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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
IT IE AN, EL
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1003/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 2 e pubblicata il 04/03/2021
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 1086 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento di euro 2375,00 emessa dal Comune di Viareggio e relativa ad ICI anno 2010, nonchè il prodromico avviso di accertamento asseritamente mai notificato.
Eccepiva la nullità dell'ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto). In subordine eccepiva l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento perché fatta da un operatore di poste private.
Eccepiva inoltre: 1) l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento perché fatta direttamente dal
Comune di Viareggio e non da un agente notificatore;
2) la carenza assoluta di motivazione dell'ingiunzione di pagamento;
3) intervenuta decadenza del credito azionato con l'ingiunzione e intervenuta prescrizione.
Nel giudizio di primo grado il Comune di Viareggio produceva copia dell'avviso di accertamento e C.A.D. con la quale si dava avviso alla destinataria Ricorrente_1 che a causa all'assenza della stessa all'indirizzo di Viareggio – Indirizzo_1 e delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., il plico era stato depositato nella Casa Comunale. Inoltre produceva l'elenco n. 22 del 14.12.2015, a firma del messo notificatore, con il quale si dava atto dell'impossibilità di effettuare la notifica per assenza dei destinatari e delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c. e che i plichi erano stati depositati in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 140 c.p.c.. Il nominativo della Sig.ra Ricorrente_1
è al numero 39 di tale elenco.
La raccomandata contenente l'avviso di deposito veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso assumendo che: 1) la documentazione prodotta dal Comune era idonea a dimostrare che l'avviso di accertamento era stato notificato in data 14.12.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con spedizione della raccomandata informativa;
2) la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento era stata sanata dall'impugnazione del provvedimento, per il raggiungimento dello scopo;
3) non sussisteva alcun difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento perché tale atto conseguiva all'avviso di accertamento richiamato nell'ingiunzione; 4) non si era verificata alcuna decadenza del potere di emettere l'ingiunzione poiché il termine triennale di decadenza decorreva dalla definitività dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 163 della L. 296 del 2006; 5)i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento erano inammissibili perché quest'ultimo era divenuto definitivo.
Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello con il quale si proponevano gli stessi motivi del ricorso in chiave impugnatoria.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigettava l'appello. Avverso quest'ultima sentenza veniva interposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte annullava la sentenza perché apparentemente motivata. Con atto di riassunzione del giudizio di appello la ricorrente richiamava gli argomenti e le conclusioni già svolte nel giudizio di merito riassunto.
L'appello non è fondato.
L'art. 140 c.p.c. recita “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente (art. 139 n.d.r.), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillato alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Viareggio.
In effetti il messo notificatore Nominativo_1 ha affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di Viareggio
- Indirizzo_1 presso la quale la Sig.ra Ricorrente_1 risulta residente dal 27.02.2008. Ha depositato il plico presso il Comune di Viareggio e poi ha spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito.
Tale ultima raccomandata non è stata ritirata ed è stata attestata la compiuta giacenza, con successiva restituzione al mittente.
Nel ricorso sono state rilevate alcune imprecisioni del procedimento di notifica in relazione alla data di accesso presso l'abitazione (14.12.2015) e alla data in cui è stata rilevata l'assenza del destinatario
(11.12.2015). Questo fatto dimostrerebbe l'inattendibilità del procedimento di notifica e quindi la non riferibilità della notifica alla ricorrente.
Sta di fatto però che dagli atti emerge che il messo notificatore ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art 140 cpc. Ove la ricorrente avesse inteso contestare la veridicità della relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico avrebbe dovuto proporre querela di falso, trattandosi di attività che il pubblico ufficiale notificatore ha scritto di aver fatto.(V.cass.n32350/18)
Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi perfezionata.
L'ingiunzione di pagamento è stata spedita per posta direttamente dal comune. In data 18.12.2019 è stato immesso in cassetta l'avviso della raccomandata C.A.D., ed in data 27.12.2019 è stata attestata la compiuta giacenza. Il ricorso è stato notificato al Comune in data 13.02.2020.La spedizione diretta a mezzo posta é prevista per gli enti locali dall'art1 comma161 L.296/2006.Pertanto non ppare fondato il vizio denunciato.
Comunque ogni eventuale questione di nullità della notifica viene sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Per quanto riguarda l'eccezione della nullità e/o inesistenza della notifica effettuata da società private,
l'ordinanza della Suprema Corte n. 18541/24 ha confermato l'orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30.04.2011, avendo il D.Lgs. n. 58/11 riservato a Poste
Italiane solo la notifica degli atti giurisdizionali e delle violazioni al codice della strada. La Suprema Corte, con l'ultima ordinanza citata, infatti rileva: “... come affermato dalle S.U. (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del
2020) (confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369,
Rv. 661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011
e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della
"licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa (vd, paragrafo 1.3 della motivazione della ordinanza citata).
Quindi le notifiche dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento tramite società di poste private sono pienamente legittime.
Infine non si è maturata alcuna decadenza né prescrizione. In effetti come rilevato dalla sentenza di primo grado, l'avviso di accertamento presupposto è stato notificato per il comune in data 14.12.2015 ed è divenuto definitivo dopo 60 giorni, e quindi nell'anno 2016. Pertanto,ai sensi dell'art 1comma 161 L.296/2006, il termine triennale di decadenza scadeva il 31.12.2019. La notifica dell'avviso di accertamento(14.12.2015) e la notifica dell'ingiunzione di pagamento (18.12.2019) hanno interrotto i termini quinquennali di prescrizione.Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello. Spese compensate. Firenze 21 gennaio 2026 IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo - - FR SP EL -
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
IT IE AN, EL
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1003/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 2 e pubblicata il 04/03/2021
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 1086 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento di euro 2375,00 emessa dal Comune di Viareggio e relativa ad ICI anno 2010, nonchè il prodromico avviso di accertamento asseritamente mai notificato.
Eccepiva la nullità dell'ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto). In subordine eccepiva l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento perché fatta da un operatore di poste private.
Eccepiva inoltre: 1) l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento perché fatta direttamente dal
Comune di Viareggio e non da un agente notificatore;
2) la carenza assoluta di motivazione dell'ingiunzione di pagamento;
3) intervenuta decadenza del credito azionato con l'ingiunzione e intervenuta prescrizione.
Nel giudizio di primo grado il Comune di Viareggio produceva copia dell'avviso di accertamento e C.A.D. con la quale si dava avviso alla destinataria Ricorrente_1 che a causa all'assenza della stessa all'indirizzo di Viareggio – Indirizzo_1 e delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., il plico era stato depositato nella Casa Comunale. Inoltre produceva l'elenco n. 22 del 14.12.2015, a firma del messo notificatore, con il quale si dava atto dell'impossibilità di effettuare la notifica per assenza dei destinatari e delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c. e che i plichi erano stati depositati in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 140 c.p.c.. Il nominativo della Sig.ra Ricorrente_1
è al numero 39 di tale elenco.
La raccomandata contenente l'avviso di deposito veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso assumendo che: 1) la documentazione prodotta dal Comune era idonea a dimostrare che l'avviso di accertamento era stato notificato in data 14.12.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con spedizione della raccomandata informativa;
2) la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento era stata sanata dall'impugnazione del provvedimento, per il raggiungimento dello scopo;
3) non sussisteva alcun difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento perché tale atto conseguiva all'avviso di accertamento richiamato nell'ingiunzione; 4) non si era verificata alcuna decadenza del potere di emettere l'ingiunzione poiché il termine triennale di decadenza decorreva dalla definitività dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 163 della L. 296 del 2006; 5)i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento erano inammissibili perché quest'ultimo era divenuto definitivo.
Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello con il quale si proponevano gli stessi motivi del ricorso in chiave impugnatoria.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigettava l'appello. Avverso quest'ultima sentenza veniva interposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte annullava la sentenza perché apparentemente motivata. Con atto di riassunzione del giudizio di appello la ricorrente richiamava gli argomenti e le conclusioni già svolte nel giudizio di merito riassunto.
L'appello non è fondato.
L'art. 140 c.p.c. recita “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente (art. 139 n.d.r.), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillato alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Viareggio.
In effetti il messo notificatore Nominativo_1 ha affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di Viareggio
- Indirizzo_1 presso la quale la Sig.ra Ricorrente_1 risulta residente dal 27.02.2008. Ha depositato il plico presso il Comune di Viareggio e poi ha spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito.
Tale ultima raccomandata non è stata ritirata ed è stata attestata la compiuta giacenza, con successiva restituzione al mittente.
Nel ricorso sono state rilevate alcune imprecisioni del procedimento di notifica in relazione alla data di accesso presso l'abitazione (14.12.2015) e alla data in cui è stata rilevata l'assenza del destinatario
(11.12.2015). Questo fatto dimostrerebbe l'inattendibilità del procedimento di notifica e quindi la non riferibilità della notifica alla ricorrente.
Sta di fatto però che dagli atti emerge che il messo notificatore ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art 140 cpc. Ove la ricorrente avesse inteso contestare la veridicità della relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico avrebbe dovuto proporre querela di falso, trattandosi di attività che il pubblico ufficiale notificatore ha scritto di aver fatto.(V.cass.n32350/18)
Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi perfezionata.
L'ingiunzione di pagamento è stata spedita per posta direttamente dal comune. In data 18.12.2019 è stato immesso in cassetta l'avviso della raccomandata C.A.D., ed in data 27.12.2019 è stata attestata la compiuta giacenza. Il ricorso è stato notificato al Comune in data 13.02.2020.La spedizione diretta a mezzo posta é prevista per gli enti locali dall'art1 comma161 L.296/2006.Pertanto non ppare fondato il vizio denunciato.
Comunque ogni eventuale questione di nullità della notifica viene sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Per quanto riguarda l'eccezione della nullità e/o inesistenza della notifica effettuata da società private,
l'ordinanza della Suprema Corte n. 18541/24 ha confermato l'orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30.04.2011, avendo il D.Lgs. n. 58/11 riservato a Poste
Italiane solo la notifica degli atti giurisdizionali e delle violazioni al codice della strada. La Suprema Corte, con l'ultima ordinanza citata, infatti rileva: “... come affermato dalle S.U. (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del
2020) (confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369,
Rv. 661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011
e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della
"licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa (vd, paragrafo 1.3 della motivazione della ordinanza citata).
Quindi le notifiche dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento tramite società di poste private sono pienamente legittime.
Infine non si è maturata alcuna decadenza né prescrizione. In effetti come rilevato dalla sentenza di primo grado, l'avviso di accertamento presupposto è stato notificato per il comune in data 14.12.2015 ed è divenuto definitivo dopo 60 giorni, e quindi nell'anno 2016. Pertanto,ai sensi dell'art 1comma 161 L.296/2006, il termine triennale di decadenza scadeva il 31.12.2019. La notifica dell'avviso di accertamento(14.12.2015) e la notifica dell'ingiunzione di pagamento (18.12.2019) hanno interrotto i termini quinquennali di prescrizione.Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello. Spese compensate. Firenze 21 gennaio 2026 IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo - - FR SP EL -