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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1999 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1999/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA RIVIERA Controparte_1 P.IVA_1
DI CHIAIA, 267 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE LIMA SOUZA
GIANLUCA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: CP_2
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo N. Parte_1
366/2019, emesso dal Tribunale di Patti in data 16.07.2019, nel procedimento iscritto al n. 994/2019 R.G., con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di €. 52.534,88 oltre interessi legali Controparte_1
e spese di procedura.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla per mancanza di prova delle cessioni del credito;
Controparte_1 ancora, ha contestato la violazione delle norme sulla trasparenza delle
1 operazioni bancarie e finanziarie;
ha eccepito la illegittimità della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto e la illegittimità del cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'usurarietà dei tassi applicati e la nullità dell'intero contratto per mancanza di causa.
Ciò posto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la contestando i motivi di opposizione e Controparte_1 chiedendo il rigetto della stessa con conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 cpc, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata assunta in decisione all'udienza del 25.9.2024 con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
L'opposizione è fondata, per quanto di seguito evidenziato.
Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio
– in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
2 L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez.
III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"
(Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass.
13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
3 Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da un contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con CP_3
[...]
L'opposta poi allega che in data 6 dicembre 2012 ha Controparte_3 ceduto un portafoglio di crediti “in sofferenza” a che Controparte_4 tale cessione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte seconda, n. 145 del 13.12.2012 (All. n. 5 alla comparsa di costituzione); che , a sua volta, in data 2 luglio 2014 ha Controparte_4 ceduto detti crediti a che tale cessione è stata Controparte_5 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 81 del 10.07.2014 (All. n. 6 comparsa di costituzione ), che in data 3 luglio 2018, ha costituito la società Controparte_5 CP_6
conferendole il ramo di azienda relativo ad attività di acquisto e
[...] di gestione di portafogli “in sofferenza” (All. n. 7 alla comparsa); che in data 20 dicembre 2018, poi, ha ceduto sua volta alla il CP_6 CP_1 credito per cui oggi è causa come da contratto allegato (All. n. 8 comparsa di costituzione); che il credito vantato verso l'opponente risulta chiaramente riportato nell'elenco dei debitori ceduti, allegato al contratto.
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria.
Manca, invero, il contratto di cessione del credito da a CP_3
avendo l'opposta prodotto soltanto il contratto di Controparte_4 cessione dei crediti da a il che di per sé non è CP_6 Controparte_1 idoneo a fornire la prova delle precedenti cessioni.
Peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non fornisce indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).
4 In altri termini non ha documentato che fra i crediti oggetto delle CP_1 cessioni vi sia anche il credito nei confronti dell'opponente.
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata allo dell'avvenuta cessione (valevole ai soli fini della efficacia della Parte_1 cessione nei confronti del debitore) stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva di è elemento idoneo a fornire la prova della titolarità del Controparte_1 credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 366/2019; condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di €
7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Miracola ex art. 93 cpc.
Patti, 27/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1999/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA RIVIERA Controparte_1 P.IVA_1
DI CHIAIA, 267 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE LIMA SOUZA
GIANLUCA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: CP_2
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo N. Parte_1
366/2019, emesso dal Tribunale di Patti in data 16.07.2019, nel procedimento iscritto al n. 994/2019 R.G., con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di €. 52.534,88 oltre interessi legali Controparte_1
e spese di procedura.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla per mancanza di prova delle cessioni del credito;
Controparte_1 ancora, ha contestato la violazione delle norme sulla trasparenza delle
1 operazioni bancarie e finanziarie;
ha eccepito la illegittimità della capitalizzazione degli interessi sul capitale scaduto e la illegittimità del cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'usurarietà dei tassi applicati e la nullità dell'intero contratto per mancanza di causa.
Ciò posto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la contestando i motivi di opposizione e Controparte_1 chiedendo il rigetto della stessa con conferma del decreto ingiuntivo.
Negata la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 cpc, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata assunta in decisione all'udienza del 25.9.2024 con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
L'opposizione è fondata, per quanto di seguito evidenziato.
Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio
– in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
2 L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez.
III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"
(Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass.
13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
3 Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da un contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con CP_3
[...]
L'opposta poi allega che in data 6 dicembre 2012 ha Controparte_3 ceduto un portafoglio di crediti “in sofferenza” a che Controparte_4 tale cessione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte seconda, n. 145 del 13.12.2012 (All. n. 5 alla comparsa di costituzione); che , a sua volta, in data 2 luglio 2014 ha Controparte_4 ceduto detti crediti a che tale cessione è stata Controparte_5 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 81 del 10.07.2014 (All. n. 6 comparsa di costituzione ), che in data 3 luglio 2018, ha costituito la società Controparte_5 CP_6
conferendole il ramo di azienda relativo ad attività di acquisto e
[...] di gestione di portafogli “in sofferenza” (All. n. 7 alla comparsa); che in data 20 dicembre 2018, poi, ha ceduto sua volta alla il CP_6 CP_1 credito per cui oggi è causa come da contratto allegato (All. n. 8 comparsa di costituzione); che il credito vantato verso l'opponente risulta chiaramente riportato nell'elenco dei debitori ceduti, allegato al contratto.
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria.
Manca, invero, il contratto di cessione del credito da a CP_3
avendo l'opposta prodotto soltanto il contratto di Controparte_4 cessione dei crediti da a il che di per sé non è CP_6 Controparte_1 idoneo a fornire la prova delle precedenti cessioni.
Peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non fornisce indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).
4 In altri termini non ha documentato che fra i crediti oggetto delle CP_1 cessioni vi sia anche il credito nei confronti dell'opponente.
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata allo dell'avvenuta cessione (valevole ai soli fini della efficacia della Parte_1 cessione nei confronti del debitore) stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva di è elemento idoneo a fornire la prova della titolarità del Controparte_1 credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 366/2019; condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di €
7.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Miracola ex art. 93 cpc.
Patti, 27/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5