TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2018, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali” e promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Mazzia, in virtù di C.F._2 mandato in atti ATTORI contro
(C.F./P.I. , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Francesco Massaro, in virtù di mandato in atti CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la società deducendo:
[...] Controparte_1
-di essere proprietari di un appartamento identificato al catasto foglio 42 p.lle 1178 sub/3/28/36, facente parte del complesso condominiale -sito in Villapiana alla località Pezzo di Marzullo- denominato OLs Village;
- che il suddetto appartamento veniva venduto agli attori dalla ditta costruttrice del complesso condominiale, Controparte_1
- che la scelta dell'immobile adibito a casa-vacanze era avvenuta in maniera non casuale: gli attori, infatti, avevano acquistato volutamente l'appartamento confinante con la corte comune e con i locali deposito, al fine di godere di maggiore tranquillità e riposo;
- che negli ultimi anni tale scelta si era trasformata in motivo di forte stress per i coniugi in quanto il costruttore del complesso condominiale, senza alcuna autorizzazione condominiale, né dei confinanti ed in danno ai ricorrenti, ha alterato lo stato dei luoghi adibendo “a civile abitazione” i locali deposito, in spregio alla normativa urbanistica vigente, DPR 380/01 e s.m.i.;
- che, in particolare, i locali tecnici erano stati dotati di impianti tecnologici di areazione forzata e scarichi fognari, posizionati sui muri perimetrali dietro le stanze da letto degli attori, oltre che di cucina, bagno e camera da letto;
- che dall'estate dell'anno 2014, il residence era stato trasformato in una struttura alberghiera a seguito della costituzione della società “OLs Vacanze di Lupoli Maria”, quest'ultima madre di
[...]
legale rappresentante della e moglie di procuratore Per_1 Controparte_1 Persona_2 della nonché costruttore del menzionato residence OLs Village;
Controparte_1
- che gli appartamenti ricavati dai locali tecnici venivano concessi in locazione a giorni e/o a settimane creando notevoli disagi agli odierni attori a causa dei rumori, del chiacchiericcio, dei continui scarichi degli sciacquoni, soprattutto in occasione degli arrivi e delle partenze;
pagina 1 di 7 - che tale situazione aveva creato non pochi problemi psico-fisici;
- che, peraltro, la presenza di gente estranea al condominio aveva impedito il libero accesso degli istanti ai propri appartamenti, costretti a fare “la gincana” tra gli ospiti seduti con sedie e/o sdraio lungo gli spazi comuni adiacenti gli appartamenti di loro proprietà;
- che tale “accampamento” ha reso difficoltoso non solo l'accesso, ma anche il riposo durante le ore pomeridiane e notturne in cui gli inquilini si intrattenevano in animate conversazioni, schiamazzi e comportamenti non tollerabili;
-che la trasformazione in Casa Vacanze ha causato un cambiamento totale dell'ambiente che prima era un luogo tranquillo, fornito di ampi e arieggiati spazi condominiali, e sicuro data la regolamentazione degli accessi controllati;
- che la realizzazione di tali unità abitative abusive al posto dei locali tecnici ha causato un deprezzamento notevole dell'immobile, per le immissioni rumorose e la riduzione degli spazi comuni occupati dagli inquilini della che “bivaccavano” nelle parti comuni;
CP_1
- che la non ha ancora ceduto a titolo gratuito le aree condominiali ai condomini del OLs CP_1
Village, nonostante il formale impegno preso con la transazione firmata e sottoscritta con gli istanti nell'ottobre dell'anno 2011, in seguito alla quale gli acquirenti avevano dovuto versare a titolo di corrispettivo la somma di € 1.200 per unità immobiliare;
- che, pertanto, gli attori non possono godere pienamente di dette aree, tra cui uno dei cancelli di accesso al residence;
- che la ha recentemente aperto un cancello che dalla sua proprietà privata si Controparte_1 immette nella strada interna condominiale, senza alcuna autorizzazione amministrativa e condominiale;
- che il comportamento tenuto dalla e dagli occupanti ha causato agli attori uno Controparte_1 stress psicologico elevato. Tanto premesso, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che gli appartamenti degli attori hanno subito un deprezzamento con ogni conseguenza di legge;
-condannare la al pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 od a quella minore o Controparte_1 maggiore somma individuata da apposita CTU tecnica che l'On.le giudicante vorrà stabilire, a titolo di risarcimento danni per il deprezzamento subito dagli immobili e per i danni materiali e morali subiti dagli attori a causa del comportamento posto in essere dalla società convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.” Con comparsa di costituzione depositata in data 23.01.2019, si è costituita la Controparte_1 deducendo:
-la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo lo stesso una mera elencazione di presunte irregolarità compiute dalla
[...]
