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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Romeo - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59763 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6217/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo n. 59763 del 29.10.2024, notificato in data 20.11.2024, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2024, per l'importo complessivo di euro 511,00, di cui euro 376,00 a titolo di tributo, euro 112,80 per sanzioni, euro 11,04 per interessi ed euro 11,16 per spese di notifica;
il ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto con cui egli era stato portato a conoscenza la pretesa tributaria;
deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentando che l'immobile oggetto di imposizione risultava inutilizzato e privo di utenze attive;
richiamava, a sostegno delle proprie doglianze, la documentazione prodotta in sede di istanza di autotutela e la normativa regolamentare comunale in materia di TARI;
si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale depositava controdeduzioni e costituzione in giudizio, rappresentando di avere provveduto, nelle more del giudizio, al discarico integrale dell'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo la fondatezza delle doglianze articolate dal ricorrente;
la parte resistente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione;
alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela da parte del Comune deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
Tenuto conto della necessità di procedere egualmente alla valutazione della soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese di lite (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), esse sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 180,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
(firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Romeo - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59763 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6217/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo n. 59763 del 29.10.2024, notificato in data 20.11.2024, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2024, per l'importo complessivo di euro 511,00, di cui euro 376,00 a titolo di tributo, euro 112,80 per sanzioni, euro 11,04 per interessi ed euro 11,16 per spese di notifica;
il ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto con cui egli era stato portato a conoscenza la pretesa tributaria;
deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentando che l'immobile oggetto di imposizione risultava inutilizzato e privo di utenze attive;
richiamava, a sostegno delle proprie doglianze, la documentazione prodotta in sede di istanza di autotutela e la normativa regolamentare comunale in materia di TARI;
si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale depositava controdeduzioni e costituzione in giudizio, rappresentando di avere provveduto, nelle more del giudizio, al discarico integrale dell'avviso di accertamento impugnato, riconoscendo la fondatezza delle doglianze articolate dal ricorrente;
la parte resistente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione;
alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela da parte del Comune deve dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
Tenuto conto della necessità di procedere egualmente alla valutazione della soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese di lite (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), esse sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 180,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
(firmato digitalmente)