CASS
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2026, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 667-2025 proposto da: IO SA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA RUGGIERI;
- ricorrente -
contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 307/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
Oggetto R.G.N. 667/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6642 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 20/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRA GRANATI per delega avvocato GIANLUCA RUGGIERI;
udito l'avvocato ENRICO MARIA TERENZIO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 23 del 2024, ha rigettato gli appelli riuniti di TO IO, MO NI e MA DI ET, confermando la sentenza del Tribunale di Fermo n. 62 del 2023. Il giudizio ha avuto origine dall'opposizione a ordinanze - ingiunzioni emesse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di un accertamento presso la società OMNIA S.r.l. concernente varie tipologie contrattuali di collaborazione autonoma, riqualificate in rapporti di lavoro subordinato. 2.Per ciò che qui rileva, la Corte, condividendo l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto ragionevole il tempo di 18 mesi intercorso tra il primo accesso (maggio 2017) e la chiusura dell'indagine (novembre 2018) e, pertanto, tempestive le ordinanze - ingiunzioni opposte, ha confermato la riqualificazione dei rapporti di lavoro da autonomi in subordinati e ha ritenuto TO IO responsabile quale amministratore pro tempore (settembre-novembre 2014), escludendo l'applicabilità alla specie della disciplina introdotta dal D. Lgs. 151/2015 (Maxi-sanzione assorbente e procedura di diffida), poiché le violazioni risalivano all'anno scolastico 2014/2015, periodo precedente l'entrata in vigore della nuova normativa. 3 3.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso TO IO, affidandolo a nove motivi. Resiste, con controricorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. nonché violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981. Il ricorrente lamenta la lesione del principio di ragionevolezza circa i tempi dell’ispezione e, in definitiva, l'estinzione dell'obbligazione per il superamento del termine di 90 giorni. Il motivo non può trovare accoglimento. 2. In via preliminare, si osserva che questa Corte ritiene inammissibile l'indebita mescolanza di mezzi d'impugnazione eterogenei (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), non essendo consentito investire il giudice di legittimità del compito di isolare e dare forma giuridica alle singole censure (Cass. n. 3397/2024). Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la doglianza difetta dei necessari oneri di allegazione, non avendo il ricorrente specificato il fatto storico, il dato testuale di riferimento, la sede della discussione processuale e la decisività dello stesso (Cass. n. 13578/2020). Infine, la censura di omessa o contraddittoria motivazione è oggi estranea al sindacato di legittimità, poiché, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo della Corte è 4 limitato alla verifica del "minimo costituzionale" della motivazione (ex art. 111, comma 6, Cost.). Il vizio di legittimità rileva solo nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta contraddittorietà o incomprensibilità, che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e determinano la nullità della sentenza per carenza di un requisito essenziale di validità (Cass. n. 13428/2020; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 3752/2021). Nella specie la Corte, come osservato anche dal Procuratore Generale, con motivazione in fatto non implausibile, ha dato conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza della lamentata tardività e conseguente compromissione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa. Giova evidenziare, al riguardo, che l'individuazione della data dell'esito del procedimento concernente più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve essere accertata mediante una valutazione del complesso delle verifiche compiute dall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità. La Corte d’appello, nel rispetto del principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare, ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e richiamati nella stessa motivazione. In particolare, ha osservato il Giudice di legittimità (cfr., sul punto, fra le altre, Cass. n. 20977 del 2024) che il giudice 5 dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. Nella specie, in contrasto con l’eccepito difetto di motivazione, va rilevato come la Corte abbia dato conto delle motivazioni che hanno determinato l’amministrazione ad ulteriori atti istruttori e che trovano documentale riscontro nei verbali interlocutori in data 26.06.2017, 21.11.2017, 26.01.2018 e nei numerosi verbali di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori interrogati, tutti prodotti dall’ITL e puntualmente indicati nel verbale conclusivo. Si evidenzia come le dichiarazioni acquisite fossero in numero particolarmente elevato e come l’acquisizione documentale si sia rivelata particolarmente difficoltosa, con tempi che si sono dilatati per cause non imputabili all’amministrazione, per aver MO NI - sottoposta all’ispezione - chiesto una dilazione per la consegna dei documenti (v. nota 13.07.2017), dei quali ha anche denunciato il parziale smarrimento (v. denuncia 24.08.2017). Ha posto in risalto, inoltre, l’Amministrazione, con motivazione valorizzata dal giudice di secondo grado, che la produzione del L.U.L. per 6 gli anni 2014-2015 ha richiesto, per effetto del comportamento dello stesso soggetto ispezionato, l’emissione di ben due verbali interlocutori, in data 21.11.2017 e 26.01.2018. 3. Alla luce di tale motivazione della Corte di merito, che, poiché in fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità, il motivo non può trovare accoglimento. 