Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 21/04/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 69/2026/C
Giudizio n. 46707
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EM OM
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46707 del registro di segreteria, proposto da (omissis), nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Visciotto contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata Mariateresa Nasso.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 aprile 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avvocato Francesco Visciotto per il ricorrente e l’avvocata Barbara Preti, su delega dell’avvocata Mariateresa Nasso, per l’Inps.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2025 il sig. (omissis), Commissario della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1.12.2018, tramite il proprio difensore chiede l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 27, comma 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguente ricalcolo della pensione in godimento comprensiva del computo dei quattro scatti del 2,5 per cento sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento e la conseguente condanna dell’Inps a pagare le somme spettanti a titolo di arretrati.
1.1. A tal fine espone che ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 15.3.1982, data dell’arruolamento, alla quiescenza, raggiunta con la qualifica di commissario per limiti di età il 30.11.2018.
Evidenzia che, verificato il mancato calcolo dei quattro scatti di cui sopra nella quantificazione del proprio trattamento pensionistico, aveva inoltrato un’apposita istanza all’Inps in data 4.8.2025 reclamandolo e chiedendo conseguentemente la rideterminazione di tale trattamento. Riceveva tuttavia un riscontro negativo.
1.2. Ritiene che, sulla base della lettera della normativa, il beneficio previsto dal comma 3 dell’art. 27, d.lgs. n. 334/2000 sia applicabile anche ai pubblici dipendenti in regime pensionistico misto, sulla base della condizione esplicitata dalla norma per cui dovessero essere già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982, come nel suo caso; aggiunge che apparteneva al ruolo dei commissari e che ricade nella fattispecie di cui al comma 5 del d.lgs. n. 334/2000, essendo stato collocato a riposo con i limiti introdotti da quest’ultimo impianto normativo.
Rileva che gli atti sulla base dei quali non viene riconosciuto il beneficio dei quattro scatti ai pensionati in regime misto, cioè la nota del Ministero dell’interno n. 335, del 20 aprile 2015, esplicativa della circolare Inps n. 74/2015 e quest’ultima, non possono considerarsi vincolanti, limitandosi a fornire direttive interne alle amministrazioni.
Afferma che, avendo tutti i requisiti stabiliti dall’art. 27, deve poter beneficiare dell’incremento in argomento.
Ricorda, da ultimo, le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Liguria di questa Corte che ha riconosciuto la spettanza del diritto in favore di ricorrenti pensionati in regime misto, riportando anche un estratto della sentenza n. 94/2022 della menzionata Sezione.
1.3. Per quanto sopra, nel rassegnare le conclusioni, chiede che sia dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 334/2000, con conseguente ricalcolo della pensione mediante computo dei quattro scatti del 2,5 per cento, e riconoscimento degli arretrati sui precedenti ratei di pensione, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla vittoria di spese.
2. L’Inps si è costituito depositando una memoria in data 26 marzo 2026.
L’Istituto previdenziale ritiene che l’art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 abbia introdotto un sistema differenziato di benefici, articolato in base al regime pensionistico applicabile, prevedendo al comma 3 il beneficio dei quattro scatti in quanto connesso al sistema retributivo; al comma 4, il meccanismo compensativo sarebbe invece stabilito per i soggetti in regime contributivo o misto, tramite il coefficiente di trasformazione a 65 anni e l’incremento ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.
Ricorda che già l’Inpdap prima, con la circolare n. 6 del 2005, e il Ministero dell’Interno poi, con nota del 20.04.2015, si sono espressi per la non cumulatività dei benefici di cui ai commi 3 e 4 per i soggetti in sistema misto, giudicandola contraria al dato sistematico e alla ratio della norma.
Secondo l’Istituto previdenziale, quindi, il beneficio dei quattro scatti non può essere riconosciuto a soggetti collocati, anche solo pro quota, nel sistema contributivo o misto, in quanto per questi ultimi il legislatore ha previsto strumenti compensativi alternativi, cioè quelli di cui al comma 4 del menzionato art. 27, non cumulabili.
Nel caso di accoglimento della domanda, eccepisce comunque la prescrizione quinquennale delle pretese di parte ricorrente.
Nel rassegnare le conclusioni chiede:
- il rigetto del ricorso;
- in subordine, che sia dichiarata la prescrizione delle pretese relative al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziario.
Con vittoria di spese.
3. Il 3 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica.
Afferma che il comma 3 del più volte menzionato art. 27 sarebbe chiaro lì ove, lungi dal differenziare i regimi premiali in base al sistema di calcolo applicato alla pensione del funzionario (retributivo o misto), introdurrebbe semplicemente un beneficio destinato ai pubblici dipendenti che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002; regime premiale esteso dal comma 5 ad ulteriori funzionari anch’essi già in servizio alla data del 25/6/1982 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età, tra i quali il ricorrente.
Sostiene che la lettera della normativa in questione sarebbe chiara nello stabilire il cumulo dei benefici, in particolare nell’utilizzare la congiunzione “e” al comma 5, il quale stabilisce che “saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”.
Ritiene che, se il legislatore avesse voluto introdurre un distinguo tra i possibili beneficiari del beneficio dei quattro scatti, lo avrebbe affermato in modo chiaro.
