Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188 Appalti pubblici: l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento TAR Campania, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 642 Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755 Diritto amministrativo: una volta ammesso, all'esito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B27E8C02A0 da GM Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) della determina dirigenziale n.793 del 11.12.2025 con la quale il Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Poggiomarino ha disposto di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 la determina dirigenziale n. 230 del 7.4.2025 e tutti gli atti conseguenziali relativi alla procedura di gara avente ad oggetto “ lavori di realizzazione di un parco urbano all’interno dell’area di proprietà comunale in Via P.V. Marone ”, CIG: B27E8C02A0 con importo a base di gara pari ad € 951.991,32;
b) della nota del 11 dicembre 2025 con la quale è stato comunicato il provvedimento di annullamento di cui al punto che precede;
c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FA Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 793 del 11.12.2025 con la quale il Comune di Poggiomarino ha annullato, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, la determina dirigenziale n. 230 del 7.4.2025 di aggiudicazione disposta in favore della ricorrente stessa, relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto “ lavori di realizzazione di un parco urbano all’interno dell’area di proprietà comunale in Via P.V. Marone ”;
Rilevato che parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato adducendo, in primo luogo, la mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento di autotutela, censura cui l’Amministrazione resistente ha opposto che la comunicazione non fosse dovuta in ragione del carattere asseritamente evidente ed oggettivo dei vizi di legittimità per il quali è stato disposto l’annullamento d’ufficio;
Ritenuto che il provvedimento di annullamento d’ufficio abbia contenuto discrezionale, in ragione, tra l’altro, della valutazione in ordine all’interesse pubblico specifico ad esercitare l’autotutela e in ordine alla considerazione dell’affidamento maturato;
Ritenuto che, con particolare riferimento all’esercizio dell’autotutela sul provvedimento di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, « L'Amministrazione, che intenda procedere in autotutela al riesame del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale si era concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, è tenuta ad adempiere alla prescrizione imposta dall'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell'aggiudicatario, la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca » (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2011, n. 2456; conf . Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273);
Considerato inoltre che, con specifico riguardo all’esercizio dell’autotutela su atti di indizione di gare ad evidenza pubblica, « Con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione » (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1922);
Ritenuto pertanto che, nella fattispecie concreta in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento di autotutela, e che, anche in ragione delle censure articolate dalla ricorrente, non può reputarsi dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
Ritenuto quindi che l’atto impugnato sia illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento, e vada pertanto annullato, con il logico assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
Osservato, infine, che le spese di lite possono essere compensate in virtù della particolarità della questione e dei motivi della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di annullamento.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di OR | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO