Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento:
del provvedimento di immediata sospensione emesso dalla Marina Militare, Istituto di Studi Militari Marittimi Venezia, nei confronti del Capo 1° cl. -OMISSIS-;
del provvedimento di immediata sospensione emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga” - Portogruaro, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
del provvedimento di immediata sospensione emesso dalla Aeronautica Militare 3° Stormo, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-;
ivi compreso l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2, d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d. l. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2022:
per l’annullamento
dell’Atto dispositivo prot. -OMISSIS-, emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga” con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio della ricorrente -OMISSIS- dal 20.12.2021 al 24.03.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti fanno parte del Personale Militare alle dipendenze del Ministero della Difesa e sono stati sospesi, così come disposto dai provvedimenti di sospensione in epigrafe richiamato senza diritto alla retribuzione, a seguito del mancato assolvimento della vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2, fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. i provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto, sia con le norme primarie che regolano lo stato giuridico e il rapporto d’impiego e di servizio dei Militari, ovvero con quanto stabilito dal Codice dell’Ordinamento Militare, d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010; per un verso, i Comandanti delle sedi ove operano i ricorrenti, secondo parte ricorrente, avevano solo il potere di “accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, ma non anche di disporne la sospensione, sì che in forza dell’art. 920 del COM competente era esclusivamente il Vertice Politico della Difesa mediante Decreto Ministeriale; per altro verso, la normativa di cui al COM prevede specifiche ipotesi di sospensione, ma non quella oggetto della decretazione di urgenza che, secondo parte ricorrente, per essere applicabile ai ricorrenti avrebbe dovuto modificare specificamente il d.lgs. n. 66 del 2010; gli atti di sospensione hanno comportato la mancata maturazione di ogni compenso, di carattere fisso e continuativo, di carattere accessorio o indennitario precisando come anche che “le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi”; ciò contrasterebbe con l’art. 920 del COM ai sensi del quale deve essere riconosciuto al personale sospeso, “la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo”; inoltre, “agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà”; verrebbe in rilievo secondo parte ricorrente una evidente espressione di sproporzionalità tra violazione e sanzione; i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche perché il cosiddetto “vaccino-COVID-19” sarebbe stato imposto senza un’apposita prescrizione medica;
2. il d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito in legge n. 3 del 21 gennaio 2022, sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36, 117 Cost; degli artt. 3, 21 e 52 CDFUE; dell’art. 14, Convenzione dei diritti dell’uomo; dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 12 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; dell’art. 8 della Carta di Nizza; del Regolamento Ue n. 953/2021; della Dichiarazione di Helsinki; dell’art. 500 del T.U. della scuola e dell’art. 82 del d.p.r. m 3/1957.
I ricorrenti, quindi, oltre a richiedere l’annullamento degli atti impugnati hanno, altresì, chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare e la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti in epigrafe richiamati; l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, per resistere al ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 luglio 2022, parte ricorrente ha altresì impugnato l’atto dispositivo prot. -OMISSIS-, del 28 aprile 2022, emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga” con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio della ricorrente -OMISSIS- dal 20 dicembre 2021 al 24 marzo 2022, deducendo nuovamente le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso e motivi aggiunti.
Per quanto concerne la censura sull’incompetenza dei soggetti che hanno emanato i provvedimenti di sospensione va rilevato che il testo vigente all’epoca dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/21, come introdotto dal d.l. n. 172/21, con riferimento al “personale del comparto della difesa”, di cui alla lett. b) del comma 1, affidava il compito di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale ai soggetti di cui al comma 2 vale a dire “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b),...” non è dubbio quindi che nel caso di specie fossero i Comandanti che hanno adottato i provvedimenti impugnati (e non il Ministero come ritenuto dai ricorrenti) i soggetti competenti alla loro adozione in quanto atti diretti ad assicurare “il rispetto dell’obbligo vaccinale”, non senza ricordare comunque che -sempre secondo il medesimo comma 3- l'atto di accertamento dell'inadempimento ipso jure “determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa” (in questo senso, Tar Lazio, sez. I bis, 4 giugno 2025, n. 10803).
Per quanto concerne, poi, l’asserita contrarietà dei provvedimenti al quadro di fonte legislativa che regola l’Ordinamento militare, va rilevato quanto segue.
Anzitutto, i ricorrenti non negano la conformità di detti provvedimenti alle modifiche introdotte dal DL 172/2021 risolvendosi la loro censura nella rivendicazione di un valore poziore all’assetto normativo “ordinario” del settore militare (D. Lgs. 66/2010 in primis) rispetto al d.l. n. 172/2021, portatore di obblighi e conseguenze sullo status dei militari non previste in detto assetto normativo.
