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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 765/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 765/2015, avente ad oggetto Appalto di opere pubbliche, promossa da:
, nato a [...] , residente in [...]N. 1 98057 Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ASSUNTA, c.f. Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DEL MARE, 58 BARCELLONA POZZO DI GOTTO C.F._1
ATTORE
CONTRO con sede in VIA PILATO 33 Controparte_1
93017 SAN CATALDO, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO P.IVA_2
RAIMONDO, c.f. , domiciliato in VIA XXV APRILE, 158 92100 C.F._2
AGRIGENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2015 il si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
599/2014, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ordinato il pagamento in favore dell' della somma di € 311.863,23, oltre Controparte_1
interessi e spese, deducendo: 1) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento della somma di € 290.602,99 in data 19/01/2015; 2) l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi corrispettivi e moratori ex d.m. 29 e 30 d.m. 145/2000 in ragione dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione regionale nell'erogazione del finanziamento;
3) l'infondatezza della domanda di pagamento della rata di saldo di € 1.157,29, stante la mancata produzione della garanzia fideiussoria ex art. 124 d.P.R. 207/2010. Chiedeva, dunque, la revoca del titolo monitorio opposto,
l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per il pagamento eseguito, l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 6/11/2015 si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione spiegata evidenziando: l'avvenuto
[...]
pagamento in data successiva all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, in misura parziale rispetto al dovuto, quindi con imputazione dello stesso “alle sole fatture: n. 171/2012 di €
186.944,53, n. 56/2013 di € 49.256,51 e n. 57/2013 di € 54.401,95 residuando, allo stato, l'obbligo della P.A. di corrispondere la differenza relativa alla fattura n. 288/2013 del 27.12.2013 di €
1.411,89, le somme liquidate dovute a titolo di interessi e quelle liquidate a titolo di spese ed onorari per la procedura monitoria” (pag. 6); la fondatezza della pretesa creditoria relativa agli interessi ex d.m. 145/2000, posto che “nel caso di specie, la copertura finanziaria era assicurata e certificata dall'esistenza del citato Decreto Assessoriale di finanziamento finalizzato all'esecuzione dell'opera di cui si tratta. In questo caso, ossia nell'ipotesi di finanziamento ad opera della
Regione Siciliana, si crea soltanto un rapporto interno tra Ente finanziatore ed Ente finanziato, senza alcuna rilevanza esterna” (pag. 10); l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, stante l'inadempimento dell'Ente appaltante rispetto all'erogazione della somma dovuta, ragione per cui
“nessuna fideiussione avrebbe giammai potuto essere presentata dall'odierna deducente” (pag. 16).
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. È infatti fatto non contestato quello del pagamento da parte dell'Ente attore della somma di € 290.602,99 (cfr., inoltre, all. 13 fascicolo di parte attrice), posto che lo stesso convenuto ha rappresentato che esso va imputato “alle sole fatture: n. 171/2012 di € 186.944,53, n. 56/2013 di € 49.256,51 e n. 57/2013 di
€ 54.401,95 residuando, allo stato, l'obbligo della P.A. di corrispondere la differenza relativa alla fattura n. 288/2013 del 27.12.2013 di € 1.411,89, le somme liquidate dovute a titolo di interessi e quelle liquidate a titolo di spese ed onorari per la procedura monitoria” (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta;
cfr., inoltre, pag. 5 comparsa conclusionale del 18/12/2024), con la conseguenza che va revocato il titolo monitorio opposto, in coerenza al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass. civ., sez.
III, 13/09/2022, n. 26922).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, va preso atto della cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo pagato e va conseguentemente limitato l'odierno thema decidendum alle somme dovute in relazione alla fattura n. 288/2013 (€ 1.411,89) e a quelle pretese a titolo di interessi e spese del giudizio (anche relative alla fase monitoria).
