revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto numero
1081/2022 reso nel procedimento monitorio numero RG 2037/2022 con i conseguenti effetti di legge. Vinte le spese del presente giudizio”, nonché richiamate in via istruttoria tutte le produzioni documentali cartacee versate nel fascicolo R.G. 2862/2020, attualmente facenti parte integrale del
2 fascicolo di causa R.G. 642/2025 così si conclude: “Piaccia al Tribunale di Savona Ecc.mo, reiectis adversis, ritenuta la propria competenza in via preliminare negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto sussistendo chiara prova scritta dell'adempimento di parte opponente in merito al contratto tra il dott. e la . in via CP_2 Controparte_4 riconvenzionale nel merito: Accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_4
in relazione al contratto di acquisto, fornitura e posa in opera di un Abbattitore di
[...]
Fuliggine marca AIRFAN 5NC mod. AFA 250 e conseguentemente dichiarare risolto con le consequenziali statuizioni di legge il predetto contratto;
dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento predetto in misura Controparte_4 non inferiore ad € 10.000= ricorrendo anche alla via equitativa. Dichiarare comunque che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo e/o ragione alla in persona del legale Controparte_4 pro tempore e revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto numero 1081/2022 reso nel procedimento monitorio numero RG 2037/2022 con i conseguenti effetti di legge. Vinte le spese del presente giudizio” b) Con riferimento al procedimento R.G. 642/2025 cui la precedente procedura è stata riunita, Lo scrivente difensore richiama integralmente le conclusioni tolte in comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dei signori , e . CP_2 Parte_2 CP_3
“Piaccia al Tribunale di Savona Ecc.mo, reiectis contrariis, autorizzare i convenuti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vado
[...]
Ligure (SV), Via Trieste 2, Codice Fiscale e P.IVA: e di conseguenza fissare chiede P.IVA_1 che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
disporre il deferimento della prima udienza al fine di autorizzare la chiamata in garanzia. Disporre ai sensi dell'art. 186 c.p.c. bis ordinanza irrevocabile di pagamento di somme non contestate a favore dei convenuti, disponendo a che parte attrice corrisponda senza indugio la somma di € 25.200,00 ai signori , e . NEL CP_2 Parte_2 CP_3
MERITO respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto IN VIA
RICONVENZIONALE dichiarare tenuta e condannare al signora al pagamento delle Parte_1 somme dovute in ragione della morosità relativa al canone di locazione dell'immobile di Via
Astengo 12 R oltre alle spese legali dovute e liquidate nella misura di € 36.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo quanto ai canoni ed € 1968,01 per spese legali liquidate e così complessivamente € 37.968,01 oltre interessi dalla data di emissione del provvedimento di convalida di sfratto del Tribunale di Savona al saldo. IN OGNI CASO tenere indenni i convenuti da ogni pretesa dichiarando la responsabilità della Controparte_6
[...] in persona del legale pro tempore per i fatti di cui è causa. Con vittoria di spese oltre accessori di legge”
Per il terzo chiamato:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1081/2022, emesso dal Giudice CP_2 di Pace di Savona, con consequenziale condanna dello stesso a pagare a CP_2 [...]
l'importo di euro 2.000,08, oltre interessi commerciali di cui al D. Lgs. Controparte_4
231/2002 ed oltre le spese del procedimento di ingiunzione liquidate in euro 76,00 per esborsi ed euro 350,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oltre c.p.a. ed i.v.a. e/o comunque condannare quest'ultimo a pagare a l'importo di Euro 2.000,80, Controparte_4 maggiorato di interessi di cui al D. Lgs. 231/2002; - in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da , nonché la domanda in manleva svolta da NO, CP_2 [...]
