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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 803/2025 N. R.G. 505/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 505/2025, avverso la sentenza n.
4996/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Tullio Perillo, promossa da:
– Società con socio unico soggetta all'attività CP_1 Controparte_2
di direzione e coordinamento di (C.F. P. Controparte_3 P.IVA_1
IVA ), in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa, P.IVA_2
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Paolo Tosi (C.F. ); C.F._1
(C.F. ); e (C.F. Parte_1 C.F._2 Controparte_4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Milano, via C.F._3
Paleocapa n. 6,
APPELLANTE
C/ pagina 1 di 13
(C.F.: ) Controparte_5 CodiceFiscale_4
(C.F.: ) CP_6 Pt_2 CodiceFiscale_5
entrambi rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Nyranne Moshi e Daniela Palmieri ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Milano in via Carducci 31,
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia questa ecc.ma Corte
nel merito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale dei crediti in ipotesi maturati a titolo risarcitorio per le giornate di prestazione in reperibilità anteriori al luglio 2014
e in riforma della sentenza n. 4996/24 del 14.11.2024 resa tra le parti dal Tribunale di Milano,
ridurre la condanna della Società al risarcimento del danno rispettivamente nella misura di €
2.301,67 o, in subordine, di € 2.727,57 per il sig. e di € 1.245,40 o, in subordine, CP_5
di € 1.418,16 per il sig. , con salvezza di spese, competenze ed onorari del doppio Pt_2
grado di giudizio.
PER GLI APPELLATI
Voglia la Corte di Appello di Milano, per i motivi esposti in questo ricorso, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: a. respingere l'appello proposto da per i motivi CP_7
esposti in narrativa;
b. confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n.
pagina 2 di 13 4996/2024; accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di che ha CP_7
comportato il mancato recupero dei riposi settimanali indicati in ricorso pari, quanto al signor per il periodo dal 2/2/2014 al 28/04/2024 a n. 29 giornate e quanto al signor CP_5 Pt_2
per il periodo dal 20/07/2014 al 19/06/2022 a n. 5 giornate, durante i quali i lavoratori hanno prestato servizio di reperibilità attiva, e il conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale derivante dalle norme eurounitarie, costituzionali, di legge e di contratto indicate in atti e/o da usura psico-fisica; d. Conseguentemente condannare, a tale titolo, in persona del legale CP_7
rap-presentante pro tempore a pagare a favore del signor la somma di € CP_5
4.031,98 e a favore del signor la somma di € 2.363,62 o altre somme che ver-ranno Pt_2
ritenute equitativamente dovute dal Tribunale adito. e. con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. f. Con vittoria delle competenze professionali.
Sentenza esecutiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli allora ricorrenti, hanno convenuto in giudizio la R.F.I.
rassegnando le seguenti conclusioni: “
a.accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di che ha comportato il CP_7
mancato recupero dei riposi settimanali indicati in ricorso pari, quanto al signor CP_5
per il periodo dal 2/2/2014 al 28/04/2024 a n. 29 giornate e quanto al signor D'OT per il periodo dal 20/07/2014 al 19/06/2022 a n. 5 giornate, durante i quali i ricorrenti hanno prestato servizio di reperibilità attiva, e il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale derivante pagina 3 di 13 dalle norme eurounitarie, costituzionali, di legge e di contratto indicate in atti e/o da usura psicofisica;
b. Conseguentemente condannare, a tale titolo, in persona del legale CP_7
rappresentante pro tempore a pagare a favore del signor la somma di € 5.692,21 CP_5
e a favore del signor la somma di € 2.599,98 o altre somme che verranno ritenute Pt_2
equitativamente dovute dal Tribunale adito.
c. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
d. Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.”
