Articolo 46 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 45Articolo 47
Versione
10 giugno 1975
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Versione
14 novembre 1986
Art. 46.
Alla erogazione della indennita' per anticipata cessazione dell'attivita' agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sara' alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il fondo sara' alimentato dagli apporti di cui all'articolo 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, ai termini dell' articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 .
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entita' delle domande di concessione delle indennita'.
L'attribuzione potra' riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovra' presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennita' pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sara' richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.
Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno e' stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.
Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attivita' in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente articolo 37 per consentire la piu' sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 8 novembre 1986, n.752 ha disposto (con l'art 10 comma 1) che "I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono soppressi; le residue disponibilita' finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina."
Entrata in vigore il 14 novembre 1986