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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15878 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 15/03/1968 , con il patrocinio dell'Avv. MECCHIA VIVIANA ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/08/1972;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
[...]
adiva questo Tribunale al fine di chiedere la revoca del contributo di Parte_1
mantenimento della LI RT (il 20.04.2002) ormai maggiorenne ed autosufficiente.
Premetteva che: con sentenza del Tribunale di Roma n. 6674/2016 pubblicata il 02.04.2016, nell'ambito del procedimento N.R.G. 84343/2015, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e nelle condizioni congiuntamente Parte_1 Controparte_1
previste dalle parti, per cui veniva previsto quale contributo per il mantenimento della LI
l'assegno mensile di euro 250,00, da corrispondersi alla sig.ra oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie; deduceva pertanto che la LI che continua a vivere con la madre, era divenuta ormai maggiorenne, era diplomata ed aveva interrotto per sua scelta gli studi, e che attualmente risultava regolarmente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time 25 ore settimanali, presso la Snem S.p.a. sita in Via della Bufalotta n. 378 Roma, con mansioni di addetta alle operazioni di data-entry presso la sede predetta della società, con una paga di circa € 950,00 euro netti per 14 mensilità.
Il ricorrente inoltre rappresentava di aver contribuito al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI in quanto aveva chiesto al proprio fratello, Sig. - legale Persona_1
rappresentante della Snem S.p.a.- di assumere la ragazza con contratto a tempo indeterminato.
Difatti sottolineava, come lo stesso contratto oggi part time (25 ore settimanali) si sarebbe potuto trasformare in un contratto full time, con ulteriore incremento reddituale per la ragazza.
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto Controparte_1
dichiarata contumace.
All'udienza del 13.11.2024 compariva la sola parte ricorrente, che si riportava al ricorso e, precisate le conclusioni, il G.D. dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione al
Collegio.
Osserva il Collegio
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Va esaminata la circostanza, della raggiunta autonomia economica della LI, dedotta dal padre, il quale in udienza dichiarava: “Mia LI RT è impiegata in un ufficio di elaborazione dati con contratto a tempo indeterminato. Non la vedo molto perché ha 22 anni ma abbiamo un buon rapporto”.
Con riferimento al diritto del figlio maggiorenne di continuare ad essere mantenuto dai propri genitori, la Suprema Corte ha precisato che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti
2 di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. n. 17182/2020); di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).
Ebbene, risulta che presta attività lavorativa come impiegata in un ufficio di Parte_2
elaborazione dati con contratto part-time; l'esistenza del rapporto di lavoro è provata dall'estratto
CP_ conto previdenziale dell' depositato dal ricorrente, dal quale si evince che nel periodo dal
16.08.2023 al 31.12.2023 la LI aveva percepito una retribuzione annua di euro 5.169,00 e che nel periodo compreso dal 01.01.2024 al 29.02.2024 aveva percepito un reddito di euro 2.071,00.
Ed invero è opportuno precisare come la mancata comparizione della resistente in giudizio e dunque la mancata risposta della medesima sulle assunte circostanze, unitamente alla documentazione depositata dal ricorrente a riscontro dell'attività lavorativa della LI, offre conferma alle circostanze dedotte dall'odierno ricorrente.
Alla luce di ciò, sussistono ragionevoli motivi per considerare come Parte_2
economicamente autosufficiente, non ravvisando nel caso di specie ragioni che giustifichino il protrarsi dell'obbligo del padre di mantenere la LI.
Da tutto quanto sopra esposto si evince, nel caso di specie, la presenza di condizioni sopravvenute che impongono la revoca dell'assegno dovuto dal in favore della LI Parte_1
RT, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e della contumacia della controparte devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore domanda e istanza disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1) revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in favore Parte_1
della LI , con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente Parte_2
sentenza;
2) spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.02.2025.
3 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa RT Ienzi
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