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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1623/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3616/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma In Forma Abbreviata Ama S.p.a - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480551 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n.
112401480551, notificato in data 8 novembre 2024, emesso da Roma Capitale – Ama S.p.A. per TARI, anno d'imposta 2018, deducendone l'illegittimità per asserita avvenuta dichiarazione dell'utenza e per il presunto pagamento del tributo richiesto.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è infondato e deve essere respinto. In via preliminare, va rilevato che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa oppositiva, e in particolare l'avvenuto pagamento del tributo contestato e la riconducibilità delle somme eventualmente versate all'utenza oggetto dell'accertamento impugnato.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prodotto copia di alcune fatture emesse da Ama S.p.A.; tuttavia, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento delle stesse, non risultando depositate ricevute, quietanze o altri documenti idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Parimenti dirimente è la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell'avviso di accertamento impugnato, documento indispensabile ai fini della verifica della corrispondenza tra il codice utente indicato nelle fatture prodotte e quello cui si riferisce la pretesa tributaria azionata dall'Amministrazione. In assenza di tale documento, non è possibile accertare che le fatture richiamate afferiscano alla medesima utenza oggetto dell'accertamento per cui è causa.
Ne consegue che la documentazione prodotta dalla ricorrente risulta insufficiente a dimostrare sia l'avvenuto pagamento della TARI per l'anno 2018 sia la riferibilità delle fatture invocate all'utenza contestata. La presunzione di legittimità dell'atto impositivo non risulta, pertanto, validamente superata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3616/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma In Forma Abbreviata Ama S.p.a - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480551 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n.
112401480551, notificato in data 8 novembre 2024, emesso da Roma Capitale – Ama S.p.A. per TARI, anno d'imposta 2018, deducendone l'illegittimità per asserita avvenuta dichiarazione dell'utenza e per il presunto pagamento del tributo richiesto.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è infondato e deve essere respinto. In via preliminare, va rilevato che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa oppositiva, e in particolare l'avvenuto pagamento del tributo contestato e la riconducibilità delle somme eventualmente versate all'utenza oggetto dell'accertamento impugnato.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prodotto copia di alcune fatture emesse da Ama S.p.A.; tuttavia, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento delle stesse, non risultando depositate ricevute, quietanze o altri documenti idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Parimenti dirimente è la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell'avviso di accertamento impugnato, documento indispensabile ai fini della verifica della corrispondenza tra il codice utente indicato nelle fatture prodotte e quello cui si riferisce la pretesa tributaria azionata dall'Amministrazione. In assenza di tale documento, non è possibile accertare che le fatture richiamate afferiscano alla medesima utenza oggetto dell'accertamento per cui è causa.
Ne consegue che la documentazione prodotta dalla ricorrente risulta insufficiente a dimostrare sia l'avvenuto pagamento della TARI per l'anno 2018 sia la riferibilità delle fatture invocate all'utenza contestata. La presunzione di legittimità dell'atto impositivo non risulta, pertanto, validamente superata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.