TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/11/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2975/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
SALERNO
ATTORE
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito: voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'errata e mancante prestazione odontoiatrica dovuta alla condotta colposa del dott. condannare il CP_1
a risarcire a i danni e le spese causati al Controparte_1 Parte_1
1 medesimo dalla suindicata prestazione sanitaria ed ammontanti ad € 15.025,00 oltre ad interessi legali come per legge.
Condannarsi parte convenuta a rifondere a le spese e competenze professionali di causa, Parte_1 ivi comprese quelle di mediazione, attesa la sua condotta di apodittico rifiuto allo strumento di conciliazione, quale la Mediazione, come meglio descritto in diritto.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 CP_1 invocandone la responsabilità contrattuale per gli esiti insoddisfacenti dei trattamenti odontoiatrici ivi eseguiti da settembre 2019 al febbraio 2023 e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nel danno biologico temporaneo per euro 1.225,00, e patrimoniale, per euro
13.800,00, di cui euro 5.800,00 a titolo di restituzione di parte della somma versata per il trattamento ed euro 8.000,00, quale importo occorrente per gli interventi di ripristino, oltre interessi legali.
1.1 Regolarmente citato, il convenuto è rimasto contumace.
1.2 La causa, istruita con c.t.u. medico-legale, giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Questi i fatti.
Nel settembre 2019 si è recato presso il Centro Odontoiatrico di per Parte_1 CP_1 sistemare l'edentulia nei settori latero-posteriori di entrambe le arcate dentarie.
Il trattamento proposto prevedeva l'applicazione, previa estrazione di un elemento dentale, di inserti implantari, seguiti dall'inserimento di 14 elementi protesici in metal-ceramica all'arcata superiore e di altrettanti a quella inferiore.
L'attore si è quindi sottoposto alla rimozione dei manufatti protesici esistenti e alla collocazione di protesi;
il trattamento è stato però interrotto dal paziente, nel febbraio del 2023, a seguito dei dolori e disagi conseguiti.
L'attore ha tentato prima la trattativa stragiudiziale, poi la mediazione senza giungere ad alcuna soluzione, da cui l'introduzione della presente causa.
2.1 Così ricostruiti brevemente i fatti, deve ritenersi provato che , a partire dall'anno 2019, Parte_1 fu sottoposto a trattamenti odontoiatrici per la cura dell'iniziale stato di edentulia distale delle arcate dentali, effettuati presso il centro di . CP_1
3 La circostanza trova conferma nella ricevuta n. 6 del 10.09.2020, riguardante l'applicazione di elementi provvisori superiori e inferiori, e nella successiva ricevuta n. 10 dell'11.12.2020, riferita, invece, ai lavori di sistemazione dell'arcata superiore e inferiore (“elementi metallo ceramica superiori, elementi riadattati inferiori ricostruiti”), giacché entrambe recano quale intestatario proprio il “
[...]
via Aldo Rossi, 2, 35045 Ospedaletto Euganeo” (docc. 4 e 5 att.). Controparte_1
Vi è, poi, il preventivo dimesso in giudizio, il quale offre contezza sia dell'entità dell'intervento protesico ipotizzato (applicazione di “26 elementi di protesi fisse di ceramica + metallo nobile”, nonché
l'inserimento di “sei impianti endossei”) sia dei pagamenti effettuati da nel corso delle Parte_1 sedute odontoiatriche per complessivi euro 8.000,00 (doc. 3 att.).
Stante il rapporto professionale intrattenuto con il convenuto, si verte in tema di Controparte_1 responsabilità contrattuale, di talché il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533; Cass., 20.01.2015, n. 826; Cass., 04.01.2019, n.
98; Cass. 11.11.2021, n. 3587).
2.2 Ciò premesso, la scrivente fa proprie le conclusioni del collegio peritale, composto dal Dott.
[...]
medico-legale, e dal Dott. specialista in odontoiatria, logiche e Per_1 Persona_2 congruamente motivate e rispetto alle quali non sono state mosse osservazioni dal c.t.p. di parte attrice.
