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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5333/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FEDELE LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 RIVOLI il 14/09/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/06/1995 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
e il 19/08/2003, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi in pari quota (50% ciascuno) ed è gravata da mutuo residuo di 66.999,02, la cui rata mensile ammonta ad euro 562,86 (di cui euro Parte_3 441,24 per capitale ed euro 121,62 per interessi) che sarà a carico degli stessi al 50%, come sia l'ulteriore
“Prestito Proteggi Mutuo Tasso Fisso” il cui importo residuo ammonta ad euro 2.871,54 e la cui rata mensile a carico di entrambi i coniugi ammonta ad euro 25,92 sia il finanziamento personale la cui rata mensile a carico di entrambe le parti ammonta a complessivi euro 171,69 il cui debito residuo ammonta ad euro 6.608,43;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Rivalta di Torino, via Luigi Einaudi n. 71/A/29, di proprietà dei coniugi, alla sig.ra con tutti i mobili ivi presenti in quanto collocataria dei figli Parte_2
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e frequentanti corsi di Per_2 Per_3 laurea;
DA' ATTO che conseguentemente la sig.ra sosterrà le spese di manutenzione ordinaria e Parte_2 quelle relative alle utenze e, pertanto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso dovrà provvedere alla voltura di queste ultime a proprio nome, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50%. Al riguardo il sig. dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di indennizzo Pt_1 in proprio favore, da parte della sig.ra per l'utilizzo della casa coniugale in via esclusiva da Parte_2 parte di quest'ultima, salvo cambio di residenza dei figli;
DISPONE che il sig. – a partire da marzo 2025 ed entro il 15 di ogni mese – Parte_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento in Parte_2 favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il Persona_4 bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 cc del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato;
DISPONE che il sig. – a partire da marzo 2025 ed entro il 15 di ogni mese – Parte_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento in Parte_2 favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il Persona_5 bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 3 come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 cc del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato;
DA' ATTO che la vettura fiat punto targata EB423PT di proprietà della sig.ra resterà Parte_2 di proprietà di quest'ultima con relativo accollo di tutti gli oneri in capo alla predetta vettura;
DA' ATTO che la vettura Dacia DE targata GB820ZW ed il motociclo 124 cc Voge BR 125R targata FN80248 entrambi di proprietà del sig. resteranno di proprietà di Parte_1 quest'ultimo con relativo accollo di tutti gli oneri in capo ai predetti mezzi;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti a livello economico e di rinunciare reciprocamente, come in effetti rinunciano, al contributo al mantenimento e/o agli alimenti;
DA' ATTO che le eventuali detrazioni vengano percepite dai coniugi al 50%;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5333/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FEDELE LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 RIVOLI il 14/09/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/06/1995 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
e il 19/08/2003, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi in pari quota (50% ciascuno) ed è gravata da mutuo residuo di 66.999,02, la cui rata mensile ammonta ad euro 562,86 (di cui euro Parte_3 441,24 per capitale ed euro 121,62 per interessi) che sarà a carico degli stessi al 50%, come sia l'ulteriore
“Prestito Proteggi Mutuo Tasso Fisso” il cui importo residuo ammonta ad euro 2.871,54 e la cui rata mensile a carico di entrambi i coniugi ammonta ad euro 25,92 sia il finanziamento personale la cui rata mensile a carico di entrambe le parti ammonta a complessivi euro 171,69 il cui debito residuo ammonta ad euro 6.608,43;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Rivalta di Torino, via Luigi Einaudi n. 71/A/29, di proprietà dei coniugi, alla sig.ra con tutti i mobili ivi presenti in quanto collocataria dei figli Parte_2
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e frequentanti corsi di Per_2 Per_3 laurea;
DA' ATTO che conseguentemente la sig.ra sosterrà le spese di manutenzione ordinaria e Parte_2 quelle relative alle utenze e, pertanto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso dovrà provvedere alla voltura di queste ultime a proprio nome, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50%. Al riguardo il sig. dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di indennizzo Pt_1 in proprio favore, da parte della sig.ra per l'utilizzo della casa coniugale in via esclusiva da Parte_2 parte di quest'ultima, salvo cambio di residenza dei figli;
DISPONE che il sig. – a partire da marzo 2025 ed entro il 15 di ogni mese – Parte_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento in Parte_2 favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il Persona_4 bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 cc del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato;
DISPONE che il sig. – a partire da marzo 2025 ed entro il 15 di ogni mese – Parte_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento in Parte_2 favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il Persona_5 bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 3 come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 cc del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato;
DA' ATTO che la vettura fiat punto targata EB423PT di proprietà della sig.ra resterà Parte_2 di proprietà di quest'ultima con relativo accollo di tutti gli oneri in capo alla predetta vettura;
DA' ATTO che la vettura Dacia DE targata GB820ZW ed il motociclo 124 cc Voge BR 125R targata FN80248 entrambi di proprietà del sig. resteranno di proprietà di Parte_1 quest'ultimo con relativo accollo di tutti gli oneri in capo ai predetti mezzi;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti a livello economico e di rinunciare reciprocamente, come in effetti rinunciano, al contributo al mantenimento e/o agli alimenti;
DA' ATTO che le eventuali detrazioni vengano percepite dai coniugi al 50%;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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