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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/12/2024, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1065/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Scaccia Maria Lucia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Calicchia Carlo giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/5/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in AT ( FR ) il 18/12/05; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/5/06 ), maggiorenne ed R_
1 economicamente non autosufficiente, e ( il 5/7/08 ). L'attrice esponeva R_ varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva, nel merito, come segue: “a) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati;
a) autorizzare a continuare a vivere Parte_1 nella casa dei di lei genitori in AT Via Ponte d'Alloggio m. 14 (dove vi vive orami da due anni), insieme ad entrambi i figli, compreso il maggiore il quale sceglierà liberamente, in seguito, se abitare con l'uno o R_
l'altro genitore;
b) affidare la figlia minore in regime condiviso tra i coniugi con collocazione presso la R_ madre nel suo ultimo domicilio in AT Via Ponte D'Alloggio n. 14; c) porre a carico del sig. llico, quale Pt_2 contributo per il mantenimento di entrambi i figli (anche del maggiore in quanto ancora studente e non economicamente autosufficiente), un assegno mensile dell'importo di € 150,00 ciascuno, o quello maggiore o minore meglio stabilito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di domanda di parte, con decorrenza di un anno dalla data di adozione dei provvedimenti da parte di Codesto Spettabile
Tribunale, e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il
50% delle spese straordinarie;
d) autorizzare il padre a vedere e tenere con sé la figlia minore secondo quanto proposto nel piano genitoriale ovvero secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse della minore;
e) autorizzare il rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente, sia in capo ai coniugi che in capo alla figlia minore e al maggiore ovvero all'iscrizione della minore sui passaporti di entrambi i genitori R_ R_ ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio. f) condannare il resistente alla refusione delle spese e delle competenze di lite. Con ogni più ampia riserva anche all'esito delle ulteriori difese che saranno svolte ex adverso, nei tempi e nelle forme di legge.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati.
2. Affidare in modo condiviso i figli ad entrambi i genitori,
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la patria potestà separatamente.
3. I figli avranno residenza abituale nella casa dei nonni materni unitamente alla madre, nella quale già vivono, con collocamento prevalente presso la stessa, le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute, ed alla scelta della residenza abituale dei figli, dovranno essere prese di comune accordo tenendo conto delle capacità dei medesimi, della loro inclinazione naturale ed ispirazione, il tutto per una corretta crescita.
4. Dichiarare che in relazione alle visite, il padre potrà vedere la figlia il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00, ed alternativamente il week end (dal sabato alla domenica pomeriggio) per un totale di 2 week al mese;
che il padre terrà con sé la figlia in modo alternato il Natale, a Pasqua, e le vacanze estive per soli 10
2 giorni (quindi un anno sì ed uno anno no).
5. Disporre che il padre versi a favore della ricorrente la somma di
Euro 100,00 mensili per il mantenimento dei due figli entro il 5 di ogni mese e la metà di tutte le spese straordinarie, ludiche, scolastiche, universitarie, sanitarie, etc., fin quando questi diverranno maggiorenni e/o economicamente indipendenti, il tutto previo accordi e documentazioni che attestino le spese effettivamente affrontate.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 19/11/24 le parti manifestavano la volontà di addivenire ad un accordo bonario, chiedendo un rinvio al fine di definire le condizioni del loro accordo.
Alla successiva udienza del 3/12/24 le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano congiuntamente di voler definire la presente controversia alle seguenti condizioni: “a) autorizzare a continuare a vivere nella casa dei di lei Parte_1 genitori in AT, Via Ponte d'Alloggio n. 14, insieme ad entrambi i figli, compreso il maggiore il quale R_ sceglierà liberamente, in seguito, se abitare con l'uno o l'altro genitore;
b) affidare la figlia minorenne in R_ regime condiviso tra i coniugi e con sua collocazione prevalente presso la madre nel suo ultimo domicilio in
AT, Via Ponte D'Alloggio n. 14; c) porre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento di CP_1 entrambi i figli (anche del maggiorenne in quanto ancora studente e non economicamente autosufficiente) un assegno mensile dell'importo complessivo di € 200,00 ( € 100,00 per ciascun figlio ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di domanda di parte e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese quanto alla somma di € 100,00 per mediante R_ bonifico su PostePay Evolution intestata a IBAN [...], mentre Parte_1 la somma di ulteriori € 100,00 mensili stabilita per il figlio maggiorenne verrà corrisposta dal padre direttamente a e fino a quando il medesimo non diventerà economicamente autosufficiente;
d) R_
sarà tenuto a rimborsare il 50 % delle spese straordinarie per i due figli, come da Protocollo Controparte_1 di questo Tribunale;
e) il padre è autorizzato a vedere e tenere con sé la figlia minorenne secondo quanto proposto nel piano genitoriale della fatti salvi diversi singoli accordi delle parti;
f) viene autorizzato il Parte_1 rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente, sia in capo ai coniugi che in capo alla figlia minorenne ovvero l'iscrizione della minore sui passaporti di entrambi i genitori ed la sottoscrizione delle R_ necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio; g) spese di lite compensate tra le parti.”. I difensori delle parti chiedevano quindi trasformarsi il presente giudizio di separazione contenziosa in separazione consensuale, concludendo congiuntamente per la sua omologa alle predette condizioni concordate tra le parti.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
3 Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate all'udienza del 3/12/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale in oggetto, che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne R_
( nonché peraltro anche del loro figlio , maggiorenne ma economicamente R_ non autosufficiente ).