Avuto riguardo, dunque, al secondo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che non è in contestazione l'importo preteso, giova in diritto ricordare il principio per cui
“In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli Pt_1
acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (Cass. civ., sez. I, 24/08/2018, n. 21180). Nella specie, peraltro, non risulta convenuta – né in tal senso sono state esplicitate specifiche difese dal opponente – una Pt_1
clausola volta a differire il pagamento al momento dell'effettiva percezione da parte dell'Ente appaltante dei finanziamenti erogati dall'Ente finanziatore, sicché il ritardo di quest'ultimo rimane irrilevante al fine di rendere inesigibile nei confronti della stazione committente la pretesa maturata dall'appaltatore (cioè il pagamento da parte della stazione committente del corrispettivo e, dunque, degli interessi conseguenti all'inosservanza dei termini allo scopo previsti). A ciò, peraltro, si aggiunga che l'odierno convenuto ha espressamente eccepito che “dalla nota allegata (cfr nota prot. 57242 del 28.10.2013 dell'Assessorato Regionale), ma anche dall'intera corrispondenza pure allegata, si coglie che l'Ente finanziatore abbia più volte ribadito di non avere potuto provvedere all'erogazione delle tranches delle somme finanziate a causa del fatto che il non avesse allegato le prove esaustive delle spese. Donde ne deriva la responsabilità Pt_1 dell'Ente appaltante per non avere posto in essere tutte le attività necessarie, nel rapporto interno tra Ente Finanziatore ed Ente appaltante, al fine di consentire al primo di procedere alla regolare erogazione delle somme finanziate” (pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr., inoltre, la nota della Regione Siciliana n. 69039 del 3/12/2013 e l anota n. 49614 del 24/7/2012 – all.ti 10 e 5 fascicolo di parte attrice), sicché a fronte di ciò (e della documentazione richiamata) è rimasta generica la contestazione sollevata nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 23/6/2016 (irrilevante, dunque, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.), non avendo il Comune meglio specificato né documentato le ragioni del ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte dell'Ente regionale.
Ne viene che, dunque, l'opposizione è in parte qua infondata e va rigettata.
Avuto riguardo al terzo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
L'importo di € 1.157,29 oltre iva (totale: €1.411,89), oggetto della fattura n. 288/2013, è preteso a titolo di saldo per i lavori ivi descritti. L'esecuzione dei lavori suddetti non è in contestazione, dal momento che l'infondatezza della pretesa creditoria in esame è fatta dipendere dal mancato rilascio da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria di cui all'art. 124, co. 3, d.P.R. 207/2010. Sul punto, parte convenuta si è difesa deducendo che “è previsto dalla normativa corrente che il pagamento della rata di saldo, così come di ogni altra rata, avviene previa liquidazione della somma dovuta mediante l'emissione di un apposito certificato di pagamento. Nel caso di specie
l'Ente non aveva provveduto ad emettere alcuna liquidazione della rata di saldo, donde nessuna fideiussione avrebbe potuto essere presentata dall'odierna concludente” (pag. 14 comparsa conclusionale del 28/11/2024).
Il motivo di opposizione risulta fondato e va accolto.
Si osserva, infatti, che, sebbene non sia in contestazione la regolare esecuzione dei lavori commissionati né, dunque, di quelli specificamente descritti nella fattura n. 288/2013 (cfr., a questo proposito, il certificato di regolare esecuzione acquisito agli atti del giudizio) e nonostante, invero, il tempo trascorso sino alla definizione dell'odierna controversia (sotto il profilo delle eventuali contestazioni sorte in merito all'esecuzione dei lavori suddetti), l'art. 143, co. 2, d.P.R.207/2010 ratione temporis nella specie applicabile statuisce che “Il termine di pagamento della rata di saldo
e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”. Ora, nella specie non è in contestazione il mancato rilascio della garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo da parte dell'odierno convenuto, donde l'inesigibilità del credito a tale titolo preteso fintantoché non maturi la condizione prescritta dalla citata disposizione per l'insorgenza della pretesa (ovvero il rilascio della garanzia, donde il decorso del termine di novanta giorni per il tempestivo pagamento della rata finale). In coerenza a ciò, allora, l'opposizione è in parte qua fondata e merita accoglimento, con conseguente rigetto della domanda svolta dalla
[...]
per l'importo di € 1.411,89 (€ 1.157,29 + 254,60), di cui Controparte_1 CP_1 CP_1
alla fattura n. 288/2013.