È, però, ben nota ed evidente l’eccezionalità delle disposizioni del d.l. n. 172/21, che porta a ritenere del tutto logica l’adozione di misure derogatorie rispetto all’ordinaria disciplina, dopo di che è altrettanto noto come nel nostro sistema costituzionale il decreto legge (tanto più se poi convertito in legge) sia veicolo di norme di forza primaria del tutto equipollenti a quelle recate da leggi e decreti legislativi e che i rapporti “di forza” tra le norme di rango primario siano regolati non sul piede di una pretesa superiorità dell’assetto definito dalle “normali disposizioni”, bensì secondo gli ordinari criteri di specialità, posteriorità ed eccezionalità. Nel caso di specie, quindi, del tutto legittimi si rivelano i provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni del citato decreto legge le quali, in considerazione del loro rango primario e del carattere di eccezionalità, erano senz’altro idonee vettrici di misure derogatorie rispetto all’ordinario quadro legislativo regolante il rapporto d’impiego militare.
Le medesime considerazioni risultano utili a confutare anche il terzo profilo di censura, relativo alla dedotta violazione dell’art. 920 COM, il quale prevede che deve essere riconosciuto al personale sospeso, tra l’altro per fatti gravi come motivi penali e disciplinari, “la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo”, rilevandosi, in proposito, che la mancata maturazione di ogni compenso per il periodo di sospensione risulterebbe evidente espressione di sproporzionalità tra violazione e sanzione. La doglianza non può trovare accoglimento, in quanto, come sopra visto, la normativa emergenziale speciale può legittimamente derogare alle disposizioni del COM. Inoltre, i provvedimenti gravati, con riferimento alla mancata corresponsione di somme in favore dei dipendenti sospesi, risultano immuni da vizi di violazione di legge o eccesso di potere, atteso che è la stessa norma primaria (art. 4 ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021) a stabilire che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; qualificando, pertanto, l’attività dell’Amministrazione come attività vincolata, in relazione alla quale non è in astratto predicabile il vizio dell’eccesso di potere per irragionevolezza o sproporzionalità (in questo senso, Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469).
Infondata è, poi, la censura secondo la quale la concreta sottoposizione all’obbligo vaccinale avrebbe richiesto il previo rilascio di una prescrizione medica, che nella specie non è stata mai emessa.
Rileva, in proposito, il Collegio che la normativa speciale di riferimento non prevede, per sottoporsi alla vaccinazione, il previo rilascio della prescrizione medica, atteso che l’obbligo vaccinale è stato sancito direttamente dalla legge senza la previsione di preventiva prescrizione medica (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. I, 12 giugno 2023, n. 868).
Inoltre, la concreta tutela della salute del soggetto vaccinando risulta rimessa ad analoghi ed equivalenti adempimenti. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021, espressamente applicabile al personale di cui è controversia in ragione del rinvio contenuto nel comma 2 dell’articolo 4 ter, prevede, infatti, che “Solo in caso di accertato pericolo della salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Vi è, dunque, nella legge, a tutela della salute dell’individuo, un meccanismo di presunzione di idoneità fisica alla vaccinazione, che può essere vinta in presenza di documentate condizioni cliniche ostative e di apposita attestazione medica, le quali fanno venire meno l’obbligo vaccinale; evidenziandosi, altresì, che risulta notoria, in sede di inoculazione del vaccino, la presenza di un medico vaccinatore, il quale, in esito all’esame del paziente ed alle sue dichiarazioni, ne rileva le condizioni di salute e la eventuale sussistenza di ragioni impeditive al suddetto trattamento (così Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469).
Per le considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, il primo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti sia infondato.
2. Sul secondo motivo di ricorso principale e di ricorso per motivi aggiunti.
Attesa la conformità dei provvedimenti impugnati alle norme del DL 172/21, detto motivo si traduce anzitutto nella loro denuncia di illegittimità per diretto contrasto con norme superiori di rango ultraprimario costituzionali, unionali e convenzionali EDU.
I provvedimenti impugnati, in altre parole, pur conformi a norma interna, a causa del contrasto di quest’ultima con norme di rango superiore andrebbero anch’essi a violare detti precetti superiori (in c.d. “antipatia” con essi) determinandosi la loro illegittimità.
Anche questo motivo è infondato sia nella deduzione di illegittimità dei provvedimenti, sia nella sollecitazione di rimessione alla Consulta e alla CGUE, per i rispettivi ambiti.
Valga sul punto quanto condivisibilmente affermato, tra le altre, da Tar Lazio, sez. I bis, n. 10803 del 2025, cit..