I consulenti, sulla base di quanto riferito dal periziando nel corso della visita e della documentazione versata in atti, hanno appurato: 1) la parziale esecuzione del piano di cura volto alla riabilitazione dell'intera arcata dentaria;
2) il mancato rispetto degli standard strutturali e di precisione marginale quanto agli impianti applicati nell'arcata dentaria superiore;
3) la censurabile scelta, rispetto all'arcata inferiore, di procedere al ripristino del manufatto protesico preesistente, in luogo dell'integrale sostituzione dello stesso, come inizialmente programmato in sede di preventivo.
Mediante l'esame obiettivo orale si è, infatti, riscontrato come, a fronte del proposto ripristino delle arcate dentarie per un totale di 14 elementi ciascuna, sia stata realizzata la sola applicazione di “otto elementi in metallo ceramica al sestante frontale dell'arcata superiore” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale), con l'aggiunta del non preventivato intervento di riadattamento dell'impianto preesistente, posizionato
4 nell'arcata dentale posteriore.
Più nello specifico, i consulenti tecnici hanno rilevato l'omesso inserimento di impianti dentali nei settori distali delle arcate, il che risulta confermato dall'attività che riferisce essere stata prestata Parte_1 da altro professionista, consistita, per l'appunto, nel “posizionamento di inserti implantari e sovrapposte corone protesiche nei settori distali di destra dell'arcata superiore ed inferiore”, come da dati emersi dall'esame intraorale del30.01.2025 (“al primo quadrante presenza di protesi fissa di tre elementi estesa da 1.4 ad 1.6 verosimilmente in zirconia monolitica a supporto implantare con inserti in sede 1.4 e 1.6; al quarto quadrante protesi parziale fissa verosimilmente in zirconia monolitica di due elementi estesa da 4.5 a 4.6 sostenuta da due inserti”, pag. 14 c.t.u.).
Oltre a quanto precede, gli ausiliari hanno ravvisato la carenza funzionale degli impianti protesici applicati. Si legge, al riguardo, nella relazione che: “il manufatto protesico superiore si presenta palesemente incongruo con margini sovraestesi ed irrispettosi dei tessuti molli periprotesici, e fratturato in più punti per incongruità strutturale caratterizzata da spessori non controllati dalla struttura metallica e del rivestimento estetico in ceramica soprastante” (pag. 9 dell'elaborato peritale).
Con riferimento, invece, all'arcata dentale inferiore, i consulenti hanno disatteso l'opzione terapeutica intrapresa, in fase operativa, dal Dott. , peraltro del tutto difforme da quanto pianificato nel CP_1 preventivo dal medesimo curante, poiché il ripristino del relativo manufatto protesico, oltre a essere foriero di “possibile distorsione della struttura metallica durante la cottura ad alte temperature della nuova ceramizzazione”, costituisce, sempre a parere degli ausiliari, un “trattamento di compromesso, qualitativamente molto inferiore a quello preventivato (sostituzione completa dei manufatti esistenti all'arcata inferiore)” (pag. 12).
Si legge nella consulenza che “Il ripetuto tentativo, esitato in plurimi fallimenti, di posizionare degli inserti implantari nei settori posteriori denota l'evidente imperizia dell'operatore responsabile, verosimilmente non esperto delle procedure di chirurgia impiantare. Tale circostanza è aggravata da una fase di pianificazione carente in cui non si è prevista l'esecuzione di una indagine tridimensionale
(unica in grado di fornire indicazioni certe sulla reale volumetria ossea disponibile per l'inserimento impiantare). Inoltre, i manufatti protesici applicati non rispettano gli standard strutturali e di precisione marginale richiesti, presentando essi spessore del rivestimento ceramico inadeguati, tanto da rendersi
5 responsabili della frattura in più punti degli stessi e cagionare grossolani sovracontorni alla giunzione con i monconi protesici naturali”.
Ne deriva, dunque, la censurabilità, sul piano dei protocolli medici e della letteratura scientifica di riferimento, della condotta del sanitario convenuto.
Concludono, infine, gli ausiliari che: “a causa di una condotta che definiamo sicuramente imperita
l'operatore oggi convenuto applicò all'attore dei manufatti protesici incongrui sotto il profilo funzionale
e non fu in grado di portare a termine il piano di trattamento pianificato che prevedeva l'applicazione di inserti implantari nei settori distali delle arcate mai avvenuta” (pag. 12 dell'elaborato peritale).
Nonostante il mancato completamento del complessivo trattamento e l'inesatta applicazione degli impianti, dalle evidenze peritali non è però emersa la produzione di lesioni in danno all'odierno attore.
