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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20855/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nata a Coimbatore (India) il 26 aprile 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Muziarelli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 15 aprile 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Taisch presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 26 giugno 2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 395, Serie A, Parte 2, anno 2010.
In separazione legale dei beni con convenzione sottoscritta in data 16.05.2024
con i seguenti figli:
- nato a [...] in data [...], residente a [...]; Parte_2 codice fiscale: cittadino italiano;
C.F._3
- nata a [...] in data [...], residente a [...]; Parte_3 codice fiscale: , cittadina italiana C.F._4
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 4 giugno 2025 la Signora chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
In data 31 ottobre 2025 si costituiva il convenuto, Signor difeso e Parte_2 rappresentato dall'avv. Simona Taisch.
All'udienza del 20 novembre 2025 celebrata davanti al GOT, le parti raggiungevano il seguente accordo sulle condizioni di separazione e di cessazione degli effetti civili di matrimonio:
1) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime Pt_2 Pt_3 dell'affido condiviso, con tempi di cura prevalenti presso la madre con la quale convivranno nell'abitazione familiare di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano, anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo il seguente regime di frequentazioni:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera prelevandoli presso la casa materna alle ore
17.00 sino alla domenica sera riportandoli presso la casa materna entro le ore 20.30;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, prelevandoli dalla casa materna alle ore 17.00 riportandoli presso la casa materna la sera dopo cena oppure la mattina seguente, qualora il padre trovasse una abitazione vicina alla casa familiare;
- per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, anche consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, saranno così ripartite tra i genitori: dal
23 dicembre al termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore. Per l'anno 2026 il giorno di Natale sarà di competenza della madre ed il giorno di Capodanno sarà di competenza del padre e così ad anni alterni.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
2) La casa familiare di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano resta assegnata alla madre, Signora
la quale continuerà ad abitarla insieme ai figli minori e , Parte_1 Pt_2 Pt_3 ivi stabilendo la residenza anagrafica dei medesimi;
3) Il Signor si impegna a lasciare la casa familiare di Via Parte_2
Sant'Ampellio n. 5 a Milano entro il 5 febbraio 2026, avendo cura di asportare tutti i propri effetti personali ed eventuali arredi di sua proprietà esclusiva non contestata;
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , in Parte_1 Pt_2 Pt_3 via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mesi, la somma mensile di
€300,00 (trecentoeuro/00) oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, a decorrere dal momento in cui egli lascerà l'abitazione familiare;
le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 16.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Signora la quale Parte_1 si impegna a farne tempestivamente richiesta;
5) le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato N. 1000/5793 presso
IntesaSanPaolo filiale Via Meda 49 a Milano, ad uso familiare, nel momento in cui il
Signor lascerà l'abitazione familiare ed inizierà a corrispondere il contributo al Pt_2 mantenimento dei figli sul conto corrente che la Signora gli indicherà; Parte_1
6) la Signora si impegna ad effettuare immediatamente la voltura delle Parte_1 utenze ed i relativi costi continueranno ad essere suddivisi al 50% tra i coniugi fino a quanto il Signor non lascerà la casa di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano e così Pt_2 verranno suddivise al 50% tra i coniugi tutte le spese del ménage familiare;
a tal fine le parti alimenteranno il conto corrente cointestato all'occorrenza, per coprire le spese familiari da sostenere;
7) I coniugi dichiarano di non richiedere reciprocamente contributi al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
8) i genitori si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Pt_2 Pt_3
9) le parti, decorsi i termini previsti dalla legge, dichiarano di voler procedere alla richiesta di pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione ad eccezione della condizione sub. 3 che sarà superata;
10) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese del legale/dei legali dai quali è stata assistita.
Le parti confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti il Giudice Delegato;
chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, impegnandosi a depositare bozza di sentenza, rinunciavano a depositare ulteriore documentazione di cui all'art. 473bis terzo comma c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Gli atti venivano rimessi al Giudice Delegato il quale, con decreto reso il 20 novembre 2025, disponeva procedersi ex art. 473-bis .51 c.p.c., revocava l'udienza fissata in data 13.01.2025, assegnava alle parti termine sino al 3 dicembre 2025 ore 12.00 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, con le condizioni concordate, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - alle medesime condizioni della separazione ad eccezione della condizione sub
3, superata - come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 26 giugno 2010 trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 395, Serie A, Parte 2, anno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2025 da
1) Parte_1
Nata a Coimbatore (India) il 26 aprile 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Muziarelli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 15 aprile 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Taisch presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 26 giugno 2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 395, Serie A, Parte 2, anno 2010.