I ricorrenti, dipendenti di ( assunto in data 31/07/2006, inquadrato al CP_7 CP_5
livello B2 CCNL Attività Ferroviarie quale Capo Tecnico Infrastrutture e D'Oto assunto in data
26/05/2003, inquadrato al livello C2 CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016 quale Tecnico della manutenzione infrastrutture), hanno esposto di lavorare con un orario di 38 ore settimanali su
5 giorni da lunedì a venerdì con riposo settimanale nella giornata di domenica e la giornata di sabato libera dal servizio;
da novembre 2013 la società avrebbe organizzato nelle giornate di sabato e domenica un regime di reperibilità del personale secondo una turnazione di un fine settimana ogni quattro settimane, in un contesto in cui le attività sia programmate che straordinarie sono continue così come i conseguenti interventi lavorativi;
ciò comporterebbe l'interruzione è l'impedimento della fruizione del riposo settimanale previsto in 48 ore consecutive;
la società corrisponde il compenso di reperibilità e in caso di effettivo spostamento per l'intervento l'indennità di chiamata nonché la retribuzione prevista dal contratto collettivo comprensiva delle maggiorazioni per il lavoro straordinario;
il contratto collettivo prevederebbe la facoltà del lavoratore in luogo del pagamento delle ore di lavoro svolto di richiedere permessi compensativi con pagamento delle sole maggiorazioni;
nel caso pagina 4 di 13 di attività lavorativa nella giornata di domenica superiore a 03:48 la società riconosce in automatico una giornata di riposo compensativo oltre agli emolumenti dovuti laddove nel caso di attività di durata inferiore detto riposo non viene concesso.
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni delle altre sentenze dello stesso Tribunale e di questa Corte di Appello (Sentenza n. 149/22), ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
-definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della condotta di che ha comportato il mancato recupero dei riposi CP_7
settimanali durante i quali i ricorrenti hanno prestato servizio di reperibilità attiva e il conseguente diritto dei medesimi ricorrenti al risarcimento del danno da usura psicofisica;
per l'effetto condanna a risarcire ai ricorrenti il danno patito nei seguenti termini: CP_7
quanto ad la somma di euro 4.031,98 e quanto a la somma di euro CP_5 Pt_2
2.363,62, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_7
2.695,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.”
In relazione ai motivi di gravame, oggetto del presente giudizio, ha così disposto:
“Infine, non può porsi un tema di prescrizione del danno, atteso che nessuna delle annualità
rispetto alle quali i ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno risulta prescritta alla data di entrata in vigore della legge 92/2012.
A tale riguardo è oramai principio consolidato che: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela pagina 5 di 13 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 06/09/2022).”
Con il ricorso in appello la Società impugna esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata in via subordinata, estendendo la tesi della sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro in virtù dell'entrata in vigore della L. 92/2012 anche al risarcimento del danno oggetto del presente giudizio.
Ritiene che la giurisprudenza di legittimità ad oggi intervenuta sul tema ha affermato (sia pure in modo non condivisibile) la decorrenza in corso di rapporto della prescrizione
(quinquennale) in relazione alle voci di natura retributiva.
Rileva che la nota pronuncia n. 26246/2022 della Suprema Corte è chiarissima sin dalle premesse laddove definisce il perimetro della questione da scrutinare affermando testualmente che “… il suo focus è costituito dalla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in relazione all'art. 2935 c.c.
(momento dal quale il diritto possa essere fatto valere), per i crediti retributivi del lavoratore in ragione del regime di (“adeguata”) stabilità o meno del rapporto di lavoro”.
Nel proseguo della motivazione, la Cassazione si sofferma poi sul “… metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un'immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”, con terminologia ancora una volta inequivocabile che non contempla il risarcimento del danno e resta riferita alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. pagina 6 di 13 Nello stesso senso depone il riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent.
n. 63/1966) e all'art. 36 Cost., laddove la Suprema Corte ricorda che l'art. 2948, n. 4 c.c. è
stato oggetto di una pronuncia “… di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost.,
limitatamente alla parte che consente la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro (Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63), sulla base dell'esistenza di “ostacoli materiali”, individuati nella situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto … per timore del licenziamento;
cosicché
la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione” (sub p.to 3 del Considerato in diritto)” (ancora Cass. n.
26246/2022, par. 4, punto a).
Nel caso di specie la domanda dei lavoratori ha pacificamente natura risarcitoria (avendo ad oggetto il risarcimento del presunto danno da usura psicofisica generato da sporadiche prestazioni rese in reperibilità “breve” domenicale).
Oggetto di attenzione e di tutela in tutte quelle sentenze sono sempre stati diritti di natura retributiva, non risarcitoria.