E' stata esclusa la sussistenza di postumi permanenti eventualmente incidenti sull'integrità psicofisica del paziente, ravvisandosi esclusivamente un danno biologico temporaneo parziale al 25% per un totale di 30 giorni, in corrispondenza dell'uguale numero di sedute odontoiatriche rivelatesi inutili per il paziente, attesa l'individuata necessità terapeutica di rifacimento dell'intero intervento riabilitativo:
“causa dell'applicazione di manufatti protesici incongrui sia all'arcata superiore che inferiore e della mancata risoluzione della edentulia distale bilaterale ad entrambe le arcate dove era prevista
l'applicazione di 6 inserti implantari con relative corone protesiche, oggi il Sig. deve sottoporsi Pt_1 al rifacimento completo delle protesi applicate, dovendo le stesse ritenersi una opzione riabilitativa a corretta indicazione eseguita con modalità incongrue o non eseguite” (pag. 13 c.t.u.).
Le sofferenze patite sono state ritenute di grado modesto nel periodo compreso tra il settembre 2020 e il maggio 2023.
In conclusione, le sopra esposte risultanze istruttorie dimostrano l'inadempimento dell'obbligazione professionale assunta dal in ragione dell'inesatta e parziale esecuzione Controparte_1 del trattamento odontoiatrico, dell'”evidente imperizia” della condotta dell'operatore, desunta dai plurimi fallimenti nel posizionamento degli inserti implantari nei settori posteriori, accompagnata da una carente fase di pianificazione tale da rilevare l'esatta volumetria ossea per l'inserimento implantare, con conseguente totale insuccesso dell'intervento protesico eseguito.
3. Venendo alle conseguenze dell'accertato inadempimento del convenuto, ha chiesto Parte_1
6 innanzitutto la restituzione di parte dei compensi corrisposti.
Più nello specifico, a fronte dell'emissione della ricevuta n. 6 per euro 4.302,00 (doc. 4 att.) e di quella n. 10 relativa al maggior importo dovuto per il posizionamento dei manufatti definitivi (ovvero euro
11.202,00, cfr. doc. 5 att.), parte attrice ha dedotto il pagamento di euro 8.000,00 totali, insistendo, tuttavia, per la ripetizione della minor somma di euro 5.800,00 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
La domanda di restituzione è fondata.
Premesso che la prova del pagamento è fornita dal doc. 3 ove risultano gli acconti ricevuti, la ripetizione, sul fondamento di una implicita domanda di risoluzione pienamente compatibile con la domanda risarcitoria fondata sul presupposto del completo inadempimento di controparte (cfr. Cass. 24947 del
2017), si giustifica alla luce del fatto che l'errore commesso ha reso del tutto inutile l'attività svolta dal dott. , dovendosi, come accertato dai ctu, effettuarsi il rifacimento completo delle protesi applicate, CP_1
e la prestazione quindi totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del paziente (cfr. Cass.
4781 del 2013 e più di recente Cass. 24519 del 2018).
4. Venendo infine ai danni, cominciando da quelli non patrimoniali, l'attore ha chiesto euro 1.225,00 per il periodo di inabilità temporanea parziale.
Considerate le risultanze della ctu, che hanno concluso per un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 25%, in applicazione delle tabelle ministeriali di cui al DM 18.07.2025 il danno liquidabile ammonta ad euro 421,35 per la temporanea.
Considerato, infatti, che non è stato riconosciuto alcun postumo permanente derivante dall'incongruità dei trattamenti, appare logico fare applicazione delle tabelle per le micropermanenti, in luogo di quelle
Milanesi applicabili a lesioni superiori al 9%.
Su tale somma non può riconoscersi alcun aumento a titolo di personalizzazione e danno morale ex art. 139, comma 3, c.d.a., nella parte in cui statuisce “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
7 articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”, poiché
l'attore nulla ha allegato a dimostrazione della rilevante incidenza su specifici aspetti dinamico- relazionali personali o della sofferenza psico fisica di particolare intensità eventualmente riportata e i ctu hanno rilevato una sofferenza modesta durante il trattamento.
4.1 Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna relativa al danno patrimoniale, individuato nell'importo di euro 8.000,00, necessario per il rifacimento di 10 elementi di protesi.
Occorre rilevare che era tenuto ab initio a sopportare un certo costo per le protesi di cui Parte_1 necessitava.