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 3/12/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT ( FR ) in relazione all'Atto n. 79, Parte II, Serie A, Anno 2005, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1065/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Scaccia Maria Lucia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Calicchia Carlo giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/5/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in AT ( FR ) il 18/12/05; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/5/06 ), maggiorenne ed R_
1 economicamente non autosufficiente, e ( il 5/7/08 ). L'attrice esponeva R_ varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva, nel merito, come segue: “a) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati;
a) autorizzare a continuare a vivere Parte_1 nella casa dei di lei genitori in AT Via Ponte d'Alloggio m. 14 (dove vi vive orami da due anni), insieme ad entrambi i figli, compreso il maggiore il quale sceglierà liberamente, in seguito, se abitare con l'uno o R_
l'altro genitore;
b) affidare la figlia minore in regime condiviso tra i coniugi con collocazione presso la R_ madre nel suo ultimo domicilio in AT Via Ponte D'Alloggio n. 14; c) porre a carico del sig. llico, quale Pt_2 contributo per il mantenimento di entrambi i figli (anche del maggiore in quanto ancora studente e non economicamente autosufficiente), un assegno mensile dell'importo di € 150,00 ciascuno, o quello maggiore o minore meglio stabilito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di domanda di parte, con decorrenza di un anno dalla data di adozione dei provvedimenti da parte di Codesto Spettabile
Tribunale, e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il
50% delle spese straordinarie;
d) autorizzare il padre a vedere e tenere con sé la figlia minore secondo quanto proposto nel piano genitoriale ovvero secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse della minore;
e) autorizzare il rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente, sia in capo ai coniugi che in capo alla figlia minore e al maggiore ovvero all'iscrizione della minore sui passaporti di entrambi i genitori R_ R_ ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio. f) condannare il resistente alla refusione delle spese e delle competenze di lite. Con ogni più ampia riserva anche all'esito delle ulteriori difese che saranno svolte ex adverso, nei tempi e nelle forme di legge.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati.
2. Affidare in modo condiviso i figli ad entrambi i genitori,
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la patria potestà separatamente.
3. I figli avranno residenza abituale nella casa dei nonni materni unitamente alla madre, nella quale già vivono, con collocamento prevalente presso la stessa, le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute, ed alla scelta della residenza abituale dei figli, dovranno essere prese di comune accordo tenendo conto delle capacità dei medesimi, della loro inclinazione naturale ed ispirazione, il tutto per una corretta crescita.
4. Dichiarare che in relazione alle visite, il padre potrà vedere la figlia il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00, ed alternativamente il week end (dal sabato alla domenica pomeriggio) per un totale di 2 week al mese;
che il padre terrà con sé la figlia in modo alternato il Natale, a Pasqua, e le vacanze estive per soli 10
2 giorni (quindi un anno sì ed uno anno no).
5. Disporre che il padre versi a favore della ricorrente la somma di
Euro 100,00 mensili per il mantenimento dei due figli entro il 5 di ogni mese e la metà di tutte le spese straordinarie, ludiche, scolastiche, universitarie, sanitarie, etc., fin quando questi diverranno maggiorenni e/o economicamente indipendenti, il tutto previo accordi e documentazioni che attestino le spese effettivamente affrontate.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 19/11/24 le parti manifestavano la volontà di addivenire ad un accordo bonario, chiedendo un rinvio al fine di definire le condizioni del loro accordo.
Alla successiva udienza del 3/12/24 le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano congiuntamente di voler definire la presente controversia alle seguenti condizioni: “a) autorizzare a continuare a vivere nella casa dei di lei Parte_1 genitori in AT, Via Ponte d'Alloggio n. 14, insieme ad entrambi i figli, compreso il maggiore il quale R_ sceglierà liberamente, in seguito, se abitare con l'uno o l'altro genitore;
b) affidare la figlia minorenne in R_ regime condiviso tra i coniugi e con sua collocazione prevalente presso la madre nel suo ultimo domicilio in
AT, Via Ponte D'Alloggio n. 14; c) porre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento di CP_1 entrambi i figli (anche del maggiorenne in quanto ancora studente e non economicamente autosufficiente) un assegno mensile dell'importo complessivo di € 200,00 ( € 100,00 per ciascun figlio ), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di domanda di parte e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese quanto alla somma di € 100,00 per mediante R_ bonifico su PostePay Evolution intestata a IBAN [...], mentre Parte_1 la somma di ulteriori € 100,00 mensili stabilita per il figlio maggiorenne verrà corrisposta dal padre direttamente a e fino a quando il medesimo non diventerà economicamente autosufficiente;
d) R_
sarà tenuto a rimborsare il 50 % delle spese straordinarie per i due figli, come da Protocollo Controparte_1 di questo Tribunale;
e) il padre è autorizzato a vedere e tenere con sé la figlia minorenne secondo quanto proposto nel piano genitoriale della fatti salvi diversi singoli accordi delle parti;
f) viene autorizzato il Parte_1 rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente, sia in capo ai coniugi che in capo alla figlia minorenne ovvero l'iscrizione della minore sui passaporti di entrambi i genitori ed la sottoscrizione delle R_ necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio; g) spese di lite compensate tra le parti.”. I difensori delle parti chiedevano quindi trasformarsi il presente giudizio di separazione contenziosa in separazione consensuale, concludendo congiuntamente per la sua omologa alle predette condizioni concordate tra le parti.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
3 Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate all'udienza del 3/12/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale in oggetto, che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne R_
( nonché peraltro anche del loro figlio , maggiorenne ma economicamente R_ non autosufficiente ).
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 3/12/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT ( FR ) in relazione all'Atto n. 79, Parte II, Serie A, Anno 2005, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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