Pertanto, l’interpretazione dell’Inps sarebbe ingiustificata in ragione dell’affermato chiaro tenore letterale della norma che la renderebbe completa.
4. All’udienza del 13 aprile 2026 le parti hanno insistito per le conclusioni in atti.
DIRITTO
1. La questione controversa oggetto dell’odierno giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 27, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 334/2000 e, in particolare, l’applicabilità del beneficio di cui al comma 3, consistente in quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, ai soggetti il cui trattamento pensionistico è determinato con il sistema di calcolo del “regime misto”.
1.1. L’art. 27 sopra menzionato ai commi 3 e 4 stabilisce:
“3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.
Il successivo comma 5, poi, aggiunge che “Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”.
1.2. Risultano precedenti giurisprudenziali, giacché la medesima questione è già stata affrontata e risolta, in senso favorevole al riconoscimento del diritto, dalla Sezione Giurisdizionale per la Liguria, con le sentenze nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024. La sentenza n. 111/2023, in particolare, ha motivato sulla base della circostanza che il più volte menzionato art. 27, al comma 5, “nel chiarire i commi applicabili, riporta la particella congiuntiva “e” (“3 e 4” – corsivo aggiunto), non quella avversativa “o”. Deve, dunque, ritenersi che i dirigenti interessati abbiano diritto sia ai benefici previsti dal comma 4 (relativamente alla quota calcolata con metodo contributivo), sia a quelli previsti dal comma 3 (relativamente alla quota calcolata con metodo retributivo)”.
La sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Liguria n. 12/2024, invece, oltre ad aver riproposto quest’ultima motivazione, ha aggiunto che negare il beneficio si porrebbe in contrasto con un’interpretazione sistematica, in quanto “si risolve a vantaggio dei pensionati che hanno usufruito del sistema di calcolo retributivo, notoriamente più generoso per gli ex dipendenti rispetto a quello misto”.
1.3. A parere di questo Giudice la lettera della norma non è decisiva, in quanto è vero che il comma 3 si rivolge genericamente “ai funzionari” beneficiari e in tal modo, se letto non in connessione con il comma successivo, sembrerebbe poter comprendere anche quelli in regime misto; tuttavia, il successivo comma 4, nel riferire l’applicazione del coefficiente di trasformazione ai funzionari di cui al comma 3 in regime in tutto o in parte contributivo, non è formulato con chiarezza. Più opportunamente, il legislatore avrebbe dovuto specificare o che il beneficio de quo trova “anche” applicazione, oppure che trova “invece” applicazione.
In mancanza di una specificazione di tale tipo, e quindi in ragione della necessità di interpretare un testo che è ambiguo o comunque non sufficientemente chiaro, occorre fare ricorso a un’interpretazione sistematica della norma.
L’art. 12 delle preleggi nel prevedere che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” non fissa un criterio di gerarchia tra l’interpretazione letterale e quella sistematica, anch’essa essenziale per evitare disarmonia nel sistema.
A maggior ragione nei casi, come quello sub iudice, in cui il testo letterale si presta a diverse interpretazioni, è quindi necessario valorizzare l’interpretazione sistematica.
Nello specifico, sembra ragionevole ritenere che il legislatore non abbia voluto duplicare i benefici dei quattro scatti e del miglior coefficiente di trasformazione in favore dei pensionati in regime misto, ed abbia invece previsto il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge n. 335/1995 come alternativo al beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento.
1.4. Pertanto, questo Giudice ritiene di doversi discostare dai già ricordati precedenti della Sezione Giurisdizionale per la Liguria.
L’argomentazione per cui il riconoscimento del beneficio deriverebbe dalla circostanza che l’art. 27 al comma 5, nel chiarire i commi applicabili, riporta la particella congiuntiva “e” non quella avversativa “o”, non sembra implicare che tutti i soggetti in argomento (tra i quali ci sono anche ex dipendenti le cui pensioni sono liquidate con il sistema retributivo) possono beneficiare di entrambi i meccanismi. La lettera di quest’ultima previsione è infatti anche compatibile con la lettura secondo la quale si applicano “le disposizioni di cui ai commi 3 e 4” ai soggetti individuati nel senso che, più in particolare, quella di cui al comma 3 trova applicazione nei confronti dei pensionati in regime retributivo e quella di cui al comma 4 ai pensionati in regime misto o contributivo.
Neanche si condivide la considerazione contenuta nella sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Liguria n. 12/2024 per cui negare il beneficio si porrebbe invece in contrasto con un’interpretazione sistematica in quanto si risolverebbe a vantaggio dei pensionati che hanno usufruito del sistema di calcolo retributivo, notoriamente più generoso, poiché in realtà questi ultimi, come già evidenziato, non beneficiano altresì dello speciale coefficiente di trasformazione.
2. I peculiari connotati del giudizio, nonché la circostanza che un’altra Sezione Giurisdizionale di questa Corte abbia deciso in modo opposto controversie analoghe a quella odierna, costituiscono ragioni sufficienti per disporre l’integrale compensazione delle spese. Ciò, in applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo 2018, n. 77, applicabile anche in questa sede, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Il Giudice
(f.to digitalmente) Cons. Riccardo Patumi Depositata in Segreteria il giorno 21 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 21 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)