Le evidenze peritali attestano che il preesistente stato di edentulia distale ad entrambe le arcate che aveva indotto l'attore a rivolgersi al dott. permane inalterato, in seguito dell'interruzione del trattamento CP_1 presso il Centro Odontoprotesico: “a causa dell'applicazione di manufatti protesici incongrui sia all'arcata superiore che inferiore e della mancata risoluzione della edentulia distale bilaterale ad entrambe le arcate dove era prevista l'applicazione di 6 inserti implantari con relative corone protesiche, oggi il sig. deve sottoporsi al rifacimento completo delle protesi applicate, dovendo Pt_1 le stesse ritenersi una opzione riabilitativa a corretta indicazione eseguita con modalità incongrue o non eseguite” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Non risulta dalla consulenza, né è stato dedotto dall'attore, che si sia verificata una variazione in pejus, rispetto al momento di inizio del trattamento odontoiatrico, tale da comportare oggi interventi più invasivi o complessi, e quindi maggiormente costosi, di quelli che sarebbero stati necessari in assenza degli errori del dott. . CP_1
Ne discende che la necessità dell'intervento con relativo esborso non è correlata all'attività svolta dal
Dott. , bensì alla condizione propria del paziente. CP_1
Non vi è quindi nesso di causa tra l'inadempimento del convenuto e la voce di spesa richiesta.
La domanda proposta va, dunque, rigettata, in adesione al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che osta alla funzione ultracompensativa del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. (cfr.
Cass., 24.11.2020, n. 26757).
Conclusivamente il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma complessiva di euro 6.221,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
8 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per l'introduzione della mediazione, per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la contumacia del convenuto e il mancato deposito di scritti difensivi ulteriori rispetto alla citazione.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio anticipate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato l'inadempimento del , condanna il Controparte_1 Controparte_1 [...]
a pagare all'attore la somma di euro 5.800,00, a titolo di Controparte_1 restituzione del compenso, ed euro 421,35 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del . Controparte_1
Condanna a rifondere all'attore le spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 264,00 per spese vive, euro 3.828,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Padova, 21 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2975/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
SALERNO
ATTORE
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito: voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'errata e mancante prestazione odontoiatrica dovuta alla condotta colposa del dott. condannare il CP_1
a risarcire a i danni e le spese causati al Controparte_1 Parte_1
1 medesimo dalla suindicata prestazione sanitaria ed ammontanti ad € 15.025,00 oltre ad interessi legali come per legge.
Condannarsi parte convenuta a rifondere a le spese e competenze professionali di causa, Parte_1 ivi comprese quelle di mediazione, attesa la sua condotta di apodittico rifiuto allo strumento di conciliazione, quale la Mediazione, come meglio descritto in diritto.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 CP_1 invocandone la responsabilità contrattuale per gli esiti insoddisfacenti dei trattamenti odontoiatrici ivi eseguiti da settembre 2019 al febbraio 2023 e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nel danno biologico temporaneo per euro 1.225,00, e patrimoniale, per euro
13.800,00, di cui euro 5.800,00 a titolo di restituzione di parte della somma versata per il trattamento ed euro 8.000,00, quale importo occorrente per gli interventi di ripristino, oltre interessi legali.
1.1 Regolarmente citato, il convenuto è rimasto contumace.
1.2 La causa, istruita con c.t.u. medico-legale, giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Questi i fatti.
Nel settembre 2019 si è recato presso il Centro Odontoiatrico di per Parte_1 CP_1 sistemare l'edentulia nei settori latero-posteriori di entrambe le arcate dentarie.
Il trattamento proposto prevedeva l'applicazione, previa estrazione di un elemento dentale, di inserti implantari, seguiti dall'inserimento di 14 elementi protesici in metal-ceramica all'arcata superiore e di altrettanti a quella inferiore.
L'attore si è quindi sottoposto alla rimozione dei manufatti protesici esistenti e alla collocazione di protesi;
il trattamento è stato però interrotto dal paziente, nel febbraio del 2023, a seguito dei dolori e disagi conseguiti.
L'attore ha tentato prima la trattativa stragiudiziale, poi la mediazione senza giungere ad alcuna soluzione, da cui l'introduzione della presente causa.
2.1 Così ricostruiti brevemente i fatti, deve ritenersi provato che , a partire dall'anno 2019, Parte_1 fu sottoposto a trattamenti odontoiatrici per la cura dell'iniziale stato di edentulia distale delle arcate dentali, effettuati presso il centro di . CP_1
3 La circostanza trova conferma nella ricevuta n. 6 del 10.09.2020, riguardante l'applicazione di elementi provvisori superiori e inferiori, e nella successiva ricevuta n. 10 dell'11.12.2020, riferita, invece, ai lavori di sistemazione dell'arcata superiore e inferiore (“elementi metallo ceramica superiori, elementi riadattati inferiori ricostruiti”), giacché entrambe recano quale intestatario proprio il “
[...]
via Aldo Rossi, 2, 35045 Ospedaletto Euganeo” (docc. 4 e 5 att.). Controparte_1
Vi è, poi, il preventivo dimesso in giudizio, il quale offre contezza sia dell'entità dell'intervento protesico ipotizzato (applicazione di “26 elementi di protesi fisse di ceramica + metallo nobile”, nonché
l'inserimento di “sei impianti endossei”) sia dei pagamenti effettuati da nel corso delle Parte_1 sedute odontoiatriche per complessivi euro 8.000,00 (doc. 3 att.).
Stante il rapporto professionale intrattenuto con il convenuto, si verte in tema di Controparte_1 responsabilità contrattuale, di talché il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533; Cass., 20.01.2015, n. 826; Cass., 04.01.2019, n.
98; Cass. 11.11.2021, n. 3587).
2.2 Ciò premesso, la scrivente fa proprie le conclusioni del collegio peritale, composto dal Dott.
[...]
medico-legale, e dal Dott. specialista in odontoiatria, logiche e Per_1 Persona_2 congruamente motivate e rispetto alle quali non sono state mosse osservazioni dal c.t.p. di parte attrice.
I consulenti, sulla base di quanto riferito dal periziando nel corso della visita e della documentazione versata in atti, hanno appurato: 1) la parziale esecuzione del piano di cura volto alla riabilitazione dell'intera arcata dentaria;
2) il mancato rispetto degli standard strutturali e di precisione marginale quanto agli impianti applicati nell'arcata dentaria superiore;
3) la censurabile scelta, rispetto all'arcata inferiore, di procedere al ripristino del manufatto protesico preesistente, in luogo dell'integrale sostituzione dello stesso, come inizialmente programmato in sede di preventivo.
Mediante l'esame obiettivo orale si è, infatti, riscontrato come, a fronte del proposto ripristino delle arcate dentarie per un totale di 14 elementi ciascuna, sia stata realizzata la sola applicazione di “otto elementi in metallo ceramica al sestante frontale dell'arcata superiore” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale), con l'aggiunta del non preventivato intervento di riadattamento dell'impianto preesistente, posizionato
4 nell'arcata dentale posteriore.
Più nello specifico, i consulenti tecnici hanno rilevato l'omesso inserimento di impianti dentali nei settori distali delle arcate, il che risulta confermato dall'attività che riferisce essere stata prestata Parte_1 da altro professionista, consistita, per l'appunto, nel “posizionamento di inserti implantari e sovrapposte corone protesiche nei settori distali di destra dell'arcata superiore ed inferiore”, come da dati emersi dall'esame intraorale del30.01.2025 (“al primo quadrante presenza di protesi fissa di tre elementi estesa da 1.4 ad 1.6 verosimilmente in zirconia monolitica a supporto implantare con inserti in sede 1.4 e 1.6; al quarto quadrante protesi parziale fissa verosimilmente in zirconia monolitica di due elementi estesa da 4.5 a 4.6 sostenuta da due inserti”, pag. 14 c.t.u.).
Oltre a quanto precede, gli ausiliari hanno ravvisato la carenza funzionale degli impianti protesici applicati. Si legge, al riguardo, nella relazione che: “il manufatto protesico superiore si presenta palesemente incongruo con margini sovraestesi ed irrispettosi dei tessuti molli periprotesici, e fratturato in più punti per incongruità strutturale caratterizzata da spessori non controllati dalla struttura metallica e del rivestimento estetico in ceramica soprastante” (pag. 9 dell'elaborato peritale).
Con riferimento, invece, all'arcata dentale inferiore, i consulenti hanno disatteso l'opzione terapeutica intrapresa, in fase operativa, dal Dott. , peraltro del tutto difforme da quanto pianificato nel CP_1 preventivo dal medesimo curante, poiché il ripristino del relativo manufatto protesico, oltre a essere foriero di “possibile distorsione della struttura metallica durante la cottura ad alte temperature della nuova ceramizzazione”, costituisce, sempre a parere degli ausiliari, un “trattamento di compromesso, qualitativamente molto inferiore a quello preventivato (sostituzione completa dei manufatti esistenti all'arcata inferiore)” (pag. 12).
Si legge nella consulenza che “Il ripetuto tentativo, esitato in plurimi fallimenti, di posizionare degli inserti implantari nei settori posteriori denota l'evidente imperizia dell'operatore responsabile, verosimilmente non esperto delle procedure di chirurgia impiantare. Tale circostanza è aggravata da una fase di pianificazione carente in cui non si è prevista l'esecuzione di una indagine tridimensionale
(unica in grado di fornire indicazioni certe sulla reale volumetria ossea disponibile per l'inserimento impiantare). Inoltre, i manufatti protesici applicati non rispettano gli standard strutturali e di precisione marginale richiesti, presentando essi spessore del rivestimento ceramico inadeguati, tanto da rendersi
5 responsabili della frattura in più punti degli stessi e cagionare grossolani sovracontorni alla giunzione con i monconi protesici naturali”.
Ne deriva, dunque, la censurabilità, sul piano dei protocolli medici e della letteratura scientifica di riferimento, della condotta del sanitario convenuto.
Concludono, infine, gli ausiliari che: “a causa di una condotta che definiamo sicuramente imperita
l'operatore oggi convenuto applicò all'attore dei manufatti protesici incongrui sotto il profilo funzionale
e non fu in grado di portare a termine il piano di trattamento pianificato che prevedeva l'applicazione di inserti implantari nei settori distali delle arcate mai avvenuta” (pag. 12 dell'elaborato peritale).
Nonostante il mancato completamento del complessivo trattamento e l'inesatta applicazione degli impianti, dalle evidenze peritali non è però emersa la produzione di lesioni in danno all'odierno attore.
E' stata esclusa la sussistenza di postumi permanenti eventualmente incidenti sull'integrità psicofisica del paziente, ravvisandosi esclusivamente un danno biologico temporaneo parziale al 25% per un totale di 30 giorni, in corrispondenza dell'uguale numero di sedute odontoiatriche rivelatesi inutili per il paziente, attesa l'individuata necessità terapeutica di rifacimento dell'intero intervento riabilitativo:
“causa dell'applicazione di manufatti protesici incongrui sia all'arcata superiore che inferiore e della mancata risoluzione della edentulia distale bilaterale ad entrambe le arcate dove era prevista
l'applicazione di 6 inserti implantari con relative corone protesiche, oggi il Sig. deve sottoporsi Pt_1 al rifacimento completo delle protesi applicate, dovendo le stesse ritenersi una opzione riabilitativa a corretta indicazione eseguita con modalità incongrue o non eseguite” (pag. 13 c.t.u.).
Le sofferenze patite sono state ritenute di grado modesto nel periodo compreso tra il settembre 2020 e il maggio 2023.
In conclusione, le sopra esposte risultanze istruttorie dimostrano l'inadempimento dell'obbligazione professionale assunta dal in ragione dell'inesatta e parziale esecuzione Controparte_1 del trattamento odontoiatrico, dell'”evidente imperizia” della condotta dell'operatore, desunta dai plurimi fallimenti nel posizionamento degli inserti implantari nei settori posteriori, accompagnata da una carente fase di pianificazione tale da rilevare l'esatta volumetria ossea per l'inserimento implantare, con conseguente totale insuccesso dell'intervento protesico eseguito.
3. Venendo alle conseguenze dell'accertato inadempimento del convenuto, ha chiesto Parte_1
6 innanzitutto la restituzione di parte dei compensi corrisposti.
Più nello specifico, a fronte dell'emissione della ricevuta n. 6 per euro 4.302,00 (doc. 4 att.) e di quella n. 10 relativa al maggior importo dovuto per il posizionamento dei manufatti definitivi (ovvero euro
11.202,00, cfr. doc. 5 att.), parte attrice ha dedotto il pagamento di euro 8.000,00 totali, insistendo, tuttavia, per la ripetizione della minor somma di euro 5.800,00 (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
La domanda di restituzione è fondata.
