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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1566/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c. all'udienza del 4 febbraio 2025, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
GRECO;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO, CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_3
ROSARIA ZACCARIA;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ingiunzione ex artt. 32 d. lgs. n. 150/2011;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di citazione notificato il 26.04.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, notificata in data 31.3.2023, emessa da , concessionario per la riscossione ai sensi del R.D. n. 639/1910, CP_2 per il mancato pagamento delle somme di cui al sollecito di pagamento n. 1078045180152381 indicato come notificato il 14.2.2019, per un importo complessivo pari ad € 147.084,26, a titolo di mancato pagamento dei canoni acqua per le annualità 2014 e 2015, oltre interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica, somma così ripartita: € 76.395,26 a titolo di consumi idrici per l'anno 2014; € 41.709,79 a titolo di consumi idrici per l'anno 2015; € 5.041,95 a titolo di interessi legali;
€ 23.621,01 a titolo di sanzioni;
€ 300,00 a titolo di oneri di riscossione;
€ 16,25 a titolo di spese di notifica. L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della suddetta ingiunzione, per impossibilità giuridica della società di capitali, di ricorrere al Controparte_2 procedimento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, adoperabile esclusivamente dagli organi dello Stato e dalle pubbliche amministrazioni e non anche dalle società concessionarie.
pagina 1 di 10 Ha inoltre eccepito di avere già adempiuto alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione per consumi idrici anno 2014, atteso che il opponente ha già versato la somma richiesta di € Parte_1 76.395,26 in data 06.10.2017, con conseguente estinzione dell'obbligazione relativa ai detti consumi idrici per la annualità 2014; che tale adempimento è stato confermato dal Settore XI Manutenzione
Straordinaria - Servizio Idrico Integrato del Comune di Cosenza che, con comunicazione telematica del 18.10.2022, ha dichiarato di aver annotato il pagamento della somma di € 76.395,26 effettuato dall'odierno opponente nella propria contabilità interna e precisato, altresì, di aver proceduto al discarico dell'anzidetta somma sulla propria piattaforma. Parte opponente ha poi eccepito, relativamente alla somma di € 41.709,79, oggetto di ingiunzione per i consumi idrici afferenti all'anno 2015, l'intervenuta compensazione ex artt. 1242 e 1243, 1 comma, c.c. con il controcredito vantato alla data del 31.12.2015 dal opponente nei confronti del Parte_1
a titolo di canoni condominiali, per l'importo totale di € 72.767,25, stante la Controparte_1 qualità di condomino del medesimo, che detiene 143,91 millesimi di proprietà. In subordine, CP_1 l'opponente ha ulteriormente eccepito l'intervenuta compensazione ex artt. 1242 e 1243, 1 comma, c.c. con il controcredito vantato alla data del 31.12.2021, pari alla somma di € 156.008,47 a titolo di canoni condominiali, nei confronti del non avendo l'ente provveduto al pagamento delle Controparte_1 quote condominiali per le annualità a far data dal 2010 e sino al 2021. Parte opponente ha quindi concluso chiedendo di: “previa sospensione - in via principale ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 II comma e 32 III comma D. Lgs. n°150/2011- inaudita altera parte, con successiva conferma del suddetto provvedimento di sospensione nel contraddittorio tra le parti, o -in via subordinata ai sensi del combinato disposto degli artt.5 I comma e 32 III comma
D.Lgs.150/2011- alla prima udienza di comparizione dell'esecutività dell'atto ingiunzionale opposto, in accoglimento della presente opposizione ex art.32 D.Lgs.150/2011,revocare,annullare,dichiarare nulla e/o illegittima e/o inammissibile e/o infondata in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n°202270731463891931032414 del 7.3.2023 emessa dalla , per conto del CP_2 CP_1
, per i motivi tutti riportati nel corpo del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che il
[...] nulla deve né al né alla a qualsivoglia titolo Parte_1 Controparte_1 CP_2
(e dunque neanche a titolo di interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica),per i seguenti motivi: -1) in via principale, per l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta in ragione della giuridica impossibilità da parte della , società di capitali, di ricorrere al procedimento CP_2 ex art.2 R.D. 639/1910,adoperabile ed utilizzabile esclusivamente dagli organi dello Stato e dalle
Pubbliche Amministrazioni e non dalle società concessionarie private nonché per carenza di potere di autoaccertamento in capo alla;
-2) in via subordinata, solo per la denegata ed CP_2 inconcessa ipotesi di rigetto del motivo n°1 e salvo gravame: -2a) in accoglimento dell'eccezione di adempimento in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2014,accertare che il ha provveduto a versare la somma di € 76.395,26 in data 6.10.2017 e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'atto ingiunzionale per i canoni idrici 2014 e per i relativi accessori;
-2b) in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 I comma cc, accertare l'estinzione integrale per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal Controparte_3 nei confronti del , a titolo di canoni condominiali, pari ad € 72.767,25 alla
[...] Controparte_1 data del 31.12.2015 e, per l'effetto, dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici Parte_1 2015 e per i relativi accessori essendo stata estinta l'obbligazione di pagamento in data 31.12.2015; 3)
pagina 2 di 10 in via ancora più gradata solo per l'inconcessa e denegata ipotesi di rigetto del motivo sub.2 e salvo gravame, in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 II comma cc, dichiarare l'estinzione per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 a titolo di canoni condominiali, pari ad € 156.008,47 ed oltre interessi legali alla data del 31.12.2021 e, per l'effetto, dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi Parte_1 accessori. Dichiarare, altresì, che il nulla deve per le prestazioni accessorie (sanzioni, Parte_1 interessi, oneri e spese di notifica),avendo estinto le obbligazioni principali oggetto dell'atto ingiunzionale o -in via subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento alcuno- ricalcolare e/o riquantificare le eventuali e contestate somme richieste a titolo di prestazioni accessorie secondo legge e giustizia, compensandole sino alla concorrenza del controcredito vantato dal pari ad € Parte_1 156.008,47 ed oltre interessi legali al 31.12.2021 o all'altra somma residua vantata a tal data nei confronti del . Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e Controparte_4 compensi.”. La causa è stata iscritta al n. 1566/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023, si è costituita Controparte_2 impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte opponente nell'atto introduttivo ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, attesa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in data 26.04.2023, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni normativamente previsto per la notifica degli atti prodromici nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. L'opposta ha inoltre dedotto l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della spiegata opposizione, esponendo che gli atti prodromici alla ingiunzione, ovverosia il sollecito di pagamento n.
