Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2026, n. 6642
CASS
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. nonché violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata e non implausibile, dando conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza della lamentata tardività e conseguente compromissione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa. Ha precisato che l'individuazione della data dell'esito del procedimento concernente più violazioni connesse, dalla quale decorre il termine di novanta giorni, deve essere accertata mediante una valutazione del complesso delle verifiche compiute dall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità. Ha evidenziato come la Corte d'Appello abbia dato conto delle motivazioni che hanno determinato l’amministrazione ad ulteriori atti istruttori, trovando riscontro nei verbali interlocutori e nelle dichiarazioni dei lavoratori, e come l'acquisizione documentale si sia rivelata difficoltosa per cause non imputabili all’amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 24 Legge n. 689/1981

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, spiegando che la connessione obiettiva rileva solo quando l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro. Nel caso di specie, le ordinanze ingiunzioni riguardano sanzioni amministrative per mancati adempimenti connessi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, emerse a seguito della riqualificazione di rapporti di collaborazione autonoma. I giudici di merito hanno ritenuto che la medesima condotta abbia integrato sia una fattispecie penale che una fattispecie di illecito amministrativo in concorso formale, e non vi sia connessione obiettiva in quanto le infrazioni amministrative non costituiscono l'antecedente logico per l'esistenza del reato. A conferma, il Tribunale Penale di Fermo aveva assolto gli appellanti in ordine al reato per cui il fatto non sussiste. Pertanto, manca qualsivoglia nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra la violazione amministrativa e quella penale, escludendo l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981.

  • Accolto
    Violazione della sentenza impugnata per non aver tenuto conto della natura assorbente della c.d. maxi-sanzione ex art.3 terzo comma del D.L. n.12/2002

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la sanzione per lavoro irregolare prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 presenti una funzione di deterrenza e prevenzione generale negativa, essendo sostanzialmente penale. Pertanto, trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior. La Corte ha dato continuità ai propri precedenti, considerando tale sanzione di natura sostanzialmente penale e, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, applicabile il principio della retroattività della legge più favorevole, in conformità con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia e della Corte Costituzionale.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. configura l'omesso esame esclusivamente in relazione a un 'fatto decisivo', inteso come specifico accadimento storico-naturalistico e non come mera questione o argomentazione. Ha osservato che la Corte d'Appello ha preso in esame il punto, osservando come la circolare ministeriale preveda tale possibilità solo in attesa del rilascio del certificato del casellario. I giudici di merito hanno ritenuto, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, che i lavoratori avessero riferito di non aver mai ricevuto richieste di esibizione del certificato penale, e hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art.25-bis del D.P.R. n.313/2002.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 18 Legge n. 689/1982

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, spiegando che il provvedimento amministrativo è censurabile per vizio motivazionale solo in caso di totale assenza o motivazione apparente, non per insufficienza. Il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sanzionatorio, non il provvedimento in sé. L'ordinanza ingiunzione non necessita di motivazione analitica, essendo sufficiente una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto e dell'esame dei rilievi difensivi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 Legge n. 689/1981

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, spiegando che, a fronte delle risultanze probatorie, la delega alla socia NI era irrilevante per escludere la responsabilità dello IO, amministratore della società nel periodo in cui sono avvenute le assunzioni contestate. È emerso che lo IO esercitava personalmente prerogative datoriali, effettuando colloqui e esercitando il potere direttivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la responsabilità dello IO quale amministratore pro tempore per le assunzioni avvenute nel periodo in cui ricopriva tale carica. Ha evidenziato che l'accertamento ha riguardato un periodo che includeva anche il suo mandato e che le dichiarazioni dei lavoratori confermavano il suo coinvolgimento diretto nelle assunzioni e nell'esercizio del potere direttivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, co. 5 Legge n. 62/2000

    La Corte ha ritenuto il motivo non accoglibile, confermando l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo. Ha valorizzato le dichiarazioni dei lavoratori raccolte nell'immediatezza dei fatti e ha ritenuto irrilevanti le circostanze addotte dal ricorrente, quali la libertà di insegnamento dei docenti, la titolarità di partita IVA o lo svolgimento di altre attività lavorative, poiché compatibili con la subordinazione. Ha concluso per la sussistenza di un sostanziale assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo e organizzativo della società, con inserimento in un'organizzazione predefinita e vincolo della subordinazione, basandosi sull'obbligo di presenza sistematica, orario coordinato e comunicazione delle assenze, nonché sui registri degli orari di insegnamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, co. 3-bis D.L. 12/2002

    La Corte ha ritenuto il motivo non fondato, confermando che l'art. 3, comma 3 bis, D.L. n. 12/2002 è stato introdotto successivamente alle infrazioni commesse dal ricorrente (anno scolastico 2014-2015). Ha ribadito che, solo il profilo sanzionatorio, alla luce della giurisprudenza Engel, può assumere valore in termini di retroattività della lex mitior, mentre per ogni altro profilo si applica il principio tempus regit actum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2026, n. 6642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6642
    Data del deposito : 20 marzo 2026

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