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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ES SOSA VALERIA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio
-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/ 2002 e 15 D. Legisl. n. 150/2011 avverso il decreto della
Corte d'appello di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione in accoglimento del presente ricorso, - annullare o revocare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 09.07.2025, comunicato dalla cancelleria in data 16.07.2025. - nel merito riammettere il signor ( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
03.09.1964, residente in [...], al patrocinio a spese dello Stato.
Con vittoria di spese del presente procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. già ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la causa civile d'appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024- ha proposto impugnazione con ricorso ex art. 99 D.P.R. N. 115/2002 in data 1° agosto 2025, avverso il decreto di revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello.
pagina 1 di 10 Tale decreto, notificato in data 16.7.2025, è stato emesso dal Collegio della IV Sezione civile della
Corte all'esito della camera di consiglio in data 9.7.2025; all'esito della medesima camera di
Consiglio la Corte ha emesso la sentenza n. 2149/2025 (pubblicata in data 15.7.2025), con la quale ha rigettato tutti i motivi dell'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale Sondrio.
- Con la sentenza la Corte dell'appello ha confermato quanto già rilevato dal Tribunale, vale a dire in sintesi: nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p.; la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316
c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022); il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati;
in particolare, i vantano un CP_2 credito alla luce delle sentenze emesse dal Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra dal reato di atti persecutori e Pt_1 CP_2 lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Sig.ra in danno di tutti i componenti Pt_1 Per_1 del nucleo famigliare contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati anche in primo CP_2 grado, l'insorgenza di tale credito risarcitorio non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate dalle Corte d'appello; peraltro, le sentenze penali di condanna del Sig. sono state confermate in appello e i ricorsi in Pt_1
Cassazione dallo stesso proposti sono stati dichiarati inammissibili;
è pacifico l'eventus damni, posto che il Sig. in seguito alla donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene e la Pt_1 consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa;
in particolare sull'appello della sig.ra la Corte ha rilevato: Pt_1
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Sig.ra Pt_2 Pt_1 volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.”. pagina 2 di 10 ****
Nel presente procedimento l'opponente ha premesso e documentato che:
- con l'atto di citazione in appello il sig. - ammesso al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 12/12/2024 per la fase d'appello- ha impugnato la sentenza n. 309/2024
R.G. del Tribunale di Sondrio;
la causa è stata iscritta a ruolo col Numero 3197/2024;
- con provvedimento in data 17 marzo 2025 il presidente della Sezione- Istruttore per la causa
RGN 3197/2024- ha riunito la causa d'appello introdotta da avverso la medesima Parte_2 sentenza, iscritta a ruolo col Numero 3244/2024 R.G;
- con sentenza n. 2149/2025 la Corte ha rigettato l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e per l'effetto ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Pt_2
309/2024 e ha condannato gli appellanti a rimborsare agli appellati , Controparte_3 [...]
e le spese di lite del grado d'appello; CP_4 Controparte_5
- nella medesima camera di consiglio in data 9 luglio 2025 la Corte d'Appello, nei procedimenti riuniti R.G. 3197/2024 - R.G. 3244/2024, ha emesso a norma dell'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115 il decreto di revoca dell'ammissione degli appellanti e al Parte_2 Parte_1 patrocinio spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello, motivando la revoca in relazione alla colpa grave degli appellanti e alla manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Avverso tale decreto l'opponente ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione:
1)- Inammissibilità del decreto di revoca: la Corte d'Appello ha emesso sentenza di conferma della pronuncia di primo grado e di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
il provvedimento di revoca non può essere emesso finché la sentenza non è definitiva, alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 14 marzo 2025 n. 6817; la vertenza è ancora pendente in quanto la sentenza non è divenuta definitiva, non essendo spirato il termine per l'eventuale ricorso per cassazione e, pertanto, il decreto di revoca dovrà essere annullato per manifesta inammissibilità.
2)- Infondatezza del decreto di revoca - in diritto: la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che: “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito” (Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n.
