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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10276 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20049/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. MALESCI Parte_1 P.IVA_1
EN e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in San
AL (NA), via Mazzini nr. 8
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2
dalla AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI e con domicilio eletto ope legis in Napoli, via Armando Diaz nr. 11
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, non costituita in giudizio, dichiarata contumace
RESISTENTI
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
• Previa riforma del decreto di pagamento impugnato, liquidare,
equitativamente, in favore della l'importo di euro € Parte_1
1.746,02 (millesettecentoquarantasei/02), ovvero di quell'importo maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà in sua equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso, dalla data del maturarsi del credito all'effettivo soddisfo, ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
• Liquidare ogni spesa, diritto ed onorario di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per espressa dichiarazione di averne fatto anticipo;
• Emettere ogni altro provvedimento, all'uopo, utile e necessario.
In via istruttoria, ove dovesse ravvisarsene la necessità, si chiede, con riserva di ogni altra deduzione e richiesta, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
• Vero che la società ricorrente, esercente l'attività di deposito di autoveicoli da tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario), depositava presso il Tribunale di Napoli, una “richiesta indennità di trasporto e custodia”
di un collo contenente orologi contraffatti, sequestrata nell'ambito del procedimento penale recante Rg. 502684/2004 R.G.N.R a carico di ignoti.
• Vero che la società ricorrente esercitava la suddetta attività in virtù di verbale di affidamento incarico a norma dell'art. 352 c.p.p.
• Vero che la custodia dei predetti beni, in area recintata e coperta, da parte della società ricorrente occupava uno spazio di 0,30 mq (come dichiarato nello pagina 2 di 10 stesso decreto di liquidazione”) e si protraeva dal 15/01/2004 fino al
02/02/2023, per un totale di 6958 giorni.
• Vero che il Tribunale di Napoli liquidava, con decreto del 27/09/2023, la somma di € 811,39 (ottocentounduci/39).
• Vero che il suddetto decreto di pagamento veniva notificato,
telematicamente, alla società ricorrente in data 28/09/2023.
All'uopo si indica a testi, con riserva di indicarne altri in un termine che fin d'ora si chiede, il:
1. Sig. nato a [...], il [...], e ivi Controparte_2
residente a[...].;
2. Sig. , nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...]
Arturo Toscanini n. 34, Lt G., Sc. B.
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Voglia codesto On.le giudicante rigettare l'avversa opposizione e domanda perché prescritta infondata. Vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/02 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal GIP presso il
Tribunale di Napoli nel proc. pen. n. 502684/2004 R.G.N.R. (n. 19686/2004 RG
GIP) con il quale le era stato liquidato l'importo di € 811,39, oltre IVA se e nella misura dovuta quale indennità di trasporto e custodia di n. 1 collo contenente orologi sequestrati nell'ambito del predetto procedimento penale a pagina 3 di 10 carico di ignoti, chiedendo che l'importo venisse liquidato nella maggiore somma, equitativamente determinata, di € 1.746,02 o il diverso importo dovuto, oltre interessi al tasso bancario e d'uso, dalla data del maturarsi del credito all'effettivo soddisfo e indennizzo per svalutazione e per perdita di redditività del denaro.
A fondamento della propria domanda la ricorrente esponeva, in sintesi,
quanto segue:
- di essere società esercente l'attività di deposito di autoveicoli per tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario);
- di aver ricevuto in custodia i beni di cui trattasi e di averli conservati, in area recintata e coperta, per uno spazio occupato di 0,30 mq. e per un totale di
6958 giorni (dal 15.01.2004 al 02.02.2023).
Ciò premesso in fatto riteneva che la liquidazione disposta fosse esigua e che l'indennità dovesse essere liquidata mediante l'utilizzo delle tariffe prefettizie come base di calcolo equitativo, così giungendosi ad una liquidazione di € 1.746,02.