e e, comunque, qualsiasi domanda svolta nei confronti di C.F.A. , poiché CP_2 CP_7 infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di CTU anticipate, come da fatture che si depositano, nonché al rimborso delle spese del CTP, Ing. , Per_1 come da fattura che si deposita ed alla rifusione di spese ed onorari per assistenza legale, come da nota di cui si riserva il deposito.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Savona , e , esponendo che: CP_2 Controparte_2 CP_3
- i convenuti concedevano in locazione all'attrice, ad uso bar e ristorante, il locale sito in Savona, via Cristoforo Astengo n. 12, per il periodo dal 1.11.2019 al 31.10.2025, pattuendo un canone mensile di euro 1.800,00;
- all'art. 7 del contratto di locazione era stabilito che “non potendosi utilizzare la canna fumaria perché otturata, sarà a cura e spese della parte locatrice la messa a norma di legge di idoneo abbattitore di fumi per il forno a legna onde permettere la corretta esalazione dei fumi all'esterno del locale e la predisposizione di idoneo bagno per l'accesso alle persone con disabilità, anche tramite l'installazione di pedana, anche amovibile, per sopperire all'attuale dislivello tra le due scale”;
- i lavori venivano eseguiti e il locale veniva inaugurato il 7.2.2020;
- con raccomandata del 10.3.2020 il Comune di Savona comunicava alle parti che, a seguito del sopralluogo del 9.3.2020, era stato accertato che lo scarico del forno a legna era stato realizzato
4 senza richiedere le prescritte autorizzazioni, con conseguente apertura del relativo procedimento amministrativo;
- detto procedimento amministrativo veniva poi archiviato a seguito della rimozione, da parte dei convenuti, della condotta di scarico dei fumi provenienti dal forno a legna;
- i convenuti non provvedevano a una nuova installazione, pertanto l'attrice non poteva proseguire la propria attività di pizzeria e ristorante;
- ella chiedeva quindi a parte locatrice di risarcirla per la perdita economica subita, ma né i tentativi stragiudiziali, né la procedura di mediazione sortivano esito positivo;
-il 12.6.21 l'attrice, tramite il proprio avvocato, restituiva le chiavi del locale;
- la medesima incaricava il proprio tecnico di redigere una relazione circa lo stato dei luoghi, nella quale egli rilevava alcune minime mancanze, che potevano essere ripristinate per un costo complessivo di euro 300,00 circa;
- la perdita di avviamento subita dall'attrice a causa dell'inadempimento dei convenuti è pari ad euro 42.320,54 che, dedotto l'importo per il ripristino di cui sopra, si riducono a euro 42.020,54;
- inoltre, per esercitare l'attività presso il locale dei convenuti, l'attrice aveva sostenuto numerose spese, così quantificate a seguito degli accordi transattivi tra la medesima e i fornitori: - acquisto di attrezzature da per euro 10.000,00; - lavori idraulici eseguiti Controparte_4 dall'impresa Abitare di De BE UN per euro 2.500,00; - forniture varie da parte della società G.S. s.p.a. per euro 1.669,06 e della società L.D.G. s.r.l. per euro 1.200,00, e così per complessivi euro 15.369,06;
- agli importi di cui sopra devono aggiungersi: - euro 2.724,37 per la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione;
- euro 1.923,00 per la TARI del 2020; euro 401,47 addebitati all'attrice dalla banca per lo scoperto di conto corrente, dovuto al mancato esercizio dell'attività;
-pertanto, il totale dovuto all'attrice dai convenuti a titolo di risarcimento del danno ammonta a euro
62.438,44;
- i convenuti intimavano all'attrice lo sfratto per morosità: compensando l'importo dei canoni non pagati, pari a euro 25.200,00 (che in ogni caso si reputano non dovuti, stante l'inadempimento dei
) la somma dovuta all'attrice ammonta a euro 37.238,44. CP_2
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 37.238,44, riquantificati in euro 53.638,44 nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., o di quella meglio ritenuta.