senza esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
Controparte_1
- il difetto di legittimazione della convenuta e la infondatezza della domanda nel merito;
-che la riferita trasformazione abusiva di alcuni locali in civile abitazione è avvenuta regolarmente, con tutte le autorizzazioni da parte del Comune di Villapiana;
- che, già con l'atto di compravendita dell'anno 2007, all'art. 2, l'impresa venditrice si era riservata il diritto di apportare modifiche ai locali tecnici e di chiedere all'amministrazione competente il cambio di destinazione d'uso degli immobili di sua proprietà all'interno del Condominio OLs Village, senza necessità di preventiva autorizzazione dei confinanti o del condominio;
- che detta clausola contrattuale è stata accettata e firmata dagli odierni attori;
- che la locazione dei predetti locali da parte della “OLs Vacanze di Lupoli Maria”, la quale creerebbe disagio agli attori, oltre ad essere del tutto lecita, in ogni caso deve essere lamentata nei confronti della suddetta società e non dell'odierna convenuta, estranea ai fatti;
pagina 2 di 7 - che, in ogni caso, avendo ogni condomino la possibilità di affittare a terzi la propria unità abitativa, non è possibile comprendere se gli schiamazzi o l'intralcio al passaggio nei viali condominiali, fosse causato da un ospite della OLs Vacanze o di altri condomini;
- che la inadempienza relativa alla cessione a titolo gratuito di aree condominiali deve essere avanzata dal Condominio, e non dagli attori privi di legittimazione attiva;
- che, peraltro, la circostanza secondo cui gli attori hanno versato la somma di € 1.200,00 per ottenere la cessione al condominio di alcune aree da destinare ad uso comune, oltre a non essere provata, non risulta veritiera essendo la stessa somma imputabile a spese accessorie di allacci di utenze ecc. che ciascun acquirente deve versare in fase d'acquisto dell'immobile all'impresa CP_1
- che, in ogni caso, l'impresa ha ceduto alcune aree da destinare ad uso condominiale, come da CP_1 scrittura privata del 13.11.2011 in cui, precisamente all'art. 27, i condomini davano atto di godere dell'utilizzo a titolo gratuito di aree come gabbiotto custode, locali tecnici, parco giochi che sarebbero state cedute formalmente a mezzo di atto notarile a data da programmarsi, ovvero in seguito al completamento urbanistico di aree limitrofe al complesso condominiale, di proprietà della stessa convenuta;
- che la contestata apertura del cancello non può avere nessun collegamento causa-effetto con la domanda avanzata dagli attori concernente il risarcimento danni per un presunto ed indimostrato deprezzamento del loro immobile;
- che, in ogni caso, l'apertura del cancello non è avvenuta su una strada condominiale, ma su una strada privata della per acquisto fatto dal Comune di Villapiana con atto pubblico Controparte_1 dell'8.05.2009;
- che gli attori, già dal 2009-2010 e quindi ben prima dei fatti lamentati, hanno deciso di vendere l'immobile, apponendo un cartello con scritta “vendesi”;
- che gli attori si rendono autori di comportamenti illegittimi, quali l'aver realizzato una tettoia in legno priva di autorizzazioni, amministrative e condominiali, ovvero provvedendo ad appendere sacchetti dell'immondizia colmi agli alberi, ovvero ancora occupando aree comuni. Ciò posto, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 preliminare: accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c., per assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3, c.p.c.) e per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 163, n. 4, c.p.c.). In via ancora preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla domanda proposta dagli attori. In via principale e nel merito: rigettare la domanda formulata dai coniugi in quanto infondata in fatto e diritto, Parte_3 oltre che inammissibile e comunque non provata. Condannare: gli attori al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario”. Alla prima udienza del 23.01.2019, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'esito dell'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito. 2.1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta in Controparte_1 merito alla violazione dell'art. 164 c.p.c. deve ritenersi infondata. E, infatti, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa, mentre nella specie risultano individuabili sia il petitum che la causa petendi; d'altronde, la stessa parte convenuta ha formulato ampie difese in ordine al rigetto della domanda.
pagina 3 di 7 2.2. Allo stesso modo risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta. In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. La legittimazione ad agire e contraddire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere, dunque, verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (da ultimo, si veda Cass., Sez. II, sent. n. 15500/2022). Da quanto sopra deriva che l'eccezione formulata dal convenuto di carenza di legittimazione passiva, invero, va intesa quale di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, attenendo al merito della controversia.
3. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Nel merito. 4.1 Le parti attrici hanno agito in giudizio chiedendo a il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito del deprezzamento dell'immobile acquistato nel complesso residenziale OLs Village. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. 4.2. Le parti attrici assumono che il cambio di destinazione di uso di alcuni locali deposito, facenti parte dello stabile ove è collocato l'appartamento dei coniugi , al pari di altre condotte, Parte_3 avrebbe provocato il deprezzamento dell'immobile di cui viene chiesto il ristoro. Giova sin d'ora che entrambe le parti hanno prodotto l'atto di acquisto dell'immobile intercorso tra i coniugi e la società Parte_3 Controparte_1
pagina 4 di 7 Nell'atto pubblico di compravendita del 31.07.2007, invero, all'articolo 2 è espressamente previsto che la si riservava di “apportare modificazioni con facoltà di allacciamento agli Controparte_1 impianti comuni del fabbricato, nonché cambi di destinazione ad ogni unità immobiliare dello stabile, rimasta di sua proprietà, senza chiedere alcuna autorizzazione ai condomini, né corrispondere ai medesimi indennizzi di sorta, con facoltà di trasferire ad altri tale suo diritto”. Gli attori, dunque, non solo erano consapevoli del possibile cambio di destinazione ma hanno espressamente accettato anche che lo stesso avvenisse senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione. Del tutto priva di riscontro è, dunque, l'ipotizzata assenza di autorizzazione da parte dei “confinati”, ossia gli odierni attori, avendo gli stessi già fornito la propria autorizzazione. Quanto all'essenza di “autorizzazioni condominiali”, pur dovendosi evidenziare la natura molta lata del collegamento esistente tra tale circostanza ed il danno da deprezzamento invocato, gli attori non hanno prodotto né dedotto l'esistenza di alcun vincolo sulle proprietà esclusive della che Controparte_1 ne impediscano una certa destinazione o la facoltà di modifiche, né se ne evidenzia l'esistenza in un eventuale regolamento condominiale, nella specie non prodotto. È noto invece che l'art. 1122 c.c. vieta le opere, anche su parti di proprietà esclusiva, nel caso in cui queste rechino un pregiudizio alle parti comuni o un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza, o al decoro architettonico dell'edificio. Per l'effetto, in assenza di tali pregiudizi, il divieto di adibire una proprietà esclusiva ad una certa destinazione d'uso dev'essere ricavabile da specifica clausola del regolamento condominiale (cfr. Cass.; n. 22428/2011; Cass. n. 5612/2001), dovendosi bilanciare il disposto dell'art. 1122 c.c. con le facoltà del proprietario. La compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, infatti, deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro in tal senso, non suscettibili di dar luogo a incertezze, nè ad interpretazioni estensive (cfr. Cass. n. 21307/2016; Cass. n. 9564/97, Cass. n. 1560/95; Cass. n. 11126/94; Cass. n. 23/04 e Cass., n. 10523/03). Per l'effetto, in assenza di prova di tale vincolo, ed in mancanza di un pregiudizio alle parti comuni o un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza, o al decoro architettonico dell'edificio – neppure dedotti – è del tutto irrilevante nel caso di specie la paventata mancanza di assenso condominiale. Neppure trova riscontro la paventata assenza di autorizzazioni amministrative del cambio di destinazione d'uso, atteso che l'attività è oggetto del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Villapiana in data 8.03.2013 su richiesta della Controparte_1 4.3. Al tema del cambio di destinazione d'uso, poi, gli attori ricollegano la responsabilità della società anche per l'uso concreto del bene. Controparte_1 A ben vedere, tuttavia, il potenziale danno recato dall'uso concreto del bene viene riferito all'attività di un soggetto terzo al giudizio, società “OLs Vacanze di Lupoli Maria”, della cui esistenza non v'è prova in atti, né è stata chiarita la natura giuridica dell'ente. È a tale soggetto, dunque, che andrebbe rivolta la domanda di risarcimento. A tutto voler concedere, non vi è alcuna prova del danno da deprezzamento e del nesso causale tra il presunto danno e l'utilizzazione di tali locali - prima aditi a deposito o locali tecnici - ad albergo. Ed infatti, l'unico teste di parte attrice escusso, , confermava la circostanza di cui al Testimone_1 cap. 4 della memoria secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c. di parte attrice, concernente l'avvenuta trasformazione di locali tecnici sussistenti al piano terra e al primo piano in appartamenti, puntualizzando (con riferimento al cap. 5) che l'impiantistica per la realizzazione di questi appartamenti era già presente sottotraccia, come dallo stesso constatato. Il teste, inoltre, pur affermando che dall'anno 2014 gli appartamenti di proprietà della