In coerenza a ciò ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'importo già versato di € 290.602,99, va rigettata la domanda di pagamento di € 1.411,89 e, infine, va condannato il al pagamento nei Parte_1
confronti della controparte della somma pretesa a titolo di interessi corrispettivi e moratori così come quantificati nel ricorso monitorio con esclusione di quelli richiesti sulla somma recata dalla fattura n. 288/2013 (€ 775,60 per interessi legali ed € 19.045,63 per interessi moratori), oltre quelli maturati fino alla data del pagamento (19/01/2015: cfr. all. 13 fascicolo di parte attrice).
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale (e nella minima misura supra precisata, rispetto al credito oggetto dell'ingiunzione), sono parzialmente compensate nel senso che, conformemente alla revoca del decreto ingiuntivo, rimangono a carico del creditore le spese maturate nel procedimento monitorio, mentre quelle del giudizio di opposizione sono compensate nella misura di un terzo e poste per i due terzi residui a carico del Pt_1
soccombente. Le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della identità delle difese svolte negli scritti conclusivi rispetto a quelle esplicitate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 765/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa creditoria parzialmente estinta, così come specificato in parte motiva.
Condanna il al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 775,60 per interessi legali e di € 19.045,63 per interessi moratori,
[...]
oltre quelli maturati fino al 19/01/2015. Rigetta la domanda di pagamento del al pagamento della somma di € 1.411,89. Parte_1
Compensa le spese del presente giudizio di opposizione nella misura di un terzo e condanna il al pagamento nei confronti dell'avv. Raimondo Alaimo, difensore dichiaratosi Parte_1
antistatario, delle spese di lite residue, che si liquidano in € 1.693,33 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 765/2015, avente ad oggetto Appalto di opere pubbliche, promossa da:
, nato a [...] , residente in [...]N. 1 98057 Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ASSUNTA, c.f. Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DEL MARE, 58 BARCELLONA POZZO DI GOTTO C.F._1
ATTORE
CONTRO con sede in VIA PILATO 33 Controparte_1
93017 SAN CATALDO, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO P.IVA_2
RAIMONDO, c.f. , domiciliato in VIA XXV APRILE, 158 92100 C.F._2
AGRIGENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2015 il si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
599/2014, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ordinato il pagamento in favore dell' della somma di € 311.863,23, oltre Controparte_1
interessi e spese, deducendo: 1) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento della somma di € 290.602,99 in data 19/01/2015; 2) l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi corrispettivi e moratori ex d.m. 29 e 30 d.m. 145/2000 in ragione dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione regionale nell'erogazione del finanziamento;
3) l'infondatezza della domanda di pagamento della rata di saldo di € 1.157,29, stante la mancata produzione della garanzia fideiussoria ex art. 124 d.P.R. 207/2010. Chiedeva, dunque, la revoca del titolo monitorio opposto,
l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per il pagamento eseguito, l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 6/11/2015 si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione spiegata evidenziando: l'avvenuto
[...]
pagamento in data successiva all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, in misura parziale rispetto al dovuto, quindi con imputazione dello stesso “alle sole fatture: n. 171/2012 di €
186.944,53, n. 56/2013 di € 49.256,51 e n. 57/2013 di € 54.401,95 residuando, allo stato, l'obbligo della P.A. di corrispondere la differenza relativa alla fattura n. 288/2013 del 27.12.2013 di €
1.411,89, le somme liquidate dovute a titolo di interessi e quelle liquidate a titolo di spese ed onorari per la procedura monitoria” (pag. 6); la fondatezza della pretesa creditoria relativa agli interessi ex d.m. 145/2000, posto che “nel caso di specie, la copertura finanziaria era assicurata e certificata dall'esistenza del citato Decreto Assessoriale di finanziamento finalizzato all'esecuzione dell'opera di cui si tratta. In questo caso, ossia nell'ipotesi di finanziamento ad opera della
Regione Siciliana, si crea soltanto un rapporto interno tra Ente finanziatore ed Ente finanziato, senza alcuna rilevanza esterna” (pag. 10); l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, stante l'inadempimento dell'Ente appaltante rispetto all'erogazione della somma dovuta, ragione per cui
“nessuna fideiussione avrebbe giammai potuto essere presentata dall'odierna deducente” (pag. 16).