Si costituivano in giudizio , e , replicando alle CP_2 Controparte_2 CP_3 avverse argomentazioni che:
5 - al momento della stipula del contratto, il locale era corredato di tutto il necessario per lo svolgimento dell'attività di bar;
- nel corso del primo sopralluogo, su richiesta dell'attrice, i convenuti rappresentavano che il locale non era dotato di canna fumaria;
- l'attrice proponeva quindi ai convenuti di rivolgersi alla di Vado Controparte_4
Ligure, per verificare la possibilità di installare un abbattitore di fumi, indicato come idoneo per il funzionamento senza canna fumaria da parte del titolare dell'azienda medesima;
- i acquistavano quindi, presso l'azienda indicata dall'attrice, un abbattitore modello AIFAN CP_2
AFA 250 per il prezzo di euro 4.867,80, regolarmente corrisposto;
- comunicava che l'apparecchio poteva funzionare senza canna Controparte_4 fumaria e che, con adeguato scarico, esso emetteva solo vapore acqueo;
- dopo la firma del contratto di locazione, l'attrice installava un forno a legna, privo dei requisiti per essere collocato all'interno del local, e senza presentare agli uffici competenti le pratiche necessarie;
- a causa del distacco di un tubo, dovuto a un errore di installazione, si verificava un'immissione di fumo nel cortile condominiale, che comportava l'intervento dei Vigili e del Comune e, conseguentemente, l'emissione dell'ordinanza di chiusura;
- il 5.5.2020 il legale dei convenuti proponeva alla l'installazione, a spese dei , di un Pt_1 CP_2 forno elettrico, ma ella rifiutava ed esercitava il diritto di recesso, nonostante il locale fosse pur sempre idoneo all'attività di ristorazione;
- stante il mancato pagamento dei canoni, i convenuti notificavano alla lo sfratto, Pt_1 convalidato il 25.11.2020, ma l'attrice rilasciava il locale solo il 14.6.2021, accumulando una morosità pari a venti mesi;
- nulla è dovuto dai convenuti all'attrice, in quanto: - le conseguenze della chiusura del locale durante il periodo del lockdown non possono essere loro addebitate;
- la non ha subìto Pt_1 alcun danno da cessazione di impresa, poiché ha trasferito altrove l'attività; nessuna somma può essere domandata in relazione ai costi sostenuti per i lavori, le forniture ecc., che rientrano nel normale rischio d'impresa, e comunque non sono documentati;
- al contrario, le somme dovute dall'attrice ai sono le seguenti: - euro 36.000,00 per le venti CP_2 mensilità non pagate;
- euro 1.968,01 per le spese legali liquidate per il procedimento di sfratto - euro 17.000,00 per le spese sostenute per l'adeguamento del locale, e così per complessivi euro
54.968,01;
- in ogni caso, nessun inadempimento può essere addebitato ai convenuti, ed eventuali responsabilità per il malfunzionamento o l'inidoneità dell'abbattitore devono ricadere sulla società fornitrice.
6 Concludevano chiedendo: - in via preliminare, di chiamare in causa la Controparte_4 ex art. 269 c.p.c. e di ordinare all'attrice, ex art. 186 c.p.c., il pagamento ai convenuti della
[...] somma non contestata di euro 25.200,00,00; - nel merito, di rigettare le domande attoree e, in ogni caso, di dichiarare la responsabilità di per i fatti di causa;
- in via Controparte_4 riconvenzionale, di condannare a pagare ai convenuti la somma di euro 37.968,01. Parte_1
Con decreto del 16.6.2023 il giudice autorizzava la chiamata del terzo per l'udienza del 13.10.2023.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione ex art. 269 c.p.c., si costituiva in giudizio la società esponendo che: Controparte_4
- nel gennaio 2020 le rappresentava di avere installato un forno a legna in un locale CP_2 di sua proprietà e di avere l'esigenza di un'apparecchiatura per garantire la regolare fuoriuscita dei fumi;
- gli proponeva un abbattitore di fuliggine, illustrando che la funzione Controparte_4 dell'apparecchio è quella di epurare i fumi da residui, e che il medesimo andava collegato ad una canna fumaria, come espressamente riportato nel manuale d'uso;
