TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 125
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di presupposto per la condanna all'ottemperanza

    La Corte ha ritenuto che la notifica del titolo da ottemperare, ai sensi dell'art. 39 c.p.a. e 479 c.p.c., debba essere effettuata alla parte personalmente, a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. La notifica effettuata tramite PEC all'Avvocatura di Stato non soddisfa tale requisito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 125
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 125
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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