Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
Sono inutilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del P.M., le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2012, n. 42939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42939 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 10/10/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2397
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto - Consigliere - N. 1080/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO EL n. il 14.2.1984;
OR RE n. il 31.7.1985;
AL AL n. il 29.1.1987;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Bologna del 18.11.2011;
Udita la relazione fatta dal consigliere ANTONIO PRESTIPINO;
Sentito il Procuratore Generale, dr. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Sentito l'avv. Di Giulio Giancarlo in sostituzione dell'avv. Luca Pascucci, nell'interesse di AL AL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Hanno proposto ricorso per cassazione PO EL, AL AL e OR RE, i primi due personalmente, il OR per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.1.2011, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal gup del Tribunale di Rimini il 26.5.2010, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di tentata estorsione in danno di PO CL, commessi in concorso tra loro dal 5.9.2009 al 28.9.2009 (capo A a1) della rubrica accusatoria), in forma individuale dallo PO dal Gennaio 2009 fino ai primi giorni dell'Ottobre dello stesso anno, e da entrambi i ricorrenti in concorso dal 3.10.2009 fino alla seconda decade del mese di Ottobre del 2009 (capo A a1)); per il reato di tentata estorsione in danno del medesimo PO commesso il 23.10.2009 (capo B); nonché per i reati di rapina aggravata (capo C), sequestro di persona (capo D), e lesioni personali volontarie (capo E), pronunciò l'assoluzione del OR dai fatti di tentata estorsione del settembre 2009 per non avere commesso il fatto, e di entrambi i ricorrenti dai reati di rapina e sequestro di persona perché il fatto non sussiste, riducendo le pene loro inflitte e confermò nel resto la decisione di primo grado.
2. Alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello, il PO aveva denunciato i due ricorrenti come autori di minacce nei suoi confronti per ottenere il pagamento di somme relative ad acquisti di droga nell'ambito di precedenti rapporti criminali con lo PO. La persona offesa, dopo avere subito a lungo le pressioni dei ricorrenti, si era rivolta ai carabinieri il 22.10.2009, subito dopo un incontro con il OR, che lo aveva convocato per l'indomani. I militari avevano quindi dotato il PO di un registratore portatile, con il quale egli si era recato all'appuntamento, fissato presso l'abitazione di una conoscente dello PO, Di GG AR. Nel corso dell'incontro, i ricorrenti avevano reiterato le richieste di pagamento, e il PO aveva preso tempo accennando alla possibilità di ottenere liquidità dalla vendita di una motocicletta e dalla riscossione di un indennizzo assicurativo. All'uscita dall'abitazione, però, la persona offesa era attesa da un altro soggetto, AL AL, a bordo di un'autovettura BMW, sulla quale aveva preso posto insieme al OR e allo PO. Era stato quindi sottoposto a violenze fisiche - le cui tracce "sonore" risultavano chiaramente dalla registrazione- sempre nell'ambito delle richieste estorsive. Dopo essere stato provvisoriamente ricondotto in casa della Di GG, il PO si era recato infine presso i carabinieri che avevano seguito le indagini ed era stato accompagnato ad un presidio di pronto soccorso. Fin qui, la rievocazione della vicenda da parte della Corte di merito ricalca quella della sentenza di primo grado. I giudici di appello escludevano però che il PO fosse stato vittima di un sequestro di persona, per essere stato costretto a salire a bordo dell'autovettura che lo attendeva all'esterno dell'abitazione della Di GG;
ed escludevano che durante la "discussione" all'interno del veicolo i ricorrenti l'avessero privato del portafoglio per sottrargli una somma di denaro. Infine, secondo una più precisa puntualizzazione delle dichiarazioni del PO, la Corte di merito escludeva la partecipazione del OR ai fatti estorsivi del settembre 2009.
2.1. Quanto ai riscontri, dal complessivo contenuto delle due sentenze di merito emerge che il PO era stato già in passato coinvolto in fatti di droga, a conferma della plausibilità della riferita casuale del "credito" vantato nei suoi confronti dallo PO;
che il contenuto della registrazione del 23.10.2009 sarebbe inequivocabile;
che con le iniziali dichiarazioni la Di GG aveva riferito di avere notato che il PO sanguinava al volto al rientro nella sua abitazione, confermando anche che lo PO pretendeva somme dal PO in relazione a precedenti affari di droga;
che il contenuto del referto medico rilasciato dal pronto soccorso dove il PO aveva ricevuto le cure del caso dopo l'incontro del 23.10.2009 confermerebbe ulteriormente il racconto della persona offesa;
che il OR aveva reso parziali ammissioni sull'episodio del "portafoglio" e che era rimasto accertato il possesso di una BMW da parte del AL, che peraltro aveva ammesso di avere ospitato a bordo della sua autovettura, il PO, lo PO e il OR.