II. Si costituiva in giudizio il ribadendo la Controparte_1
correttezza del decreto di liquidazione opposto, sia riguardo alla rilevata prescrizione dell'indennità per il periodo dal 15.01.2004 al 05.03.2004, sia riguardo l'importo liquidato.
III. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
III.
1. Preliminarmente si deve rimarcare che la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e pagina 4 di 10 delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
III.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso
(cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord. n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n.
13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
dello Stato e del PM-sede, non costituitosi e già dichiarato contumace, in quanto il procedimento penale era a carico di ignoti.
Il ricorso è anche tempestivo essendo stato depositato il 03.10.23 a fronte della comunicazione del provvedimento impugnato effettuata il 28.09.23.
III.
3. Sempre preliminarmente si rileva che la parte opponente non contesta che l'indennità sia dovuta per un totale di 6.907 giorni, essendo prescritto il periodo decorrente dal 15.01.2004 al 05.03.2004.
III.
4. Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione, si deve premettere, che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115
del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione, bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della pagina 5 di 10 liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
III.
4.1. Ai fini di un opportuno inquadramento della presente controversia, occorre dire che, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 115/2002 al custode,
diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione,
e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,
approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il
Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali,
come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002. Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza pagina 6 di 10 abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507). Inoltre, la
Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati,
dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass.
Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756;
nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622;
Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso,
l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia,
ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507;
e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496). Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non pagina 7 di 10 negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità
giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375). In
assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare,
analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233,
comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr.
Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022, n. 13193, così Trib.
Roma n. 15241/2025).
III.
4.2. Ciò premesso questo giudicante ritiene, diversamente da quanto opinato dal giudice della liquidazione, vertendosi in materia di beni (orologi)
non contemplati nella tariffa ministeriale e non avendo la parte ricorrente allegato o provato l'esistenza di usi locali diversi relativi all'attività di custodia di detti beni;
né potendo farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, di applicare le tariffe utilizzate dalla per la liquidazione dei Controparte_4
compensi ai custodi dei beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificarsi quali “usi locali”, (cfr. ex multis sentenze nn. 9438/2025 e
9462/2025 g.i. dott.ssa n. 9488/2025 g.i. dott.ssa n. 9239/2025 Per_1 Per_2
g.i. dott.ssa n. 8762/2025 g.i. dott.ssa . Persona_3 Per_4
pagina 8 di 10 III.
5. Pertanto l'opposizione deve essere accolta e applicando la tariffa prefettizia, di cui all'allegato in atti, l'indennità deve essere calcolata applicando le seguenti tariffe euro/mq 1,68 per i primi 12 giorni, euro/mq 1,13
per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed euro/mq 0,84 per i restanti 6.867 gg. per l'ingombro di 0,30 mq e così:
- 1,68*0,30*12= € 6,048
- 1,13*0,30*28= € 9,492
- 0,84*0,30*6867= € 1.730,484
Per un totale di € 1.746,02 da porsi a carico del , Controparte_1
oltre ai soli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00 (valore della controversia determinato dalla differenza tra l'importo liquidato con il decreto impugnato e l'accordato con la presente pronuncia) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e minimi per la fase decisionale (stante la discussione ex art. 281sexies c.p.c. quindi senza il deposito di scritti conclusivi) e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla nei confronti del PM-sede contraddittore necessario non avente una soggettività giuridica diversa dal
. Controparte_1
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal GIP-sede in data 27.09.2023 (notificato il 28.09.2023):
1) liquida la somma di euro 1.746,02 oltre I.V.A. se e nella misura dovuta alla a titolo di indennità per la custodia di n. 1 collo contenente Parte_1
orologi -per il periodo dal 06.03.2004 sino al 02.02.2023- oggetto di sequestro penale nel procedimento n. 502684/2004 RGNR, 19686/2004 R.G. G.I.P a carico di ignoti, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
3) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento liquidate in € 125 per esborsi (se effettuati), in euro 362,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario Vincenzo Malesci.