- riferiva che la canna fumaria era inutilizzabile, in quanto otturata, e che CP_2
l'apparecchio avrebbe potuto sfiatare sul cavedio, di cui egli aveva la disponibilità;
- il titolare della , rappresentava a la possibilità Controparte_4 CP_5 CP_2 di realizzare una canna fumaria esterna, posizionando lungo la facciata condominiale, fino al tetto, apposite tubature, ma egli insisteva per far sfiatare il macchinario nel cavedio, sostenendo che la soluzione proposta da fosse eccessivamente costosa;
Controparte_4
-il 9.1.2020 ordinava l'abbattitore di fuliggine, che veniva poi Controparte_4 consegnato e posizionato, e che è perfettamente funzionante;
- dopo l'installazione del macchinario, terminata nel febbraio 2020, non veniva sollevata alcuna contestazione;
- avendo appurato che, come già rappresentato dalla , non era possibile Controparte_4 realizzare lo scarico a muro, , rifiutando la soluzione di posizionare tubi lungo la facciata, CP_2 riferiva di voler effettuare un canale di sfiato al centro del cavedio;
- pertanto, successivamente all'installazione dell'abbattitore, venivano forniti i tubi di cui alla fattura n. 117/2020, idonei allo scopo e a norma di legge;
- con la pec del 18.6.2020, ne sollecitava il pagamento e riceveva Controparte_4 risposta dal legale di che, per la prima volta, sollevava contestazioni sull'apparecchiatura CP_2 fornita e lamentava un generico inadempimento contrattuale, da cui sarebbero derivati danni;
- in realtà, le problematiche riscontrate erano legate esclusivamente alla mancata presentazione delle pratiche edilizie necessarie per il posizionamento del forno a legna e per la realizzazione dello
7 scarico, di esclusiva competenza dei proprietari dell'immobile;
- stante il mancato pagamento della fornitura dei tubi, agiva in via Controparte_4 monitoria contro avanti il Giudice di Pace di Savona, ottenendo un decreto CP_2 ingiuntivo;
- proponeva opposizione, formulando altresì una domanda riconvenzionale, a seguito della CP_2 quale il Giudice di Pace di Savona dichiarava la propria incompetenza per valore, a favore del
Tribunale;
- la causa, riassunta avanti il Tribunale di Savona, veniva rubricata al n. R.G. 1639/2023. Tra la medesima e la n. R.G. 642/2023 sussistono i presupposti della litispendenza;
- è del tutto estranea alle vicende per cui è causa e non può essere CP_4 Controparte_4 chiamata a rispondere dei danni lamentati da parte attrice.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la litispendenza del giudizio con quello rubricato al n. R.G. 1639/2023; nel merito, di rigettare la domanda di parte convenuta contro la medesima.
All'udienza del 22.12.2023 la causa R.G. n. 1639/2023 e la R.G. n. 642/2023 venivano riunite.
La causa veniva istruita con espletamento di CTU e all'udienza del 14.11.2025 veniva trattenuta in decisione.
**** ****
La domanda dell'attrice è infondata e va respinta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene locato siano adeguate allo svolgimento dell'attività che intende esercitare, nonché idonee al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative.
L'articolo 1575 c.c., infatti, non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore, neppure qualora il medesimo sia espressamente indicato in contratto, a meno che detto obbligo non venga concordato, con patto espresso (Cass. civ., sez. III, n. 7347/2009).
Sul punto, la Suprema Corte afferma che “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa
8 rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore" (Cass. civ., sez. III, ord. n.
14067/2023).
Ciò posto, dagli atti di causa risulta chiaramente che i proprietari del locale avevano rappresentato alla l'impossibilità di utilizzare la canna fumaria, circostanza esplicitamente dichiarata al Pt_1 punto 7 del contratto di locazione.
Al medesimo punto, gli odierni convenuti si sono obbligati alla “messa a norma di Legge di idoneo abbattitore di fumi per il forno a legna” che, secondo il tenore della pattuizione, avrebbe dovuto ovviare all'impossibilità di utilizzare la canna fumaria otturata.