1078045180152381 (relativo alla fattura n. 1271291 del 10.6.2015 per i canoni idrici anno 2014 ed alla fattura n. 1377938 del 15.10.2015) allegato da parte attrice, sono stati ritualmente notificati e non opposti dal , ragion per cui il provvedimento successivo non può essere impugnato Parte_1 riguardo al merito attinente la tassa/tributo/sanzione dovuta, ma solo per vizi propri e sempre nel termine perentorio fissato dalla legge. ha poi rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, il Controparte_2 procedimento d'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 è stato correttamente utilizzato nel caso di specie, posto che il credito per cui è causa si riferisce a forniture relative al servizio idrico integrato del gestito dalla società resistente nella qualità di soggetto iscritto all'albo di cui Controparte_1 all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, con affidamento del servizio di riscossione delle tariffe dell'acqua per mezzo concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del in virtù di Controparte_1 apposito contratto;
che, quindi, è corretto nel caso di specie, l'utilizzo della procedura d'ingiunzione fiscale da parte dei soggetti iscritti ex art. 53 d.lgs. 446/1997, sancito espressamente anche all'art. 4, comma 2 sexies, d.lgs. n. 112/1999 ed altresì all'art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007. Sull'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, ha rilevato la propria Controparte_2 assoluta estraneità e, quindi, la carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., atteso che unico legittimo contraddittore per tale eccezione è l'Ente locale citato, ovverossia il Controparte_1 Ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni indicate in narrativa;
Sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte,
pagina 3 di 10 revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
Nel merito rigettare la presente domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata in CP_2 fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, mantenendo indenne l'odierna resistente dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in quanto il comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi imposti dalla legge”.
§§§
Con decreto di fissazione udienza n. 2957/2023 del 10.05.2023, ritenuto che ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte in ordine alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, questo giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta ed ha fissato l'udienza interlocutoria per la data del 21.6.2023. Con nota del 20.6.2023 il Condominio attore ha depositato “-1) determinazione dirigenziale del RG 804/2023 pubblicata il 8.5.2023 avente ad oggetto liquidazione quote Controparte_1 condominiali per gli anni 2020,2021,2022 in favore del -2) estratto c/c intestato Parte_1 Parte_1 al con annotati gli accrediti per le quote condominiali relative alle annualità Parte_1 2020,2021 e 2022 effettuati dal in favore del .” ed ha dedotto che Controparte_1 CP_5
“…Dalla allegata documentazione si evince che il in data 29.5.2023,ha Controparte_1 provveduto a versare -per quel che qui interessa- in favore del la somma di € Parte_1
10.992,31 per le quote condominiali relative all'annualità 2020 nonché la somma di € 10.555,38 per le quote condominiali relative all'annualità 2021. Sicché, avendo il formulata Controparte_6 eccezione di compensazione giudiziale ex art.1242 e 1243 II comma cc di cui al punto 3 dell'atto di citazione in opposizione- calcolato il controcredito vantato nei confronti del a Controparte_1 titolo di quote condominiali, per il periodo a far data dal 2010 e sino al 31.12.2021,nella misura di € 156.008,47;tale importo andrà, a seguito del pagamento intervenuto nelle more da parte dell'ente comunale, aggiornato sottraendo la somma, da ultimo versata dal Comune per le annualità 2020 e 2021,di € 21.547,69 (10.992,31+10.555,38) all'importo del credito, vantato dal Condominio, attualizzato alla data del 31.12.2021 ed indicato nel libello oppositivo di € 156.008,47, da cui riviene un controcredito vantato, ad oggi, dal Condominio pari ad (156.008,47-21.547,69=) 134.460,78”. Questo giudice, con ordinanza del 4 luglio 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.06.2023, ha confermato il provvedimento dato inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata e, provvedendo ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., ha confermato la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 10 ottobre 2023, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter per il deposito delle memorie integrative. Con memoria ex art. 171 ter n. 1, parte opponente ha contestato l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata, nonché l'eccezione di inammissibilità della medesima opposizione, ed ha così precisato le conclusioni “Voglia l'On.Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione ex art.32 D.Lgs.150/2011,revocare, annullare, dichiarare nulla e/o illegittima e/o inammissibile e/o infondata in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n°202270731463891931032414 del 7.3.2023 emessa dalla , per conto del CP_2 CP_1
, per i motivi tutti riportati negli scritti difensivi di parte opponente e, per l'effetto, dichiarare
[...] che il nulla deve né al né alla a qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 CP_2 titolo (e dunque neanche a titolo di interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica), per i seguenti motivi:
-1) in via principale, per l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta in ragione della giuridica impossibilità da parte della , società di capitali, di ricorrere al CP_2
pagina 4 di 10 procedimento ex art.2 R.D. 639/1910, adoperabile ed utilizzabile esclusivamente dagli organi dello
Stato e dalle Pubbliche Amministrazioni e non dalle società concessionarie private nonché per carenza di potere di autoaccertamento in capo alla;
CP_2
-2) in via subordinata, solo per la denegata ed inconcessa ipotesi di rigetto del motivo n°1 e salvo gravame:
-2a) in accoglimento dell'eccezione di adempimento in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2014, accertare che il ha provveduto a versare la Parte_1 somma di € 76.395,26 in data 6.10.2017 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'atto ingiunzionale per i canoni idrici 2014 e per i relativi accessori;
-2b) in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 I comma cc, accertare l'estinzione integrale per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del Parte_1 CP_1
,a titolo di canoni condominiali, pari ad € 72.767,25 alla data del 31.12.2015 e, per l'effetto,
[...] dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi accessori essendo Parte_1 stata estinta l'obbligazione di pagamento in data 31.12.2015 o all'altra diversa data di scadenza dell'obbligazione relativa al canone idrico annualità 2015; 3) in via ancora più gradata solo per l'inconcessa e denegata ipotesi di rigetto del motivo sub.2 e salvo gravame, in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 II comma cc, dichiarare l'estinzione per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del , Controparte_3 Controparte_1 a titolo di canoni condominiali ed al netto delle somme versate nelle more dall'ente bruzio, pari ad € 134.460,78 ed oltre interessi legali alla data del 31.12.2019 e, per l'effetto, dichiarare che il
nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi accessori. Parte_1
Dichiarare, altresì, che il nulla deve per le prestazioni accessorie (sanzioni, interessi, Parte_1 oneri e spese di notifica),avendo estinto le obbligazioni principali oggetto dell'atto ingiunzionale o -in via subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento alcuno- ricalcolare e/o riquantificare le eventuali e contestate somme richieste a titolo di prestazioni accessorie secondo legge e giustizia, compensandole sino alla concorrenza del controcredito vantato dal pari ad € 134.460,78 Parte_1 ed oltre interessi legali al 31.12.2019 o all'altra somma residua vantata a tal data nei confronti del
. Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”; con Controparte_4 la memoria n. 2 ha chiesto ammettersi c.t.u. contabile. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 04.02.2025, concedendo i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
Il solo condominio attore ha depositato le note ex art. 189 n. 1 c.p.c., con cui ha precisato le conclusioni reiterando le conclusioni formulate con la memoria n. 1, e le note conclusionali ai sensi dell'art. 189 n. 2 c.p.c. All'udienza del 04.02.2025 i procuratori di parte attrice e della convenuta hanno insistito CP_2 nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difesivi e questo giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi a sé.