21610) e, pertanto, la revoca del patrocinio a spese dello Stato deve prescindere dall'esito del giudizio di merito;
“non è nemmeno sufficiente il richiamo asettico alla normativa, come nel caso che ci occupa, ove il Giudice del gravame ha semplicemente dichiarato che: “...i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza pagina 3 di 10 manifesta”; “Già che il Giudice scriva “per lo più”, significa che non è proprio stato proprio così e che l'appellante qualche tesi nuova l'ha anche presentata. In ogni caso, non è sufficiente un richiamo acritico alla normativa, necessitandosi di una autonoma e adeguata motivazione: “La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato…..Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cassazione civile sez. VI - 18/02/2022, n. 5459).
3)- Infondatezza del provvedimento di revoca - nel merito: la sentenza di primo grado è stata impugnata in sede di appello dall'odierno ricorrente sotto diversi profili, senza che ci sia limitati – come invece sostenuto dalla Corte d'Appello – ad una riproposizione delle medesime argomentazioni, diversamente la Corte d'Appello appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avrebbe disposto la discussione orale della causa e dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
nella memoria di replica alla comparsa di costituzione degli appellanti il sig. ha anche Pt_1 richiamato giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi, indice questo della non completa infondatezza delle tesi dell'appellante; in ogni caso, l'appello è di per sé una censura in fatto e, pertanto, è evidente che siano state anche esposte nuovamente le stesse argomentazioni espresse in primo grado, seppure per una diversa rivalutazione da parte del Giudice di secondo grado.
L'opponente ha quindi chiesto al Presidente della Corte d'Appello di annullare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di riammettere al beneficio il sig. Pt_1
L'opponente ha instaurato il contraddittorio, nel presente procedimento, col Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
All'udienza del 20 novembre 2025 il procuratore dell'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la Presidente delegata si è riservata di provvedere sul ricorso ex art. 15 del d.lgs.
n. 150 del 2011, con sentenza a norma dell'art. 281 undecies ss. c.p.c.
****
La Presidente delegata, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rileva che dev'essere respinta, a norma degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto della Corte d'appello di revoca Parte_1 del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per le seguenti ragioni.
Il decreto è stato emesso dalla Corte d'Appello, come previsto dall'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115, separatamente dalla sentenza con la quale è stato integralmente respinto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio;
con la sentenza Parte_2 Parte_1 di primo grado è stata accolta la domanda di revocatoria “penale” ex art. 192 c.p. proposta da
, e (anch'essi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 pagina 4 di 10 ammessi in primo grado al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione tra e Parte_1 la figlia minorenne all'epoca della donazione. Parte_2
Il decreto oggetto della presente opposizione è così motivato dalla Corte d'appello:
“ Premesso che…il procedimento si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 9/7/2025, la quale ha rigettato il gravame riconoscendo l'infondatezza dei motivi allegati…vista la sentenza di questa Corte del 9 luglio 2025 con la quale è stato respinto il gravame proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 3 Parte_2 Parte_1 settembre 2024 n. 309; - letto e applicato l'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002 n. 115 REVOCA
l'ammissione degli appellanti e al patrocinio spese dello Stato per Parte_2 Parte_1 il presente grado di giudizio, considerato il rigetto del gravame per le ragioni indicate nella sentenza sopra richiamata, le quali avrebbero consentito alle parti di avvertire preventivamente l'infondatezza del gravame e così omettere di agire con colpa grave. In particolare, i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
I- Il primo motivo di opposizione è infondato.
L'opponente deduce l'inammissibilità della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla
Corte d'Appello, affermando che dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 2 Civile, in data 14 marzo
2025 n. 6817 si desume il principio per cui il provvedimento di revoca del beneficio non possa essere emesso finché non sia definitiva la sentenza che ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa della parte ammessa al beneficio.
Al riguardo si osserva che la predetta ordinanza della Suprema Corte n. 6817 del 14/03/2025, massimata “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'ipotesi di rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa postula la definitività dell'accertamento giudiziale di infondatezza, sicché la predetta revoca non è legittima ove il relativo giudizio sia ancora pendente”, si riferisce espressamente alla controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale, disciplinata dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione abbia ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, comma 1, lett. b- bis.
Nel caso di specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato allorquando era ancora pendente avanti la S.C.
l'impugnazione, successivamente accolta dalla Cassazione, avverso il provvedimento reso in materia di impugnazione del trasferimento di un migrante, disposto dal . Controparte_6 pagina 5 di 10 Si tratta, quindi, di una pronuncia emessa dalla Cassazione con specifico riferimento alla peculiare controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale disciplinata dal D. Lgs.
28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, caratterizzata quanto al rito dalla trattazione “in ogni grado in via d'urgenza” (art. art. 35 bis, comma 15, cit.).
Il principio enunciato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 6817/2025 in tema di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non sembra, quindi, potersi estendere alla diversa fattispecie decisa dalla Corte d'Appello, alla quale si riferiva il beneficio revocato, vale a dire ad una controversia civile oggetto di contenzioso ordinario. La Corte d'Appello aveva, pertanto, il potere- dovere di revocare a norma dell'art. 136 D. legisl. N. 115\2002 il provvedimento di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della difesa dell'appellante.
Si deve concludere che la Corte d'Appello ha esercitato tempestivamente il potere-dovere di revocare l'ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato a conclusione del grado Pt_1
d'appello al quale si riferiva l'ammissione provvisoria della parte soccombente in primo grado.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'opposizione al decreto di revoca del beneficio.
II- Sono infondati il secondo e il terzo motivo d'opposizione, strettamente connessi.
L'opponente censura il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito
(Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610). L'opponente asserisce, “in diritto”, che la sentenza di primo grado è stata impugnata sotto diversi profili, senza una mera riproposizione delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, avendo l'appellante anche esposto nuovamente le stesse argomentazioni per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado;
la Corte si è limitata invece al “richiamo asettico alla normativa” in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato, senza autonoma e adeguata motivazione alla stregua della giurisprudenza della Cassazione (Sez. VI – sentenza 18/02/2022, n. 5459).
Al riguardo si osserva, circa i presupposti “in diritto” della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 4315/2020, in motivazione, hanno espresso i seguenti principi:
-qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta - a tal fine - a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio,
“che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie pagina 6 di 10 per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019)”; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata;
l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2); mentre nella prima ipotesi la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 136 cit. (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè «efficacia retroattiva» (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
La Suprema Corte ha statuito, inoltre, che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all'art. 170 del medesimo d.P.R.; spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass.
Ordinanza n. 5459 del 18/02/2022, citata dallo stesso opponente).
La Suprema Corte ha affermato, infine, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che
“sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Ordinanza n. 26060/2018: la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, fosse stata fondata esclusivamente su elementi insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha correttamente applicato i predetti principi, valutando nel separato decreto emesso a norma dell'art. 136 D. legisl. N 115\2002, come ragioni di revoca del provvedimento di ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato, la manifesta Pt_1 pagina 7 di 10 infondatezza dei motivi del gravame, già evidenziata nella sentenza di rigetto dell'appello richiamata nel decreto e la conseguenza colpa grave dell'appellante per non aver omesso di proporre il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio sulla base di motivi “che si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
In concreto, la valutazione espressa dalla Corte d'Appello nel decreto opposto dev'essere confermata alla luce del confronto tra l'atto di appello di la sua memoria di replica alla Pt_1 comparsa conclusionale degli appellati e la sentenza della Corte (prodotti dall'apponente) e la sentenza del Tribunale di Sondrio, acquisita dalla Presidente delegata tramite la Cancelleria della
Sezione IV a norma dell'art. 15, V comma, D. legisl. N. 150\2011- art. 170 D. legisl. N. 115\2002.
Come risulta dalla lettura della sentenza, il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in fatto e in diritto- tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e i convenuti ai fini del rigetto delle domande attoree Parte_1 Parte_2 di revocatoria della donazione, avevano sostenuto già in primo grado: che l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie, che mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare in favore della minore Parte_2
Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, l'appellante Parte_1 ha proposto impugnazione, separatamente dalla figlia deducendo la violazione Parte_2 dell'art. 112 c.p.c per vizio di ultrapetizione, erronea motivazione e falsa applicazione di legge, lamentando che il Giudice avesse integrato le difese attoree con argomentazioni nuove mai proposte dagli attori e, come secondo motivo, l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto sussistenti i requisiti di applicabilità dell'azione revocatoria senza tenere in alcuna considerazione l'autorizzazione del Giudice tutelare per la minore a ricevere la donazione dal padre.
