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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3033/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Parte_1 C.F._1
Via G. Rossini, 41 presso lo studio dell'avv. Luca Felaco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_2 C.F._2
Campania alla Via Aviere Mario Pirozzi, 22 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Totaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3033/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 24.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato in [...]
Giugliano in Campania il 3.9.2021) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti con integrazioni in ordine al diritto di visita, ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE
Il minore sarà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 presso la madre.
B) TEMPI DI FREQUENTAZIONE
1) Frequentazione infrasettimanale
Il padre potrà tenere con sé il minore: il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Negli orari di visita del padre nei giorni di martedì e giovedì (dalle ore 17:00 alle ore 20:00) le parti prevedono un margine di tolleranza di un'ora, al fine di garantire flessibilità nell'esercizio del diritto di visita e contemperare le esigenze organizzative del genitore con l'interesse del minore. In caso di assenza temporanea della madre o del padre, il minore verrà consegnato, alla madre paterna Per_1
o materna presso il rispettivo domicilio/residenza, garantendo così la continuità delle cure e il mantenimento dei rapporti con le rispettive famiglie
2) Fine settimana due weekend al mese, dal sabato alle ore 17:00 alla domenica alle ore 18:00, con pernottamento compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del minore.
3) Festività natalizie
Il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre;
il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il primo anno, il periodo 24-30 dicembre sarà trascorso con il padre (incluso pernottamento), mentre il periodo 31 dicembre-6 gennaio sarà trascorso con la madre. Si alterneranno gli anni successivi.
4) Festività pasquali
Il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore Pasqua col padre e Lunedì dell'Angelo
(pasquetta) con la madre. Si alterneranno gli anni successivi.
5) Altre festività
2 V.G. n. 3033/2025
Le seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre saranno alternate annualmente tra i genitori.
6) Compleanni e onomastici
Compleanno del minore
Preferibilmente con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, alternanza annuale.
Compleanno ed onomastico dei genitori
Il minore trascorre la giornata con il genitore festeggiato
Onomastico del minore annuale tra i genitori. Per_2
7) Periodo estivo
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi di vacanza nel periodo estivo.
I periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo, il padre avrà diritto al periodo 1-15 agosto e la madre al periodo 16-31
Agosto. Dopo un periodo di vacanza, il calendario riprende dalla settimana in cui il weekend spetta al genitore che non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza con il minore.
8) Modifiche al calendario
Possibilità di modifiche concordate tra i genitori nell'interesse del minore;
In caso di disaccordo, mantenimento del calendario prestabilito;
Recupero dei tempi di frequentazione in caso di impedimenti oggettivi e documentati;
C) COMUNICAZIONI, FLESSIBILITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicazioni telefoniche e video telefonate
Durante i periodi di permanenza presso un genitore, sarà garantito il contatto telefonico o video con l'altro genitore, in orari compatibili con le routine del bambino indicativamente nella fascia oraria 19:00-21:00.
Flessibilità
I genitori potranno concordare modifiche al calendario stabilito, privilegiando sempre l'interesse del minore.
Ciascun genitore dovrà informare l'altro con adeguato preavviso in caso di impedimenti o necessità di variazioni
Eventi familiari
Al minore deve essere garantito la partecipazione a festeggiamenti di nonni, zii e cugini, anche in deroga al calendario.
Attività extrascolastiche
3 V.G. n. 3033/2025
Ciascun genitore organizzerà gli impegni del figlio nei propri tempi.
D) DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
E) MANTENIMENTO ORDINARIO
Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre sul seguente IBAN:
[...] Conto corrente Poste intestato a CP_1 [...]
. Pt_2
L'assegno di mantenimento sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
F) SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative) saranno suddivise al 50% tra i genitori, previo accordo sulla loro necessità ed entità, salvo le spese urgenti e indifferibili.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] il Parte_1
7.3.1996) e (nata in Giugliano in [...] il [...]) alle condizioni indicate in Parte_2 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Parte_1 C.F._1
Via G. Rossini, 41 presso lo studio dell'avv. Luca Felaco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_2 C.F._2
Campania alla Via Aviere Mario Pirozzi, 22 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Totaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3033/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 24.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato in [...]