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. È infatti fatto non contestato quello del pagamento da parte dell'Ente attore della somma di € 290.602,99 (cfr., inoltre, all. 13 fascicolo di parte attrice), posto che lo stesso convenuto ha rappresentato che esso va imputato “alle sole fatture: n. 171/2012 di € 186.944,53, n. 56/2013 di € 49.256,51 e n. 57/2013 di
€ 54.401,95 residuando, allo stato, l'obbligo della P.A. di corrispondere la differenza relativa alla fattura n. 288/2013 del 27.12.2013 di € 1.411,89, le somme liquidate dovute a titolo di interessi e quelle liquidate a titolo di spese ed onorari per la procedura monitoria” (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta;
cfr., inoltre, pag. 5 comparsa conclusionale del 18/12/2024), con la conseguenza che va revocato il titolo monitorio opposto, in coerenza al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass. civ., sez.
III, 13/09/2022, n. 26922).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato, va preso atto della cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo pagato e va conseguentemente limitato l'odierno thema decidendum alle somme dovute in relazione alla fattura n. 288/2013 (€ 1.411,89) e a quelle pretese a titolo di interessi e spese del giudizio (anche relative alla fase monitoria).
Avuto riguardo, dunque, al secondo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che non è in contestazione l'importo preteso, giova in diritto ricordare il principio per cui
“In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli Pt_1
acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (Cass. civ., sez. I, 24/08/2018, n. 21180). Nella specie, peraltro, non risulta convenuta – né in tal senso sono state esplicitate specifiche difese dal opponente – una Pt_1
clausola volta a differire il pagamento al momento dell'effettiva percezione da parte dell'Ente appaltante dei finanziamenti erogati dall'Ente finanziatore, sicché il ritardo di quest'ultimo rimane irrilevante al fine di rendere inesigibile nei confronti della stazione committente la pretesa maturata dall'appaltatore (cioè il pagamento da parte della stazione committente del corrispettivo e, dunque, degli interessi conseguenti all'inosservanza dei termini allo scopo previsti). A ciò, peraltro, si aggiunga che l'odierno convenuto ha espressamente eccepito che “dalla nota allegata (cfr nota prot. 57242 del 28.10.2013 dell'Assessorato Regionale), ma anche dall'intera corrispondenza pure allegata, si coglie che l'Ente finanziatore abbia più volte ribadito di non avere potuto provvedere all'erogazione delle tranches delle somme finanziate a causa del fatto che il non avesse allegato le prove esaustive delle spese. Donde ne deriva la responsabilità Pt_1 dell'Ente appaltante per non avere posto in essere tutte le attività necessarie, nel rapporto interno tra Ente Finanziatore ed Ente appaltante, al fine di consentire al primo di procedere alla regolare erogazione delle somme finanziate” (pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr., inoltre, la nota della Regione Siciliana n. 69039 del 3/12/2013 e l anota n. 49614 del 24/7/2012 – all.ti 10 e 5 fascicolo di parte attrice), sicché a fronte di ciò (e della documentazione richiamata) è rimasta generica la contestazione sollevata nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 23/6/2016 (irrilevante, dunque, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.), non avendo il Comune meglio specificato né documentato le ragioni del ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte dell'Ente regionale.
Ne viene che, dunque, l'opposizione è in parte qua infondata e va rigettata.
