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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1687/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo e con domicilio eletto in San mango D'Aquino (CZ), Viale Olimpico n. 4,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29.12.2023 , premettendo di Parte_1
essere docente inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, classe di concorso B014, previa presentazione in data 24.5.2022 di domanda di aggiornamento (v. doc. 1 ricorso) nella quale dichiarava di aver espletato il servizio militare di
1 leva quale titolo valutabile per l'assegnazione del corrispondente punteggio, ha convenuto in giudizio il lamentando l'omessa valorizzazione del servizio militare Controparte_2
prestato dal 11.11.1993 al 10.11.1994 non in costanza di rapporto di impiego (cfr. foglio congedo illimitato, doc. 5 ricorso).
Nel prospettare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, la quale facendo applicazione dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 (“il servizio militare di leva, il
servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono
interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”) violerebbe la normativa di rango primario e opererebbe una ingiustificata distinzione nella valutazione del servizio militare
(e di quelli equiparati per legge) ritenendo utile il solo servizio espletato in costanza di nomina ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: - in via
preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del
decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del
MI; - per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la validità del titolo di servizio militare di
leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 11.11.1993 al
10.11.1994; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B014 delle GPS
pubblicate dall'ATP di Modena, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio
aggiuntivo di 12 per un toltale rettificato pari a 32,00; - in ogni caso, adottare tutti i
provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo
del ricorrente;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del
costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.».
Si è costituito il convenuto, deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso.
2 Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 prevede, con riferimento al personale docente e ai fini della carriera dei servizi prestati, che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il
servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2000 (Ordinamento militare) riguardante la “valutazione del servizio
militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo
servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di
rapporto di lavoro”.
Sebbene l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 riconosca “a tutti gli effetti” la validità del servizio militare e civile senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno, il convenuto ha ritenuto che il comma 2 CP_2
dell'art. 2050 imponesse una necessaria distinzione tra le posizioni dei singoli candidati, nel senso di ritenere valutabile il servizio militare o assimilato per legge solo se prestato dal docente in costanza di nomina, assegnando in questo caso 12 punti annui e 2 punti per ogni ulteriore mese o frazione di mese se superiore ai 15 giorni e omettendo alcun riconoscimento ove il servizio fosse prestato non in costanza di rapporto d'impiego.
La questione può tuttavia dirsi superata dai plurimi interventi della Suprema Corte (a partire dalla sentenza n. 5679/20, successivamente confermata dalle pronunce n. 5004/21, 15127/21 e,
3 da ultimo, n. 8586/2024) secondo cui, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 (in virtù della quale il secondo comma costituisce specificazione del primo), non è
ricavabile una limitazione del riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto di lavoro.
La norma, infatti, va correttamente interpretata ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e quelli ad esso equiparati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. secondo cui coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato non possono subire un nocumento superiore a quanto strettamente necessario rispetto al superiore interesse pubblico ed essere tenuti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile saranno sempre utilmente valutabili,
ai fini della carriera (art. 485 cit.) e ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1).
Si aggiunga poi, secondo quanto chiarito dalla S.C., che le graduatorie di circolo e di istituto hanno natura non dissimile a quelle ad esaurimento, trattandosi pur sempre di elenchi di candidati redatti in base ad un punteggio per titoli dai quali l'Amministrazione attinge se e in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010 (così Cass., n. 8586/2024).
4 Il quadro normativo appena ricostruito e i recenti arresti giurisprudenziali in materia consentono quindi di disapplicare l'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui, all'art. 15, comma 6, stabilisce che
“il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di
leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, in quanto illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati docenti. Conclusione che non appare in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla valutazione del servizio militare o ad esso equiparato prestato dal personale ATA
(ex plurimis Cass. sent. n. 22432/2024), ove la Corte ha evidenziato che il D.M. 50/2021
(riferito al reclutamento del personale ATA) non esclude in toto la valutabilità del servizio militare o civile espletato non in costanza di nomina (come previsto invece dall'O.M. 112/2022
per il personale docente) ma ne riconosce l'utilità ai fini concorsuali e selettivi assegnando al personale ATA il punteggio, comunque aggiuntivo, in misura inferiore a quello reso in costanza di nomina (ed equiparato al servizio nella medesima qualifica) previsto dallo stesso D.M. per il servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
In definitiva, facendo applicazione di tutto quanto sin qui esposto, il servizio di leva svolto da parte ricorrente dal 11.11.1993 al 10.11.1994 deve essere integralmente riconosciuto con assegnazione del corrispondente punteggio e conseguente rettifica del punteggio complessivo e della collocazione nelle graduatorie del personale docente, nei limiti del domandato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate nella misura del 50%, tenuto conto della complessità della questione e delle divergenze degli orientamenti giurisprudenziali esistenti.
La restante quota del 50% viene posta a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex
art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti e del valore della causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio corrispondente al servizio di leva prestato dal 11.11.1993 al 10.11.1994, con conseguente rettifica del punteggio complessivo nella graduatoria per cui è causa;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di parte ricorrente nella misura della metà, che liquida – già ridotta al 50% - nella somma di €.
