Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2025, proposto da
EL CU, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo Tribunale n. 2817 del 2 ottobre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. EL CU ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 2817/2023;
- resiste al ricorso il Comune di Messina;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha avviato il procedimento per la ritipizzazione dell’area in cui insiste il terreno di sua proprietà, insistendo per la condanna alle spese di lite, essendo l’esecuzione della sentenza successiva alla proposizione del gravame;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN CA | IU IO |
IL SEGRETARIO