Premesso che la prova del pagamento è fornita dal doc. 3 ove risultano gli acconti ricevuti, la ripetizione, sul fondamento di una implicita domanda di risoluzione pienamente compatibile con la domanda risarcitoria fondata sul presupposto del completo inadempimento di controparte (cfr. Cass. 24947 del
2017), si giustifica alla luce del fatto che l'errore commesso ha reso del tutto inutile l'attività svolta dal dott. , dovendosi, come accertato dai ctu, effettuarsi il rifacimento completo delle protesi applicate, CP_1
e la prestazione quindi totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del paziente (cfr. Cass.
4781 del 2013 e più di recente Cass. 24519 del 2018).
4. Venendo infine ai danni, cominciando da quelli non patrimoniali, l'attore ha chiesto euro 1.225,00 per il periodo di inabilità temporanea parziale.
Considerate le risultanze della ctu, che hanno concluso per un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni al 25%, in applicazione delle tabelle ministeriali di cui al DM 18.07.2025 il danno liquidabile ammonta ad euro 421,35 per la temporanea.
Considerato, infatti, che non è stato riconosciuto alcun postumo permanente derivante dall'incongruità dei trattamenti, appare logico fare applicazione delle tabelle per le micropermanenti, in luogo di quelle
Milanesi applicabili a lesioni superiori al 9%.
Su tale somma non può riconoscersi alcun aumento a titolo di personalizzazione e danno morale ex art. 139, comma 3, c.d.a., nella parte in cui statuisce “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
7 articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”, poiché
l'attore nulla ha allegato a dimostrazione della rilevante incidenza su specifici aspetti dinamico- relazionali personali o della sofferenza psico fisica di particolare intensità eventualmente riportata e i ctu hanno rilevato una sofferenza modesta durante il trattamento.
4.1 Non può, invece, accogliersi la domanda di condanna relativa al danno patrimoniale, individuato nell'importo di euro 8.000,00, necessario per il rifacimento di 10 elementi di protesi.
Occorre rilevare che era tenuto ab initio a sopportare un certo costo per le protesi di cui Parte_1 necessitava.
Le evidenze peritali attestano che il preesistente stato di edentulia distale ad entrambe le arcate che aveva indotto l'attore a rivolgersi al dott. permane inalterato, in seguito dell'interruzione del trattamento CP_1 presso il Centro Odontoprotesico: “a causa dell'applicazione di manufatti protesici incongrui sia all'arcata superiore che inferiore e della mancata risoluzione della edentulia distale bilaterale ad entrambe le arcate dove era prevista l'applicazione di 6 inserti implantari con relative corone protesiche, oggi il sig. deve sottoporsi al rifacimento completo delle protesi applicate, dovendo Pt_1 le stesse ritenersi una opzione riabilitativa a corretta indicazione eseguita con modalità incongrue o non eseguite” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Non risulta dalla consulenza, né è stato dedotto dall'attore, che si sia verificata una variazione in pejus, rispetto al momento di inizio del trattamento odontoiatrico, tale da comportare oggi interventi più invasivi o complessi, e quindi maggiormente costosi, di quelli che sarebbero stati necessari in assenza degli errori del dott. . CP_1
Ne discende che la necessità dell'intervento con relativo esborso non è correlata all'attività svolta dal
Dott. , bensì alla condizione propria del paziente. CP_1
Non vi è quindi nesso di causa tra l'inadempimento del convenuto e la voce di spesa richiesta.
La domanda proposta va, dunque, rigettata, in adesione al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che osta alla funzione ultracompensativa del risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. (cfr.
Cass., 24.11.2020, n. 26757).
Conclusivamente il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma complessiva di euro 6.221,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
8 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per l'introduzione della mediazione, per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la contumacia del convenuto e il mancato deposito di scritti difensivi ulteriori rispetto alla citazione.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio anticipate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato l'inadempimento del , condanna il Controparte_1 Controparte_1 [...]
a pagare all'attore la somma di euro 5.800,00, a titolo di Controparte_1 restituzione del compenso, ed euro 421,35 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del . Controparte_1
Condanna a rifondere all'attore le spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 264,00 per spese vive, euro 3.828,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Padova, 21 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
9