Al riguardo si osserva che, col primo motivo d'impugnazione, l'appellante si è limitato ad asserire- genericamente- il vizio di ultrapetizione, deducendo- come unico “esempio” - il fatto che il
Tribunale avesse evidenziato l'autonomia dell'azione cd. revocatoria penale rispetto a quella di cui all'art. 2901 c.c.”; ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale “ha stabilito che “...l'azione revocatoria penale possa essere esperita con riferimento sia alle spese del procedimento (art. 316 co. 1 c.p.p.) sia al risarcimento del danno (art. 316 co. 2 c.p.p.) …” (pag. 6 sentenza), stante l'abrogazione dell'art. 189 c.p., compiendo una estensione ed interpretazione personale della disposizione di legge al caso di specie”. Col secondo motivo l'appellante ha censurato “le parti della sentenza in cui il Giudice, accogliendo acriticamente le eccezioni attoree, ha rigettato le eccezioni di parte convenuta in merito all'applicabilità dell'azione revocatoria non dal momento in cui è sorto il credito (sentenze), ma dalla commissione del reato, considerando quindi l'atto di donazione del 2018 commesso in frode ai creditori/attori”; pagina 8 di 10 l'opponente ha dedotto: “Il Giudice ha, tuttavia, errato e completamente ignorato il fatto che l'autorizzazione del Giudice Tutelare era del 15.12.2017, e quindi l'istanza di donazione alla figlia era stata presentata in tempi non sospetti, posto che il signor non poteva all'epoca aver avuto notizia delle querele degli attori, in quanto Pt_1
i processi penali erano solo al loro stadio embrionale (in indagine). Contrariamente a quanto sancito dal primo
Giudice, il convenuto ha dimostrato e documentato che all'epoca della donazione non era nemmeno presumibile in capo a lui la possibilità di rivestire in futuro la veste di debitore e, quindi, nessun pregiudizio, anche potenziale, poteva essere prospettabile in capo agli attori, a prescindere dalla data di commissione del reato”. Nella memoria di replica alla comparsa conclusionale degli appellati, si è limitato, in due pagine Parte_1 scarse, a ribadire la necessità del presupposto del consilium fraudis ai fini della revocatoria, citando una sentenza del Tribunale di Milano (senza peraltro nulla allegare in merito la fattispecie concreta oggetto della pronuncia e alla sua pertinenza rispetto al caso all'esame della Corte).
In sostanza, con i motivi d'appello ha reiterato i medesimi motivi fatti valere in Parte_1 primo grado ai fini del rigetto della domanda di revocatoria proposta dagli attori, compiutamente valutati dal Tribunale come eccezioni e allegazioni difensive dei convenuti signori Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria richiesta dagli attori in quanto che la donazione era stata autorizzata dal Giudice Tutelare e l'art. 192 c.p. non era applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 189 c.p. da esso richiamato, l'esclusione della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori e della preordinazione come invece richiesto dall'art. 2901 cod. civ.
Dalla lettura della sentenza, risulta che il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in diritto e in fatto - tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e Parte_1 Parte_2
Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, gli appellanti hanno proposto impugnazione, limitandosi a reiterare i medesimi motivi fatti valere in primo grado, senza in alcun modo contrastare gli argomenti esposti dal Tribunale.
La Corte d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, evidenziando le ragioni per le quali risultavano del tutto infondati gli argomenti difensivi dello per le medesime Pt_1 ragioni esposte dal primo Giudice.
Si deve confermare, quindi, la valutazione espressa dalla Corte ai fini della revoca del beneficio ex art. 136 D. Legisl. N. 115\2002, circa la manifesta infondatezza dei motivi d'appello di Parte_1
la colpa grave dell'appellante che ha fondato i motivi d'impugnazione avverso la sentenza
[...] del Tribunale di Como su argomenti, in fatto e in diritto, palesemente insuscettibili di condurre all'esito positivo del giudizio.
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pagina 9 di 10 Per tutto quanto rilevato si deve respingere l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato.
Il non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, non dev'essere Controparte_1 emessa a carico dell'opponente statuizione di condanna a spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente delegata della Corte d'Appello, visti gli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011- art. 281 undecies ss. c.p.c.:
1- Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto della Corte d'Appello Parte_1 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2- Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura dell'opponente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
Milano, in data 6 dicembre 2025.