I si sono quindi rivolti alla per l'acquisto dell'abbattitore CP_2 Controparte_4 di fumi e, successivamente, anche per la fornitura di tubazioni atte a creare il relativo scarico.
Tuttavia, a seguito di un sopralluogo del 9.03.2020, il geom. del Comune di Savona CP_8
(doc. 3 di parte convenuta) rilevava che nessuna pratica era stata depositata, né per l'installazione del forno, né per la realizzazione dello scarico.
Con raccomandata del 10.3.2020 (doc. 10 di parte convenuta), il Comune comunicava quindi l'avvio del relativo procedimento amministrativo e, a quel punto, i convenuti rimuovevano le tubazioni.
Ebbene, all'esito delle indagini espletate dal ctu nominato, ing. , i cui esiti vengono Persona_2 recepiti integralmente in questa sede in quanto svolti in modo accurato, tecnicamente corretto e logicamente motivato, risulta accertato che nel locale, privo di canna fumaria utilizzabile, non sarebbe stato possibile installare un forno a legna.
L'ausiliario ha accertato innanzitutto che “il forno a legna installato da parte attrice non fosse adeguato al locale di via Astengo 10r e 12r in Savona in ossequio alla normativa – anche comunale
– vigente, in quanto il suddetto immobile è privo di una canna fumaria utilizzabile, risultando quella esistente ostruita, come accertato e dichiarato dalla Parti nel contratto di locazione versato in atti di causa.”
Egli ha precisato che l'installazione di un forno a legna era subordinata alla creazione di una nuova canna fumaria e che, diversamente, sarebbe stato necessario optare per l'utilizzo di un forno elettrico. Inoltre, ha accertato che l'installazione del forno avrebbe richiesto la preventiva istruzione di una pratica edilizia, finalizzata principalmente a garantire il corretto allaccio della condotta dei fumi alla canna fumaria, in ottemperanza alla normativa e ai regolamenti vigenti.
9 L'ausiliario ha infine puntualizzato che, per porre rimedio alla mancanza del titolo edilizio, era indispensabile il collegamento a una canna fumaria, in quanto “nell'ipotesi in cui un immobile non disponga di una canna fumaria utile all'impianto in esame e conforme alla normativa e ai regolamenti vigenti, tra cui altresì quelli comunali, non può essere installato al suo interno un forno a legna e non può essere sanata una sua eventuale collocazione senza titolo edilizio.”
Pertanto, la presenza della canna fumaria costituiva conditio sine qua non per l'installazione del forno a legna.
Ebbene, dai sopra richiamati principi giurisprudenziali discende che era onere di Parte_1 nella sua qualità di conduttrice, informarsi sulle corrette procedure da seguire per l'installazione del forno;
a quel punto le parti, consce della necessità di munire il locale di idonea canna fumaria (e non soltanto di un abbattitore di fuliggine), avrebbero potuto accordarsi a riguardo.
Contrariamente a quanto affermato dalla quindi, nessun inadempimento può essere ascritto Pt_1 ai convenuti i quali, in base a quanto stabilito dal contratto, hanno provveduto sia all'acquisto dell'abbattitore, sia alla predisposizione del bagno per i disabili.
Neppure è condivisibile la doglianza dell'attrice per il fatto che, a seguito dell'avvio del procedimento amministrativo, i hanno rimediato all'irregolarità rimuovendo i tubi: appurato CP_2 che la ben sapeva che il locale non poteva usufruire della canna fumaria, le conseguenze di Pt_1 tale mancanza restano a suo carico.
Pertanto, le domande di parte attrice devono essere respinte.
Merita, invece, accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti in relazione ai canoni di locazione non pagati da E'incontestato che l'attrice, pur avendo Parte_1 comunicato il recesso con raccomandata del 6.5.2020, ha occupato il locale dal 1.11.2019 sino al rilascio del giugno 2021.
