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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice re.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3252/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Cipriano Parte_1 C.F._1
d'Aversa alla via Virgilio n. 12 presso lo studio dell'Avv. DI TELLA CIPRIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Canova CP_1 C.F._2
n. 13/A presso lo studio dell'avv. D'AMICO MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore conveniva in giudizio innanzi a Persona_1
pagina 1 di 3 questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dei diritti successori del minore CP_1 [...]
e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile ad Persona_2 uso residenziale sito in Pescara Colli alla via Pandoldi n. 92, riportato in catasto al foglio 6, particella
1120, dal valore di euro 400.000,00, parte dell'asse ereditario e posseduto in base ad un titolo successorio che non gli compete, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda avversaria nel CP_1 rito e nel merito, sollevando eccezioni preliminari e chiedendo la reiezione delle domande attrici.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 il convenuto compariva, insistendo nelle proprie difese, mentre parte attrice non compariva;
il Giudice rinviava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
4. Successivamente, con istanza depositata in atti, parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rappresentando che erano in corso trattative di bonario componimento tra le parti e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Con atto depositato in data 28 novembre 2025, il convenuto accettava espressamente la CP_1 rinuncia agli atti, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite, con contestuale richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
6. La rinuncia agli atti, validamente formulata dall'attrice e ritualmente accettata dal convenuto costituito, è conforme alle previsioni dell'art. 306 c.p.c. e determina l'estinzione del processo.
7. In ordine alle spese di lite, deve darsi seguito alla concorde richiesta delle parti, disponendone la integrale compensazione, non residuando ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice re.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3252/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Cipriano Parte_1 C.F._1
d'Aversa alla via Virgilio n. 12 presso lo studio dell'Avv. DI TELLA CIPRIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Canova CP_1 C.F._2
n. 13/A presso lo studio dell'avv. D'AMICO MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore conveniva in giudizio innanzi a Persona_1
pagina 1 di 3 questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dei diritti successori del minore CP_1 [...]
e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile ad Persona_2 uso residenziale sito in Pescara Colli alla via Pandoldi n. 92, riportato in catasto al foglio 6, particella
1120, dal valore di euro 400.000,00, parte dell'asse ereditario e posseduto in base ad un titolo successorio che non gli compete, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda avversaria nel CP_1 rito e nel merito, sollevando eccezioni preliminari e chiedendo la reiezione delle domande attrici.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 il convenuto compariva, insistendo nelle proprie difese, mentre parte attrice non compariva;
il Giudice rinviava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
4. Successivamente, con istanza depositata in atti, parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rappresentando che erano in corso trattative di bonario componimento tra le parti e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Con atto depositato in data 28 novembre 2025, il convenuto accettava espressamente la CP_1 rinuncia agli atti, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite, con contestuale richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
6. La rinuncia agli atti, validamente formulata dall'attrice e ritualmente accettata dal convenuto costituito, è conforme alle previsioni dell'art. 306 c.p.c. e determina l'estinzione del processo.
7. In ordine alle spese di lite, deve darsi seguito alla concorde richiesta delle parti, disponendone la integrale compensazione, non residuando ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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