Presidente delegata
MA NT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ES SOSA VALERIA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio
-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/ 2002 e 15 D. Legisl. n. 150/2011 avverso il decreto della
Corte d'appello di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione in accoglimento del presente ricorso, - annullare o revocare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 09.07.2025, comunicato dalla cancelleria in data 16.07.2025. - nel merito riammettere il signor ( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
03.09.1964, residente in [...], al patrocinio a spese dello Stato.
Con vittoria di spese del presente procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. già ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la causa civile d'appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024- ha proposto impugnazione con ricorso ex art. 99 D.P.R. N. 115/2002 in data 1° agosto 2025, avverso il decreto di revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello.
pagina 1 di 10 Tale decreto, notificato in data 16.7.2025, è stato emesso dal Collegio della IV Sezione civile della
Corte all'esito della camera di consiglio in data 9.7.2025; all'esito della medesima camera di
Consiglio la Corte ha emesso la sentenza n. 2149/2025 (pubblicata in data 15.7.2025), con la quale ha rigettato tutti i motivi dell'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale Sondrio.
- Con la sentenza la Corte dell'appello ha confermato quanto già rilevato dal Tribunale, vale a dire in sintesi: nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p.; la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316
c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022); il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati;
in particolare, i vantano un CP_2 credito alla luce delle sentenze emesse dal Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra dal reato di atti persecutori e Pt_1 CP_2 lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Sig.ra in danno di tutti i componenti Pt_1 Per_1 del nucleo famigliare contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati anche in primo CP_2 grado, l'insorgenza di tale credito risarcitorio non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate dalle Corte d'appello; peraltro, le sentenze penali di condanna del Sig. sono state confermate in appello e i ricorsi in Pt_1
Cassazione dallo stesso proposti sono stati dichiarati inammissibili;
è pacifico l'eventus damni, posto che il Sig. in seguito alla donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene e la Pt_1 consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa;
in particolare sull'appello della sig.ra la Corte ha rilevato: Pt_1
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Sig.ra Pt_2 Pt_1 volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.”. pagina 2 di 10 ****
Nel presente procedimento l'opponente ha premesso e documentato che:
- con l'atto di citazione in appello il sig. - ammesso al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 12/12/2024 per la fase d'appello- ha impugnato la sentenza n. 309/2024
R.G. del Tribunale di Sondrio;
la causa è stata iscritta a ruolo col Numero 3197/2024;
- con provvedimento in data 17 marzo 2025 il presidente della Sezione- Istruttore per la causa
RGN 3197/2024- ha riunito la causa d'appello introdotta da avverso la medesima Parte_2 sentenza, iscritta a ruolo col Numero 3244/2024 R.G;
- con sentenza n. 2149/2025 la Corte ha rigettato l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e per l'effetto ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Pt_2
309/2024 e ha condannato gli appellanti a rimborsare agli appellati , Controparte_3 [...]
e le spese di lite del grado d'appello; CP_4 Controparte_5
- nella medesima camera di consiglio in data 9 luglio 2025 la Corte d'Appello, nei procedimenti riuniti R.G. 3197/2024 - R.G. 3244/2024, ha emesso a norma dell'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115 il decreto di revoca dell'ammissione degli appellanti e al Parte_2 Parte_1 patrocinio spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello, motivando la revoca in relazione alla colpa grave degli appellanti e alla manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Avverso tale decreto l'opponente ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione:
1)- Inammissibilità del decreto di revoca: la Corte d'Appello ha emesso sentenza di conferma della pronuncia di primo grado e di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
il provvedimento di revoca non può essere emesso finché la sentenza non è definitiva, alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 14 marzo 2025 n. 6817; la vertenza è ancora pendente in quanto la sentenza non è divenuta definitiva, non essendo spirato il termine per l'eventuale ricorso per cassazione e, pertanto, il decreto di revoca dovrà essere annullato per manifesta inammissibilità.
2)- Infondatezza del decreto di revoca - in diritto: la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che: “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito” (Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n.