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pagina 5 di 10 Va preliminarmente dichiarata la contumacia del regolarmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituitosi. In via parimenti preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di concessionario della riscossione e ciò perché al soggetto esattore deve riconoscersi la CP_2 legittimazione passiva al pari dell'ente impositore titolare della pretesa contestata, in quanto - sebbene quest'ultimo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, sicché ad esso va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare (Cfr., ex multis, in tema di opposizione a cartella, Tribunale di Roma, sez. XII , 14/12/2017, n. 23425; Tribunale di Cosenza, sez.
I, n. 941/2023). Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione esplicata da parte opposta. Va precisato che l'opposizione è stata notificata prima di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, ed ha ad oggetto l'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, disciplinata dall'art. 32 d. lgs. n. 150/2011. La norma stabilisce che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, (approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639), sono regolate dal rito ordinario di cognizione e nulla stabilisce in ordine ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale. Invero, l'art. 3 R.D. n. 639/1910, applicato anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150/2011, prevedeva che entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore avrebbe potuto proporre ricorso od opposizione avanti il conciliatore, il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, a norma del codice di procedura civile. Deve rilevarsi, tuttavia, che anche sotto la vigenza del predetto testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per ritenere non processualmente perentorio il suddetto termine di trenta giorni;
così, infatti, la S.C.:
“Il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa tributaria”, (Cass., n. 1571/1996); ciò in quanto:
“L'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla p.a. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicché dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato, sicché l'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, nel prevedere contro la ingiunzione il ricorso o
l'opposizione secondo le norme del codice di rito, non dà valenza processuale al termine di trenta giorni ivi previsto;
questo è infatti esterno al processo, e non è compatibile con la
"perentorietà", qualifica applicabile solo in sede processuale, e solo se espressamente prevista dalla legge”, (Cass., n. 24449/2006). La proposta eccezione di tardività dell'opposizione è quindi da ritenersi infondata. E' altresì infondata l'eccezione di parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione dell'ingiunzione di pagamento, formulata in ragione della mancata impugnazione del sollecito di pagamento n. 1078045180152381, del 5.10.2018 (successivo all'intervenuto pagamento per il pagina 6 di 10 Condominio dei canoni idrici per l'anno 2014). Com'è noto, infatti, la fattura non è titolo, così come non lo sono eventuali solleciti di pagamento;
l'irretrattabilità del credito è quindi riconosciuta esclusivamente alla mancata impugnazione nei termini di legge, ovvero alla conferma giudiziale della ingiunzione fiscale, deputata a formare il titolo esecutivo della pretesa: gli avvisi o solleciti di pagamento, invece, rappresentano null'altro che semplici diffide ad adempiere di natura squisitamente privatistica, atte ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, ma non certo a sancire la definitività del diritto al pagamento da parte dell'ente impositore. Così, infatti, la S.C.:
“Il sollecito di pagamento, pur non essendo previsto nel novero degli atti impugnabili, di cui all'art. 19, d. lgs. n. 546/1992, è atto autonomamente impugnabile su facoltà del contribuente e non determina
l'irretrattabilità della pretesa, non precludendo il mancato esercizio del potere di impugnazione la possibilità d'impugnare l'atto successivo”, (Cass., n. 26129/2017), dovendosi quindi ritenere il sollecito di pagamento un atto impugnabile, poiché specifico nella pretesa tributaria, nel suo ammontare e nelle ragioni che lo fondano, ma facoltativamente, lasciando così il contribuente libero di scegliere se agire per contrastare la pretesa, anticipando di fatto la tutela giudiziaria, o attendere la formalizzazione di un avviso di accertamento che conterrà inevitabilmente la presa d'atto del mancato pagamento, l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. Si ricorda inoltre che “Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, e', dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale (a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (Cass. n. 3341 del 2009); e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria” (Cass. 24926/2021, che sul punto ha poi precisato che “Si evidenzia che l'ingiunzione, quando preceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo (ipotesi diversa da quella qui in esame in cui l'ingiunzione non è stata preceduta dalla notifica di un titolo esecutivo), si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo…..”. Ciò premesso, nel merito è da ritenersi infondata la contestazione di parte opponente relativa alla carenza di potere di autoaccertamento in capo alla in ordine al procedimento di Controparte_2 coazione disciplinato dall' art. 2 R.D. 639/1910. Invero, ferma la natura privatistica del rapporto di somministrazione che ci occupa, il titolo per la riscossione a mezzo ruolo dei canoni idrici può essere costituito proprio dall'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, ingiunzione formata da soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 d. lgs. n. 446/1997, ai sensi degli artt. 17, comma 2, d. lgs. n. 46/1999, (“Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all' art. 156 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152”). e 156, comma 3, d. lgs. n. 152/2006, (“La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica”). Nel caso di specie, l'opposta ha dichiarato di essere abilitata alla riscossione dei tributi pagina 7 di 10 mediante regolare iscrizione all'albo dei concessionari della riscossione, deducendo di potere quindi esercitare con ogni facoltà di legge i poteri di riscossione, in virtù di contratto rep nr. 1222, registrato a il 09/06/2017 - C.I.G. nr. 6449485B61, (non allegato ma rimasto incontestato); sul tema, così CP_1 la S.C.: “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”, (Cass. n. 24757/2020). Da ultimo, con l'Ordinanza n. 7365/2024 del 19.3.2024 la Corte di cassazione ha precisato che “In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del
d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del
2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico”. Ciò posto, deve necessariamente riconoscersi l'avvenuto pagamento, ad opera dell'odierna opponente, dei canoni idrici ingiunti relativi all'annualità 2014, con conseguente estinzione dell'obbligazione. Il Condominio attore ha allegato in proposito il bollettino di versamento, datato 06.10.2017 per la complessiva somma di € 76.395,26, a tacitazione della pretesa riferita ai canoni idrici 2014 di cui alla fattura n. 1271291, pagamento ciononostante illegittimamente sollecitato dall'ente creditore, il
[...]
mediante concessionario, con sollecito di pagamento n. CP_1 Controparte_2
1078045180152381 del 05.10.2018 (oggetto della quale è anche la detta fattura per i canoni idrici
2014) e successiva ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, che richiama il detto sollecito del 5.10.2018.