Tenuto conto che in primo grado i lavoratori hanno già ridotto le rispettive domande in relazione ad alcune giornate contestate, occorre ancora scomputare per entrambi i lavoratori anche le giornate nelle quali sono state svolte prestazioni in reperibilità “breve” anteriori al luglio 2014.
Residuano pertanto 23 giornate (e non 34) per il sig. e 12 giornate (e non 20) per CP_5
il sig. con la conseguenza che l'importo in ipotesi dovuto a ciascun lavoratore dovrà Pt_2 pagina 7 di 13 essere ridotto proporzionalmente rispetto alla quantificazione adottata dalla sentenza impugnata.
Hanno resistito i lavoratori, richiamando i numerosi precedenti della Corte favorevoli alla loro tesi, a cui la sentenza appellata si è conformata.
All'udienza del 14 ottobre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato, per le motivazioni che seguono.
Osserva questo Collegio che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 10/06/1966 ha rilevato che: “Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore,
che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione,
decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può
essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione”.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta la Corte di Cassazione a delineare con maggior precisione le ipotesi di sospensione del termine di prescrizione.
La sentenza 26246/22 della Suprema Corte riprende e precisa, per le parti di interesse : “
….deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del pagina 8 di 13 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità
comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico. Non
costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia
(dal secondo capoverso di pg. 5 al terz'ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, primo comma), tanto con il d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, primo comma), per il licenziamento (non tanto discriminatorio,
impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza;
ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453). Non si tratta, infatti, di enucleare una condizione non meramente psicologica (siccome dipendente da una percezione soggettiva), ma obiettiva di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un'immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio
(obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa: come sottende la Corte bresciana, laddove argomenta (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) con la possibilità per il lavoratore
(in “riferimento alla facoltà … di impugnare … un licenziamento che abbia, in concreto e al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro, quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente in pendenza del rapporto di lavoro”) di ottenere
“una tutela ripristinatoria piena (certo essendo che se il licenziamento è invece fondato su giusta causa o giustificato motivo, oggettivi e insussistenti, e dunque su ragioni – veritiere – pagina 9 di 13 del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente, non si può
configurare la situazione psicologica in questione)”. Un tale ragionamento reputa dotato di stabilità adeguata un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di una tutela reintegratoria nelle ipotesi diverse (“del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente”: secondo l'espressione della Corte lombarda) di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione di effettive ragioni organizzative e produttive dell'impresa, ovvero di licenziamento disciplinare, per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, fino alla rottura irreversibile del rapporto di fiducia tra le parti. Ma il procedimento argomentativo si fonda sul presupposto (chiaramente esplicitato)
che tali ragioni non mascherino in realtà ragioni ritorsive (eventualmente per rivendicazioni retributive in corso di rapporto), comportanti il ripristino della tutela reintegratoria, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, in riferimento ad un'ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo, in realtà per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c.; Cass. 22 giugno 2016, n. 12898, in riferimento ad ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa). Ebbene, esso rivela come l'individuazione del regime di stabilità
sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la pagina 10 di 13 sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 10.
Dalle superiori argomentazioni discende allora l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Brescia in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
La Cassazione individua, quindi, il principio generale per cui è la conoscibilità del regime di stabilità del rapporto che determina o meno la sospensione del termine di prescrizione.
Solo la piena coscienza da parte del lavoratore di essere tutelato contro il licenziamento illegittimo con la reintegra piena permette di escludere il metus individuato dalla precedente giurisprudenza che impedisce il decorrere di qualsiasi termine di prescrizione legato al rapporto di lavoro.
pagina 11 di 13 Si tratta di un principio pienamente applicabile alla richiesta risarcitoria, posto che, in ogni caso, il dipendente è da considerarsi parte debole del rapporto contrattuale e, nell'attuale sistema di tutele, non può avere la piena certezza di ottenere la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento.
Per cui non risulta corretto quanto ritenuto da parte appellante che l'effetto interruttivo della prescrizione riguarda soli crediti di natura retributiva.
Come rilevato anche dal Giudice di primo grado, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto molto ampio che include tutti i diritti non prescritti con l'entrata in vigore della
L. 92/2012, per cui la sentenza, sul punto, va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 1.400,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4996/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 1.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
Milano 14 Ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 L.228/12.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 505/2025, avverso la sentenza n.
4996/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Tullio Perillo, promossa da:
– Società con socio unico soggetta all'attività CP_1 Controparte_2
di direzione e coordinamento di (C.F. P. Controparte_3 P.IVA_1
IVA ), in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa, P.IVA_2
unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Paolo Tosi (C.F. ); C.F._1
(C.F. ); e (C.F. Parte_1 C.F._2 Controparte_4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Milano, via C.F._3
Paleocapa n. 6,
APPELLANTE
C/ pagina 1 di 13
(C.F.: ) Controparte_5 CodiceFiscale_4
(C.F.: ) CP_6 Pt_2 CodiceFiscale_5
entrambi rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Nyranne Moshi e Daniela Palmieri ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Milano in via Carducci 31,
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia questa ecc.ma Corte
nel merito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale dei crediti in ipotesi maturati a titolo risarcitorio per le giornate di prestazione in reperibilità anteriori al luglio 2014
e in riforma della sentenza n. 4996/24 del 14.11.2024 resa tra le parti dal Tribunale di Milano,
ridurre la condanna della Società al risarcimento del danno rispettivamente nella misura di €
2.301,67 o, in subordine, di € 2.727,57 per il sig. e di € 1.245,40 o, in subordine, CP_5
di € 1.418,16 per il sig. , con salvezza di spese, competenze ed onorari del doppio Pt_2
grado di giudizio.
PER GLI APPELLATI
Voglia la Corte di Appello di Milano, per i motivi esposti in questo ricorso, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: a. respingere l'appello proposto da per i motivi CP_7
esposti in narrativa;
b. confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n.
pagina 2 di 13 4996/2024; accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di che ha CP_7
comportato il mancato recupero dei riposi settimanali indicati in ricorso pari, quanto al signor per il periodo dal 2/2/2014 al 28/04/2024 a n. 29 giornate e quanto al signor CP_5 Pt_2
per il periodo dal 20/07/2014 al 19/06/2022 a n. 5 giornate, durante i quali i lavoratori hanno prestato servizio di reperibilità attiva, e il conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale derivante dalle norme eurounitarie, costituzionali, di legge e di contratto indicate in atti e/o da usura psico-fisica; d. Conseguentemente condannare, a tale titolo, in persona del legale CP_7
rap-presentante pro tempore a pagare a favore del signor la somma di € CP_5
4.031,98 e a favore del signor la somma di € 2.363,62 o altre somme che ver-ranno Pt_2
ritenute equitativamente dovute dal Tribunale adito. e. con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. f. Con vittoria delle competenze professionali.
Sentenza esecutiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli allora ricorrenti, hanno convenuto in giudizio la R.F.I.
rassegnando le seguenti conclusioni: “
a.accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di che ha comportato il CP_7
mancato recupero dei riposi settimanali indicati in ricorso pari, quanto al signor CP_5
per il periodo dal 2/2/2014 al 28/04/2024 a n. 29 giornate e quanto al signor D'OT per il periodo dal 20/07/2014 al 19/06/2022 a n. 5 giornate, durante i quali i ricorrenti hanno prestato servizio di reperibilità attiva, e il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale derivante pagina 3 di 13 dalle norme eurounitarie, costituzionali, di legge e di contratto indicate in atti e/o da usura psicofisica;
b. Conseguentemente condannare, a tale titolo, in persona del legale CP_7
rappresentante pro tempore a pagare a favore del signor la somma di € 5.692,21 CP_5
e a favore del signor la somma di € 2.599,98 o altre somme che verranno ritenute Pt_2
equitativamente dovute dal Tribunale adito.
c. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
d. Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.”
