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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10192/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Mottola Francesco
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Martorelli Maurizio
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239004724735000, notificata in data
17.7.2023, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito nn.:
-3282015000313296000;
-32820160002111054000;
-32820170003069543000;
inerenti a contributi per gli anni dal 2014 al 2016, per un importo di euro 10.265,06. CP_2
Ella deduceva la mancata notifica degli avvisi portati dall'intimazione e la prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_2
Concludeva, dunque, come di seguito:
“A) nel merito, dichiarare la nullità e/o annullabità, e comunque la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito n° 3282015000313296000 di importo pari a €
3.193,00, n° 32820160002111054000 di importo pari a € 2.945,94, e n°
32820170003069543000 di importo pari a € 4.071,03, e complessivamente pari a €
10.209,97, contenuti nell'intimazione di pagamento 02820239004724735000 impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
B) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione all'intimazione di pagamento, e ai tributi contenuti nella cartella di pagamento impugnata, che qui abbiasi per riportata e trascritta integralmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale;
C) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste della ricorrente, si chiede, in subordine, di accertare e dichiarare la parziale nullità e/o annullabilità e/o non debenza delle somme richieste, con rideterminazione delle stesse, con la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare;
D) con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al Controparte_1 CP_2
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e CP_3
pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto
3 sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
4 Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva per tutti i vizi dedotti.
Residua, in ogni caso, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto CP_4
titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
5 Deve essere dichiarato, invece, il difetto di legittimazione passiva della poiché il CP_3
giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo l'intervenuta prescrizione del credito maturata in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento. Al riguardo, giova rammentare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione secondo cui “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente
6 perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_2
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_2
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che:
7 -l'avviso di addebito n. 3282015000313296000 è stato notificato in data 17.11.2015 e successivamente è stato oggetto dell'intimazione n. 02820219005274782000, la cui notifica si è perfezionata il 14.7.2022;
-l'avviso di addebito n. 32820160002111054000 è stato notificato in data 23.6.2016 e successivamente è stato oggetto dell'intimazione n. 02820229003618153000, la cui notifica si è perfezionata in data 12.9.2022;
-l'avviso di addebito n. 32820170003069543000 è stato notificato in data 21.12.2017.
Da ultimo, è stata notificata in data 17.7.2023 l'intimazione di pagamento n.
02820239004724735000, impugnata nel presente giudizio, contenente tutti i suddetti avvisi di addebito.
A quanto precede consegue che tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui
è causa e gli atti interruttivi della prescrizione rappresentanti dalle intimazioni di pagamento innanzi riportate non è decorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto. Ciò anche in considerazione della prescrizione c.d. Covid eccepita dall' Per i CP_4
crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo
2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo
11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
8 fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
L'eccezione di prescrizione spiegata da parte ricorrente, dunque, risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria nei confronti dell' Controparte_1
e dell' , mentre non sono dovute nei confronti della attesa la sua
[...] CP_2 CP_3
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_2
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Aversa, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10192/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Mottola Francesco
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Martorelli Maurizio
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239004724735000, notificata in data
17.7.2023, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito nn.:
-3282015000313296000;
-32820160002111054000;
-32820170003069543000;
inerenti a contributi per gli anni dal 2014 al 2016, per un importo di euro 10.265,06. CP_2
Ella deduceva la mancata notifica degli avvisi portati dall'intimazione e la prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_2
Concludeva, dunque, come di seguito:
“A) nel merito, dichiarare la nullità e/o annullabità, e comunque la non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito n° 3282015000313296000 di importo pari a €
3.193,00, n° 32820160002111054000 di importo pari a € 2.945,94, e n°
32820170003069543000 di importo pari a € 4.071,03, e complessivamente pari a €
10.209,97, contenuti nell'intimazione di pagamento 02820239004724735000 impugnata, per tutti i motivi sopra esposti;
B) nel merito, accertare e dichiarare, in relazione all'intimazione di pagamento, e ai tributi contenuti nella cartella di pagamento impugnata, che qui abbiasi per riportata e trascritta integralmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale;
C) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste della ricorrente, si chiede, in subordine, di accertare e dichiarare la parziale nullità e/o annullabilità e/o non debenza delle somme richieste, con rideterminazione delle stesse, con la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare;
D) con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al Controparte_1 CP_2
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e CP_3
pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto
3 sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
4 Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva per tutti i vizi dedotti.
Residua, in ogni caso, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto CP_4
titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
5 Deve essere dichiarato, invece, il difetto di legittimazione passiva della poiché il CP_3
giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo l'intervenuta prescrizione del credito maturata in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento. Al riguardo, giova rammentare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione secondo cui “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente
6 perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, CP_2
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_2
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che:
7 -l'avviso di addebito n. 3282015000313296000 è stato notificato in data 17.11.2015 e successivamente è stato oggetto dell'intimazione n. 02820219005274782000, la cui notifica si è perfezionata il 14.7.2022;
-l'avviso di addebito n. 32820160002111054000 è stato notificato in data 23.6.2016 e successivamente è stato oggetto dell'intimazione n. 02820229003618153000, la cui notifica si è perfezionata in data 12.9.2022;
-l'avviso di addebito n. 32820170003069543000 è stato notificato in data 21.12.2017.
Da ultimo, è stata notificata in data 17.7.2023 l'intimazione di pagamento n.
02820239004724735000, impugnata nel presente giudizio, contenente tutti i suddetti avvisi di addebito.
A quanto precede consegue che tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui
è causa e gli atti interruttivi della prescrizione rappresentanti dalle intimazioni di pagamento innanzi riportate non è decorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto. Ciò anche in considerazione della prescrizione c.d. Covid eccepita dall' Per i CP_4
crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo
2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo
11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
8 fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
L'eccezione di prescrizione spiegata da parte ricorrente, dunque, risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria nei confronti dell' Controparte_1
e dell' , mentre non sono dovute nei confronti della attesa la sua
[...] CP_2 CP_3
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_2
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Aversa, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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