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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGN 4614 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4614 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio contenzioso (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da
[...]
contro , rispettivamente rappresentati e Parte_1 Controparte_1 difesi dagli avv.ti DI FEO FRANCESCO e MICCOLI FRANCESCO in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso con parere favorevole sull'intervenuto accordo e per l'accoglimento della domanda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 09/10/2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione e che dalla separazione non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia nel 2010; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trinitapoli in data 08/09/1966 tra , nato a Parte_1
TRINITAPOLI (BT) in data20/01/1944 , e , Controparte_1 nato a [...] in data [...] , (atto n. 93 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4614 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio contenzioso (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da
[...]
contro , rispettivamente rappresentati e Parte_1 Controparte_1 difesi dagli avv.ti DI FEO FRANCESCO e MICCOLI FRANCESCO in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso con parere favorevole sull'intervenuto accordo e per l'accoglimento della domanda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 09/10/2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione e che dalla separazione non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia nel 2010; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trinitapoli in data 08/09/1966 tra , nato a Parte_1
TRINITAPOLI (BT) in data20/01/1944 , e , Controparte_1 nato a [...] in data [...] , (atto n. 93 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 luglio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro