Art. 1.
Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, e' istituto presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.
Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, e' istituto presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.