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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11232/2024 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
AMATA AR ER, AR ST ( ) VIA C.F._2 ASMARA 12/A SANT'AGATA DI MILITELLO;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro convenuta, della quale va dichiarata la contumacia stante la rituale notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in virtù dell'ordine di servizio n. 9 del
15.1.2016, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro a turni e, sulla scorta di tanto ha chiesto il riconoscimento della relativa indennità di turnazione prevista del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
Va, anzitutto, chiarito che avuto riguardo il periodo dedotto in ricorso, successivo alla data del 15.1.2016, va ratione temporis applicata la disciplina di cui all'art. 28 del
CCRL relativo al triennio 2016/2018 che espressamente prevede: “1. La turnazione è
finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e
dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, per ben definiti tipi di
funzioni e uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni
sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello
decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le OO.SS. di cui all'art. 9, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello
scambio delle consegne;
d) per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi
dell'anno; per il personale di custodia del dipartimento dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno; e) all'interno di ogni
periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore
consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno – festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore
22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo
alle ore 6 del giorno successivo.
3. In considerazione della gravosità dell'articolazione del lavoro in turni, al personale turnista, previa contrattazione di cui all'art. 9, viene riconosciuta un'indennità
determinata nelle seguenti misure:
per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, in misura non inferiore a otto prestazioni lavorative mensili, un'indennità fissa mensile pari a €
95,00; per ogni turno festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 20,00; per ogni turno notturno feriale, un'indennità aggiuntiva pari a € 25,00;
per ogni turno notturno-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 35,00;
per ogni turno notturno-festivo-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 70,00;
per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, un'indennità ulteriormente aggiuntiva di € 50,00: - 1, 6 gennaio;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e
26 dicembre;
- Festa del Santo Patrono. (…)”.
La predetta disposizione risulta confermata, nel suo impianto normativo, anche dall'art.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tanto chiarito, pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché, le mansioni e la sede di lavoro del ricorrente (cfr. All. 1 contratto di lavoro ricorso), rileva ai fini del decidere l'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016 in virtù del quale l'Ente convenuto, modificando quanto già da quest'ultimo precedentemente previsto con
Ordine di servizio n. 9 8.6.2011 (cfr. All. 2 ricorso), ha disposto per i dipendenti della sede di Cesarò lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo i seguenti turni di lavoro:
Turno A dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00, con rientro settimanale mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 e Turno B da martedì alla domenica a turno recuperabile nella settimana successiva e lunedì libero, con orario di lavoro del sabato e della domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30. (cfr. All. 3 ricorso)
La predetta articolazione oraria rientra nella previsione di cui all'art. 28 del CCNL
costituendo una turnazione del lavoro finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale secondo un criterio a rotazione tra più dipendenti.
A fronte di tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa la normativa pattizia prevede, infatti, il diritto del lavoratore a percepire un'indennità di turnazione volta a compensare il disagio prodotto al lavoratore dallo svolgimento della rotazione ritmica nei turni predisposti dal datore di lavoro.
Sulla base delle predette argomentazioni ed alla luce della documentazione in atti, discende pertanto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di turnazione siccome previste dall'art. 28 del C.C.R.L. ratione temporis applicabile, tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All. 6 del fascicolo).
Si richiama, per il resto, quanto già statuito da questo ufficio, in diversa composizione,
per periodi differenti, ed in particolare la sentenza prodotta in atti n. 1004/2021 (est.
Musumeci).
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non occorre disporre di C.T.U. tenuto conto che le somme risulteranno agevolmente
CP_ determinabili dall' parco, in base ai dati in proprio possesso, dovendosi rimettere a separata sede, in caso di discussione sul quantum, l'eventuale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce
DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente di fruire dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 28 del C.C.R.L. per i dipendenti della
Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All. 6 del ricorso) e nei limiti della domanda;
ON per l'effetto, l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente le somme spettanti, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
ON l'ente convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.108,00 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così depositato, in Catania, lì 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
31 del successivo CCRL valevole il successivo triennio 2019/2021.
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11232/2024 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
AMATA AR ER, AR ST ( ) VIA C.F._2 ASMARA 12/A SANT'AGATA DI MILITELLO;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro convenuta, della quale va dichiarata la contumacia stante la rituale notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in virtù dell'ordine di servizio n. 9 del
15.1.2016, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro a turni e, sulla scorta di tanto ha chiesto il riconoscimento della relativa indennità di turnazione prevista del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
Va, anzitutto, chiarito che avuto riguardo il periodo dedotto in ricorso, successivo alla data del 15.1.2016, va ratione temporis applicata la disciplina di cui all'art. 28 del
CCRL relativo al triennio 2016/2018 che espressamente prevede: “1. La turnazione è
finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e
dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, per ben definiti tipi di
funzioni e uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni
sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello
decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le OO.SS. di cui all'art. 9, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello
scambio delle consegne;
d) per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi
dell'anno; per il personale di custodia del dipartimento dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno; e) all'interno di ogni
periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore
consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno – festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore
22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo
alle ore 6 del giorno successivo.
3. In considerazione della gravosità dell'articolazione del lavoro in turni, al personale turnista, previa contrattazione di cui all'art. 9, viene riconosciuta un'indennità
determinata nelle seguenti misure:
per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, in misura non inferiore a otto prestazioni lavorative mensili, un'indennità fissa mensile pari a €
95,00; per ogni turno festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 20,00; per ogni turno notturno feriale, un'indennità aggiuntiva pari a € 25,00;
per ogni turno notturno-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 35,00;
per ogni turno notturno-festivo-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 70,00;
per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, un'indennità ulteriormente aggiuntiva di € 50,00: - 1, 6 gennaio;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e
26 dicembre;
- Festa del Santo Patrono. (…)”.
La predetta disposizione risulta confermata, nel suo impianto normativo, anche dall'art.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tanto chiarito, pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché, le mansioni e la sede di lavoro del ricorrente (cfr. All. 1 contratto di lavoro ricorso), rileva ai fini del decidere l'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016 in virtù del quale l'Ente convenuto, modificando quanto già da quest'ultimo precedentemente previsto con
Ordine di servizio n. 9 8.6.2011 (cfr. All. 2 ricorso), ha disposto per i dipendenti della sede di Cesarò lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo i seguenti turni di lavoro:
Turno A dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00, con rientro settimanale mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 e Turno B da martedì alla domenica a turno recuperabile nella settimana successiva e lunedì libero, con orario di lavoro del sabato e della domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30. (cfr. All. 3 ricorso)
La predetta articolazione oraria rientra nella previsione di cui all'art. 28 del CCNL
costituendo una turnazione del lavoro finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale secondo un criterio a rotazione tra più dipendenti.
A fronte di tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa la normativa pattizia prevede, infatti, il diritto del lavoratore a percepire un'indennità di turnazione volta a compensare il disagio prodotto al lavoratore dallo svolgimento della rotazione ritmica nei turni predisposti dal datore di lavoro.
Sulla base delle predette argomentazioni ed alla luce della documentazione in atti, discende pertanto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di turnazione siccome previste dall'art. 28 del C.C.R.L. ratione temporis applicabile, tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All. 6 del fascicolo).
Si richiama, per il resto, quanto già statuito da questo ufficio, in diversa composizione,
per periodi differenti, ed in particolare la sentenza prodotta in atti n. 1004/2021 (est.
Musumeci).
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non occorre disporre di C.T.U. tenuto conto che le somme risulteranno agevolmente
CP_ determinabili dall' parco, in base ai dati in proprio possesso, dovendosi rimettere a separata sede, in caso di discussione sul quantum, l'eventuale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce
DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente di fruire dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 28 del C.C.R.L. per i dipendenti della
Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All. 6 del ricorso) e nei limiti della domanda;
ON per l'effetto, l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente le somme spettanti, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
ON l'ente convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.108,00 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così depositato, in Catania, lì 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
31 del successivo CCRL valevole il successivo triennio 2019/2021.