4.Si deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 24 Legge n. 689/1981, allegandosi l'incompetenza dell'autorità amministrativa a favore del giudice penale. Il motivo è infondato. Contesta parte ricorrente la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 per avere la Corte d’appello escluso la connessione obiettiva tra le violazioni amministrative e il reato previsto e punito dall’art. 37 L. n.689/1981, come modificato dall’art. 116, comma 19, L. n. 388/2000 è infondato. Rileva, nella specie, ai sensi dell’art. 24 L. n. 689/1981, la connessione “per pregiudizialità”, che sussiste ogni qualvolta si renda necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. Ha osservato, al riguardo, la Corte d’appello come risultasse per tabulas che gli appellanti IO, NI e ET, erano stati tratti a giudizio in quanto imputati del reato p. e p. dall’art.37 della legge n°689/1981, come modificato dall’art.116, comma 19, della legge n.388/2000, che persegue penalmente “il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero”. 7 Si verte in ipotesi di fattispecie penale che sanziona le evasioni contributive attuate attraverso l’omissione di registrazioni e denunce obbligatorie ovvero attraverso denunce obbligatorie non conformi al vero. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22362; Cass., Sez. I, 9 novembre 2006, n. 23925; Cass. Sez. I, 18 dicembre 2017, n. 30319). In particolare, qualora la medesima condotta materiale integri tanto una fattispecie penale quanto una fattispecie di illecito amministrativo che si pongano tra loro in un rapporto di concorso reale tra norme (secondo un sistema fondato sul c.d. doppio binario sanzionatorio) deve escludersi per ciò stesso che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva richiesta dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo (V. Sul punto, Cass., sez. II, 22.12.2011 n. 28381; Cass., sez. VI, ord. 06.03.2018 n. 5341). 5.Le ordinanze ingiunzioni opposte attengono, ha ritenuto la Corte, a sanzioni amministrative correlate alla mancata 8 effettuazione di adempimenti connessi con l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato (avviamento al lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego, irregolare compilazione del L.U.L., mancata consegna ai dipendenti del contratto di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa, etc.), emerse a seguito della riqualificazione dei rapporti di collaborazione autonoma instaurati con i docenti. Hanno ritenuto i Giudici di merito trattarsi di ipotesi in cui la medesima condotta ha integrato sia una fattispecie penale, sia una fattispecie di illecito amministrativo, in concorso formale tra loro, e non di una ipotesi di connessione obiettiva tra gli illeciti amministrativi sanzionati ed il reato p. e p. dall’art.37 della legge n°689/1981, come modificato dall’art.116, comma 19, della legge n.388/2000, atteso che le suddette infrazioni amministrative non costituiscono l'antecedente logico per l'esistenza del reato contestato. Hanno rilevato, al riguardo, in particolare, ed a conferma dell’opzione accolta, come, con sentenza n.456, in data 14.07.2023, il Tribunale Penale di Fermo avesse assolto gli appellanti in ordine al reato suddetto “perché il fatto non sussiste”. Orene, risulta di palmare evidenza, come, con riferimento alle condotte ascritte, punite sia penalmente che sanzionate amministrativamente, non si ponesse alcuna pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento del giudice penale e la violazione amministrativa, restando esclusa l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981. La Corte distrettuale ha correttamente affermato che, poiché la sanzione amministrativa applicata si riferisce alle stesse condotte già qualificate come reato, manca qualsivoglia nesso 9 di pregiudizialità logico-giuridica tra la violazione amministrativa e quella penale. In particolare, il giudice penale non era tenuto logicamente ad accertare se vi fosse violazione amministrativa prima di valutare la sussistenza del reato, cosicché viene a cadere il presupposto di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, che attribuisce, esclusivamente per tale ragione, al giudice penale il potere di irrogare la sanzione amministrativa, in vece dell'amministrazione. 6.Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della natura assorbente della c.d. maxi- sanzione ex art.3 terzo comma del D.L. n.12/2002, con conseguente esclusione ex lege dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’art.19, commi 2 e 3 del D.Lgs.276/2003 (avviamento al lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente centro per l’impiego ed omessa consegna ai dipendenti il contratto di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa), nonché di quelle di cui all’art.39, comma 7, del D.L. n.112/2008 (omessa o infedele compilazione del L.U.L.) è fondato nei termini che seguono. La questione controversa attiene al regime giuridico applicabile ad un illecito amministrativo che venga punito meno gravemente da una legge successiva. La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare era prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, del seguente tenore: “3. MA restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la 10 sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”. 7. Orbene, come già osservato in sede di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024) al fine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, di eventuale applicazione dei principi vigenti in ambito penale - può in primo luogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materia di sanzioni irrogate dalla CO (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall’autore dell’illecito. Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa” che fonda l’interpretazione della norma “in chiave di punizione dell’autore dell’illecito”. Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatore all’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato. Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior. 11 In tal senso si intende dar continuità agli specifici precedenti di questa Corte, nei quali ugualmente la norma sopra citata è stata considerata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della norma più favorevole. Questa Corte ha infatti ritenuto la sanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte EDU) e da questa Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum) all’applicazione del principio generale dell’applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dal punto di vista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio della Corte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativa sanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della sua applicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioni amministrative, in base al principio di legalità, quanto della diretta applicabilità del correlato principio generale, di matrice chiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattività delle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamente ricavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittiva delle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorio 12 seguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architettura normativa europea in misura e in funzione della necessaria interferenza ed espansione dei principi garantisti generali, espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n. 13071/2024 cit., par. 35. ss.). Il motivo deve, quindi, essere accolto. 8.Il quarto motivo, con cui la sentenza è censurata per violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per l’omesso esame delle autodichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate dai lavoratori al momento dell’assunzione, attestanti l’assenza di condanne per reati previsti dall’art. 25-bis del d.P.R. 313/2002 è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. configura l'omesso esame esclusivamente in relazione a un "fatto decisivo", inteso come specifico accadimento storico-naturalistico e non come mera questione o argomentazione, la cui mancata considerazione rende la censura inammissibile (Cass. n. 2268/2022). Tale fatto, principale o secondario, deve risultare dagli atti, essere stato oggetto di discussione e avere carattere decisivo, tale cioè che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della lite (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il vizio non sussiste se il fatto è stato comunque considerato dal giudice, anche qualora la sentenza non dia conto di ogni singola risultanza probatoria (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Nella specie, la Corte, ha preso in esame il punto osservando come, nonostante la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 delll’11/4/2014 abbia previsto la possibilità di impiegare i lavoratori sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza, tale possibilità opera esclusivamente “in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque 13 richiesto - acquisito il consenso dell’interessato - prima dell’impiego al lavoro”. Hanno ritenuto i giudici di merito, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, che i lavoratori interrogati avessero unanimemente riferito di non aver mai ricevuto richieste di esibizione del certificato penale e di non aver mai inoltrato la relativa richiesta all’ufficio del casellario giudiziale. Hanno, pertanto, ritenuto la violazione dell’art.25-bis del D.P.R. n.313/2002 nella fattispecie sussistente, con conseguente rigetto del motivo di impugnazione. 9.La quinta censura concerne la violazione dell'art. 18 Legge n. 689/1982; lamenta, al riguardo, la parte ricorrente, la mancata rilevazione del difetto di motivazione dell’ordinanza - ingiunzione con particolare riferimento all'assenza del corretto metodo di calcolo della sanzione nell'atto. Il motivo è infondato. Ha osservato, al riguardo, questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 14567 del 2025) che il provvedimento con cui l’autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l’ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso 14 sotteso, vale a dire, in sostanza, l’effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all’opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta. Ha precisato, poi, il giudice di legittimità, che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (fra le tante, Cass. n. 14567 del 2025 cit., Cass. n. 3807 del 2024, Cass. n. 35025 del 2023). 10.Il sesto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 3 Legge n. 689/1981, adducendosi l’erronea imputazione di responsabilità a fronte della delega alla socia NI della responsabilità amministrativa e della rappresentanza della società medesima di fronte ai terzi e l’ottavo motivo, con cui deduce parte la violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, asserendo l’erronea imputazione di responsabilità per le violazioni in quanto contestate successivamente alla cessazione della carica di amministratore, censure da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati. Ha osservato, al riguardo, la Corte, come, a fronte delle risultanze probatorie acquisite, dovesse reputarsi irrilevante, al fine di escludere la responsabilità dello IO, la circostanza addotta secondo cui, con verbale del 07 ottobre 2014, in sede di assemblea ordinaria della Omnia S.r.l., era stato deliberato di delegare alla socia e co-rappresentante legale MO NI 15 “la responsabilità amministrativa e la rappresentanza delle società di fronte a terzi ed in giudizio per i contratti di lavoro e relative norme di sicurezza”. Ha ritenuto, invece, il Collegio incontestato che lo IO sia stato amministratore della Omnia S.r.l. dal 16.09.2013 al 23.12.2014 (cfr. visura camerale). Dalla visura camerale e dal verbale di accertamento del 29.11.2018 risultava, infatti, che la Omnia S.r.l. è stata costituita il 16.09.2013 ed ha iniziato la sua attività in data 01.10.2013. Come indicato nel verbale, l’accertamento ha riguardato il periodo dal 12.07.2014 al 04.12.2017, talché lo IO è stato reputato responsabile, quale amministratore pro tempore della Omnia S.r.l., per le assunzioni con contratti di collaborazione autonoma (riqualificati in rapporti di lavoro subordinato) avvenute nei mesi da settembre a novembre 2014 in relazione all’anno scolastico 2014/2015. La Corte ha poi richiamato le dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcuni lavoratori da cui emergeva, altresì, che lo IO esercitava personalmente prerogative datoriali, effettuando (spesso assieme alla NI) i colloqui prodromici all’assunzione ed esercitando il potere direttivo datoriale. Tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. 11.Il settimo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, co. 5 Legge n. 62/2000, contestandosi la riqualificazione dei rapporti come a carattere subordinato non può essere accolto. La Corte ha preliminarmente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui i verbali di accertamento ispettivo hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di 16 aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese. Ha sottolineato come tale efficacia probatoria privilegiata non assista i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, ma ha ulteriormente evidenziato come le dichiarazioni raccolte dagli ispettori appaiano dotate di un grado di attendibilità più che apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i soggetti interrogati, da parte del datore di lavoro. Ne ha evinto, quindi, con valutazione in fatto, sottratta al sindacato di legittimità, l'irrilevanza della richiesta di prova testimoniale, reiterata in sede di gravame, in considerazione della maggiore attendibilità da attribuire comunque alle dichiarazioni rese in sede ispettiva nella immediatezza dei fatti. Con riguardo alla richiesta dell’appellante volta ad ottenere che si fornisse maggior rilievo ad altre dichiarazioni - asseritamente di segno contrario rispetto a quelle valorizzate dal primo giudice - la Corte territoriale ha rilevato come, invero, molte delle circostanze riferite apparissero del tutto neutre rispetto all’accertamento della natura giuridica del rapporto, atteso che il fatto che i docenti potessero modulare autonomamente i metodi di insegnamento, nell’osservanza dei programmi didattici ministeriali, senza alcuna interferenza da parte dei vertici della Omnia S.r.l., rientrava nell’ambito della libertà di insegnamento e della correlata autonomia didattica e professionale del corpo docente, nel rispetto delle esigenze formative degli studenti e degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione (v. art.1 Legge n.59/1997). Tale aspetto, ha osservato la Corte, non incide in alcun modo sulla tipologia di rapporto lavorativo instaurato dall’istituzione 17 scolastica con i docenti, atteso che i principi di autonomia didattica e professionale trovano applicazione anche nei confronti dei docenti assunti con contratti di lavoro subordinato. Del pari irrilevante è stata reputata la circostanza che alcuni docenti fossero titolari di partita IVA e non avessero mostrato interesse ad una assunzione in regime di subordinazione per non precludersi la possibilità di futura assunzione nella scuola pubblica. Parimenti, non si è attribuito rilievo al fatto che alcuni docenti svolgessero, parallelamente, altre attività lavorative presso diversi datori di lavoro. Tali circostanze sono state considerate compatibili con la formale assunzione dei docenti in regime di collaborazione autonoma, non precludendo l’accertamento di un diverso atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esecuzione. 12. Ha ritenuto, quindi, la Corte, che, nella specie, il concreto atteggiarsi del rapporto, come desumibile dalle circostanze di fatto emergenti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, consentisse di apprezzare, da un lato, la totale assenza di una organizzazione imprenditoriale e di un rischio di impresa in capo ai lavoratori (che si limitavano ad assicurare un certo numero di ore di insegnamento dietro corrispettivo), e, dall’altro, la sussistenza di un sostanziale assoggettamento di questi ultimi al potere direttivo ed organizzativo della società Omnia. Ha concluso, pertanto, per la sussistenza di un inserimento dei lavoratori in un’organizzazione predefinita che faceva capo ai vertici della Omnia S.r.l., TR dal vincolo della subordinazione, alla luce, in particolar modo, dell’obbligo dei lavoratori di sistematica presenza, di osservanza di un orario necessariamente coordinato con le tempistiche del calendario scolastico e di comunicazione delle eventuali assenze o 18 impedimenti, non risultando, peraltro, alcun elemento idoneo ad individuare un qualche risultato distinto ed ulteriore rispetto a quello della prestazione del servizio fornito dalla predetta società all’utenza. Ha, infine, tratto la Corte ulteriore e definitiva conferma documentale della natura subordinata dei rapporti in questione dai registri prodotti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, da cui si ricava il dettaglio degli orari di insegnamento, a dimostrazione di uno stabile inserimento dei collaboratori nell’organizzazione aziendale e di un obbligo di continuativa messa a disposizione delle energie lavorative da parte dei lavoratori, sulla base di orari di lavoro eterodeterminati e coordinati nel rispetto del calendario scolastico delle lezioni. 13. Il nono motivo di censura, con cui si denunzia la violazione dell'art. 3, co.