[...] venivano locati a terzi durante il periodo estivo e che gli ospiti degli appartamenti Controparte_1 facevano uso degli spazi comuni, tuttavia, dichiarava di non aver mai visto “sedie o sdraio nella zona antistante i cancelli di ingresso dell'abitazione degli attori”, sconfessando l'assunto attoreo anche in merito alla suddetta circostanza, che avrebbe dovuto avvalorare le lamentele espresse dagli stessi circa i comportamenti tenuti dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della società convenuta. pagina 5 di 7 Anche dalle testimonianze rese dagli altri testi non si ricavano elementi utili a ritenere fondate le doglianze attoree. La domanda, invero, già a livello di allegazione, risulta carente quanto all'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza del danno lamentato ed il collegamento eziologico dello stesso alla condotta tenuta dalla convenuta. Ed infatti, laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati, tale è la domanda di risarcimento, l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Nella specie, la domanda, già generica a livello asserivo, è anche sfornita di adeguato supporto probatorio in quanto gli attori fanno riferimento a indeterminati episodi di disturbo (“Vero che sin dalle prime ore del mattino il rumore, il chiacchiericcio, i continui scarichi degli sciacquoni, i preparativi di coloro che partono si sentono e creano disagio ai ricorrenti, disturbo continuato anche nelle prime ore pomeridiane da quelli che arrivano”), rispetto ai quali assumono un deprezzamento del valore del loro bene, senza che risulti neppure provato tale danno. È bene chiarire, infatti, che gli attori assumono che il complesso delle attività indicate in citazione avrebbero provocato la perdita di valore di un bene proprio. A tale allegazione, dunque, è del tutto estraneo il concetto di immissioni intollerabili (pure evocate nella comparsa conclusionale attorea), atteso che gli attori, oltre a non chiedere la cessazione di immissioni, non ne lamentano neppure i danni, dirigendo l'oggetto della domanda al ristoro del valore immobiliare perduto. Anche tale perdita di valore, tuttavia, non è fondata su alcuna prova, né non risulta allegata alcuna circostanza tale da esplicitarne l'esistenza e consistenza. Ad esempio, non vi è prova in atti circa l'esistenza di specifiche occasioni di vendita perse a seguito del cambio di destinazione dei locali, anzi, risulta incontroverso tra le parti che i coniugi attori non hanno trovato un compratore pur avendo posto in vendita l'immobile almeno quattro anni prima del cambio di destinazione. Neppure vi è alcuna deduzione circa una bassa e anomala quotazione di mercato del bene rispetto ad immobili similari posti nelle medesime zone. 4.4. Quanto agli ulteriori “comportamenti”, dedotti dagli attori a fondamento della domanda di risarcimento del danno da deprezzamento, non vi è prova del nesso causale tra l'asserito danno e le presunte condotte della convenuta. Quanto alla mancata cessione “a titolo gratuito” da parte della convenuta di alcune “aree condominiali” dietro il pagamento di un corrispettivo di € 1.200,00, trattasi di circostanza che non ha alcun collegamento con una potenziale diminuzione di valore del bene di proprietà attorea. Anche a voler diversamente argomentare, non solo non vi è prova dell'avvenuto esborso della somma indicata dagli attori per la cessione di tali aree, ma dalla documentazione versata in atti si evince che la transazione, sottoscritta in data 13.11.2011, proprio al fine di dirimere le controversie sorte tra alcuni condomini del OLs Village e la società non prevede alcuna cessione di parti Controparte_1 comuni, ma solo di alcune aree di proprietà della convenuta ad uso condominiale, stabilendo che la predetta pattuizione dovesse intendersi come “atto preliminare di acquisto”. La domanda, dunque, in parte qua è priva di prova. Ad abundantiam, si osserva che la pattuizione dà luogo ad un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il quale non ha alcun collegamento con l'oggetto della domanda di natura extracontrattuale promossa, né si invoca l'adempimento o la risoluzione di tale contratto nelle conclusioni rassegnate.
pagina 6 di 7 Quanto all'ulteriore doglianza degli attori, i quali contestano alla l'apertura di Controparte_1 un cancello che dalla proprietà privata della società convenuta conduce ad una strada interna condominiale, deve evidenziarsi che la suddetta circostanza, oltre ad essere dedotta in modo generico (senza indicazione del tempo in cui tale l'apertura del cancello è avvenuta e senza che nell'atto di citazione venga individuato tale cancello), è del tutto estranea alla domanda proposta, atteso che non risulta avanzata alcuna domanda a tutela dei beni comuni, ma solo relativa al bene di proprietà esclusiva degli attori.
4.5 Per tutte le superiori considerazioni, la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, da € 5.201,00 a 26.000,00, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della;
Controparte_1
- CONDANNA e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 convenuta delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massaro Giovanni Francesco per dichiarato anticipo. Così deciso in data 19.9.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7