21610) e, pertanto, la revoca del patrocinio a spese dello Stato deve prescindere dall'esito del giudizio di merito;
“non è nemmeno sufficiente il richiamo asettico alla normativa, come nel caso che ci occupa, ove il Giudice del gravame ha semplicemente dichiarato che: “...i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza pagina 3 di 10 manifesta”; “Già che il Giudice scriva “per lo più”, significa che non è proprio stato proprio così e che l'appellante qualche tesi nuova l'ha anche presentata. In ogni caso, non è sufficiente un richiamo acritico alla normativa, necessitandosi di una autonoma e adeguata motivazione: “La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato…..Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cassazione civile sez. VI - 18/02/2022, n. 5459).
3)- Infondatezza del provvedimento di revoca - nel merito: la sentenza di primo grado è stata impugnata in sede di appello dall'odierno ricorrente sotto diversi profili, senza che ci sia limitati – come invece sostenuto dalla Corte d'Appello – ad una riproposizione delle medesime argomentazioni, diversamente la Corte d'Appello appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avrebbe disposto la discussione orale della causa e dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
nella memoria di replica alla comparsa di costituzione degli appellanti il sig. ha anche Pt_1 richiamato giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi, indice questo della non completa infondatezza delle tesi dell'appellante; in ogni caso, l'appello è di per sé una censura in fatto e, pertanto, è evidente che siano state anche esposte nuovamente le stesse argomentazioni espresse in primo grado, seppure per una diversa rivalutazione da parte del Giudice di secondo grado.
L'opponente ha quindi chiesto al Presidente della Corte d'Appello di annullare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di riammettere al beneficio il sig. Pt_1
L'opponente ha instaurato il contraddittorio, nel presente procedimento, col Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
All'udienza del 20 novembre 2025 il procuratore dell'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la Presidente delegata si è riservata di provvedere sul ricorso ex art. 15 del d.lgs.
n. 150 del 2011, con sentenza a norma dell'art. 281 undecies ss. c.p.c.
****
La Presidente delegata, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rileva che dev'essere respinta, a norma degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto della Corte d'appello di revoca Parte_1 del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per le seguenti ragioni.
Il decreto è stato emesso dalla Corte d'Appello, come previsto dall'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115, separatamente dalla sentenza con la quale è stato integralmente respinto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio;
con la sentenza Parte_2 Parte_1 di primo grado è stata accolta la domanda di revocatoria “penale” ex art. 192 c.p. proposta da
, e (anch'essi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 pagina 4 di 10 ammessi in primo grado al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione tra e Parte_1 la figlia minorenne all'epoca della donazione. Parte_2
Il decreto oggetto della presente opposizione è così motivato dalla Corte d'appello:
“ Premesso che…il procedimento si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 9/7/2025, la quale ha rigettato il gravame riconoscendo l'infondatezza dei motivi allegati…vista la sentenza di questa Corte del 9 luglio 2025 con la quale è stato respinto il gravame proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 3 Parte_2 Parte_1 settembre 2024 n. 309; - letto e applicato l'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002 n. 115 REVOCA
l'ammissione degli appellanti e al patrocinio spese dello Stato per Parte_2 Parte_1 il presente grado di giudizio, considerato il rigetto del gravame per le ragioni indicate nella sentenza sopra richiamata, le quali avrebbero consentito alle parti di avvertire preventivamente l'infondatezza del gravame e così omettere di agire con colpa grave. In particolare, i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
I- Il primo motivo di opposizione è infondato.
L'opponente deduce l'inammissibilità della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla
Corte d'Appello, affermando che dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 2 Civile, in data 14 marzo
2025 n. 6817 si desume il principio per cui il provvedimento di revoca del beneficio non possa essere emesso finché non sia definitiva la sentenza che ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa della parte ammessa al beneficio.
Al riguardo si osserva che la predetta ordinanza della Suprema Corte n. 6817 del 14/03/2025, massimata “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'ipotesi di rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa postula la definitività dell'accertamento giudiziale di infondatezza, sicché la predetta revoca non è legittima ove il relativo giudizio sia ancora pendente”, si riferisce espressamente alla controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale, disciplinata dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione abbia ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, comma 1, lett. b- bis.
Nel caso di specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato allorquando era ancora pendente avanti la S.C.
l'impugnazione, successivamente accolta dalla Cassazione, avverso il provvedimento reso in materia di impugnazione del trasferimento di un migrante, disposto dal . Controparte_6 pagina 5 di 10 Si tratta, quindi, di una pronuncia emessa dalla Cassazione con specifico riferimento alla peculiare controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale disciplinata dal D. Lgs.
28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, caratterizzata quanto al rito dalla trattazione “in ogni grado in via d'urgenza” (art. art. 35 bis, comma 15, cit.).
Il principio enunciato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 6817/2025 in tema di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non sembra, quindi, potersi estendere alla diversa fattispecie decisa dalla Corte d'Appello, alla quale si riferiva il beneficio revocato, vale a dire ad una controversia civile oggetto di contenzioso ordinario. La Corte d'Appello aveva, pertanto, il potere- dovere di revocare a norma dell'art. 136 D. legisl. N. 115\2002 il provvedimento di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della difesa dell'appellante.
Si deve concludere che la Corte d'Appello ha esercitato tempestivamente il potere-dovere di revocare l'ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato a conclusione del grado Pt_1
d'appello al quale si riferiva l'ammissione provvisoria della parte soccombente in primo grado.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'opposizione al decreto di revoca del beneficio.
II- Sono infondati il secondo e il terzo motivo d'opposizione, strettamente connessi.
L'opponente censura il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito
(Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610). L'opponente asserisce, “in diritto”, che la sentenza di primo grado è stata impugnata sotto diversi profili, senza una mera riproposizione delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, avendo l'appellante anche esposto nuovamente le stesse argomentazioni per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado;
la Corte si è limitata invece al “richiamo asettico alla normativa” in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato, senza autonoma e adeguata motivazione alla stregua della giurisprudenza della Cassazione (Sez. VI – sentenza 18/02/2022, n. 5459).
Al riguardo si osserva, circa i presupposti “in diritto” della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 4315/2020, in motivazione, hanno espresso i seguenti principi:
-qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta - a tal fine - a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio,
“che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie pagina 6 di 10 per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019)”; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata;
l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2); mentre nella prima ipotesi la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 136 cit. (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè «efficacia retroattiva» (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
La Suprema Corte ha statuito, inoltre, che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all'art. 170 del medesimo d.P.R.; spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass.
Ordinanza n. 5459 del 18/02/2022, citata dallo stesso opponente).
La Suprema Corte ha affermato, infine, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che
“sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Ordinanza n. 26060/2018: la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, fosse stata fondata esclusivamente su elementi insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha correttamente applicato i predetti principi, valutando nel separato decreto emesso a norma dell'art. 136 D. legisl. N 115\2002, come ragioni di revoca del provvedimento di ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato, la manifesta Pt_1 pagina 7 di 10 infondatezza dei motivi del gravame, già evidenziata nella sentenza di rigetto dell'appello richiamata nel decreto e la conseguenza colpa grave dell'appellante per non aver omesso di proporre il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio sulla base di motivi “che si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
In concreto, la valutazione espressa dalla Corte d'Appello nel decreto opposto dev'essere confermata alla luce del confronto tra l'atto di appello di la sua memoria di replica alla Pt_1 comparsa conclusionale degli appellati e la sentenza della Corte (prodotti dall'apponente) e la sentenza del Tribunale di Sondrio, acquisita dalla Presidente delegata tramite la Cancelleria della
Sezione IV a norma dell'art. 15, V comma, D. legisl. N. 150\2011- art. 170 D. legisl. N. 115\2002.
Come risulta dalla lettura della sentenza, il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in fatto e in diritto- tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e i convenuti ai fini del rigetto delle domande attoree Parte_1 Parte_2 di revocatoria della donazione, avevano sostenuto già in primo grado: che l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie, che mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare in favore della minore Parte_2
Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, l'appellante Parte_1 ha proposto impugnazione, separatamente dalla figlia deducendo la violazione Parte_2 dell'art. 112 c.p.c per vizio di ultrapetizione, erronea motivazione e falsa applicazione di legge, lamentando che il Giudice avesse integrato le difese attoree con argomentazioni nuove mai proposte dagli attori e, come secondo motivo, l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto sussistenti i requisiti di applicabilità dell'azione revocatoria senza tenere in alcuna considerazione l'autorizzazione del Giudice tutelare per la minore a ricevere la donazione dal padre.