3-bis D.L. 12/2002, deducendosi la mancata attivazione della diffida obbligatoria, in quanto erroneamente ritenuta non applicabile alla fattispecie per ragioni di ordine temporale, non è fondato. Ha correttamente osservato il Giudice di secondo grado come l’art. 3, comma 3 bis, D.L. n. 12/2002 sia stato introdotto dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24.09.2015, e non fosse, quindi, in vigore al momento delle infrazioni commesse dal ricorrente, tutte relative all’anno scolastico 2014-2015, come già argomentato con riguardo al sesto ed all’ottavo motivo di ricorso. Come chiarito al punto 7 della presente ordinanza, il solo profilo sanzionatorio, alla luce della giurisprudenza Engel, può assumere valore rilevante in termini di retroattività della lex mitior, talchè, sotto ogni altro profilo, deve applicarsi il principio tempus regit actum. 19 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo di ricorso va accolto, respinti gli altri. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026. La Consigliera est. La Presidente AL PI IA DO 20
- ricorrente -
contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 307/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
Oggetto R.G.N. 667/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6642 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 20/03/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRA GRANATI per delega avvocato GIANLUCA RUGGIERI;
udito l'avvocato ENRICO MARIA TERENZIO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 23 del 2024, ha rigettato gli appelli riuniti di TO IO, MO NI e MA DI ET, confermando la sentenza del Tribunale di Fermo n. 62 del 2023. Il giudizio ha avuto origine dall'opposizione a ordinanze - ingiunzioni emesse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di un accertamento presso la società OMNIA S.r.l. concernente varie tipologie contrattuali di collaborazione autonoma, riqualificate in rapporti di lavoro subordinato. 2.Per ciò che qui rileva, la Corte, condividendo l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto ragionevole il tempo di 18 mesi intercorso tra il primo accesso (maggio 2017) e la chiusura dell'indagine (novembre 2018) e, pertanto, tempestive le ordinanze - ingiunzioni opposte, ha confermato la riqualificazione dei rapporti di lavoro da autonomi in subordinati e ha ritenuto TO IO responsabile quale amministratore pro tempore (settembre-novembre 2014), escludendo l'applicabilità alla specie della disciplina introdotta dal D. Lgs. 151/2015 (Maxi-sanzione assorbente e procedura di diffida), poiché le violazioni risalivano all'anno scolastico 2014/2015, periodo precedente l'entrata in vigore della nuova normativa. 3 3.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso TO IO, affidandolo a nove motivi. Resiste, con controricorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. nonché violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981. Il ricorrente lamenta la lesione del principio di ragionevolezza circa i tempi dell’ispezione e, in definitiva, l'estinzione dell'obbligazione per il superamento del termine di 90 giorni. Il motivo non può trovare accoglimento. 2. In via preliminare, si osserva che questa Corte ritiene inammissibile l'indebita mescolanza di mezzi d'impugnazione eterogenei (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), non essendo consentito investire il giudice di legittimità del compito di isolare e dare forma giuridica alle singole censure (Cass. n. 3397/2024). Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la doglianza difetta dei necessari oneri di allegazione, non avendo il ricorrente specificato il fatto storico, il dato testuale di riferimento, la sede della discussione processuale e la decisività dello stesso (Cass. n. 13578/2020). Infine, la censura di omessa o contraddittoria motivazione è oggi estranea al sindacato di legittimità, poiché, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo della Corte è 4 limitato alla verifica del "minimo costituzionale" della motivazione (ex art. 111, comma 6, Cost.). Il vizio di legittimità rileva solo nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta contraddittorietà o incomprensibilità, che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e determinano la nullità della sentenza per carenza di un requisito essenziale di validità (Cass. n. 13428/2020; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 3752/2021). Nella specie la Corte, come osservato anche dal Procuratore Generale, con motivazione in fatto non implausibile, ha dato conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza della lamentata tardività e conseguente compromissione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa. Giova evidenziare, al riguardo, che l'individuazione della data dell'esito del procedimento concernente più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve essere accertata mediante una valutazione del complesso delle verifiche compiute dall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità. La Corte d’appello, nel rispetto del principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare, ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e richiamati nella stessa motivazione. In particolare, ha osservato il Giudice di legittimità (cfr., sul punto, fra le altre, Cass. n. 20977 del 2024) che il giudice 5 dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. Nella specie, in contrasto con l’eccepito difetto di motivazione, va rilevato come la Corte abbia dato conto delle motivazioni che hanno determinato l’amministrazione ad ulteriori atti istruttori e che trovano documentale riscontro nei verbali interlocutori in data 26.06.2017, 21.11.2017, 26.01.2018 e nei numerosi verbali di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori interrogati, tutti prodotti dall’ITL e puntualmente indicati nel verbale conclusivo. Si evidenzia come le dichiarazioni acquisite fossero in numero particolarmente elevato e come l’acquisizione documentale si sia rivelata particolarmente difficoltosa, con tempi che si sono dilatati per cause non imputabili all’amministrazione, per aver MO NI - sottoposta all’ispezione - chiesto una dilazione per la consegna dei documenti (v. nota 13.07.2017), dei quali ha anche denunciato il parziale smarrimento (v. denuncia 24.08.2017). Ha posto in risalto, inoltre, l’Amministrazione, con motivazione valorizzata dal giudice di secondo grado, che la produzione del L.U.L. per 6 gli anni 2014-2015 ha richiesto, per effetto del comportamento dello stesso soggetto ispezionato, l’emissione di ben due verbali interlocutori, in data 21.11.2017 e 26.01.2018. 3. Alla luce di tale motivazione della Corte di merito, che, poiché in fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità, il motivo non può trovare accoglimento. 4.Si deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 24 Legge n. 689/1981, allegandosi l'incompetenza dell'autorità amministrativa a favore del giudice penale. Il motivo è infondato. Contesta parte ricorrente la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 per avere la Corte d’appello escluso la connessione obiettiva tra le violazioni amministrative e il reato previsto e punito dall’art. 37 L. n.689/1981, come modificato dall’art. 116, comma 19, L. n. 388/2000 è infondato. Rileva, nella specie, ai sensi dell’art. 24 L. n. 689/1981, la connessione “per pregiudizialità”, che sussiste ogni qualvolta si renda necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. Ha osservato, al riguardo, la Corte d’appello come risultasse per tabulas che gli appellanti IO, NI e ET, erano stati tratti a giudizio in quanto imputati del reato p. e p. dall’art.37 della legge n°689/1981, come modificato dall’art.116, comma 19, della legge n.388/2000, che persegue penalmente “il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero”. 7 Si verte in ipotesi di fattispecie penale che sanziona le evasioni contributive attuate attraverso l’omissione di registrazioni e denunce obbligatorie ovvero attraverso denunce obbligatorie non conformi al vero. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22362; Cass., Sez. I, 9 novembre 2006, n. 23925; Cass. Sez. I, 18 dicembre 2017, n. 30319). In particolare, qualora la medesima condotta materiale integri tanto una fattispecie penale quanto una fattispecie di illecito amministrativo che si pongano tra loro in un rapporto di concorso reale tra norme (secondo un sistema fondato sul c.d. doppio binario sanzionatorio) deve escludersi per ciò stesso che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva richiesta dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo (V. Sul punto, Cass., sez. II, 22.12.2011 n. 28381; Cass., sez. VI, ord. 06.03.2018 n. 5341). 5.Le ordinanze ingiunzioni opposte attengono, ha ritenuto la Corte, a sanzioni amministrative correlate alla mancata 8 effettuazione di adempimenti connessi con l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato (avviamento al lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego, irregolare compilazione del L.U.L., mancata consegna ai dipendenti del contratto di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa, etc.), emerse a seguito della riqualificazione dei rapporti di collaborazione autonoma instaurati con i docenti. Hanno ritenuto i Giudici di merito trattarsi di ipotesi in cui la medesima condotta ha integrato sia una fattispecie penale, sia una fattispecie di illecito amministrativo, in concorso formale tra loro, e non di una ipotesi di connessione obiettiva tra gli illeciti amministrativi sanzionati ed il reato p. e p. dall’art.37 della legge n°689/1981, come modificato dall’art.116, comma 19, della legge n.388/2000, atteso che le suddette infrazioni amministrative non costituiscono l'antecedente logico per l'esistenza del reato contestato. Hanno rilevato, al riguardo, in particolare, ed a conferma dell’opzione accolta, come, con sentenza n.456, in data 14.07.2023, il Tribunale Penale di Fermo avesse assolto gli appellanti in ordine al reato suddetto “perché il fatto non sussiste”. Orene, risulta di palmare evidenza, come, con riferimento alle condotte ascritte, punite sia penalmente che sanzionate amministrativamente, non si ponesse alcuna pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento del giudice penale e la violazione amministrativa, restando esclusa l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981. La Corte distrettuale ha correttamente affermato che, poiché la sanzione amministrativa applicata si riferisce alle stesse condotte già qualificate come reato, manca qualsivoglia nesso 9 di pregiudizialità logico-giuridica tra la violazione amministrativa e quella penale. In particolare, il giudice penale non era tenuto logicamente ad accertare se vi fosse violazione amministrativa prima di valutare la sussistenza del reato, cosicché viene a cadere il presupposto di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, che attribuisce, esclusivamente per tale ragione, al giudice penale il potere di irrogare la sanzione amministrativa, in vece dell'amministrazione. 6.Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della natura assorbente della c.d. maxi- sanzione ex art.3 terzo comma del D.L. n.12/2002, con conseguente esclusione ex lege dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’art.19, commi 2 e 3 del D.Lgs.276/2003 (avviamento al lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente centro per l’impiego ed omessa consegna ai dipendenti il contratto di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa), nonché di quelle di cui all’art.39, comma 7, del D.L. n.112/2008 (omessa o infedele compilazione del L.U.L.) è fondato nei termini che seguono. La questione controversa attiene al regime giuridico applicabile ad un illecito amministrativo che venga punito meno gravemente da una legge successiva. La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare era prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, del seguente tenore: “3. MA restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la 10 sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”. 7. Orbene, come già osservato in sede di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024) al fine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, di eventuale applicazione dei principi vigenti in ambito penale - può in primo luogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materia di sanzioni irrogate dalla CO (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall’autore dell’illecito. Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa” che fonda l’interpretazione della norma “in chiave di punizione dell’autore dell’illecito”. Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatore all’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato. Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior. 11 In tal senso si intende dar continuità agli specifici precedenti di questa Corte, nei quali ugualmente la norma sopra citata è stata considerata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della norma più favorevole. Questa Corte ha infatti ritenuto la sanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte EDU) e da questa Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum) all’applicazione del principio generale dell’applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dal punto di vista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio della Corte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativa sanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della sua applicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioni amministrative, in base al principio di legalità, quanto della diretta applicabilità del correlato principio generale, di matrice chiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattività delle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamente ricavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittiva delle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorio 12 seguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architettura normativa europea in misura e in funzione della necessaria interferenza ed espansione dei principi garantisti generali, espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n. 13071/2024 cit., par. 35. ss.). Il motivo deve, quindi, essere accolto. 8.Il quarto motivo, con cui la sentenza è censurata per violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per l’omesso esame delle autodichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate dai lavoratori al momento dell’assunzione, attestanti l’assenza di condanne per reati previsti dall’art. 25-bis del d.P.R. 313/2002 è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. configura l'omesso esame esclusivamente in relazione a un "fatto decisivo", inteso come specifico accadimento storico-naturalistico e non come mera questione o argomentazione, la cui mancata considerazione rende la censura inammissibile (Cass. n. 2268/2022). Tale fatto, principale o secondario, deve risultare dagli atti, essere stato oggetto di discussione e avere carattere decisivo, tale cioè che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della lite (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il vizio non sussiste se il fatto è stato comunque considerato dal giudice, anche qualora la sentenza non dia conto di ogni singola risultanza probatoria (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Nella specie, la Corte, ha preso in esame il punto osservando come, nonostante la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 delll’11/4/2014 abbia previsto la possibilità di impiegare i lavoratori sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza, tale possibilità opera esclusivamente “in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque 13 richiesto - acquisito il consenso dell’interessato - prima dell’impiego al lavoro”. Hanno ritenuto i giudici di merito, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, che i lavoratori interrogati avessero unanimemente riferito di non aver mai ricevuto richieste di esibizione del certificato penale e di non aver mai inoltrato la relativa richiesta all’ufficio del casellario giudiziale. Hanno, pertanto, ritenuto la violazione dell’art.25-bis del D.P.R. n.313/2002 nella fattispecie sussistente, con conseguente rigetto del motivo di impugnazione. 9.La quinta censura concerne la violazione dell'art. 18 Legge n. 689/1982; lamenta, al riguardo, la parte ricorrente, la mancata rilevazione del difetto di motivazione dell’ordinanza - ingiunzione con particolare riferimento all'assenza del corretto metodo di calcolo della sanzione nell'atto. Il motivo è infondato. Ha osservato, al riguardo, questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 14567 del 2025) che il provvedimento con cui l’autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l’ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso 14 sotteso, vale a dire, in sostanza, l’effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all’opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta. Ha precisato, poi, il giudice di legittimità, che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (fra le tante, Cass. n. 14567 del 2025 cit., Cass. n. 3807 del 2024, Cass. n. 35025 del 2023). 10.Il sesto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 3 Legge n. 689/1981, adducendosi l’erronea imputazione di responsabilità a fronte della delega alla socia NI della responsabilità amministrativa e della rappresentanza della società medesima di fronte ai terzi e l’ottavo motivo, con cui deduce parte la violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, asserendo l’erronea imputazione di responsabilità per le violazioni in quanto contestate successivamente alla cessazione della carica di amministratore, censure da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati. Ha osservato, al riguardo, la Corte, come, a fronte delle risultanze probatorie acquisite, dovesse reputarsi irrilevante, al fine di escludere la responsabilità dello IO, la circostanza addotta secondo cui, con verbale del 07 ottobre 2014, in sede di assemblea ordinaria della Omnia S.r.l., era stato deliberato di delegare alla socia e co-rappresentante legale MO NI 15 “la responsabilità amministrativa e la rappresentanza delle società di fronte a terzi ed in giudizio per i contratti di lavoro e relative norme di sicurezza”. Ha ritenuto, invece, il Collegio incontestato che lo IO sia stato amministratore della Omnia S.r.l. dal 16.09.2013 al 23.12.2014 (cfr. visura camerale). Dalla visura camerale e dal verbale di accertamento del 29.11.2018 risultava, infatti, che la Omnia S.r.l. è stata costituita il 16.09.2013 ed ha iniziato la sua attività in data 01.10.2013. Come indicato nel verbale, l’accertamento ha riguardato il periodo dal 12.07.2014 al 04.12.2017, talché lo IO è stato reputato responsabile, quale amministratore pro tempore della Omnia S.r.l., per le assunzioni con contratti di collaborazione autonoma (riqualificati in rapporti di lavoro subordinato) avvenute nei mesi da settembre a novembre 2014 in relazione all’anno scolastico 2014/2015. La Corte ha poi richiamato le dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcuni lavoratori da cui emergeva, altresì, che lo IO esercitava personalmente prerogative datoriali, effettuando (spesso assieme alla NI) i colloqui prodromici all’assunzione ed esercitando il potere direttivo datoriale. Tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. 11.Il settimo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, co. 5 Legge n. 62/2000, contestandosi la riqualificazione dei rapporti come a carattere subordinato non può essere accolto. La Corte ha preliminarmente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui i verbali di accertamento ispettivo hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di 16 aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese. Ha sottolineato come tale efficacia probatoria privilegiata non assista i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, ma ha ulteriormente evidenziato come le dichiarazioni raccolte dagli ispettori appaiano dotate di un grado di attendibilità più che apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i soggetti interrogati, da parte del datore di lavoro. Ne ha evinto, quindi, con valutazione in fatto, sottratta al sindacato di legittimità, l'irrilevanza della richiesta di prova testimoniale, reiterata in sede di gravame, in considerazione della maggiore attendibilità da attribuire comunque alle dichiarazioni rese in sede ispettiva nella immediatezza dei fatti. Con riguardo alla richiesta dell’appellante volta ad ottenere che si fornisse maggior rilievo ad altre dichiarazioni - asseritamente di segno contrario rispetto a quelle valorizzate dal primo giudice - la Corte territoriale ha rilevato come, invero, molte delle circostanze riferite apparissero del tutto neutre rispetto all’accertamento della natura giuridica del rapporto, atteso che il fatto che i docenti potessero modulare autonomamente i metodi di insegnamento, nell’osservanza dei programmi didattici ministeriali, senza alcuna interferenza da parte dei vertici della Omnia S.r.l., rientrava nell’ambito della libertà di insegnamento e della correlata autonomia didattica e professionale del corpo docente, nel rispetto delle esigenze formative degli studenti e degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione (v. art.1 Legge n.59/1997). Tale aspetto, ha osservato la Corte, non incide in alcun modo sulla tipologia di rapporto lavorativo instaurato dall’istituzione 17 scolastica con i docenti, atteso che i principi di autonomia didattica e professionale trovano applicazione anche nei confronti dei docenti assunti con contratti di lavoro subordinato. Del pari irrilevante è stata reputata la circostanza che alcuni docenti fossero titolari di partita IVA e non avessero mostrato interesse ad una assunzione in regime di subordinazione per non precludersi la possibilità di futura assunzione nella scuola pubblica. Parimenti, non si è attribuito rilievo al fatto che alcuni docenti svolgessero, parallelamente, altre attività lavorative presso diversi datori di lavoro. Tali circostanze sono state considerate compatibili con la formale assunzione dei docenti in regime di collaborazione autonoma, non precludendo l’accertamento di un diverso atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esecuzione. 12. Ha ritenuto, quindi, la Corte, che, nella specie, il concreto atteggiarsi del rapporto, come desumibile dalle circostanze di fatto emergenti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, consentisse di apprezzare, da un lato, la totale assenza di una organizzazione imprenditoriale e di un rischio di impresa in capo ai lavoratori (che si limitavano ad assicurare un certo numero di ore di insegnamento dietro corrispettivo), e, dall’altro, la sussistenza di un sostanziale assoggettamento di questi ultimi al potere direttivo ed organizzativo della società Omnia. Ha concluso, pertanto, per la sussistenza di un inserimento dei lavoratori in un’organizzazione predefinita che faceva capo ai vertici della Omnia S.r.l., TR dal vincolo della subordinazione, alla luce, in particolar modo, dell’obbligo dei lavoratori di sistematica presenza, di osservanza di un orario necessariamente coordinato con le tempistiche del calendario scolastico e di comunicazione delle eventuali assenze o 18 impedimenti, non risultando, peraltro, alcun elemento idoneo ad individuare un qualche risultato distinto ed ulteriore rispetto a quello della prestazione del servizio fornito dalla predetta società all’utenza. Ha, infine, tratto la Corte ulteriore e definitiva conferma documentale della natura subordinata dei rapporti in questione dai registri prodotti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, da cui si ricava il dettaglio degli orari di insegnamento, a dimostrazione di uno stabile inserimento dei collaboratori nell’organizzazione aziendale e di un obbligo di continuativa messa a disposizione delle energie lavorative da parte dei lavoratori, sulla base di orari di lavoro eterodeterminati e coordinati nel rispetto del calendario scolastico delle lezioni. 13. Il nono motivo di censura, con cui si denunzia la violazione dell'art. 3, co.
3-bis D.L. 12/2002, deducendosi la mancata attivazione della diffida obbligatoria, in quanto erroneamente ritenuta non applicabile alla fattispecie per ragioni di ordine temporale, non è fondato. Ha correttamente osservato il Giudice di secondo grado come l’art. 3, comma 3 bis, D.L. n. 12/2002 sia stato introdotto dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24.09.2015, e non fosse, quindi, in vigore al momento delle infrazioni commesse dal ricorrente, tutte relative all’anno scolastico 2014-2015, come già argomentato con riguardo al sesto ed all’ottavo motivo di ricorso. Come chiarito al punto 7 della presente ordinanza, il solo profilo sanzionatorio, alla luce della giurisprudenza Engel, può assumere valore rilevante in termini di retroattività della lex mitior, talchè, sotto ogni altro profilo, deve applicarsi il principio tempus regit actum. 19 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo di ricorso va accolto, respinti gli altri. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026. La Consigliera est. La Presidente AL PI IA DO 20