Ha allegato altresì la comunicazione del 18.10.2022 del indirizzata via mail Controparte_1 all'amministratore del Condominio di parziale discarico, con riferimento al sollecito di pagamento n. 1078045180152381, per l'anno 2014, per l'importo di euro 76.395,26, in quanto pagato. Deve quindi ritenersi fondata l'eccezione proposta, essendo stato documentato che il attore Parte_1 aveva provveduto al pagamento dell'obbligazione ai canoni idrici 2014. Infondata inoltre è la pretesa creditoria ingiunta a titolo di interessi e sanzioni in relazione all'importo preteso per i canoni idrici anno 2014, atteso che non risulta documentato il dies a quo della decorrenza degli interessi né la data di messa in mora, stante la mancata allegazione da parte convenuta delle notifiche relative alla fattura n. 1271291 del 10.6.2015.
In merito alla proposta eccezione di compensazione legale ex artt. 1242 e 1243 c.c., in singulis e in combinato disposto, tra il credito ingiunto a titolo di canoni idrici 2015 e il controcredito vantato alla data del 31.12.2015 dal nei confronti del a titolo di canoni Parte_1 Controparte_1 condominiali, per la complessiva somma di € 72.767,25, deve premettersi che il attore ha Parte_1 documentato il rapporto giuridico sussistente tra il e il - nella qualità Parte_1 Controparte_1 di condomino e proprietario per la quota di 143,91 millesimi e l'importo del proprio credito mediante la produzione dei verbali di assemblea condominiale del 29.3.2010, 28.3.2011, 30.3.2012, 21.3.2013,
11.4.2014, 21.4.2014, 21.4.2016, 28.4.2017, 10.5.2018, 10.6.2019, 15.6.2021, 24.5.2022, con ciascuno dei quali sono stati approvati, fra l'altro, di volta in volta, il conto consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, (cfr. altresì, per quanto di interesse, il bilancio pagina 8 di 10 preventivo anno 2010, i conti consuntivi anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), oltre agli avvisi di pagamento delle quote condominiali indirizzati, anno per anno, al fra cui l'avviso di CP_1 pagamento delle quote condominiali a carico del del 27.4.2015, protocollato al Controparte_1 il 28.4.2015 relativo altresì all'importo dovuto dal per canoni Controparte_1 CP_1 condominiali per gli anni dal 2010 a tutto il 2014 per complessivi euro 57.644,72 e l'avviso di pagamento delle quote condominiali a carico del del 6.5.2016, protocollato al Controparte_1 in data 9.5.2016 relativo altresì all'importo dovuto dal per canoni condominiali per CP_1 CP_1 gli anni dal 2010 a tutto il 2015 per complessivi euro 72.767,25. Emerge pertanto dalla esaustiva produzione allegata da parte attrice l'esistenza del controcredito vantato dal nei confronti dell'ente impositore. Parte_1 Giova inoltre ricordare quanto previsto dal codice civile in tema di compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., (“quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”); dell'art. 1242, primo comma, c.c., ("La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio"); e dell'art. 1243, primo comma, ("La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili"), e secondo comma c.c., ("Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione").
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia della Cassazione a
SS.UU. n. 23225/2016 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”. Nel caso di specie, è evidente che il controcredito opposto in compensazione da parte opponente rispetti i requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c.: è infatti un credito, quello vantato nei confronti del certo, la cui esistenza, come si è visto, si deduce facilmente dai bilanci e relativi Controparte_1 riparti prodotti dal liquido, poiché esattamente determinato nel suo ammontare, pari ad Parte_1 euro 57.644,72 a tutto l'anno 2014, e divenuto pari ad € 72.767,25 al 31.12.2015, ed esigibile, quindi pronto per essere riscosso. Deve ritenersi pertanto che il credito del nei confronti Controparte_1
dell'importo di € 41.709,79 si è estinto, per effetto della compensazione Parte_1Parte_1 Pt_1 dell'intero suo importo con il maggiore credito del verso il Parte_1 Parte_1 CP_1
[...] Alla ritenuta compensazione, stante l'integrale estinzione del credito del per Controparte_1 canoni idrici per l'anno 2015, consegue la non dovutezza delle somme ingiunte, sul relativo importo, per interessi e sanzioni. In conclusione, in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte del attore della Parte_1 somma di euro € 76.395,26 a titolo di consumi idrici per l'anno 2014 e della mancanza di prova circa il dies a quo di decorrenza dei relativi interessi e di messa in mora e stante la mancanza di prova, pertanto della dovutezza degli interessi e sanzioni;
in considerazione altresì della estinzione del credito vantato dal per € 41.709,79 a titolo di consumi idrici per l'anno 2015, stante la Controparte_1
pagina 9 di 10 compensazione con il maggior credito del pari al 31.12.2015 ad € 72.767,25 Parte_1
(e già pari al 31.12.2014 a complessivi euro 57.644,72), e della conseguente infondatezza della ingiunzione a titolo di sanzioni ed interessi sul relativo credito per canoni idrici, l'opposizione proposta deve essere accolta e l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le parti convenute e si liquidano in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) come in dispositivo per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara, in via preliminare, la contumacia del Controparte_1
-Accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da parte attrice Parte_1 e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovute le somme ingiunte con l'ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, emessa da ai sensi del R.D. n. 639/1910 CP_2 perché, per come ritenuto in motivazione, in parte già pagate, in parte estinte per effetto di compensazione e nel resto comunque infondate e annulla l'ingiunzione di pagamento n.