Al riguardo si osserva che, col primo motivo d'impugnazione, l'appellante si è limitato ad asserire- genericamente- il vizio di ultrapetizione, deducendo- come unico “esempio” - il fatto che il
Tribunale avesse evidenziato l'autonomia dell'azione cd. revocatoria penale rispetto a quella di cui all'art. 2901 c.c.”; ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale “ha stabilito che “...l'azione revocatoria penale possa essere esperita con riferimento sia alle spese del procedimento (art. 316 co. 1 c.p.p.) sia al risarcimento del danno (art. 316 co. 2 c.p.p.) …” (pag. 6 sentenza), stante l'abrogazione dell'art. 189 c.p., compiendo una estensione ed interpretazione personale della disposizione di legge al caso di specie”. Col secondo motivo l'appellante ha censurato “le parti della sentenza in cui il Giudice, accogliendo acriticamente le eccezioni attoree, ha rigettato le eccezioni di parte convenuta in merito all'applicabilità dell'azione revocatoria non dal momento in cui è sorto il credito (sentenze), ma dalla commissione del reato, considerando quindi l'atto di donazione del 2018 commesso in frode ai creditori/attori”; pagina 8 di 10 l'opponente ha dedotto: “Il Giudice ha, tuttavia, errato e completamente ignorato il fatto che l'autorizzazione del Giudice Tutelare era del 15.12.2017, e quindi l'istanza di donazione alla figlia era stata presentata in tempi non sospetti, posto che il signor non poteva all'epoca aver avuto notizia delle querele degli attori, in quanto Pt_1
i processi penali erano solo al loro stadio embrionale (in indagine). Contrariamente a quanto sancito dal primo
Giudice, il convenuto ha dimostrato e documentato che all'epoca della donazione non era nemmeno presumibile in capo a lui la possibilità di rivestire in futuro la veste di debitore e, quindi, nessun pregiudizio, anche potenziale, poteva essere prospettabile in capo agli attori, a prescindere dalla data di commissione del reato”. Nella memoria di replica alla comparsa conclusionale degli appellati, si è limitato, in due pagine Parte_1 scarse, a ribadire la necessità del presupposto del consilium fraudis ai fini della revocatoria, citando una sentenza del Tribunale di Milano (senza peraltro nulla allegare in merito la fattispecie concreta oggetto della pronuncia e alla sua pertinenza rispetto al caso all'esame della Corte).
In sostanza, con i motivi d'appello ha reiterato i medesimi motivi fatti valere in Parte_1 primo grado ai fini del rigetto della domanda di revocatoria proposta dagli attori, compiutamente valutati dal Tribunale come eccezioni e allegazioni difensive dei convenuti signori Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria richiesta dagli attori in quanto che la donazione era stata autorizzata dal Giudice Tutelare e l'art. 192 c.p. non era applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 189 c.p. da esso richiamato, l'esclusione della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori e della preordinazione come invece richiesto dall'art. 2901 cod. civ.
Dalla lettura della sentenza, risulta che il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in diritto e in fatto - tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e Parte_1 Parte_2
Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, gli appellanti hanno proposto impugnazione, limitandosi a reiterare i medesimi motivi fatti valere in primo grado, senza in alcun modo contrastare gli argomenti esposti dal Tribunale.
La Corte d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, evidenziando le ragioni per le quali risultavano del tutto infondati gli argomenti difensivi dello per le medesime Pt_1 ragioni esposte dal primo Giudice.
Si deve confermare, quindi, la valutazione espressa dalla Corte ai fini della revoca del beneficio ex art. 136 D. Legisl. N. 115\2002, circa la manifesta infondatezza dei motivi d'appello di Parte_1
la colpa grave dell'appellante che ha fondato i motivi d'impugnazione avverso la sentenza
[...] del Tribunale di Como su argomenti, in fatto e in diritto, palesemente insuscettibili di condurre all'esito positivo del giudizio.
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pagina 9 di 10 Per tutto quanto rilevato si deve respingere l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato.
Il non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, non dev'essere Controparte_1 emessa a carico dell'opponente statuizione di condanna a spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente delegata della Corte d'Appello, visti gli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011- art. 281 undecies ss. c.p.c.:
1- Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto della Corte d'Appello Parte_1 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2- Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura dell'opponente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
Milano, in data 6 dicembre 2025.
Presidente delegata
MA NT
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