1.800,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1687/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Chieffallo e con domicilio eletto in San mango D'Aquino (CZ), Viale Olimpico n. 4,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29.12.2023 , premettendo di Parte_1
essere docente inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, classe di concorso B014, previa presentazione in data 24.5.2022 di domanda di aggiornamento (v. doc. 1 ricorso) nella quale dichiarava di aver espletato il servizio militare di
1 leva quale titolo valutabile per l'assegnazione del corrispondente punteggio, ha convenuto in giudizio il lamentando l'omessa valorizzazione del servizio militare Controparte_2
prestato dal 11.11.1993 al 10.11.1994 non in costanza di rapporto di impiego (cfr. foglio congedo illimitato, doc. 5 ricorso).
Nel prospettare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, la quale facendo applicazione dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 (“il servizio militare di leva, il
servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono
interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”) violerebbe la normativa di rango primario e opererebbe una ingiustificata distinzione nella valutazione del servizio militare
(e di quelli equiparati per legge) ritenendo utile il solo servizio espletato in costanza di nomina ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: - in via
preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del
decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del
MI; - per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la validità del titolo di servizio militare di
leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 11.11.1993 al
10.11.1994; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B014 delle GPS
pubblicate dall'ATP di Modena, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio
aggiuntivo di 12 per un toltale rettificato pari a 32,00; - in ogni caso, adottare tutti i
provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo
del ricorrente;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del
costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.».
Si è costituito il convenuto, deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso.
2 Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 prevede, con riferimento al personale docente e ai fini della carriera dei servizi prestati, che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il
servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2000 (Ordinamento militare) riguardante la “valutazione del servizio
militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce al comma 1 che “i periodi di effettivo
servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di
rapporto di lavoro”.
Sebbene l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 riconosca “a tutti gli effetti” la validità del servizio militare e civile senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno, il convenuto ha ritenuto che il comma 2 CP_2
dell'art. 2050 imponesse una necessaria distinzione tra le posizioni dei singoli candidati, nel senso di ritenere valutabile il servizio militare o assimilato per legge solo se prestato dal docente in costanza di nomina, assegnando in questo caso 12 punti annui e 2 punti per ogni ulteriore mese o frazione di mese se superiore ai 15 giorni e omettendo alcun riconoscimento ove il servizio fosse prestato non in costanza di rapporto d'impiego.
La questione può tuttavia dirsi superata dai plurimi interventi della Suprema Corte (a partire dalla sentenza n. 5679/20, successivamente confermata dalle pronunce n. 5004/21, 15127/21 e,
3 da ultimo, n. 8586/2024) secondo cui, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 (in virtù della quale il secondo comma costituisce specificazione del primo), non è
ricavabile una limitazione del riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto di lavoro.
La norma, infatti, va correttamente interpretata ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e quelli ad esso equiparati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. secondo cui coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato non possono subire un nocumento superiore a quanto strettamente necessario rispetto al superiore interesse pubblico ed essere tenuti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile saranno sempre utilmente valutabili,
ai fini della carriera (art. 485 cit.) e ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1).
Si aggiunga poi, secondo quanto chiarito dalla S.C., che le graduatorie di circolo e di istituto hanno natura non dissimile a quelle ad esaurimento, trattandosi pur sempre di elenchi di candidati redatti in base ad un punteggio per titoli dai quali l'Amministrazione attinge se e in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010 (così Cass., n. 8586/2024).
4 Il quadro normativo appena ricostruito e i recenti arresti giurisprudenziali in materia consentono quindi di disapplicare l'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui, all'art. 15, comma 6, stabilisce che
“il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di
leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, in quanto illegittima, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati docenti. Conclusione che non appare in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alla valutazione del servizio militare o ad esso equiparato prestato dal personale ATA
(ex plurimis Cass. sent. n. 22432/2024), ove la Corte ha evidenziato che il D.M. 50/2021
(riferito al reclutamento del personale ATA) non esclude in toto la valutabilità del servizio militare o civile espletato non in costanza di nomina (come previsto invece dall'O.M. 112/2022
per il personale docente) ma ne riconosce l'utilità ai fini concorsuali e selettivi assegnando al personale ATA il punteggio, comunque aggiuntivo, in misura inferiore a quello reso in costanza di nomina (ed equiparato al servizio nella medesima qualifica) previsto dallo stesso D.M. per il servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali.
In definitiva, facendo applicazione di tutto quanto sin qui esposto, il servizio di leva svolto da parte ricorrente dal 11.11.1993 al 10.11.1994 deve essere integralmente riconosciuto con assegnazione del corrispondente punteggio e conseguente rettifica del punteggio complessivo e della collocazione nelle graduatorie del personale docente, nei limiti del domandato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate nella misura del 50%, tenuto conto della complessità della questione e delle divergenze degli orientamenti giurisprudenziali esistenti.
La restante quota del 50% viene posta a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex
art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti e del valore della causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio corrispondente al servizio di leva prestato dal 11.11.1993 al 10.11.1994, con conseguente rettifica del punteggio complessivo nella graduatoria per cui è causa;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3
di parte ricorrente nella misura della metà, che liquida – già ridotta al 50% - nella somma di €.
1.800,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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