Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13472 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, intimata e non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:
- • all'art. 7, comma 4, lett. e) (“Istanza di partecipazione”) prescrive che “…. qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguiranno l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022;
- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che “Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguiranno l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022;
- dei decreti dirigenziali prot.n.820 e 821 del 1.8.2022 e prot.n. 870 del 30.8.2022 con cui l'USP di Brescia ha approvato le GPS per l'anno scolastico imminente in ossequio all'O.M. n.112/2022, nei limiti del diritto e/o interesse fatti valere;
- delle medesime GPS di prima fascia relative alla classe di concorso SS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado) nella parte in cui non è inclusa la ricorrente per effetto dell'art.7 commi 8 e 9 della medesima O.M. n.112/2022, con impossibilità ad essere assegnataria di incarichi di supplenza o di ruolo;
- del decreto dirigenziale prot.n.872 del 30.8.2022 con cui la ricorrente è stata esclusa dal procedimento di formazione delle GPS di prima fascia ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 della medesima O.M. n.112/2022.
nonché per la condanna dell’amministrazione a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.