202270731463891931032414 qui opposta;
-Condanna le parti convenute e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore del in persona dell'Amministratore p.t. delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge. Cosenza, 27 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 comma 3 c.p.c. all'udienza del 4 febbraio 2025, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
GRECO;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO, CONTUMACE
E
(C.F. ) in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_3
ROSARIA ZACCARIA;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ingiunzione ex artt. 32 d. lgs. n. 150/2011;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di citazione notificato il 26.04.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, notificata in data 31.3.2023, emessa da , concessionario per la riscossione ai sensi del R.D. n. 639/1910, CP_2 per il mancato pagamento delle somme di cui al sollecito di pagamento n. 1078045180152381 indicato come notificato il 14.2.2019, per un importo complessivo pari ad € 147.084,26, a titolo di mancato pagamento dei canoni acqua per le annualità 2014 e 2015, oltre interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica, somma così ripartita: € 76.395,26 a titolo di consumi idrici per l'anno 2014; € 41.709,79 a titolo di consumi idrici per l'anno 2015; € 5.041,95 a titolo di interessi legali;
€ 23.621,01 a titolo di sanzioni;
€ 300,00 a titolo di oneri di riscossione;
€ 16,25 a titolo di spese di notifica. L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della suddetta ingiunzione, per impossibilità giuridica della società di capitali, di ricorrere al Controparte_2 procedimento ex art. 2 R.D. n. 639/1910, adoperabile esclusivamente dagli organi dello Stato e dalle pubbliche amministrazioni e non anche dalle società concessionarie.
pagina 1 di 10 Ha inoltre eccepito di avere già adempiuto alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione per consumi idrici anno 2014, atteso che il opponente ha già versato la somma richiesta di € Parte_1 76.395,26 in data 06.10.2017, con conseguente estinzione dell'obbligazione relativa ai detti consumi idrici per la annualità 2014; che tale adempimento è stato confermato dal Settore XI Manutenzione
Straordinaria - Servizio Idrico Integrato del Comune di Cosenza che, con comunicazione telematica del 18.10.2022, ha dichiarato di aver annotato il pagamento della somma di € 76.395,26 effettuato dall'odierno opponente nella propria contabilità interna e precisato, altresì, di aver proceduto al discarico dell'anzidetta somma sulla propria piattaforma. Parte opponente ha poi eccepito, relativamente alla somma di € 41.709,79, oggetto di ingiunzione per i consumi idrici afferenti all'anno 2015, l'intervenuta compensazione ex artt. 1242 e 1243, 1 comma, c.c. con il controcredito vantato alla data del 31.12.2015 dal opponente nei confronti del Parte_1
a titolo di canoni condominiali, per l'importo totale di € 72.767,25, stante la Controparte_1 qualità di condomino del medesimo, che detiene 143,91 millesimi di proprietà. In subordine, CP_1 l'opponente ha ulteriormente eccepito l'intervenuta compensazione ex artt. 1242 e 1243, 1 comma, c.c. con il controcredito vantato alla data del 31.12.2021, pari alla somma di € 156.008,47 a titolo di canoni condominiali, nei confronti del non avendo l'ente provveduto al pagamento delle Controparte_1 quote condominiali per le annualità a far data dal 2010 e sino al 2021. Parte opponente ha quindi concluso chiedendo di: “previa sospensione - in via principale ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 II comma e 32 III comma D. Lgs. n°150/2011- inaudita altera parte, con successiva conferma del suddetto provvedimento di sospensione nel contraddittorio tra le parti, o -in via subordinata ai sensi del combinato disposto degli artt.5 I comma e 32 III comma
D.Lgs.150/2011- alla prima udienza di comparizione dell'esecutività dell'atto ingiunzionale opposto, in accoglimento della presente opposizione ex art.32 D.Lgs.150/2011,revocare,annullare,dichiarare nulla e/o illegittima e/o inammissibile e/o infondata in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n°202270731463891931032414 del 7.3.2023 emessa dalla , per conto del CP_2 CP_1
, per i motivi tutti riportati nel corpo del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che il
[...] nulla deve né al né alla a qualsivoglia titolo Parte_1 Controparte_1 CP_2
(e dunque neanche a titolo di interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica),per i seguenti motivi: -1) in via principale, per l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta in ragione della giuridica impossibilità da parte della , società di capitali, di ricorrere al procedimento CP_2 ex art.2 R.D. 639/1910,adoperabile ed utilizzabile esclusivamente dagli organi dello Stato e dalle
Pubbliche Amministrazioni e non dalle società concessionarie private nonché per carenza di potere di autoaccertamento in capo alla;
-2) in via subordinata, solo per la denegata ed CP_2 inconcessa ipotesi di rigetto del motivo n°1 e salvo gravame: -2a) in accoglimento dell'eccezione di adempimento in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2014,accertare che il ha provveduto a versare la somma di € 76.395,26 in data 6.10.2017 e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'atto ingiunzionale per i canoni idrici 2014 e per i relativi accessori;
-2b) in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 I comma cc, accertare l'estinzione integrale per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal Controparte_3 nei confronti del , a titolo di canoni condominiali, pari ad € 72.767,25 alla
[...] Controparte_1 data del 31.12.2015 e, per l'effetto, dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici Parte_1 2015 e per i relativi accessori essendo stata estinta l'obbligazione di pagamento in data 31.12.2015; 3)
pagina 2 di 10 in via ancora più gradata solo per l'inconcessa e denegata ipotesi di rigetto del motivo sub.2 e salvo gravame, in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 II comma cc, dichiarare l'estinzione per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 a titolo di canoni condominiali, pari ad € 156.008,47 ed oltre interessi legali alla data del 31.12.2021 e, per l'effetto, dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi Parte_1 accessori. Dichiarare, altresì, che il nulla deve per le prestazioni accessorie (sanzioni, Parte_1 interessi, oneri e spese di notifica),avendo estinto le obbligazioni principali oggetto dell'atto ingiunzionale o -in via subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento alcuno- ricalcolare e/o riquantificare le eventuali e contestate somme richieste a titolo di prestazioni accessorie secondo legge e giustizia, compensandole sino alla concorrenza del controcredito vantato dal pari ad € Parte_1 156.008,47 ed oltre interessi legali al 31.12.2021 o all'altra somma residua vantata a tal data nei confronti del . Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e Controparte_4 compensi.”. La causa è stata iscritta al n. 1566/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023, si è costituita Controparte_2 impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte opponente nell'atto introduttivo ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, attesa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in data 26.04.2023, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni normativamente previsto per la notifica degli atti prodromici nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. L'opposta ha inoltre dedotto l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della spiegata opposizione, esponendo che gli atti prodromici alla ingiunzione, ovverosia il sollecito di pagamento n.