I ricorrenti, dipendenti di ( assunto in data 31/07/2006, inquadrato al CP_7 CP_5
livello B2 CCNL Attività Ferroviarie quale Capo Tecnico Infrastrutture e D'Oto assunto in data
26/05/2003, inquadrato al livello C2 CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016 quale Tecnico della manutenzione infrastrutture), hanno esposto di lavorare con un orario di 38 ore settimanali su
5 giorni da lunedì a venerdì con riposo settimanale nella giornata di domenica e la giornata di sabato libera dal servizio;
da novembre 2013 la società avrebbe organizzato nelle giornate di sabato e domenica un regime di reperibilità del personale secondo una turnazione di un fine settimana ogni quattro settimane, in un contesto in cui le attività sia programmate che straordinarie sono continue così come i conseguenti interventi lavorativi;
ciò comporterebbe l'interruzione è l'impedimento della fruizione del riposo settimanale previsto in 48 ore consecutive;
la società corrisponde il compenso di reperibilità e in caso di effettivo spostamento per l'intervento l'indennità di chiamata nonché la retribuzione prevista dal contratto collettivo comprensiva delle maggiorazioni per il lavoro straordinario;
il contratto collettivo prevederebbe la facoltà del lavoratore in luogo del pagamento delle ore di lavoro svolto di richiedere permessi compensativi con pagamento delle sole maggiorazioni;
nel caso pagina 4 di 13 di attività lavorativa nella giornata di domenica superiore a 03:48 la società riconosce in automatico una giornata di riposo compensativo oltre agli emolumenti dovuti laddove nel caso di attività di durata inferiore detto riposo non viene concesso.
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni delle altre sentenze dello stesso Tribunale e di questa Corte di Appello (Sentenza n. 149/22), ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
-definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della condotta di che ha comportato il mancato recupero dei riposi CP_7
settimanali durante i quali i ricorrenti hanno prestato servizio di reperibilità attiva e il conseguente diritto dei medesimi ricorrenti al risarcimento del danno da usura psicofisica;
per l'effetto condanna a risarcire ai ricorrenti il danno patito nei seguenti termini: CP_7
quanto ad la somma di euro 4.031,98 e quanto a la somma di euro CP_5 Pt_2
2.363,62, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_7
2.695,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.”
In relazione ai motivi di gravame, oggetto del presente giudizio, ha così disposto:
“Infine, non può porsi un tema di prescrizione del danno, atteso che nessuna delle annualità
rispetto alle quali i ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno risulta prescritta alla data di entrata in vigore della legge 92/2012.
A tale riguardo è oramai principio consolidato che: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela pagina 5 di 13 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 06/09/2022).”
Con il ricorso in appello la Società impugna esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata in via subordinata, estendendo la tesi della sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro in virtù dell'entrata in vigore della L. 92/2012 anche al risarcimento del danno oggetto del presente giudizio.
Ritiene che la giurisprudenza di legittimità ad oggi intervenuta sul tema ha affermato (sia pure in modo non condivisibile) la decorrenza in corso di rapporto della prescrizione
(quinquennale) in relazione alle voci di natura retributiva.
Rileva che la nota pronuncia n. 26246/2022 della Suprema Corte è chiarissima sin dalle premesse laddove definisce il perimetro della questione da scrutinare affermando testualmente che “… il suo focus è costituito dalla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in relazione all'art. 2935 c.c.
(momento dal quale il diritto possa essere fatto valere), per i crediti retributivi del lavoratore in ragione del regime di (“adeguata”) stabilità o meno del rapporto di lavoro”.
Nel proseguo della motivazione, la Cassazione si sofferma poi sul “… metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un'immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”, con terminologia ancora una volta inequivocabile che non contempla il risarcimento del danno e resta riferita alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. pagina 6 di 13 Nello stesso senso depone il riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent.
n. 63/1966) e all'art. 36 Cost., laddove la Suprema Corte ricorda che l'art. 2948, n. 4 c.c. è
stato oggetto di una pronuncia “… di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost.,
limitatamente alla parte che consente la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro (Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63), sulla base dell'esistenza di “ostacoli materiali”, individuati nella situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto … per timore del licenziamento;
cosicché
la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione” (sub p.to 3 del Considerato in diritto)” (ancora Cass. n.
26246/2022, par. 4, punto a).
Nel caso di specie la domanda dei lavoratori ha pacificamente natura risarcitoria (avendo ad oggetto il risarcimento del presunto danno da usura psicofisica generato da sporadiche prestazioni rese in reperibilità “breve” domenicale).
Oggetto di attenzione e di tutela in tutte quelle sentenze sono sempre stati diritti di natura retributiva, non risarcitoria.
