CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16562/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9101/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso contro il Comune di Tivoli, avverso l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2019, notificato in data 12.07.2024, con il quale è stato contestato l'omesso o parziale versamento dell'imposta relativa all'anno 2019 relativamente agli immobili elencati nell'avviso di accertamento dal n. 1 al n. 13;
I ricorrenti premettono che il Comune di Tivoli ha notificato l'atto al sig. Nominativo_1, deceduto in data 17.06.2024, e che gli odierni ricorrenti agiscono nella qualità di eredi o comunque come chiamati all'eredità, avendo evidente interesse ad impugnare l'atto sopra indicato. Il Comune ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 3.202,00, ed in data 22.08.2024 è stata inviata istanza di autotutela e di annullamento dell'avviso in questa sede impugnato, istanza che non ha avuto risposta.
Pertanto parte ricorrente propone opposizione avverso il precisato avviso di accertamento esecutivo per i seguenti motivi:
1.Illegittimità per integrale avvenuto pregresso, nulla risulta dovuto, in quanto i ricorrenti hanno provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto e precisamente:
in data 27/02/2020 per l'acconto IMU anno 2019 (All.05 modello f24 acconto);
in data 29/06/2020 per il saldo IMU 2019, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. (All.06 modello f24 saldo);
Il versamento del 27/02/2020 di euro 2.032,00 è così suddiviso: euro 1.950,00 per imposta, euro 8,62 per interessi ed euro 73,13 per le sanzioni;
I ricorrenti chiedono di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell' avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2019 provvedimento n. 457 del 19/06/2024 poiché l'importo è stato integralmente corrisposto.
Il Comune di Tivoli si è costituito per segnalare di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto del contendere, procedendo anche al relativo sgravio, comunicato al procuratore dei ricorrenti in data
10.01.2025. Chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere in forza dell'annullamento emesso, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in seguito al provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, datato 10 gennaio 2025, riconoscendo le eccezioni dei ricorrenti relativamente all'avvenuto integrale pagamento del dovuto.
Il Comune di Tivoli deve essere peraltro condannato al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo il debito tributario già estinto al momento della proposizione dell'istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in euro 400,00, oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 26 settembre 2025. Il Giudice
NO ( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16562/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9101/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso contro il Comune di Tivoli, avverso l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2019, notificato in data 12.07.2024, con il quale è stato contestato l'omesso o parziale versamento dell'imposta relativa all'anno 2019 relativamente agli immobili elencati nell'avviso di accertamento dal n. 1 al n. 13;
I ricorrenti premettono che il Comune di Tivoli ha notificato l'atto al sig. Nominativo_1, deceduto in data 17.06.2024, e che gli odierni ricorrenti agiscono nella qualità di eredi o comunque come chiamati all'eredità, avendo evidente interesse ad impugnare l'atto sopra indicato. Il Comune ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 3.202,00, ed in data 22.08.2024 è stata inviata istanza di autotutela e di annullamento dell'avviso in questa sede impugnato, istanza che non ha avuto risposta.
Pertanto parte ricorrente propone opposizione avverso il precisato avviso di accertamento esecutivo per i seguenti motivi:
1.Illegittimità per integrale avvenuto pregresso, nulla risulta dovuto, in quanto i ricorrenti hanno provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto e precisamente:
in data 27/02/2020 per l'acconto IMU anno 2019 (All.05 modello f24 acconto);
in data 29/06/2020 per il saldo IMU 2019, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. (All.06 modello f24 saldo);
Il versamento del 27/02/2020 di euro 2.032,00 è così suddiviso: euro 1.950,00 per imposta, euro 8,62 per interessi ed euro 73,13 per le sanzioni;
I ricorrenti chiedono di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell' avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2019 provvedimento n. 457 del 19/06/2024 poiché l'importo è stato integralmente corrisposto.
Il Comune di Tivoli si è costituito per segnalare di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto del contendere, procedendo anche al relativo sgravio, comunicato al procuratore dei ricorrenti in data
10.01.2025. Chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere in forza dell'annullamento emesso, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in seguito al provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, datato 10 gennaio 2025, riconoscendo le eccezioni dei ricorrenti relativamente all'avvenuto integrale pagamento del dovuto.
Il Comune di Tivoli deve essere peraltro condannato al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo il debito tributario già estinto al momento della proposizione dell'istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in euro 400,00, oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 26 settembre 2025. Il Giudice
NO ( dott. Giovanni BARONE )