Avuto riguardo al terzo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
L'importo di € 1.157,29 oltre iva (totale: €1.411,89), oggetto della fattura n. 288/2013, è preteso a titolo di saldo per i lavori ivi descritti. L'esecuzione dei lavori suddetti non è in contestazione, dal momento che l'infondatezza della pretesa creditoria in esame è fatta dipendere dal mancato rilascio da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria di cui all'art. 124, co. 3, d.P.R. 207/2010. Sul punto, parte convenuta si è difesa deducendo che “è previsto dalla normativa corrente che il pagamento della rata di saldo, così come di ogni altra rata, avviene previa liquidazione della somma dovuta mediante l'emissione di un apposito certificato di pagamento. Nel caso di specie
l'Ente non aveva provveduto ad emettere alcuna liquidazione della rata di saldo, donde nessuna fideiussione avrebbe potuto essere presentata dall'odierna concludente” (pag. 14 comparsa conclusionale del 28/11/2024).
Il motivo di opposizione risulta fondato e va accolto.
Si osserva, infatti, che, sebbene non sia in contestazione la regolare esecuzione dei lavori commissionati né, dunque, di quelli specificamente descritti nella fattura n. 288/2013 (cfr., a questo proposito, il certificato di regolare esecuzione acquisito agli atti del giudizio) e nonostante, invero, il tempo trascorso sino alla definizione dell'odierna controversia (sotto il profilo delle eventuali contestazioni sorte in merito all'esecuzione dei lavori suddetti), l'art. 143, co. 2, d.P.R.207/2010 ratione temporis nella specie applicabile statuisce che “Il termine di pagamento della rata di saldo
e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”. Ora, nella specie non è in contestazione il mancato rilascio della garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo da parte dell'odierno convenuto, donde l'inesigibilità del credito a tale titolo preteso fintantoché non maturi la condizione prescritta dalla citata disposizione per l'insorgenza della pretesa (ovvero il rilascio della garanzia, donde il decorso del termine di novanta giorni per il tempestivo pagamento della rata finale). In coerenza a ciò, allora, l'opposizione è in parte qua fondata e merita accoglimento, con conseguente rigetto della domanda svolta dalla
[...]
per l'importo di € 1.411,89 (€ 1.157,29 + 254,60), di cui Controparte_1 CP_1 CP_1
alla fattura n. 288/2013.
In coerenza a ciò ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'importo già versato di € 290.602,99, va rigettata la domanda di pagamento di € 1.411,89 e, infine, va condannato il al pagamento nei Parte_1
confronti della controparte della somma pretesa a titolo di interessi corrispettivi e moratori così come quantificati nel ricorso monitorio con esclusione di quelli richiesti sulla somma recata dalla fattura n. 288/2013 (€ 775,60 per interessi legali ed € 19.045,63 per interessi moratori), oltre quelli maturati fino alla data del pagamento (19/01/2015: cfr. all. 13 fascicolo di parte attrice).
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale (e nella minima misura supra precisata, rispetto al credito oggetto dell'ingiunzione), sono parzialmente compensate nel senso che, conformemente alla revoca del decreto ingiuntivo, rimangono a carico del creditore le spese maturate nel procedimento monitorio, mentre quelle del giudizio di opposizione sono compensate nella misura di un terzo e poste per i due terzi residui a carico del Pt_1
soccombente. Le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della identità delle difese svolte negli scritti conclusivi rispetto a quelle esplicitate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 765/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa creditoria parzialmente estinta, così come specificato in parte motiva.
Condanna il al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 775,60 per interessi legali e di € 19.045,63 per interessi moratori,
[...]
oltre quelli maturati fino al 19/01/2015. Rigetta la domanda di pagamento del al pagamento della somma di € 1.411,89. Parte_1
Compensa le spese del presente giudizio di opposizione nella misura di un terzo e condanna il al pagamento nei confronti dell'avv. Raimondo Alaimo, difensore dichiaratosi Parte_1
antistatario, delle spese di lite residue, che si liquidano in € 1.693,33 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano