Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Torino del 15 maggio 2025, con cui sono state revocate le misure di accoglienza del ricorrente nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 18 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Torino ha revocato le misure di accoglienza di cui beneficiava in quanto richiedente la protezione internazionale.
2. All’udienza camerale del 9 settembre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura, in primo luogo, la mancata insaturazione di un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di avvio del procedimento, anche perché l’amministrazione procedente non avrebbe neppure indicato le ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’omissione.
A ciò si aggiungerebbe che l’amministrazione non avrebbe neppure effettuato una valutazione sull’attualità della disponibilità delle risorse economiche né sulla proporzionalità delle conseguenze connesse alla revoca della misura, anche alla luce dei profili di vulnerabilità descritti e derivanti dai postumi di un grave incidente stradale che lo avrebbe, di fatto, reso privo di un’attività lavorativa.
4. Il ricorso è fondato.
Come noto, la materia dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015, emanato in attuazione delle direttive 2013/33/UE (recante le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/32/UE (avente ad oggetto procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
In particolare l'art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE esige che le condizioni materiali di accoglienza cui gli interessati hanno titolo « assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale » (par. 2).
Il successivo art. 20 sancisce, invece, che il venir meno dei presupposti fondanti la concessione delle misure di accoglienza, consente agli Stati membri la progressiva e graduale riduzione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio , alla loro revoca, che è consentita « in casi eccezionali debitamente motivati» (par. 1), come «qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza» (par. 3) . Tuttavia, anche in tali ipotesi le decisioni devono essere motivate ed essere «adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale », con particolare riferimento alla «particolare situazione della persona interessata» e in omaggio al principio di proporzionalità e comunque garantendo un «tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti » (par. 5).
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che la sanzione della revoca « deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana » (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. X, 1° agosto 2022, causa C-422/21 e Grande Sezione, 12 novembre 2019, causa C-233/18).
Ciò posto, con specifico riferimento alla revoca delle misure di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, l'art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE, precisa che gli « Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento » (par. 3) e che essi « possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso » (par. 4).
Sul versante del diritto nazionale, l’articolo 14 del d.lgs. 142/15 prevede che il richiedente asilo « che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto », le quali consistono in tutte quelle misure volte ad assicurare al beneficiario un’adeguata qualità della vita e che possono essere sinteticamente individuate nell’alloggio, nel vitto e nel vestiario, con la precisazione, prevista dal comma 3, a mente del quale « al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale ».
Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. 142/05, l’accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti consente al Prefetto di revocare le misure disposte.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 si configura come un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc laddove consegua ad una valutazione relativa alla sopravvenuta “disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, ossia ad un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell'interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza. Per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall'art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all'occupazione per un «ragionevole lasso di tempo». Ciò implica che l'Amministrazione, pur in presenza di un richiedente la protezione internazionale che sia titolare di un rapporto lavorativo, non potrà disporre la revoca delle relative misure di accoglienza in modo automatico se non risulta che la prevedibile durata nel tempo del rapporto stesso e la consistenza quantitativa del reddito che ne scaturisce, consentano di escludere che il cittadino straniero si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1351).
Stante la delicatezza della materia e il fatto che, come visto, la revoca delle misure di accoglienza non tollera alcun automatismo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che « Nell'ambito del procedimento di revoca delle misure di accoglienza deve essere garantito il contraddittorio con l'interessato, dal quale la PA può esimersi solo in ipotesi di urgenza qualificata, dovuta a peculiari fattispecie di cui occorre dare specificamente conto nel provvedimento conclusivo. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza assume portata invalidante in quanto, omettendo del tutto la fase partecipativa, la stessa revoca viene ad essere un provvedimento che incide sui bisogni fondamentali dell'interessato (senza che a costui siano neppure dati rimedi alternativi, ad esempio la possibilità di accoglienza in centri privati) ed acquista i connotati di un provvedimento lesivo della dignità della persona » (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 11 novembre 2024, n. 1287).
Né come visto è possibile sostenere che non era necessaria l’instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, stante il carattere vincolato della decisione, posto che l’amministrazione è tenuta a valutare la prevedibile durata nel tempo del rapporto lavorativo e la consistenza quantitativa del reddito che ne scaturisce, elementi, questi, che avrebbero potuto essere rappresentati dal ricorrente nel corso del procedimento e avrebbero potuto influenzare la decisione finale.
5. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e assorbimento di ogni ulteriore censurata, non espressamente esaminata, stante il carattere pregiudiziale della doglianza accolta e il divieto imposto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. a fronte del quale « in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ».
Si precisa inoltre che, qualora l’amministrazione decida di rieditare il proprio potere sarà tenuta a tenere in debita considerazione il contenuto della presente decisione e gli apporti procedimentali del ricorrente che hanno evidenziato una particolare situazione di vulnerabilità dello stesso.
6. In virtù della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF SP, Presidente
UC IA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA | AF SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.