1078045180152381 (relativo alla fattura n. 1271291 del 10.6.2015 per i canoni idrici anno 2014 ed alla fattura n. 1377938 del 15.10.2015) allegato da parte attrice, sono stati ritualmente notificati e non opposti dal , ragion per cui il provvedimento successivo non può essere impugnato Parte_1 riguardo al merito attinente la tassa/tributo/sanzione dovuta, ma solo per vizi propri e sempre nel termine perentorio fissato dalla legge. ha poi rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, il Controparte_2 procedimento d'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 è stato correttamente utilizzato nel caso di specie, posto che il credito per cui è causa si riferisce a forniture relative al servizio idrico integrato del gestito dalla società resistente nella qualità di soggetto iscritto all'albo di cui Controparte_1 all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, con affidamento del servizio di riscossione delle tariffe dell'acqua per mezzo concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del in virtù di Controparte_1 apposito contratto;
che, quindi, è corretto nel caso di specie, l'utilizzo della procedura d'ingiunzione fiscale da parte dei soggetti iscritti ex art. 53 d.lgs. 446/1997, sancito espressamente anche all'art. 4, comma 2 sexies, d.lgs. n. 112/1999 ed altresì all'art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007. Sull'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, ha rilevato la propria Controparte_2 assoluta estraneità e, quindi, la carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., atteso che unico legittimo contraddittore per tale eccezione è l'Ente locale citato, ovverossia il Controparte_1 Ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni indicate in narrativa;
Sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte,
pagina 3 di 10 revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
Nel merito rigettare la presente domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata in CP_2 fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, mantenendo indenne l'odierna resistente dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in quanto il comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi imposti dalla legge”.
§§§
Con decreto di fissazione udienza n. 2957/2023 del 10.05.2023, ritenuto che ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte in ordine alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, questo giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta ed ha fissato l'udienza interlocutoria per la data del 21.6.2023. Con nota del 20.6.2023 il Condominio attore ha depositato “-1) determinazione dirigenziale del RG 804/2023 pubblicata il 8.5.2023 avente ad oggetto liquidazione quote Controparte_1 condominiali per gli anni 2020,2021,2022 in favore del -2) estratto c/c intestato Parte_1 Parte_1 al con annotati gli accrediti per le quote condominiali relative alle annualità Parte_1 2020,2021 e 2022 effettuati dal in favore del .” ed ha dedotto che Controparte_1 CP_5
“…Dalla allegata documentazione si evince che il in data 29.5.2023,ha Controparte_1 provveduto a versare -per quel che qui interessa- in favore del la somma di € Parte_1
10.992,31 per le quote condominiali relative all'annualità 2020 nonché la somma di € 10.555,38 per le quote condominiali relative all'annualità 2021. Sicché, avendo il formulata Controparte_6 eccezione di compensazione giudiziale ex art.1242 e 1243 II comma cc di cui al punto 3 dell'atto di citazione in opposizione- calcolato il controcredito vantato nei confronti del a Controparte_1 titolo di quote condominiali, per il periodo a far data dal 2010 e sino al 31.12.2021,nella misura di € 156.008,47;tale importo andrà, a seguito del pagamento intervenuto nelle more da parte dell'ente comunale, aggiornato sottraendo la somma, da ultimo versata dal Comune per le annualità 2020 e 2021,di € 21.547,69 (10.992,31+10.555,38) all'importo del credito, vantato dal Condominio, attualizzato alla data del 31.12.2021 ed indicato nel libello oppositivo di € 156.008,47, da cui riviene un controcredito vantato, ad oggi, dal Condominio pari ad (156.008,47-21.547,69=) 134.460,78”. Questo giudice, con ordinanza del 4 luglio 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.06.2023, ha confermato il provvedimento dato inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata e, provvedendo ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., ha confermato la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 10 ottobre 2023, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter per il deposito delle memorie integrative. Con memoria ex art. 171 ter n. 1, parte opponente ha contestato l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata, nonché l'eccezione di inammissibilità della medesima opposizione, ed ha così precisato le conclusioni “Voglia l'On.Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione ex art.32 D.Lgs.150/2011,revocare, annullare, dichiarare nulla e/o illegittima e/o inammissibile e/o infondata in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n°202270731463891931032414 del 7.3.2023 emessa dalla , per conto del CP_2 CP_1
, per i motivi tutti riportati negli scritti difensivi di parte opponente e, per l'effetto, dichiarare
[...] che il nulla deve né al né alla a qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 CP_2 titolo (e dunque neanche a titolo di interessi, sanzioni, oneri e spese di notifica), per i seguenti motivi:
-1) in via principale, per l'illegittimità e/o la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta in ragione della giuridica impossibilità da parte della , società di capitali, di ricorrere al CP_2
pagina 4 di 10 procedimento ex art.2 R.D. 639/1910, adoperabile ed utilizzabile esclusivamente dagli organi dello
Stato e dalle Pubbliche Amministrazioni e non dalle società concessionarie private nonché per carenza di potere di autoaccertamento in capo alla;
CP_2
-2) in via subordinata, solo per la denegata ed inconcessa ipotesi di rigetto del motivo n°1 e salvo gravame:
-2a) in accoglimento dell'eccezione di adempimento in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2014, accertare che il ha provveduto a versare la Parte_1 somma di € 76.395,26 in data 6.10.2017 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'atto ingiunzionale per i canoni idrici 2014 e per i relativi accessori;
-2b) in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione legale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 I comma cc, accertare l'estinzione integrale per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del Parte_1 CP_1
,a titolo di canoni condominiali, pari ad € 72.767,25 alla data del 31.12.2015 e, per l'effetto,
[...] dichiarare che il nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi accessori essendo Parte_1 stata estinta l'obbligazione di pagamento in data 31.12.2015 o all'altra diversa data di scadenza dell'obbligazione relativa al canone idrico annualità 2015; 3) in via ancora più gradata solo per l'inconcessa e denegata ipotesi di rigetto del motivo sub.2 e salvo gravame, in relazione all'ingiunzione di pagamento riferibile ai canoni idrici del 2015,in accoglimento dell'eccezione di compensazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.1242 e 1243 II comma cc, dichiarare l'estinzione per compensazione del credito ingiunto di € 41.709,79 sino alla concorrenza del controcredito vantato dal nei confronti del , Controparte_3 Controparte_1 a titolo di canoni condominiali ed al netto delle somme versate nelle more dall'ente bruzio, pari ad € 134.460,78 ed oltre interessi legali alla data del 31.12.2019 e, per l'effetto, dichiarare che il
nulla deve a titolo di canoni idrici 2015 e per i relativi accessori. Parte_1
Dichiarare, altresì, che il nulla deve per le prestazioni accessorie (sanzioni, interessi, Parte_1 oneri e spese di notifica),avendo estinto le obbligazioni principali oggetto dell'atto ingiunzionale o -in via subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento alcuno- ricalcolare e/o riquantificare le eventuali e contestate somme richieste a titolo di prestazioni accessorie secondo legge e giustizia, compensandole sino alla concorrenza del controcredito vantato dal pari ad € 134.460,78 Parte_1 ed oltre interessi legali al 31.12.2019 o all'altra somma residua vantata a tal data nei confronti del
. Con ogni ulteriore ed eventuale statuizione e con vittoria di spese e compensi”; con Controparte_4 la memoria n. 2 ha chiesto ammettersi c.t.u. contabile. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 04.02.2025, concedendo i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
Il solo condominio attore ha depositato le note ex art. 189 n. 1 c.p.c., con cui ha precisato le conclusioni reiterando le conclusioni formulate con la memoria n. 1, e le note conclusionali ai sensi dell'art. 189 n. 2 c.p.c. All'udienza del 04.02.2025 i procuratori di parte attrice e della convenuta hanno insistito CP_2 nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difesivi e questo giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi a sé.
