Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Almadeca Caffe' Snc di LA AR e OR DR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maria Lei, Agostinangelo Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valledoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- della determinazione prot. N. 5688/2022 del 24.05.2022 emessa dal Comune di Valledoria, Provincia di Sassari, Amministrazione Generale-Responsabile Ufficio SUAPE, notificata a mezzo PEC in data 25.05.2022, avente a oggetto: “annullamento in sede di esercizio del potere di autotutela del provvedimento unico suape n. 441974 - prot. n. 3817 in data 07.04.2022”;
- della comunicazione del responsabile dell'area economico finanziaria prot. n. 5584/2022 del 19.05.2022 avente ad oggetto: “proposta adozione annullamento provvedimento SUAPE di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 3817 del 07.04.2022”;
- di ogni altro atto preordinato, preliminare, presupposto, connesso, consequenziale ancorché incognito e/o comunque conseguente e per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto degli Atti e dei provvedimenti impugnati;
con i motivi aggiunti presentati da Almadeca Caffe' Snc il 27/6/2022:
- della determinazione prot. N. 5688/2022 del 24.05.2022 su citata;
- della comunicazione del responsabile dell'area economico finanziaria prot. n. 5584/2022 del 19.05.2022 sopra citata;
- di ogni altro atto preordinato, preliminare, presupposto, connesso, consequenziale ancorché incognito e/o comunque conseguente e per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto degli Atti e dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valledoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il pres. AR BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società Almadeca Caffè s.n.c. di LA AR e OR DR ha impugnato la determinazione prot. n. 5688/2022 del 24 maggio 2022, con la quale il Comune di Valledoria ha disposto, in sede di autotutela, l’annullamento del provvedimento unico SUAPE n. 441974 – prot. n. 3817 del 7 aprile 2022, concernente l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni.
Con ordinanza cautelare n. 168 del 29.6.2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione proposta dalla parte ricorrente per non aver dimostrato un periculum in mora specificamente legato al carattere non permanente della concessione, compensando le spese della fase cautelare.
In vista dell’udienza odierna, di carattere straordinario, fissata in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Alla udienza predetta la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, come da richiesta depositata da tutte le parti nel fascicolo telematico e con adesione della parte resistente alla richiesta formulata dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BU, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Elena AR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BU |
IL SEGRETARIO