Tenuto conto che in primo grado i lavoratori hanno già ridotto le rispettive domande in relazione ad alcune giornate contestate, occorre ancora scomputare per entrambi i lavoratori anche le giornate nelle quali sono state svolte prestazioni in reperibilità “breve” anteriori al luglio 2014.
Residuano pertanto 23 giornate (e non 34) per il sig. e 12 giornate (e non 20) per CP_5
il sig. con la conseguenza che l'importo in ipotesi dovuto a ciascun lavoratore dovrà Pt_2 pagina 7 di 13 essere ridotto proporzionalmente rispetto alla quantificazione adottata dalla sentenza impugnata.
Hanno resistito i lavoratori, richiamando i numerosi precedenti della Corte favorevoli alla loro tesi, a cui la sentenza appellata si è conformata.
All'udienza del 14 ottobre 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato, per le motivazioni che seguono.
Osserva questo Collegio che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 10/06/1966 ha rilevato che: “Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore,
che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione,
decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può
essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione”.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta la Corte di Cassazione a delineare con maggior precisione le ipotesi di sospensione del termine di prescrizione.
La sentenza 26246/22 della Suprema Corte riprende e precisa, per le parti di interesse : “
….deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del pagina 8 di 13 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità
comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico. Non
costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia
(dal secondo capoverso di pg. 5 al terz'ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, primo comma), tanto con il d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, primo comma), per il licenziamento (non tanto discriminatorio,
impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato “per ritorsione, e dunque discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza;
ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453). Non si tratta, infatti, di enucleare una condizione non meramente psicologica (siccome dipendente da una percezione soggettiva), ma obiettiva di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un'immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio
(obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa: come sottende la Corte bresciana, laddove argomenta (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) con la possibilità per il lavoratore
(in “riferimento alla facoltà … di impugnare … un licenziamento che abbia, in concreto e al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro, quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente in pendenza del rapporto di lavoro”) di ottenere
“una tutela ripristinatoria piena (certo essendo che se il licenziamento è invece fondato su giusta causa o giustificato motivo, oggettivi e insussistenti, e dunque su ragioni – veritiere – pagina 9 di 13 del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente, non si può
configurare la situazione psicologica in questione)”. Un tale ragionamento reputa dotato di stabilità adeguata un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di una tutela reintegratoria nelle ipotesi diverse (“del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente”: secondo l'espressione della Corte lombarda) di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione di effettive ragioni organizzative e produttive dell'impresa, ovvero di licenziamento disciplinare, per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, fino alla rottura irreversibile del rapporto di fiducia tra le parti. Ma il procedimento argomentativo si fonda sul presupposto (chiaramente esplicitato)
che tali ragioni non mascherino in realtà ragioni ritorsive (eventualmente per rivendicazioni retributive in corso di rapporto), comportanti il ripristino della tutela reintegratoria, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, in riferimento ad un'ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo, in realtà per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c.; Cass. 22 giugno 2016, n. 12898, in riferimento ad ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa). Ebbene, esso rivela come l'individuazione del regime di stabilità
sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la pagina 10 di 13 sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 10.
Dalle superiori argomentazioni discende allora l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Brescia in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
La Cassazione individua, quindi, il principio generale per cui è la conoscibilità del regime di stabilità del rapporto che determina o meno la sospensione del termine di prescrizione.
Solo la piena coscienza da parte del lavoratore di essere tutelato contro il licenziamento illegittimo con la reintegra piena permette di escludere il metus individuato dalla precedente giurisprudenza che impedisce il decorrere di qualsiasi termine di prescrizione legato al rapporto di lavoro.
pagina 11 di 13 Si tratta di un principio pienamente applicabile alla richiesta risarcitoria, posto che, in ogni caso, il dipendente è da considerarsi parte debole del rapporto contrattuale e, nell'attuale sistema di tutele, non può avere la piena certezza di ottenere la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento.
Per cui non risulta corretto quanto ritenuto da parte appellante che l'effetto interruttivo della prescrizione riguarda soli crediti di natura retributiva.
Come rilevato anche dal Giudice di primo grado, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto molto ampio che include tutti i diritti non prescritti con l'entrata in vigore della
L. 92/2012, per cui la sentenza, sul punto, va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 1.400,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4996/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 1.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
Milano 14 Ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 L.228/12.