Pertanto, deve essere condannata a pagare ai convenuti la somma complessiva di Parte_1 euro 36.000,00, pari al canone concordato di euro 1.800,00 mensili moltiplicato per venti mesi. Al contrario, non può essere riconosciuta la somma di euro 1.968,01 per le spese della procedura di sfratto, già liquidate con l'ordinanza di convalida del 21.11.2020, che costituisce valido titolo esecutivo per il recupero delle medesime (doc. 5 di parte convenuta).
Venendo alla posizione di l'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_4 promossa da è infondata e va rigettata. CP_2
Sul punto, si osserva che: - ha acquistato dalla società terza chiamata un abbattitore CP_2 di fuliggine, dal cui manuale d'uso (doc. 7 di parte terza chiamata) risulta chiaramente che
“l'installazione richiede una canna fumaria di acciaio inox 316 a tenuta stagna”; - successivamente, egli ha acquistato dalla medesima società una fornitura di tubi, di cui alla fattura
10 n. 117/2020, che non è stata pagata ed è stata quindi azionata con il ricorso monitorio cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 1081/2022 del Giudice di Pace di Savona;
- ha proposto CP_2 opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, formulando una domanda riconvenzionale che, per il suo valore, determinava la competenza del Tribunale di Savona a conoscere della causa, rubricata al n. RG. 1639/2023 e ora riunita al presente giudizio.
Ebbene, dall'esame degli atti dei giudizi riuniti, non risulta alcuna responsabilità in capo alla
[...]
. Controparte_4
Innanzitutto, non è stato dimostrato che la terza chiamata abbia dichiarato a che CP_2
l'abbattitore di fuliggine potesse funzionare senza essere collegato a una canna fumaria.
Al contrario, la circostanza è smentita dal manuale d'uso (che risulta consegnato al cliente in quanto prodotto anche dal medesimo con la comparsa in riassunzione nel giudizio R.G. n. 1639/2023) e altresì dalla condotta di il quale, dopo l'acquisto del macchinario, ha ordinato anche dei tubi CP_2 idonei alla realizzazione di una canna fumaria.
E' evidente, quindi, che la società fornitrice ha rappresentato a la necessità di collegare il CP_2 macchinario alla canna fumaria, e per tale ragione egli ha deciso di acquistare anche i tubi.
Sul punto, il ctu ha accertato che, a prescindere dall'assenza di regolare richiesta autorizzativa , la soluzione, adottata dai convenuti, di “estendere in linea “orizzontale” la condotta dei fumi del forno a legna per poi ripiegarla e portarla in quota sopra la copertura piana di un altro corpo di fabbrica mono piano, non attinente con l'immobile oggetto di causa, e posto all'interno della corte delimitata da più edifici condominiali” era inidonea, in quanto l'andamento non lineare rendeva poco efficace il tiraggio.
Tuttavia, giova puntualizzare che l'unico obbligo in capo alla terza chiamata era quello di fornire i tubi ordinati da , mentre gravavano su quest'ultimo sia la scelta dell'intervento da realizzare, CP_2 sia la richiesta delle relative autorizzazioni.
E in effetti, l'avvio del procedimento amministrativo da parte del era dovuto al Controparte_9 fatto che la canna fumaria era stata installata senza depositare alcuna pratica edilizia, circostanza evidentemente non ascrivibile alla terza chiamata.
La correttezza della condotta di quest'ultima è provata altresì dai rilievi del ctu circa l'abbattitore di fumi, in merito al quale egli ha rilevato che “Per quanto invece possa riguardare l'eventuale uso Cont convenuto dell'abbattitore tra i Signori e la lo scrivente può solo riportare dalla CP_2 documentazione in atti di causa che la fattura n. 26 del 22 gennaio 2020 (produzione n. 14 di parte Cont
fa riferimento alla sola vendita del macchinario e non alla sua installazione e che il relativo Cont manuale di uso e manutenzione (documento n. 7 di parte , che definisce l'uso per il quale
l'abbattitore è tecnicamente idoneo e quindi in linea generale definirebbe l'uso convenuto tra
11 venditore e acquirente, indica che il tubo dei fumi, da realizzarsi in acciaio inox e a tenuta stagna, deve allacciarsi alla canna fumaria. Proseguendo la trattazione, occorre altresì descrivere che
l'abbattitore è un mero apparecchio a corredo dell'impianto, non funzionante autonomamente e vien da sé che non avrebbe motivo di essere installato in assenza del forno a legna. Pertanto gli eventuali titoli edilizi necessari devono essere ricondotti all'installazione del forno a legna e alla creazione della nuova canna fumaria esterna, nel momento in cui l'immobile non ne disponga di una già esistente eventualmente da utilizzare sempre nel rispetto della normativa vigente. Quindi detti ultimi due manufatti, forno a legna e canna fumaria, devono essere autorizzati ed essere regolarmente costruiti per garantire un'applicazione conforme. A conferma di quanto detto si rileva che l'Ente ha proprio contestato l'assenza di titoli edilizi relativi all'installazione del forno a legna e altresì della canna fumaria, nulla eccependo specificatamente all'elemento abbattitore di fuliggine.”
Alla luce di quanto sopra, non si può escludere che, in origine, tra i e la vi sia stato CP_2 Pt_1 un malinteso circa la funzione dell'abbattitore di fuliggine;
tuttavia, dopo essersi rivolto alla
[...]
, non solo ha ricevuto il manuale d'uso, che evidenzia la Controparte_4 CP_2 necessità di collegare il macchinario alla canna fumaria, ma ha altresì acquistato i tubi per realizzarne una.
Da ciò discende che la terza chiamata si è comportata in maniera corretta e che non può esserle addebitato alcun inadempimento, né alcuna responsabilità; le criticità che hanno portato all'apertura del procedimento amministrativo da parte del comune di Savona derivano esclusivamente dalla mancata presentazione delle necessarie pratiche, e sono ascrivibili ai convenuti per quanto riguarda la realizzazione della canna fumaria, e all'attrice per l'installazione del forno a legna.
Pertanto, ha diritto di ricevere il pagamento dei tubi forniti a Controparte_4 CP_2
; conseguentemente, l'opposizione proposta da va rigettata, con conferma del
[...] CP_2 decreto ingiuntivo n. 1081/2022 del Giudice di Pace di Savona.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione di valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Pertanto: - deve essere condannata a rifondere le spese di lite a , Parte_1 CP_2 [...]
e ; - le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere CP_2 CP_3 poste definitivamente a carico della medesima;
- deve esser condannato a rifondere le CP_2 spese di lite a , in quanto ha promosso nei confronti della medesima Controparte_4
l'opposizione a decreto ingiuntivo riunita al presente giudizio, che deve essere rigettata.
12 Da ultimo, deve essere riconosciuto alla terza chiamata il rimborso della spesa sostenuta per il proprio consulente tecnico di parte, ing. (fattura n. 57/2024). La Suprema Corte, Persona_3 ancora di recente, con l'ordinanza n. 1135 del 16.01.2023, ha ribadito che le spese per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice ritenga di escluderle ex art. 92, comma 1, c.p.c. in quanto eccessive e superflue. Nel caso di specie, si ritiene che tali spese siano debitamente documentate (essendo prodotta la fattura che impone il pagamento da parte del debitore) e siano del tutto congrue rispetto all'attività svolta dal consulente
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P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nelle cause riunite RG 642/2023 e RG
1639/23, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande di;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 CP_2 Controparte_2
della somma di euro 36.000,00 per canoni di locazione, oltre a interessi legali CP_3 dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
3) Condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 CP_2 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre al CP_3
15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come liquidate in corso di Parte_1 causa;
5) Rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara CP_2 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1081/2022 emesso il 21.12.2022 dal
Giudice di Pace di Savona (R.G. n. 2037/2022);
6) Condanna al pagamento in favore di delle CP_2 Controparte_4 spese processuali che liquida in euro 1.068,80 per spese di CTP ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Savona, 11.12.2025
Il Giudice
NO GI
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