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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023528289000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964210441428 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028/2025/00235282/89/000, notificata in data 18 aprile 2025, relativa alla tassa automobilistica 2019 (importo € 201,72).
La cartella è stata formata su ruolo predisposto dalla Regione Campania, quale ente impositore, ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER).
Motivi del ricorso
1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
Il contribuente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964210441428, che l'amministrazione indica come notificato il 19.09.2022.
Sostiene quindi la nullità della cartella per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24 Cost.).
2. Decadenza dall'esercizio del potere impositivo
Poiché l'accertamento sarebbe divenuto definitivo il 18.11.2022, la cartella notificata il 18.04.2025 sarebbe stata emessa oltre il termine biennale previsto dall'art. 25, co. 1, lett. c), DPR 602/1973.
Il ricorrente sostiene quindi la decadenza dell'ente impositore maturata il 31.12.2024.
Si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva
L'ente afferma di essere mero esecutore della riscossione e non responsabile della formazione degli atti impositivi né della loro notifica.
Richiama giurisprudenza secondo cui la legittimazione a contraddire, in caso di doglianze sul rapporto tributario o sugli atti presupposti, spetta esclusivamente all'ente impositore
2. Estraneità alle contestazioni sulla notifica dell'accertamento
AER ribadisce di non avere alcun potere di verifica sulla regolarità degli atti prodromici, richiamando Cass.
n. 1985/2014: l'agente non è tenuto a verificare né l'esistenza del credito né l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
AER chiede che venga dichiarato: il difetto di legittimazione passiva;
la legittimità della cartella;
in subordine, la sua estraneità a eventuali vizi dell'ente impositore,con condanna del ricorrente alle spese.
La Regione Campania, benché regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 964210441428, sul quale si fonda la cartella impugnata.
Come noto, la prova della rituale notifica dell'atto impositivo grava esclusivamente sull'ente impositore, unico soggetto titolato a formare e notificare l'atto prodromico. L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, come ribadito nelle proprie controdeduzioni, è mero esecutore del ruolo e non è in possesso né è responsabile della documentazione relativa alla fase impositiva.
La questione della mancata prova della notifica è da sempre centrale nella giurisprudenza tributaria.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica dell'avviso di accertamento è presupposto essenziale per la successiva riscossione e che la prova dell'avvenuta notifica deve essere integrale e documentale, non potendo basarsi su presunzioni.
Come chiarito nelle Sezioni Unite 10012/2021, richiamate dall'ordinanza n. 6352/2024, la prova del perfezionamento della notifica postale può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), essendo insufficiente la sola indicazione dei riferimenti della spedizione.
Nel caso di specie, la Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso a mezzo PEC in data 14.06.2025, non si è costituita e non ha depositato alcuna documentazione utile a comprovare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
La mancata costituzione dell'ente impositore impedisce quindi alla Corte di verificare la regolarità del procedimento notificatorio, precludendo ogni controllo sulla sussistenza della prova documentale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione ai più recenti orientamenti che distinguono tra vizi sanabili e insuperabili del procedimento notificatorio.
Sul punto, la Cassazione ha inoltre precisato che, quando la questione attiene alla prova della notifica dell'avviso di accertamento, si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 2025, in tema di onere della prova della notifica dell'accertamento presupposto).
Ancor più rilevante, ai fini del presente giudizio, è il costante indirizzo secondo cui, in caso di contestazione della notifica dell'atto presupposto, l'amministrazione deve produrre l'intera sequenza notificatoria, non essendo sufficiente allegare meri riferimenti o atti interni.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'omessa produzione degli atti necessari alla verifica della consegna
(relata di notifica, avviso di ricevimento, CAD) comporta la nullità dell'intera sequenza impositiva, con conseguente illegittimità della cartella (Cass. 2024; Cass. 2021 SS.UU.).
Nel caso di specie, l'assenza totale di documentazione da parte dell'ente impositore — il solo titolare dell'onere probatorio — e la sua mancata costituzione in giudizio rendono impossibile accertare che il contribuente abbia avuto conoscenza legale dell'atto presupposto. Va rilevato che analogo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito recente che ha precisato che l'ente impositore deve partecipare al giudizio e fornire prova delle notifiche prodromiche, pena l'accoglimento del ricorso per difetto di dimostrazione del presupposto impositivo.
In conseguenza di quanto sopra, deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, atteso che:
1. l'onere di prova incombeva sulla Regione Campania;
2. l'ente impositore, pur notificato, non si è costituito né ha prodotto documenti;
3. la giurisprudenza richiede prova piena e documentale dell'avviso di accertamento;
4. l'assenza di tale prova impedisce la verifica della legittimità della pretesa.
La cartella di pagamento deve pertanto essere annullata per difetto di valido presupposto impositivo, restando assorbite le ulteriori censure, inclusa quella relativa alla dedotta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensate per ADER visto il corretto comportamento processuale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensate per ADER.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023528289000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964210441428 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028/2025/00235282/89/000, notificata in data 18 aprile 2025, relativa alla tassa automobilistica 2019 (importo € 201,72).