Giugliano in Campania il 3.9.2021) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti con integrazioni in ordine al diritto di visita, ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE
Il minore sarà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 presso la madre.
B) TEMPI DI FREQUENTAZIONE
1) Frequentazione infrasettimanale
Il padre potrà tenere con sé il minore: il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Negli orari di visita del padre nei giorni di martedì e giovedì (dalle ore 17:00 alle ore 20:00) le parti prevedono un margine di tolleranza di un'ora, al fine di garantire flessibilità nell'esercizio del diritto di visita e contemperare le esigenze organizzative del genitore con l'interesse del minore. In caso di assenza temporanea della madre o del padre, il minore verrà consegnato, alla madre paterna Per_1
o materna presso il rispettivo domicilio/residenza, garantendo così la continuità delle cure e il mantenimento dei rapporti con le rispettive famiglie
2) Fine settimana due weekend al mese, dal sabato alle ore 17:00 alla domenica alle ore 18:00, con pernottamento compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del minore.
3) Festività natalizie
Il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre;
il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il primo anno, il periodo 24-30 dicembre sarà trascorso con il padre (incluso pernottamento), mentre il periodo 31 dicembre-6 gennaio sarà trascorso con la madre. Si alterneranno gli anni successivi.
4) Festività pasquali
Il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore Pasqua col padre e Lunedì dell'Angelo
(pasquetta) con la madre. Si alterneranno gli anni successivi.
5) Altre festività
2 V.G. n. 3033/2025
Le seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre saranno alternate annualmente tra i genitori.
6) Compleanni e onomastici
Compleanno del minore
Preferibilmente con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, alternanza annuale.
Compleanno ed onomastico dei genitori
Il minore trascorre la giornata con il genitore festeggiato
Onomastico del minore annuale tra i genitori. Per_2
7) Periodo estivo
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi di vacanza nel periodo estivo.
I periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo, il padre avrà diritto al periodo 1-15 agosto e la madre al periodo 16-31
Agosto. Dopo un periodo di vacanza, il calendario riprende dalla settimana in cui il weekend spetta al genitore che non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza con il minore.
8) Modifiche al calendario
Possibilità di modifiche concordate tra i genitori nell'interesse del minore;
In caso di disaccordo, mantenimento del calendario prestabilito;
Recupero dei tempi di frequentazione in caso di impedimenti oggettivi e documentati;
C) COMUNICAZIONI, FLESSIBILITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicazioni telefoniche e video telefonate
Durante i periodi di permanenza presso un genitore, sarà garantito il contatto telefonico o video con l'altro genitore, in orari compatibili con le routine del bambino indicativamente nella fascia oraria 19:00-21:00.
Flessibilità
I genitori potranno concordare modifiche al calendario stabilito, privilegiando sempre l'interesse del minore.
Ciascun genitore dovrà informare l'altro con adeguato preavviso in caso di impedimenti o necessità di variazioni
Eventi familiari
Al minore deve essere garantito la partecipazione a festeggiamenti di nonni, zii e cugini, anche in deroga al calendario.
Attività extrascolastiche
3 V.G. n. 3033/2025
Ciascun genitore organizzerà gli impegni del figlio nei propri tempi.
D) DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
E) MANTENIMENTO ORDINARIO
Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre sul seguente IBAN:
[...] Conto corrente Poste intestato a CP_1 [...]
. Pt_2
L'assegno di mantenimento sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
F) SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative) saranno suddivise al 50% tra i genitori, previo accordo sulla loro necessità ed entità, salvo le spese urgenti e indifferibili.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] il Parte_1
7.3.1996) e (nata in Giugliano in [...] il [...]) alle condizioni indicate in Parte_2 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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