Napoli, 10/11/2025
Il Giudice applicato
RI ON
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20049/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. MALESCI Parte_1 P.IVA_1
EN e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in San
AL (NA), via Mazzini nr. 8
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2
dalla AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI e con domicilio eletto ope legis in Napoli, via Armando Diaz nr. 11
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, non costituita in giudizio, dichiarata contumace
RESISTENTI
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
• Previa riforma del decreto di pagamento impugnato, liquidare,
equitativamente, in favore della l'importo di euro € Parte_1
1.746,02 (millesettecentoquarantasei/02), ovvero di quell'importo maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà in sua equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso, dalla data del maturarsi del credito all'effettivo soddisfo, ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
• Liquidare ogni spesa, diritto ed onorario di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per espressa dichiarazione di averne fatto anticipo;
• Emettere ogni altro provvedimento, all'uopo, utile e necessario.
In via istruttoria, ove dovesse ravvisarsene la necessità, si chiede, con riserva di ogni altra deduzione e richiesta, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
• Vero che la società ricorrente, esercente l'attività di deposito di autoveicoli da tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario), depositava presso il Tribunale di Napoli, una “richiesta indennità di trasporto e custodia”
di un collo contenente orologi contraffatti, sequestrata nell'ambito del procedimento penale recante Rg. 502684/2004 R.G.N.R a carico di ignoti.
• Vero che la società ricorrente esercitava la suddetta attività in virtù di verbale di affidamento incarico a norma dell'art. 352 c.p.p.
• Vero che la custodia dei predetti beni, in area recintata e coperta, da parte della società ricorrente occupava uno spazio di 0,30 mq (come dichiarato nello pagina 2 di 10 stesso decreto di liquidazione”) e si protraeva dal 15/01/2004 fino al
02/02/2023, per un totale di 6958 giorni.
• Vero che il Tribunale di Napoli liquidava, con decreto del 27/09/2023, la somma di € 811,39 (ottocentounduci/39).
• Vero che il suddetto decreto di pagamento veniva notificato,
telematicamente, alla società ricorrente in data 28/09/2023.
All'uopo si indica a testi, con riserva di indicarne altri in un termine che fin d'ora si chiede, il:
1. Sig. nato a [...], il [...], e ivi Controparte_2
residente a[...].;
2. Sig. , nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...]
Arturo Toscanini n. 34, Lt G., Sc. B.
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Voglia codesto On.le giudicante rigettare l'avversa opposizione e domanda perché prescritta infondata. Vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/02 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal GIP presso il
Tribunale di Napoli nel proc. pen. n. 502684/2004 R.G.N.R. (n. 19686/2004 RG
GIP) con il quale le era stato liquidato l'importo di € 811,39, oltre IVA se e nella misura dovuta quale indennità di trasporto e custodia di n. 1 collo contenente orologi sequestrati nell'ambito del predetto procedimento penale a pagina 3 di 10 carico di ignoti, chiedendo che l'importo venisse liquidato nella maggiore somma, equitativamente determinata, di € 1.746,02 o il diverso importo dovuto, oltre interessi al tasso bancario e d'uso, dalla data del maturarsi del credito all'effettivo soddisfo e indennizzo per svalutazione e per perdita di redditività del denaro.
A fondamento della propria domanda la ricorrente esponeva, in sintesi,
quanto segue:
- di essere società esercente l'attività di deposito di autoveicoli per tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario);
- di aver ricevuto in custodia i beni di cui trattasi e di averli conservati, in area recintata e coperta, per uno spazio occupato di 0,30 mq. e per un totale di
6958 giorni (dal 15.01.2004 al 02.02.2023).
Ciò premesso in fatto riteneva che la liquidazione disposta fosse esigua e che l'indennità dovesse essere liquidata mediante l'utilizzo delle tariffe prefettizie come base di calcolo equitativo, così giungendosi ad una liquidazione di € 1.746,02.
II. Si costituiva in giudizio il ribadendo la Controparte_1
correttezza del decreto di liquidazione opposto, sia riguardo alla rilevata prescrizione dell'indennità per il periodo dal 15.01.2004 al 05.03.2004, sia riguardo l'importo liquidato.
III. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
III.
1. Preliminarmente si deve rimarcare che la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e pagina 4 di 10 delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
III.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso
(cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord. n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n.
13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
dello Stato e del PM-sede, non costituitosi e già dichiarato contumace, in quanto il procedimento penale era a carico di ignoti.
Il ricorso è anche tempestivo essendo stato depositato il 03.10.23 a fronte della comunicazione del provvedimento impugnato effettuata il 28.09.23.
III.
3. Sempre preliminarmente si rileva che la parte opponente non contesta che l'indennità sia dovuta per un totale di 6.907 giorni, essendo prescritto il periodo decorrente dal 15.01.2004 al 05.03.2004.
III.
4. Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione, si deve premettere, che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115
del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione, bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della pagina 5 di 10 liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
III.
4.1. Ai fini di un opportuno inquadramento della presente controversia, occorre dire che, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 115/2002 al custode,
diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione,
e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,
approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il
Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali,
come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002. Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza pagina 6 di 10 abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507). Inoltre, la
Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati,
dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass.
Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756;
nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622;
Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso,
l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia,
ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507;
e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496). Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non pagina 7 di 10 negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità
giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375). In
assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare,
analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233,
comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr.
Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022, n. 13193, così Trib.
Roma n. 15241/2025).
III.
4.2. Ciò premesso questo giudicante ritiene, diversamente da quanto opinato dal giudice della liquidazione, vertendosi in materia di beni (orologi)
non contemplati nella tariffa ministeriale e non avendo la parte ricorrente allegato o provato l'esistenza di usi locali diversi relativi all'attività di custodia di detti beni;
né potendo farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, di applicare le tariffe utilizzate dalla per la liquidazione dei Controparte_4
compensi ai custodi dei beni mobili sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificarsi quali “usi locali”, (cfr. ex multis sentenze nn. 9438/2025 e
9462/2025 g.i. dott.ssa n. 9488/2025 g.i. dott.ssa n. 9239/2025 Per_1 Per_2
g.i. dott.ssa n. 8762/2025 g.i. dott.ssa . Persona_3 Per_4
pagina 8 di 10 III.
5. Pertanto l'opposizione deve essere accolta e applicando la tariffa prefettizia, di cui all'allegato in atti, l'indennità deve essere calcolata applicando le seguenti tariffe euro/mq 1,68 per i primi 12 giorni, euro/mq 1,13
per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed euro/mq 0,84 per i restanti 6.867 gg. per l'ingombro di 0,30 mq e così:
- 1,68*0,30*12= € 6,048
- 1,13*0,30*28= € 9,492
- 0,84*0,30*6867= € 1.730,484
Per un totale di € 1.746,02 da porsi a carico del , Controparte_1
oltre ai soli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00 (valore della controversia determinato dalla differenza tra l'importo liquidato con il decreto impugnato e l'accordato con la presente pronuncia) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e minimi per la fase decisionale (stante la discussione ex art. 281sexies c.p.c. quindi senza il deposito di scritti conclusivi) e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla nei confronti del PM-sede contraddittore necessario non avente una soggettività giuridica diversa dal
. Controparte_1
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal GIP-sede in data 27.09.2023 (notificato il 28.09.2023):
1) liquida la somma di euro 1.746,02 oltre I.V.A. se e nella misura dovuta alla a titolo di indennità per la custodia di n. 1 collo contenente Parte_1
orologi -per il periodo dal 06.03.2004 sino al 02.02.2023- oggetto di sequestro penale nel procedimento n. 502684/2004 RGNR, 19686/2004 R.G. G.I.P a carico di ignoti, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
3) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento liquidate in € 125 per esborsi (se effettuati), in euro 362,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario Vincenzo Malesci.
Napoli, 10/11/2025
Il Giudice applicato
RI ON
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