2.2. I giudici dei due gradi di merito, concordi nel giudizio di piena attendibilità del PO, davano conto anche delle perplessità difensive in merito alla natura delle lesioni effettivamente riscontrate sul volto del PO, rispetto alle un po' enfatizzate indicazioni della persona offesa;
e rilevavano l'evidente falsità della ritrattazione delle proprie dichiarazioni iniziali da parte della Di GG. Ritenevano quindi pienamente provata la partecipazione ai fatti dello PO e del OR e rilevavano, quanto al AL, risultato coinvolto solo nell'episodio del 23.10.20102, che la sua implicazione nella vicenda processuale non poteva considerarsi occasionale e inconsapevole, dal momento che aveva senz'altro acconsentito a mettere a disposizione la propria autovettura per un incontro "riservato" tra i coimputati e il PO, che, peraltro ben difficilmente si sarebbero esposti a rendere partecipe delle violenze e delle richieste e storsi ve un potenziale testimone.
3. Nell'interesse dello PO, la difesa deduce anzitutto il vizio di violazione di legge e la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza di appello in ordine alla ritenuta utilizzabilità della registrazione dell'incontro del 23.10.2009 da parte del PO, con l'apparecchio fornitogli dalla polizia giudiziaria, ricordando l'indirizzo giurisprudenziale segnato, tra le altre, da Cass. sez. 6, 6.11.2008 n. 44128). Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 629 e 582 c.p., in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e lesioni personali volontarie. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della personalità del PO, nella valutazione della sua attendibilità, e degli scopi secondari delle sue dichiarazioni accusatorie;
ne' dell'evidente falsità delle dichiarazioni del PO in ordine alla natura delle lesioni subite;
avrebbero infine trascurato di interloquire sulla deduzione difensiva dell'origine lecita del credito vantato dallo PO nei confronti della persona offesa e non avrebbero tenuto conto della smentita alle sue dichiarazioni proveniente da numerose testimonianze.
4. Il OR rileva, con il primo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della sentenza impugnata, in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei suoi confronti per i tentativi di estorsione di cui al capo A a2;
rievocando alcuni incisi delle dichiarazioni rese dal PO il 17.5.2010. in ogni caso, l'attendibilità della persona offesa sarebbe stata in congruamente affermata dai giudici di appello, e sarebbe contraddittoria con l'assoluzione del ricorrente dai fatti di cui al capo A a1.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente sviluppa, sotto il profilo del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., l'argomento della tenuta logica della motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p., dai quali il giudice di appello si sarebbe discostato.
4.2. Gli ultimi due motivi indugiano sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta il vizio di mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle prove anche con specifico riferimento ai criteri direttivi fissati dagli artt. 132 e 133 c.p.. I giudici di appello non avrebbero tenuto adeguatamente conto della diminuita consistenza del quadro accusatorio in conseguenza delle parziali pronunce assolutorie;
ne' dell'episodicità del fatto;
ne' dell'incensuratezza dell'imputato.
5. A favore di AL AL la difesa deduce, con 7 articolati e diffusi motivi, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 40 c.p.,e in generale relativamente alle norme sul concorso di persone nel reato,quanto alla valutazione del contributo causale del ricorrente alle condotte dei coimputati in ccasione dell'episodio del 23.10.2012; rileva, comunque, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione della credibilità del PO e della sussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa;
sottolinea una serie di considerazioni già rappresentate al giudice di appello a sostegno della dedotta estraneità ai fatti del ricorrente, che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulla questione dell'utilizzabilità della registrazione dell'incontro del 23.10.2009, va rilevato che, in effetti, secondo il condivisibile indirizzo giurisprudenziale che si è venuto consolidando di recente, non sono utilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del P.M., le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti (tra le altre, vedi Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23742 del 07/04/2010, Angelini). Tale situazione ricorre nel caso di specie, con la conseguente inutilizzabilità della registrazione in oggetto.
1.1. L'accertata inutilizzabilità della registrazione non assume però rilievo decisivo e troncante, alla luce della verifica della concludenza del residuo materiale probatorio analizzato dai giudizi di merito. Va infatti ricordato, al riguardo, che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008 Rizzo).
