TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Incompetenza dei soggetti che hanno emanato i provvedimenti di sospensione

    Il testo vigente all'epoca dell'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/21, come introdotto dal d.l. n. 172/21, prevedeva che i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto difesa avessero il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale e che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione.

  • Rigettato
    Contrarietà dei provvedimenti al Codice dell'Ordinamento Militare (COM)

    La normativa emergenziale speciale (DL 172/21) è di rango primario e ha carattere eccezionale, potendo legittimamente derogare all'ordinaria disciplina del COM. La mancata corresponsione di somme è prevista dall'art. 4 ter, comma 3, del DL 1° aprile 2021.

  • Rigettato
    Imposizione del vaccino senza prescrizione medica

    La normativa speciale di riferimento non prevede il rilascio di una prescrizione medica per sottoporsi alla vaccinazione, essendo l'obbligo vaccinale sancito direttamente dalla legge. La tutela della salute è rimessa alla documentazione di specifiche condizioni cliniche ostative.

  • Rigettato
    Incompetenza dei soggetti che hanno emanato i provvedimenti di sospensione

    Il testo vigente all'epoca dell'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/21, come introdotto dal d.l. n. 172/21, prevedeva che i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto difesa avessero il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale e che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione.

  • Rigettato
    Contrarietà dei provvedimenti al Codice dell'Ordinamento Militare (COM)

    La normativa emergenziale speciale (DL 172/21) è di rango primario e ha carattere eccezionale, potendo legittimamente derogare all'ordinaria disciplina del COM. La mancata corresponsione di somme è prevista dall'art. 4 ter, comma 3, del DL 1° aprile 2021.

  • Rigettato
    Imposizione del vaccino senza prescrizione medica

    La normativa speciale di riferimento non prevede il rilascio di una prescrizione medica per sottoporsi alla vaccinazione, essendo l'obbligo vaccinale sancito direttamente dalla legge. La tutela della salute è rimessa alla documentazione di specifiche condizioni cliniche ostative.

  • Rigettato
    Legittimità della sospensione senza retribuzione

    La normativa emergenziale speciale (DL 172/21) prevede che per il periodo di sospensione non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Pertanto, i provvedimenti impugnati sono immuni da vizi di violazione di legge o eccesso di potere.

  • Accolto
    Ulteriori conseguenze della sospensione oltre alla mancata retribuzione

    La norma di cui all'art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e la mancata retribuzione. Ulteriori conseguenze sanzionatorie non sono permesse. Tuttavia, la validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento può essere computata.

  • Rigettato
    Legittimità dei provvedimenti impugnati

    Poiché i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti legittimi, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del d.l. n. 172 del 2021

    La Corte Costituzionale ha più volte affermato la legittimità del quadro normativo relativo all'obbligo vaccinale, sia rispetto alle norme costituzionali che a quelle sovranazionali.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del d.l. n. 172 del 2021

    La Corte Costituzionale ha più volte affermato la legittimità del quadro normativo relativo all'obbligo vaccinale, sia rispetto alle norme costituzionali che a quelle sovranazionali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo