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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1076/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato ad [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. ABBAGNANO STEFANIA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a TAGGIA (IM) in data 17/09/2016;
• hanno avuto e , minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
TAGGIA (IM) il 17/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2016, parte II, serie A, atto n. 10), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi potranno vivere separati fissando ognuno la propria residenza ove meglio riterranno per il che, sin d'ora, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni;
2) I figli vengono affidati congiuntamente ai coniugi, i quali si impegnano a consentire il normale, reciproco, adeguato ed agevole esercizio delle loro rispettive responsabilità genitoriali, curando l'educazione ed il mantenimento dei bambini tenendo conto delle
2 loro inclinazioni naturali, impegnandosi reciprocamente sin d'ora ad effettuare tutti gli adempimenti all'uopo necessari concordando tra loro i rispettivi impegni per le necessità degli stessi;
Co 3) I figli manterranno la residenza nell'ex casa coniugale, di proprietà del in Pt_2
Sanremo, Str. San Giovanni 50;
4) i figli vivranno alternativamente a casa del padre e della madre secondo il seguente calendario: due giorni alla settimana con ciascun genitore ed un weekend (dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera) a settimane alternate. Nei periodi delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua si osserverà il regime di visita ordinario. La
Vigilia di Natale verrà trascorsa con la madre e il giorno di Natale col padre ad anni alternati, il 31 dicembre e il 1° giorno dell'anno con la madre e con il padre ad anni alternati;
il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta col padre ad anni alternati. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni, anche consecutivi, con i bambini.
5) i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli minori nei relativi periodi di permanenza di questi ultimi o con la mamma o con il padre, considerato che tale permanenza è di pari durata presso ciascun genitore;
6) Vengono invece poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura (50%), le seguenti spese accessorie per i figli:
- spese mediche e medico specialistiche CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche e medico specialistiche CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
- spese scolastiche CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
alloggio presso la sede universitaria e relative utenze;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anni;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
3 - spese scolastiche CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa, ripetizioni;
- spese extrascolastiche e ricreative CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: centro ricreativo estivo, gruppo ricreativo;
- spese extrascolastiche e ricreative CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, musicali, ricreative e ludiche, in genere con relative attrezzature ed equipaggiamento, viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore.
7) Per quanto non previsto dalla presente sentenza, e fermo quanto ivi previsto, i coniugi rinunciano reciprocamente sin d'ora ad ogni diritto ed azione relativi a beni od attività patrimoniali avendo già diversamente e prima d'ora regolato i loro rapporti economici riconoscendo di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e dichiarando di essere economicamente indipendenti.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TAGGIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 30/10/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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