La cartella è stata formata su ruolo predisposto dalla Regione Campania, quale ente impositore, ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER).
Motivi del ricorso
1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
Il contribuente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 964210441428, che l'amministrazione indica come notificato il 19.09.2022.
Sostiene quindi la nullità della cartella per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24 Cost.).
2. Decadenza dall'esercizio del potere impositivo
Poiché l'accertamento sarebbe divenuto definitivo il 18.11.2022, la cartella notificata il 18.04.2025 sarebbe stata emessa oltre il termine biennale previsto dall'art. 25, co. 1, lett. c), DPR 602/1973.
Il ricorrente sostiene quindi la decadenza dell'ente impositore maturata il 31.12.2024.
Si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva
L'ente afferma di essere mero esecutore della riscossione e non responsabile della formazione degli atti impositivi né della loro notifica.
Richiama giurisprudenza secondo cui la legittimazione a contraddire, in caso di doglianze sul rapporto tributario o sugli atti presupposti, spetta esclusivamente all'ente impositore
2. Estraneità alle contestazioni sulla notifica dell'accertamento
AER ribadisce di non avere alcun potere di verifica sulla regolarità degli atti prodromici, richiamando Cass.
n. 1985/2014: l'agente non è tenuto a verificare né l'esistenza del credito né l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
AER chiede che venga dichiarato: il difetto di legittimazione passiva;
la legittimità della cartella;
in subordine, la sua estraneità a eventuali vizi dell'ente impositore,con condanna del ricorrente alle spese.
La Regione Campania, benché regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 964210441428, sul quale si fonda la cartella impugnata.
Come noto, la prova della rituale notifica dell'atto impositivo grava esclusivamente sull'ente impositore, unico soggetto titolato a formare e notificare l'atto prodromico. L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, come ribadito nelle proprie controdeduzioni, è mero esecutore del ruolo e non è in possesso né è responsabile della documentazione relativa alla fase impositiva.
La questione della mancata prova della notifica è da sempre centrale nella giurisprudenza tributaria.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica dell'avviso di accertamento è presupposto essenziale per la successiva riscossione e che la prova dell'avvenuta notifica deve essere integrale e documentale, non potendo basarsi su presunzioni.
Come chiarito nelle Sezioni Unite 10012/2021, richiamate dall'ordinanza n. 6352/2024, la prova del perfezionamento della notifica postale può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), essendo insufficiente la sola indicazione dei riferimenti della spedizione.
Nel caso di specie, la Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso a mezzo PEC in data 14.06.2025, non si è costituita e non ha depositato alcuna documentazione utile a comprovare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
La mancata costituzione dell'ente impositore impedisce quindi alla Corte di verificare la regolarità del procedimento notificatorio, precludendo ogni controllo sulla sussistenza della prova documentale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione ai più recenti orientamenti che distinguono tra vizi sanabili e insuperabili del procedimento notificatorio.
Sul punto, la Cassazione ha inoltre precisato che, quando la questione attiene alla prova della notifica dell'avviso di accertamento, si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 2025, in tema di onere della prova della notifica dell'accertamento presupposto).
Ancor più rilevante, ai fini del presente giudizio, è il costante indirizzo secondo cui, in caso di contestazione della notifica dell'atto presupposto, l'amministrazione deve produrre l'intera sequenza notificatoria, non essendo sufficiente allegare meri riferimenti o atti interni.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'omessa produzione degli atti necessari alla verifica della consegna
(relata di notifica, avviso di ricevimento, CAD) comporta la nullità dell'intera sequenza impositiva, con conseguente illegittimità della cartella (Cass. 2024; Cass. 2021 SS.UU.).
Nel caso di specie, l'assenza totale di documentazione da parte dell'ente impositore — il solo titolare dell'onere probatorio — e la sua mancata costituzione in giudizio rendono impossibile accertare che il contribuente abbia avuto conoscenza legale dell'atto presupposto. Va rilevato che analogo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito recente che ha precisato che l'ente impositore deve partecipare al giudizio e fornire prova delle notifiche prodromiche, pena l'accoglimento del ricorso per difetto di dimostrazione del presupposto impositivo.
In conseguenza di quanto sopra, deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, atteso che:
1. l'onere di prova incombeva sulla Regione Campania;
2. l'ente impositore, pur notificato, non si è costituito né ha prodotto documenti;
3. la giurisprudenza richiede prova piena e documentale dell'avviso di accertamento;
4. l'assenza di tale prova impedisce la verifica della legittimità della pretesa.
La cartella di pagamento deve pertanto essere annullata per difetto di valido presupposto impositivo, restando assorbite le ulteriori censure, inclusa quella relativa alla dedotta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensate per ADER visto il corretto comportamento processuale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensate per ADER.