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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2630 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Via dei Cappuccini n 11 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO FALLARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA IANNACCONE 12/14 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver riportato, a CP_1 seguito dello svolgimento di attività lavorativa come muratore una malattia professionale;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari non riconoscevano la CP_1 prestazione richiesta. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili pari o superiori al 7% con condanna dell' al pagamento della relativa indennità oltre interessi, CP_1 rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia lamentata (“ Spondiloartrosi del rachide lombosacrale con protrusioni discali multiple”) non è in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta. Il CTU ha chiarito che la patologia del rachide accertata si colloca nell'insieme delle patologie ad eziologia multifattoriale e per le quali i fattori eredo-costituzionali giocano un ruolo preponderante. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va rigettato. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del reddito dichiarato dalla parte, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente
2 pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2630 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Via dei Cappuccini n 11 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO FALLARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA IANNACCONE 12/14 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver riportato, a CP_1 seguito dello svolgimento di attività lavorativa come muratore una malattia professionale;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari non riconoscevano la CP_1 prestazione richiesta. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili pari o superiori al 7% con condanna dell' al pagamento della relativa indennità oltre interessi, CP_1 rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia lamentata (“ Spondiloartrosi del rachide lombosacrale con protrusioni discali multiple”) non è in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta. Il CTU ha chiarito che la patologia del rachide accertata si colloca nell'insieme delle patologie ad eziologia multifattoriale e per le quali i fattori eredo-costituzionali giocano un ruolo preponderante. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va rigettato. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del reddito dichiarato dalla parte, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente
2 pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 26.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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