In separazione legale dei beni con convenzione sottoscritta in data 16.05.2024
con i seguenti figli:
- nato a [...] in data [...], residente a [...]; Parte_2 codice fiscale: cittadino italiano;
C.F._3
- nata a [...] in data [...], residente a [...]; Parte_3 codice fiscale: , cittadina italiana C.F._4
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 4 giugno 2025 la Signora chiedeva al Tribunale di Parte_1
Milano la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
In data 31 ottobre 2025 si costituiva il convenuto, Signor difeso e Parte_2 rappresentato dall'avv. Simona Taisch.
All'udienza del 20 novembre 2025 celebrata davanti al GOT, le parti raggiungevano il seguente accordo sulle condizioni di separazione e di cessazione degli effetti civili di matrimonio:
1) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime Pt_2 Pt_3 dell'affido condiviso, con tempi di cura prevalenti presso la madre con la quale convivranno nell'abitazione familiare di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano, anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre avrà diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo il seguente regime di frequentazioni:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera prelevandoli presso la casa materna alle ore
17.00 sino alla domenica sera riportandoli presso la casa materna entro le ore 20.30;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, prelevandoli dalla casa materna alle ore 17.00 riportandoli presso la casa materna la sera dopo cena oppure la mattina seguente, qualora il padre trovasse una abitazione vicina alla casa familiare;
- per due settimane durante le vacanze scolastiche estive, anche consecutive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, saranno così ripartite tra i genitori: dal
23 dicembre al termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore. Per l'anno 2026 il giorno di Natale sarà di competenza della madre ed il giorno di Capodanno sarà di competenza del padre e così ad anni alterni.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
2) La casa familiare di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano resta assegnata alla madre, Signora
la quale continuerà ad abitarla insieme ai figli minori e , Parte_1 Pt_2 Pt_3 ivi stabilendo la residenza anagrafica dei medesimi;
3) Il Signor si impegna a lasciare la casa familiare di Via Parte_2
Sant'Ampellio n. 5 a Milano entro il 5 febbraio 2026, avendo cura di asportare tutti i propri effetti personali ed eventuali arredi di sua proprietà esclusiva non contestata;
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , in Parte_1 Pt_2 Pt_3 via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mesi, la somma mensile di
€300,00 (trecentoeuro/00) oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, a decorrere dal momento in cui egli lascerà l'abitazione familiare;
le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 16.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Signora la quale Parte_1 si impegna a farne tempestivamente richiesta;
5) le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato N. 1000/5793 presso
IntesaSanPaolo filiale Via Meda 49 a Milano, ad uso familiare, nel momento in cui il
Signor lascerà l'abitazione familiare ed inizierà a corrispondere il contributo al Pt_2 mantenimento dei figli sul conto corrente che la Signora gli indicherà; Parte_1
6) la Signora si impegna ad effettuare immediatamente la voltura delle Parte_1 utenze ed i relativi costi continueranno ad essere suddivisi al 50% tra i coniugi fino a quanto il Signor non lascerà la casa di Via Sant'Ampellio n. 5 a Milano e così Pt_2 verranno suddivise al 50% tra i coniugi tutte le spese del ménage familiare;
a tal fine le parti alimenteranno il conto corrente cointestato all'occorrenza, per coprire le spese familiari da sostenere;
7) I coniugi dichiarano di non richiedere reciprocamente contributi al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
8) i genitori si danno reciproco consenso ed autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Pt_2 Pt_3
9) le parti, decorsi i termini previsti dalla legge, dichiarano di voler procedere alla richiesta di pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione ad eccezione della condizione sub. 3 che sarà superata;
10) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese del legale/dei legali dai quali è stata assistita.
Le parti confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti il Giudice Delegato;
chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, impegnandosi a depositare bozza di sentenza, rinunciavano a depositare ulteriore documentazione di cui all'art. 473bis terzo comma c.p.c. e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Gli atti venivano rimessi al Giudice Delegato il quale, con decreto reso il 20 novembre 2025, disponeva procedersi ex art. 473-bis .51 c.p.c., revocava l'udienza fissata in data 13.01.2025, assegnava alle parti termine sino al 3 dicembre 2025 ore 12.00 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, con le condizioni concordate, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - alle medesime condizioni della separazione ad eccezione della condizione sub
3, superata - come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 26 giugno 2010 trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 395, Serie A, Parte 2, anno 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG