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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 487/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/6/2025 con assegnazione dei termini ex 'art. 190 c.p.c., promossa dalla signora (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Baldi e Silvia Bianchi, contro il signor
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. Giovanni Valerio, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/2/2020 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 13/3/2009 a Formia (LT) con il signor e di aver avuto da CP_1 costui i figli e (nati, rispettivamente, il 16/12/2009 e il 25/3/2013), ha Per_1 Per_2 dedotto che l'unione tra i consorti è venuta meno in maniera definitiva a causa dei comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti dell'uomo, dedito all'abuso di sostanze alcoliche, protagonista di insulti rivolti, anche alla presenza dei minori, ai danni tanto suoi
(una volta sfociati in un'autentica aggressione fisica), quanto della primogenita, e disinteressato, più in generale, alle esigenze morali e materiali dei familiari. In questa ottica l'istante ha evidenziato che in conseguenza di tali fatti è diventata impossibile la prosecuzione della convivenza all'interno della casa coniugale, sita a Formia, località
Maranola, in Via Tranzano n. 8, di proprietà di sua madre. Ha dato conto, ancora, della mancata partecipazione del resistente agli oneri di mantenimento dei congiunti ad onta degli elevati redditi (pari ad almeno € 400/450,00 a settimana) percepiti come fabbro e operaio presso la Metal Com s.n.c. di Formia. Sul rilievo dell'impossibilità di fare fonte alle esigenze della vita quotidiana per il perdurante stato di disoccupazione la signora Pt_1 ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al marito, l'affidamento esclusivo di e , l'assegnazione dell'immobile adibito Per_1 Per_2
a residenza comune per potervi abitare assieme ai ragazzi, il riconoscimento di un assegno di € 800,00 al mese rivalutabili, da destinare per € 300,00 al mese rivalutabili ai bisogni personali e per € 500,00 al mese rivalutabili a quelli dei minori, l'accollo, da parte del padre, della totalità delle spese straordinarie occorrenti alla prole.
***
1 Costituito con comparsa del 17/7/2020, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione e alla collocazione preferenziale di e presso l'abitazione Per_1 Per_2 materna. Ha offerto, per il resto, una prospettazione dei fatti di causa completamente diversa rispetto a quella desumibile dall'atto introduttivo. Con riferimento alla crisi coniugale il resistente ha negato, in particolare, di aver assunto condotte aggressive o violente e di essersi sottratto ai doveri coniugali. Ha accusato la signora nello Pt_1 stesso tempo, di aver fatto ricorso a violenze fisiche e verbali per sostenere le proprie posizioni, di essersi inventata le aggressioni ascritte al consorte e di aver violato più volte gli obblighi nascenti dal matrimonio. Sugli aspetti economici della lite il signor ha CP_1 precisato di guadagnare appena € 702,00 al mese. A suo dire nella valutazione della situazione economica dei coniugi occorrerebbe considerare, in ogni caso, lo svolgimento di mansioni di assistenza domestica, ancorché saltuarie, ad opera della signora Pt_1
e la giovane età di quest'ultima, tale da consentirle di procurarsi ulteriori occasioni di impiego. Sulla scorta di tali argomentazioni il signor ha chiesto l'affidamento CP_1 condiviso dei figli, l'assegnazione di un monolocale ricavato dalla casa di Via Tranzano e il rigetto delle richieste di mantenimento avanzate dalla consorte per le necessità personali. Si è detto disposto, poi, a versare un contributo di € 100,00 al mese per i bisogni di ciascuno dei ragazzi e a sostenere la metà dei connessi esborsi straordinari.
***
All'udienza del 19/11/2020 la ricorrente ha riferito di aver avuto un tumore all'esofago.
Ha confermato, per il resto, le affermazioni iniziali con riguardo alle gravi violenze subite.
Il signor ha smentito di essere alcolizzato e propenso a ricorrere alle vie di fatto. CP_1
Ha quantificato in € 60,00 o € 70,00 al giorno i redditi del pregresso lavoro in nero specificando, tuttavia, che si trattava di occupazioni non continuative, ma a chiamata.
Il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di e , la Per_1 Per_2 collocazione preferenziale di entrambi nella casa di Maranola, assegnata per intero alla madre, e un'articolata calendarizzazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
Il resistente è stato condannato a pagare € 275,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento ordinario della prole e a rifondere il 50% delle relative spese straordinarie.
Nelle successive fasi del processo i Servizi Sociali di Formia sono stati chiamati a verificare le condizioni di accudimento di e , l'attitudine delle parti ad assumere gli Per_1 Per_2 incombenti genitoriali e a concordare le decisioni più importanti nell'interesse dei figli.
Visti i resoconti degli assistenti sociali sull'irreperibilità del signor l'istante ha CP_1 ottenuto l'affidamento esclusivo della prole, esteso pure alle scelte scolastiche e sanitarie.
La signora ha chiesto che il disinteresse paterno sia sanzionato con l'assunzione Pt_1 dei provvedimenti limitativi della potestà genitoriale stabiliti dagli art. 330 c.c. e 333 c.c..
Ha ammesso, inoltre, di incassare il 100% degli assegni unici, pari a € 400,00 al mese.
Il signor ha invocato la conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale. CP_1
Ultimata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, il 18/6/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Pt_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze atte a provare il presupposto dell'intollerabilità
2 della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste degli interessati meritano senz'altro di essere accolte.
***
Altrettanto fondate si rivelano le pretese attoree riguardanti l'addebito della crisi coniugale. Posta l'irrilevanza delle circostanze oggetto di testimonianza de relato actoris, ininfluenti ai fini del decidere, occorre considerare, al riguardo, che il signor Tes_1
zio dell'istante, chiamato a deporre in qualità di testimone, ha raccontato di aver
[...] assistito alcuni anni prima a un'aggressione fisica perpetrata dal signor contro la CP_1 moglie alla presenza dei figli e di essere intervenuto in prima persona per fermare l'uomo.
E' plausibile che l'aggressività del resistente sia stata accentuata dall'abuso di alcol.
Depone in questo senso, ancora una volta, la testimonianza resa dal signor Pt_1
All'ubriachezza non episodica del signor si è riferito anche il signor Per_3 Tes_2
conoscente del padre della ricorrente, ugualmente sentito come testimone.
[...]
A conferma dell'episodio narrato dal signor riferibile al 2015, il dichiarante ha Pt_1 precisato di aver appreso dell'aggressione dai genitori dell'istante, ma di aver constatato personalmente, il giorno dopo, segni sul corpo e lividi sulle braccia della vittima, in lacrime e ancora in preda alla paura in conseguenza del trattamento che le era stato riservato.
In questo quadro un indubbio valore indiziario va attribuito al referto medico allegato al ricorso introduttivo, risalente al 4/8/2015, il giorno seguente alla violenza, nel quale si dà conto di contusioni al labbro e alla parte sinistra del costato subite dalla signora Pt_1
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel considerare la violenza fisica un indice sintomatico dell'addebitabilità della separazione a prescindere da ogni comparazione con altri atteggiamenti contrari ai doveri matrimoniali imputabili al destinatario, comunque non dimostrati nel caso in esame (Cass. 19/2/2018, n. 3925; Cass. 7/8/2024, n. 22294).
Per i motivi anzidetti l'intollerabilità della convivenza non può che essere ascritta al marito.
***
Si è anticipato che la ricorrente ha fatto leva sui comportamenti aggressivi e sul disinteresse denotati dal padre per ottenere l'affidamento esclusivo di e . Per_1 Per_2
La Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (v. Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono significativi, sul punto, i rilievi espressi nella sentenza n. 6312/99: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1,
Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo
3 alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. 17/12/2009, n. 26587; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e sconfini in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne leda i diritti in misura intollerabile.
La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
Qualora, all'opposto, i comportamenti posti in essere dalle parti nei rapporti reciproci o direttamente all'indirizzo della prole abbiano arrecato o possano arrecare ai figli gravi pregiudizi, il giudice, ai sensi dell'art. 333 c.c. è tenuto a pronunciarsi anche sulla decadenza dalla potestà genitoriale (Cass. 9/5/2023, n. 12237: “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”).
***
Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
In questa prospettiva si rileva che in corso di causa è emersa una conflittualità non mediabile tra i signori e di cui inevitabilmente hanno patito i figli. CP_1 Pt_1
Nella relazione trasmessa il 6/12/2024 i Servizi Sociali di Formia, già investiti del caso, nel precedente mese di aprile, dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla figlia
, hanno dato atto dell'impossibilità di contattare il signor dopo un primo Per_1 Per_3 incontro congiunto, a causa dell'assenza dell'interessato, non più rintracciabile.
Le circostanze appena considerate inducono il Collegio a formulare una prognosi negativa cica la possibilità per le parti di concordare le scelte fondamentali inerenti alla prole.
Non è in discussione l'attitudine della signora a occuparsi di e . Pt_1 Per_1 Per_2
In coerenza con i segnalati indirizzi interpretativi, deve essere confermato l'affidamento
4 esclusivo dei minori alla madre, autorizzata ad assumere da sola anche le decisioni concernenti l'indirizzo scolastico, la salute e l'ubicazione della residenza dei figli.
Per le stesse ragioni i ragazzi continueranno a essere collocati in via preferenziale presso la signora nella casa di Maranola, assegnata nella sua interezza alla ricorrente. Pt_1
Il signor potrà vedere e in base ai turni stabiliti in via provvisoria. CP_1 Per_1 Per_2
***
Non sono emersi elementi probatori sufficienti a corroborare le affermazioni dell'istante sull'idoneità delle condotte assunte dal marito a ledere lo sviluppo psicofisico dei minori.
La pretesa della signora formalizzata durante il processo, di vedere esclusa o Pt_1 sospesa la responsabilità genitoriale del resistente allo stato non merita di essere accolta.
***
Secondo la tesi giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (v. Cass.
22/3/2005, n. 6197; v. anche Cass. 16/9/2020, n. 19299 e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
***
Non è dimostrato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della signora Pt_1
In assenza di documentazione attestante l'esistenza delle patologie menzionate all'udienza del 19/11/2020 devono ritenersi impregiudicate le potenzialità reddituali della donna, poco più che quarantenne e presumibilmente in grado di svolgere mansioni subordinate o, comunque, a reperire forme di impiego, ancorché provvisorie o precarie.
Nella valutazione della situazione economica della ricorrente vanno tenute in debito conto, poi, la disponibilità della casa coniugale e la possibilità, vista l'età dei figli, di cercare senza stringenti vincoli familiari opportunità occupazionali più distanti dal domicilio.
Rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali del contenzioso non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale del signor assunto come CP_1 operaio in forza di contratto di lavoro a tempo parziale nel settore metalmeccanico.
Le buste paga prodotte indicano stipendi medi di poco inferiori a € 1.000,00 netti al mese.
Tenuto conto della maggiore stabilità delle fonti di reddito del resistente e della più elevata professionalità di quest'ultimo, tale da consentirgli di reperire anche occasioni integrative di guadagno, sia pure in nero, dell'ammontare degli introiti documentati dall'obbligato, delle intatte capacità lavorative della signora e del presumibile tenore di vita Pt_1 goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, connotato dalla disponibilità di risorse provenienti in via prevalente dalle risorse del signor il Tribunale reputa che la CP_1
5 signora abbia diritto a ottenere un assegno di € 100,00 al mese rivalutabili. Pt_1
La permanenza esclusiva di e presso la madre a causa del disinteresse Per_1 Per_2 paterno e le differenze emerse tra la capacità di contribuzione dei coniugi, anche in termini potenziali, rendono ragione anche del riconoscimento, in favore dell'istante, di un contributo di mantenimento ordinario della prole di € 300,00 al mese rivalutabili (da imputare per € 150,00 a ognuno dei figli) e dell'intero ammontare degli assegni unici.
Restano ripartite in egual misura le spese straordinarie relative alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base alle potenzialità economiche degli onerati.
Per il dettaglio delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
***
Secondo soccombenza il signor è obbligato alla refusione degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 5.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione, € 1.600,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 487/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ dispone l'affidamento esclusivo a dei figli e Parte_1 Persona_4 Per_5
, con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli
[...] secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ assegna ad la casa coniugale, sita a Formia (LT), località Maranola, in Parte_1
Via Tranzano n. 8, perché vi abiti con i figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 100,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_4
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio;
Persona_5
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie inerenti ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ attribuisce per intero a gli assegni unici dovuti per i figli Parte_1 Persona_4
e ; Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, CP_1 Parte_1 stimabili nella somma complessiva di € 5.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 8/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 487/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/6/2025 con assegnazione dei termini ex 'art. 190 c.p.c., promossa dalla signora (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Baldi e Silvia Bianchi, contro il signor
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. Giovanni Valerio, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/2/2020 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 13/3/2009 a Formia (LT) con il signor e di aver avuto da CP_1 costui i figli e (nati, rispettivamente, il 16/12/2009 e il 25/3/2013), ha Per_1 Per_2 dedotto che l'unione tra i consorti è venuta meno in maniera definitiva a causa dei comportamenti prevaricatori, offensivi e violenti dell'uomo, dedito all'abuso di sostanze alcoliche, protagonista di insulti rivolti, anche alla presenza dei minori, ai danni tanto suoi
(una volta sfociati in un'autentica aggressione fisica), quanto della primogenita, e disinteressato, più in generale, alle esigenze morali e materiali dei familiari. In questa ottica l'istante ha evidenziato che in conseguenza di tali fatti è diventata impossibile la prosecuzione della convivenza all'interno della casa coniugale, sita a Formia, località
Maranola, in Via Tranzano n. 8, di proprietà di sua madre. Ha dato conto, ancora, della mancata partecipazione del resistente agli oneri di mantenimento dei congiunti ad onta degli elevati redditi (pari ad almeno € 400/450,00 a settimana) percepiti come fabbro e operaio presso la Metal Com s.n.c. di Formia. Sul rilievo dell'impossibilità di fare fonte alle esigenze della vita quotidiana per il perdurante stato di disoccupazione la signora Pt_1 ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al marito, l'affidamento esclusivo di e , l'assegnazione dell'immobile adibito Per_1 Per_2
a residenza comune per potervi abitare assieme ai ragazzi, il riconoscimento di un assegno di € 800,00 al mese rivalutabili, da destinare per € 300,00 al mese rivalutabili ai bisogni personali e per € 500,00 al mese rivalutabili a quelli dei minori, l'accollo, da parte del padre, della totalità delle spese straordinarie occorrenti alla prole.
***
1 Costituito con comparsa del 17/7/2020, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione e alla collocazione preferenziale di e presso l'abitazione Per_1 Per_2 materna. Ha offerto, per il resto, una prospettazione dei fatti di causa completamente diversa rispetto a quella desumibile dall'atto introduttivo. Con riferimento alla crisi coniugale il resistente ha negato, in particolare, di aver assunto condotte aggressive o violente e di essersi sottratto ai doveri coniugali. Ha accusato la signora nello Pt_1 stesso tempo, di aver fatto ricorso a violenze fisiche e verbali per sostenere le proprie posizioni, di essersi inventata le aggressioni ascritte al consorte e di aver violato più volte gli obblighi nascenti dal matrimonio. Sugli aspetti economici della lite il signor ha CP_1 precisato di guadagnare appena € 702,00 al mese. A suo dire nella valutazione della situazione economica dei coniugi occorrerebbe considerare, in ogni caso, lo svolgimento di mansioni di assistenza domestica, ancorché saltuarie, ad opera della signora Pt_1
e la giovane età di quest'ultima, tale da consentirle di procurarsi ulteriori occasioni di impiego. Sulla scorta di tali argomentazioni il signor ha chiesto l'affidamento CP_1 condiviso dei figli, l'assegnazione di un monolocale ricavato dalla casa di Via Tranzano e il rigetto delle richieste di mantenimento avanzate dalla consorte per le necessità personali. Si è detto disposto, poi, a versare un contributo di € 100,00 al mese per i bisogni di ciascuno dei ragazzi e a sostenere la metà dei connessi esborsi straordinari.
***
All'udienza del 19/11/2020 la ricorrente ha riferito di aver avuto un tumore all'esofago.
Ha confermato, per il resto, le affermazioni iniziali con riguardo alle gravi violenze subite.
Il signor ha smentito di essere alcolizzato e propenso a ricorrere alle vie di fatto. CP_1
Ha quantificato in € 60,00 o € 70,00 al giorno i redditi del pregresso lavoro in nero specificando, tuttavia, che si trattava di occupazioni non continuative, ma a chiamata.
Il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di e , la Per_1 Per_2 collocazione preferenziale di entrambi nella casa di Maranola, assegnata per intero alla madre, e un'articolata calendarizzazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
Il resistente è stato condannato a pagare € 275,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento ordinario della prole e a rifondere il 50% delle relative spese straordinarie.
Nelle successive fasi del processo i Servizi Sociali di Formia sono stati chiamati a verificare le condizioni di accudimento di e , l'attitudine delle parti ad assumere gli Per_1 Per_2 incombenti genitoriali e a concordare le decisioni più importanti nell'interesse dei figli.
Visti i resoconti degli assistenti sociali sull'irreperibilità del signor l'istante ha CP_1 ottenuto l'affidamento esclusivo della prole, esteso pure alle scelte scolastiche e sanitarie.
La signora ha chiesto che il disinteresse paterno sia sanzionato con l'assunzione Pt_1 dei provvedimenti limitativi della potestà genitoriale stabiliti dagli art. 330 c.c. e 333 c.c..
Ha ammesso, inoltre, di incassare il 100% degli assegni unici, pari a € 400,00 al mese.
Il signor ha invocato la conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale. CP_1
Ultimata l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, il 18/6/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della controversia, il Collegio è dell'avviso che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Pt_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze atte a provare il presupposto dell'intollerabilità
2 della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi.
Da questo punto di vista le richieste degli interessati meritano senz'altro di essere accolte.
***
Altrettanto fondate si rivelano le pretese attoree riguardanti l'addebito della crisi coniugale. Posta l'irrilevanza delle circostanze oggetto di testimonianza de relato actoris, ininfluenti ai fini del decidere, occorre considerare, al riguardo, che il signor Tes_1
zio dell'istante, chiamato a deporre in qualità di testimone, ha raccontato di aver
[...] assistito alcuni anni prima a un'aggressione fisica perpetrata dal signor contro la CP_1 moglie alla presenza dei figli e di essere intervenuto in prima persona per fermare l'uomo.
E' plausibile che l'aggressività del resistente sia stata accentuata dall'abuso di alcol.
Depone in questo senso, ancora una volta, la testimonianza resa dal signor Pt_1
All'ubriachezza non episodica del signor si è riferito anche il signor Per_3 Tes_2
conoscente del padre della ricorrente, ugualmente sentito come testimone.
[...]
A conferma dell'episodio narrato dal signor riferibile al 2015, il dichiarante ha Pt_1 precisato di aver appreso dell'aggressione dai genitori dell'istante, ma di aver constatato personalmente, il giorno dopo, segni sul corpo e lividi sulle braccia della vittima, in lacrime e ancora in preda alla paura in conseguenza del trattamento che le era stato riservato.
In questo quadro un indubbio valore indiziario va attribuito al referto medico allegato al ricorso introduttivo, risalente al 4/8/2015, il giorno seguente alla violenza, nel quale si dà conto di contusioni al labbro e alla parte sinistra del costato subite dalla signora Pt_1
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel considerare la violenza fisica un indice sintomatico dell'addebitabilità della separazione a prescindere da ogni comparazione con altri atteggiamenti contrari ai doveri matrimoniali imputabili al destinatario, comunque non dimostrati nel caso in esame (Cass. 19/2/2018, n. 3925; Cass. 7/8/2024, n. 22294).
Per i motivi anzidetti l'intollerabilità della convivenza non può che essere ascritta al marito.
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Si è anticipato che la ricorrente ha fatto leva sui comportamenti aggressivi e sul disinteresse denotati dal padre per ottenere l'affidamento esclusivo di e . Per_1 Per_2
La Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti la prole - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione e applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – possa essere derogata soltanto nel caso in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (v. Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, sono significativi, sul punto, i rilievi espressi nella sentenza n. 6312/99: “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1,
Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo
3 alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(conformi, tra le altre, Cass. 23/9/2015, n. 18817 e Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. 17/12/2009, n. 26587; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i litigi tipici dei contenziosi familiari non hanno rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e sconfini in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne leda i diritti in misura intollerabile.
La noncuranza dei genitori, d'altra parte, va verificata in concreto, non potendo costituire presupposti dell'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da difficoltà oggettive.
Qualora, all'opposto, i comportamenti posti in essere dalle parti nei rapporti reciproci o direttamente all'indirizzo della prole abbiano arrecato o possano arrecare ai figli gravi pregiudizi, il giudice, ai sensi dell'art. 333 c.c. è tenuto a pronunciarsi anche sulla decadenza dalla potestà genitoriale (Cass. 9/5/2023, n. 12237: “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”).
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Non vi è motivo di derogare ai principi appena esaminati, coerenti con l'avvertita esigenza di tutela che da sempre pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
In questa prospettiva si rileva che in corso di causa è emersa una conflittualità non mediabile tra i signori e di cui inevitabilmente hanno patito i figli. CP_1 Pt_1
Nella relazione trasmessa il 6/12/2024 i Servizi Sociali di Formia, già investiti del caso, nel precedente mese di aprile, dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla figlia
, hanno dato atto dell'impossibilità di contattare il signor dopo un primo Per_1 Per_3 incontro congiunto, a causa dell'assenza dell'interessato, non più rintracciabile.
Le circostanze appena considerate inducono il Collegio a formulare una prognosi negativa cica la possibilità per le parti di concordare le scelte fondamentali inerenti alla prole.
Non è in discussione l'attitudine della signora a occuparsi di e . Pt_1 Per_1 Per_2
In coerenza con i segnalati indirizzi interpretativi, deve essere confermato l'affidamento
4 esclusivo dei minori alla madre, autorizzata ad assumere da sola anche le decisioni concernenti l'indirizzo scolastico, la salute e l'ubicazione della residenza dei figli.
Per le stesse ragioni i ragazzi continueranno a essere collocati in via preferenziale presso la signora nella casa di Maranola, assegnata nella sua interezza alla ricorrente. Pt_1
Il signor potrà vedere e in base ai turni stabiliti in via provvisoria. CP_1 Per_1 Per_2
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Non sono emersi elementi probatori sufficienti a corroborare le affermazioni dell'istante sull'idoneità delle condotte assunte dal marito a ledere lo sviluppo psicofisico dei minori.
La pretesa della signora formalizzata durante il processo, di vedere esclusa o Pt_1 sospesa la responsabilità genitoriale del resistente allo stato non merita di essere accolta.
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Secondo la tesi giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, invece, devono essere valutati comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei consorti e ai tempi di permanenza della prole con le parti (v. Cass.
22/3/2005, n. 6197; v. anche Cass. 16/9/2020, n. 19299 e Cass. 10/2/2023, n. 4145).
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Non è dimostrato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della signora Pt_1
In assenza di documentazione attestante l'esistenza delle patologie menzionate all'udienza del 19/11/2020 devono ritenersi impregiudicate le potenzialità reddituali della donna, poco più che quarantenne e presumibilmente in grado di svolgere mansioni subordinate o, comunque, a reperire forme di impiego, ancorché provvisorie o precarie.
Nella valutazione della situazione economica della ricorrente vanno tenute in debito conto, poi, la disponibilità della casa coniugale e la possibilità, vista l'età dei figli, di cercare senza stringenti vincoli familiari opportunità occupazionali più distanti dal domicilio.
Rispetto alla situazione vagliata nelle fasi inziali del contenzioso non sono documentati mutamenti rilevanti della condizione patrimoniale del signor assunto come CP_1 operaio in forza di contratto di lavoro a tempo parziale nel settore metalmeccanico.
Le buste paga prodotte indicano stipendi medi di poco inferiori a € 1.000,00 netti al mese.
Tenuto conto della maggiore stabilità delle fonti di reddito del resistente e della più elevata professionalità di quest'ultimo, tale da consentirgli di reperire anche occasioni integrative di guadagno, sia pure in nero, dell'ammontare degli introiti documentati dall'obbligato, delle intatte capacità lavorative della signora e del presumibile tenore di vita Pt_1 goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, connotato dalla disponibilità di risorse provenienti in via prevalente dalle risorse del signor il Tribunale reputa che la CP_1
5 signora abbia diritto a ottenere un assegno di € 100,00 al mese rivalutabili. Pt_1
La permanenza esclusiva di e presso la madre a causa del disinteresse Per_1 Per_2 paterno e le differenze emerse tra la capacità di contribuzione dei coniugi, anche in termini potenziali, rendono ragione anche del riconoscimento, in favore dell'istante, di un contributo di mantenimento ordinario della prole di € 300,00 al mese rivalutabili (da imputare per € 150,00 a ognuno dei figli) e dell'intero ammontare degli assegni unici.
Restano ripartite in egual misura le spese straordinarie relative alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base alle potenzialità economiche degli onerati.
Per il dettaglio delle singole voci di spesa si rinvia al Protocollo approvato dal Tribunale.
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Secondo soccombenza il signor è obbligato alla refusione degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 5.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione, € 1.600,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 487/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ dispone l'affidamento esclusivo a dei figli e Parte_1 Persona_4 Per_5
, con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli
[...] secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ assegna ad la casa coniugale, sita a Formia (LT), località Maranola, in Parte_1
Via Tranzano n. 8, perché vi abiti con i figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 100,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_4
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio;
Persona_5
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie inerenti ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ attribuisce per intero a gli assegni unici dovuti per i figli Parte_1 Persona_4
e ; Persona_5
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, CP_1 Parte_1 stimabili nella somma complessiva di € 5.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 8/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
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