2. Ebbene, gli elementi di riscontro alle dichiarazioni del PO, quali risultano evidenziati dalle sentenze di merito, sono molteplici e convergenti. Risulta che il 23.10.2009 vennero refertate alla persona offesa lesioni localizzate nella zona del volto, mentre l'imprecisione delle indicazioni della stessa persona offesa sulla loro natura appare in effetti di scarso rilievo, specie a fronte della conferma della storicità dell'aggressione fisica da parte della Di GG, della quale correttamente i giudici di merito hanno valorizzato le prime dichiarazioni;
il coinvolgimento del PO in fatti di droga nulla toglie alla sua attendibilità, rilevando anzi, al riguardo, la Corte di merito, che anteriormente all'iniziativa della persona offesa di denunciare i ricorrenti,le indicazioni a suo carico circa l'implicazione in traffici di droga erano alquanto vaghe, talché le sue ammissioni esplicite finiscono per rafforzare, non che diminuire, la sua credibilità; come notano, ancora, i giudici di merito, è confermata, tra l'altro,anche la storicità dell'incontro del 23.10.2012 tra il PO, lo PO, il OR e il AL, sia per le dichiarazioni della Di GG che per le ammissioni del AL e del OR, pienamente utilizzabili anche nei confronti dei coimputati, attesa la specialità del rito (giurisprudenza costante: nel senso che la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. in tema di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reato connesso nella fase delle indagini preliminari, sia ontologicamente estranea al giudizio abbreviato, che si svolge allo stato degli atti con conseguente riconoscimento della immediata e diretta utilizzabilità ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante, vedi, già, Cass. Sez. 4, n. 1962 del 25/11/1998, Orrù ed altro); infine, anche sulla causale del credito vantato dallo PO si registra la specifica conferma proveniente dalla Di GG, occorrendo soltanto precisare a quest'ultimo riguardo, che le contrarie deduzioni difensive non solo corrispondono a mere deduzioni di parte rimaste del tutto prive di prova e riproposte in ricorso negli stessi termini generici e ipotetici, ma hanno trovato implicita confutazione nella valorizzazione, da parte della corte territoriale, delle opposte dichiarazioni del PO e della Di GG;
e francamente marginali appaiono le altre indicazioni di prova citate dalla difesa dello PO a presunta smentita delle dichiarazioni del PO, che si inseriscono in effetti in un inoppugnabile quadro probatorio complessivo.
3. Quanto alle altre questioni sviluppate nel ricorso del OR, il motivo in punto di responsabilità per i fatti di cui al capo A a2, si fonda sull'irrituale estrapolazione di singoli incisi delle dichiarazioni del PO, alla stregua di una tecnica che non consente un controllo della fedeltà delle deduzioni difensive all'effettivo contenuto della prova, peraltro attentamente rivisitata dalla corte di merito, com'è dimostrato dai parziali esiti assolutori del giudizio di appello.
3.1. In punto di trattamento sanzionatorio, poi, le deduzioni del ricorrente sono alquanto astratte e assertive, e non tengono sostanzialmente conto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti espresso già dalla sentenza di primo grado, proprio sulla base dei favorevoli elementi di valutazione della personalità del OR evidenziate nel ricorso a firma di quest'ultimo.
4. Per quel che riguarda il ricorso del AL, l'estrema ampiezza della rivisitazione delle risultanze istruttorie e delle deduzioni in fatto a suo tempo svolte con l'appello, finisce con il tradire un'evidente connotazione di merito delle censure difensive, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità.
4.1.In ogni caso, i nessun modo i giudici di merito considerano il particolare profilo di responsabilità penale strutturato nella previsione dell'art. 40 c.p., comma 2; la motivazione della sentenza di appello e di quella di primo grado, ampiamente richiamata dalla prima, fanno riferimento, piuttosto, ad un postulato logico tratto dall'accettata partecipazione del ricorrente all'episodio dei 23.10.2012, come indicazione di prova incompatibile con la deduzione difensiva dell'estraneità del ricorrente al contesto di rapporti criminali in cui si collocava l'incontro dei coimputati con il PO. In altri termini, i giudici territoriali non "rimproverano"al AL l'inadempimento di un inesistente obbligo di impedire la condotta criminale dei coimputati, ma affermano, al contrario, sulla base di valutazioni di merito che si sottraggono a censure logico-giuridiche, il consapevole supporto logistico offerto dal ricorrente ai complici, rilevando che costoro non avrebbero avuto alcun motivo di correre il rischio di procurare la presenza al loro incontro con il PO, di un terzo del tutto ignaro dei rapporti criminali che ne costituivano il retroscena, e, soprattutto, che non avrebbero "esibito" senza alcuna remora, ad un potenziale testimone,le violenze a cui avevano sottoposto la persona offesa.
4.2. Sull'attendibilità del PO non possono poi che replicarsi le osservazioni precedenti, dovendosi ulteriormente osservare, per quel che riguarda specificamente il AL, che nella logica delle argomentazioni dei giudici di merito è perfettamente coerente il valore di riscontro attribuito ai modi della partecipazione all'episodio del 23.10.20102 da parte del ricorrente, che ha personalmente ammesso la sua presenza. E le valutazioni dei giudici di merito,nel loro nucleo essenziale, assorbono tutte le contrarie deduzioni difensive in quanto dirette a sottolineare questo o quel dettaglio (tutti in effetti alquanto marginali) nella ricostruzione dei fatti.
Alla luce delle precedenti considerazioni i ricorsi devono pertanto essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012