Invero la giurisprudenza costituzionale (tra le alte Corte Cost. nn. 14, 15, 16 del 2023, n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024) ha più volte affermato la legittimità -sia rispetto alle norme costituzionali che a quelle sovranazionali- del quadro normativo relativo all’obbligo vaccinale, sottolineando la temporaneità delle misure assunte e la loro proporzionalità con adeguato bilanciamento tra il diritto individuale alla salute (Art. 32 Cost.) ed al lavoro adeguatamente retribuito (Artt. 4 e 36) e l'interesse collettivo di sanità pubblica secondo i doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
Il Giudice delle leggi, in particolare con la sentenza n.15/2023, quanto alla capacità delle misure adottate a fronteggiare efficacemente l’emergenza, ha affermato che “nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto” e che, sulla base “dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”, le decisioni assunte dal legislatore risultano coerenti con i dati forniti dall’AIFA, dall’ISS, e dall’EMA, che confermano l’efficacia dei vaccini per il contenimento della diffusione del virus e la prevenzione di casi gravi, mentre l’utilizzo dei soli tamponi, oltre a essere un consistente gravame a carico del SSN, non sarebbe stato sufficiente a ridurre la velocità di contagio.
Risultava giustificata –sempre nella stessa pronuncia- anche la mancata corresponsione al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, nel periodo di sospensione, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, inclusa "la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva),” considerando che il lavoratore decideva di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
Nell’ancor più recente sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 la Corte Costituzionale ha ribadito che il datore di lavoro era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, determinando la mancata vaccinazione la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni ed il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare, rispetto al quale non possono ritenersi validi “ tertia comparationis ” le ipotesi di sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata". Diversamente da tali ipotesi, in cui "il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto", nel caso in esame "è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
Ulteriori argomenti atti a ritenere proporzionate e necessarie le misure assunte con il d.l. n. 172/21 escludendo violazioni del diritto UE sono rinvenibili nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v.si sent. 13 luglio 2023, causa C-765/21 che ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la sospensione senza retribuzione di un'infermiera per inadempimento dell'obbligo vaccinale).
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
3. Sulla domanda di annullamento e risarcitoria.
Da quanto precede, quindi, tanto la domanda caducatoria che risarcitoria, devono essere respinte, stante la legittimità dei provvedimenti impugnati.
4. Sulle domande di accertamento dedotte dai ricorrenti.
Parte ricorrente ha chiesto a questo giudice di accertare:
a) il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
b) il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento.
Per quanto concerne la questione sub a) che precede, alla luce di quanto sopra detto, la domanda deve essere respinta, posto che correttamente i provvedimenti impugnati, in conformità alle previsioni normative, hanno escluso il diritto al compenso sia di carattere fisso e continuativo, sia accessorio o indennitario. Va rammentato, infatti, che l’art. 4-ter del DL 44/21 (introdotto dal DL 172/21) stabilisce che «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati».
Per converso, con riferimento alla questione sub b), il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, sez. stacc. Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che «la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria».
Si deve pertanto ritenere che dalla sospensione ex art. 4-ter del DL n. 44/2021 debbano derivare solo e soltanto le conseguenze ivi previste, che attengono esclusivamente a retribuzione e altri compensi o emolumenti, con conseguente illegittimità di atti o pretese con i quali si sia proceduto difformemente. Resta inteso che potranno sempre conseguire alla sospensione gli effetti previsti da altre disposizioni o principi inderogabili di legge, come nel caso della non computabilità dei periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nell’ambito delle procedure di avanzamento (in tal senso, Tar Lazio, sez. I bis, 4 giugno 2025, n. 10803).
Va precisato, poi, sul piano processuale, che non occorre disporre l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, né occorre un motivo di impugnazione specifico, in quanto non viene in rilievo un interesse legittimo al riguardo, né l’Amministrazione ha adottato una determinazione autoritativa unilaterale, con effetti costitutivi sulla sfera giuridica dei ricorrenti: si tratta, invece, di accertare le mere conseguenze previste dalla normativa a seguito dei provvedimenti di sospensione, rispetto alle quali le indicazioni contenute negli atti impugnati hanno mera natura ed efficacia dichiarativa, e possono, al più, come nel caso di specie, giustificare l’interesse ad una domanda di accertamento come quella dedotta dai ricorrenti.
5. Conclusioni e spese.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno, quindi, accolti nei soli limiti di quanto indicato al punto 4 che precede, e, conseguentemente, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a non subire ulteriori conseguenze oltre alla sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, da un lato, e alla sospensione del diritto alla retribuzione e ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, per il periodo di sospensione, dall’altro.
Le spese, attesa la particolarità della controversia e la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie limitatamente a quanto indicato in parte motiva, e per l’effetto:
1. accerta il diritto dei ricorrenti a non subire ulteriori conseguenze oltre alla sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, da un lato, e alla sospensione del diritto alla retribuzione e ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, per il periodo di sospensione, dall’altro;
2. respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti per il resto;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AL Di RI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | AL Di RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.