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pagina 5 di 10 Va preliminarmente dichiarata la contumacia del regolarmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituitosi. In via parimenti preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di concessionario della riscossione e ciò perché al soggetto esattore deve riconoscersi la CP_2 legittimazione passiva al pari dell'ente impositore titolare della pretesa contestata, in quanto - sebbene quest'ultimo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, sicché ad esso va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare (Cfr., ex multis, in tema di opposizione a cartella, Tribunale di Roma, sez. XII , 14/12/2017, n. 23425; Tribunale di Cosenza, sez.
I, n. 941/2023). Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione esplicata da parte opposta. Va precisato che l'opposizione è stata notificata prima di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, ed ha ad oggetto l'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, disciplinata dall'art. 32 d. lgs. n. 150/2011. La norma stabilisce che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, (approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639), sono regolate dal rito ordinario di cognizione e nulla stabilisce in ordine ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale. Invero, l'art. 3 R.D. n. 639/1910, applicato anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150/2011, prevedeva che entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore avrebbe potuto proporre ricorso od opposizione avanti il conciliatore, il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, a norma del codice di procedura civile. Deve rilevarsi, tuttavia, che anche sotto la vigenza del predetto testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per ritenere non processualmente perentorio il suddetto termine di trenta giorni;
così, infatti, la S.C.:
“Il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa tributaria”, (Cass., n. 1571/1996); ciò in quanto:
“L'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla p.a. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicché dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato, sicché l'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, nel prevedere contro la ingiunzione il ricorso o
l'opposizione secondo le norme del codice di rito, non dà valenza processuale al termine di trenta giorni ivi previsto;
questo è infatti esterno al processo, e non è compatibile con la
"perentorietà", qualifica applicabile solo in sede processuale, e solo se espressamente prevista dalla legge”, (Cass., n. 24449/2006). La proposta eccezione di tardività dell'opposizione è quindi da ritenersi infondata. E' altresì infondata l'eccezione di parte opposta relativa all'inammissibilità dell'opposizione dell'ingiunzione di pagamento, formulata in ragione della mancata impugnazione del sollecito di pagamento n. 1078045180152381, del 5.10.2018 (successivo all'intervenuto pagamento per il pagina 6 di 10 Condominio dei canoni idrici per l'anno 2014). Com'è noto, infatti, la fattura non è titolo, così come non lo sono eventuali solleciti di pagamento;
l'irretrattabilità del credito è quindi riconosciuta esclusivamente alla mancata impugnazione nei termini di legge, ovvero alla conferma giudiziale della ingiunzione fiscale, deputata a formare il titolo esecutivo della pretesa: gli avvisi o solleciti di pagamento, invece, rappresentano null'altro che semplici diffide ad adempiere di natura squisitamente privatistica, atte ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, ma non certo a sancire la definitività del diritto al pagamento da parte dell'ente impositore. Così, infatti, la S.C.:
“Il sollecito di pagamento, pur non essendo previsto nel novero degli atti impugnabili, di cui all'art. 19, d. lgs. n. 546/1992, è atto autonomamente impugnabile su facoltà del contribuente e non determina
l'irretrattabilità della pretesa, non precludendo il mancato esercizio del potere di impugnazione la possibilità d'impugnare l'atto successivo”, (Cass., n. 26129/2017), dovendosi quindi ritenere il sollecito di pagamento un atto impugnabile, poiché specifico nella pretesa tributaria, nel suo ammontare e nelle ragioni che lo fondano, ma facoltativamente, lasciando così il contribuente libero di scegliere se agire per contrastare la pretesa, anticipando di fatto la tutela giudiziaria, o attendere la formalizzazione di un avviso di accertamento che conterrà inevitabilmente la presa d'atto del mancato pagamento, l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. Si ricorda inoltre che “Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, e', dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale (a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (Cass. n. 3341 del 2009); e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria” (Cass. 24926/2021, che sul punto ha poi precisato che “Si evidenzia che l'ingiunzione, quando preceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo (ipotesi diversa da quella qui in esame in cui l'ingiunzione non è stata preceduta dalla notifica di un titolo esecutivo), si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo…..”. Ciò premesso, nel merito è da ritenersi infondata la contestazione di parte opponente relativa alla carenza di potere di autoaccertamento in capo alla in ordine al procedimento di Controparte_2 coazione disciplinato dall' art. 2 R.D. 639/1910. Invero, ferma la natura privatistica del rapporto di somministrazione che ci occupa, il titolo per la riscossione a mezzo ruolo dei canoni idrici può essere costituito proprio dall'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, ingiunzione formata da soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 d. lgs. n. 446/1997, ai sensi degli artt. 17, comma 2, d. lgs. n. 46/1999, (“Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all' art. 156 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152”). e 156, comma 3, d. lgs. n. 152/2006, (“La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica”). Nel caso di specie, l'opposta ha dichiarato di essere abilitata alla riscossione dei tributi pagina 7 di 10 mediante regolare iscrizione all'albo dei concessionari della riscossione, deducendo di potere quindi esercitare con ogni facoltà di legge i poteri di riscossione, in virtù di contratto rep nr. 1222, registrato a il 09/06/2017 - C.I.G. nr. 6449485B61, (non allegato ma rimasto incontestato); sul tema, così CP_1 la S.C.: “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”, (Cass. n. 24757/2020). Da ultimo, con l'Ordinanza n. 7365/2024 del 19.3.2024 la Corte di cassazione ha precisato che “In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del
d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del
2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico”. Ciò posto, deve necessariamente riconoscersi l'avvenuto pagamento, ad opera dell'odierna opponente, dei canoni idrici ingiunti relativi all'annualità 2014, con conseguente estinzione dell'obbligazione. Il Condominio attore ha allegato in proposito il bollettino di versamento, datato 06.10.2017 per la complessiva somma di € 76.395,26, a tacitazione della pretesa riferita ai canoni idrici 2014 di cui alla fattura n. 1271291, pagamento ciononostante illegittimamente sollecitato dall'ente creditore, il
[...]
mediante concessionario, con sollecito di pagamento n. CP_1 Controparte_2
1078045180152381 del 05.10.2018 (oggetto della quale è anche la detta fattura per i canoni idrici
2014) e successiva ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, che richiama il detto sollecito del 5.10.2018.
Ha allegato altresì la comunicazione del 18.10.2022 del indirizzata via mail Controparte_1 all'amministratore del Condominio di parziale discarico, con riferimento al sollecito di pagamento n. 1078045180152381, per l'anno 2014, per l'importo di euro 76.395,26, in quanto pagato. Deve quindi ritenersi fondata l'eccezione proposta, essendo stato documentato che il attore Parte_1 aveva provveduto al pagamento dell'obbligazione ai canoni idrici 2014. Infondata inoltre è la pretesa creditoria ingiunta a titolo di interessi e sanzioni in relazione all'importo preteso per i canoni idrici anno 2014, atteso che non risulta documentato il dies a quo della decorrenza degli interessi né la data di messa in mora, stante la mancata allegazione da parte convenuta delle notifiche relative alla fattura n. 1271291 del 10.6.2015.
In merito alla proposta eccezione di compensazione legale ex artt. 1242 e 1243 c.c., in singulis e in combinato disposto, tra il credito ingiunto a titolo di canoni idrici 2015 e il controcredito vantato alla data del 31.12.2015 dal nei confronti del a titolo di canoni Parte_1 Controparte_1 condominiali, per la complessiva somma di € 72.767,25, deve premettersi che il attore ha Parte_1 documentato il rapporto giuridico sussistente tra il e il - nella qualità Parte_1 Controparte_1 di condomino e proprietario per la quota di 143,91 millesimi e l'importo del proprio credito mediante la produzione dei verbali di assemblea condominiale del 29.3.2010, 28.3.2011, 30.3.2012, 21.3.2013,
11.4.2014, 21.4.2014, 21.4.2016, 28.4.2017, 10.5.2018, 10.6.2019, 15.6.2021, 24.5.2022, con ciascuno dei quali sono stati approvati, fra l'altro, di volta in volta, il conto consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, (cfr. altresì, per quanto di interesse, il bilancio pagina 8 di 10 preventivo anno 2010, i conti consuntivi anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), oltre agli avvisi di pagamento delle quote condominiali indirizzati, anno per anno, al fra cui l'avviso di CP_1 pagamento delle quote condominiali a carico del del 27.4.2015, protocollato al Controparte_1 il 28.4.2015 relativo altresì all'importo dovuto dal per canoni Controparte_1 CP_1 condominiali per gli anni dal 2010 a tutto il 2014 per complessivi euro 57.644,72 e l'avviso di pagamento delle quote condominiali a carico del del 6.5.2016, protocollato al Controparte_1 in data 9.5.2016 relativo altresì all'importo dovuto dal per canoni condominiali per CP_1 CP_1 gli anni dal 2010 a tutto il 2015 per complessivi euro 72.767,25. Emerge pertanto dalla esaustiva produzione allegata da parte attrice l'esistenza del controcredito vantato dal nei confronti dell'ente impositore. Parte_1 Giova inoltre ricordare quanto previsto dal codice civile in tema di compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., (“quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”); dell'art. 1242, primo comma, c.c., ("La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio"); e dell'art. 1243, primo comma, ("La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili"), e secondo comma c.c., ("Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione").
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia della Cassazione a
SS.UU. n. 23225/2016 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”. Nel caso di specie, è evidente che il controcredito opposto in compensazione da parte opponente rispetti i requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c.: è infatti un credito, quello vantato nei confronti del certo, la cui esistenza, come si è visto, si deduce facilmente dai bilanci e relativi Controparte_1 riparti prodotti dal liquido, poiché esattamente determinato nel suo ammontare, pari ad Parte_1 euro 57.644,72 a tutto l'anno 2014, e divenuto pari ad € 72.767,25 al 31.12.2015, ed esigibile, quindi pronto per essere riscosso. Deve ritenersi pertanto che il credito del nei confronti Controparte_1
dell'importo di € 41.709,79 si è estinto, per effetto della compensazione Parte_1Parte_1 Pt_1 dell'intero suo importo con il maggiore credito del verso il Parte_1 Parte_1 CP_1
[...] Alla ritenuta compensazione, stante l'integrale estinzione del credito del per Controparte_1 canoni idrici per l'anno 2015, consegue la non dovutezza delle somme ingiunte, sul relativo importo, per interessi e sanzioni. In conclusione, in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte del attore della Parte_1 somma di euro € 76.395,26 a titolo di consumi idrici per l'anno 2014 e della mancanza di prova circa il dies a quo di decorrenza dei relativi interessi e di messa in mora e stante la mancanza di prova, pertanto della dovutezza degli interessi e sanzioni;
in considerazione altresì della estinzione del credito vantato dal per € 41.709,79 a titolo di consumi idrici per l'anno 2015, stante la Controparte_1
pagina 9 di 10 compensazione con il maggior credito del pari al 31.12.2015 ad € 72.767,25 Parte_1
(e già pari al 31.12.2014 a complessivi euro 57.644,72), e della conseguente infondatezza della ingiunzione a titolo di sanzioni ed interessi sul relativo credito per canoni idrici, l'opposizione proposta deve essere accolta e l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le parti convenute e si liquidano in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) come in dispositivo per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara, in via preliminare, la contumacia del Controparte_1
-Accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da parte attrice Parte_1 e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovute le somme ingiunte con l'ingiunzione di pagamento n. 202270731463891931032414 del 07.03.2023, emessa da ai sensi del R.D. n. 639/1910 CP_2 perché, per come ritenuto in motivazione, in parte già pagate, in parte estinte per effetto di compensazione e nel resto comunque infondate e annulla l'ingiunzione di pagamento n.
202270731463891931032414 qui opposta;
-Condanna le parti convenute e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore del in persona dell'Amministratore p.t. delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge. Cosenza, 27 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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