Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_______
__
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron.
Addì __________________ _________ _
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario _____
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6306/2024 R.G.L. promossa Rilasciata
spedizione
DA Pt_1 in forma
____________ esecutiva all'Avv. Parte_2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] -
__________ C.F.: , rappresentata e difesa c dall'Avv., Antonio Walter Gulotta, per C.F._1 __________ __
mandato in atti __________
__________
Ricorrente __
C O N T R O per
__________ _________ Pt_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro
__________ il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. __________ __
Resistente __________ __________ All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha __
pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; Pt_3
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti lo status di portatore di handicap ex comma 3
art. 3 L.104/92, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. Pt_3
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott. , nominato Persona_1
in questa fase di opposizione, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 L. 104/1992, ha infatti così concluso: “ Preso atto della
documentazione sanitaria ed espletato l'E.O. possiamo affermare che la Sig.ra sia in atto Parte_2
affetta da: Cardiopatia ischemica cronica trattata con impianto di Stent e angioplastica coronarica;
Vasculopatia cerebrale;
Poliartrosi. Il predetto quadro clinico si caratterizza per patologie coesistenti
caratterizzate da una cardiopatia ischemica pregressa trattata con STENT ed angioplastica coronarica. E'
altresì presente un quadro di artropatia generalizzata consono con l'età della paziente. Il quadro clinico si
caratterizza altresì per una vasculopatia cerebrale che in atto non manifesta deficit cognitivi ed ideo-motori.
Nei fatti, preso atto della documentazione sanitaria, ed espletato l'odierno esame obiettivo, possiamo
riconoscere che il giudizio medico-legale espresso nella CTU di I° grado sia congruo e coerente in quanto le
patologie sopra relazionate non consentono di potere assegnare almeno ad oggi il giudizio di portatore in
stato di gravità.”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate Pt_3
con separati decreti di pagamento la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 4.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile