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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/09/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2233/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigina Maria Caruso. attore-opponenteE (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Stefania De Luca. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 7.3.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
1
FATTO E DIRITTO
1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 100.000,00, oltre gli accessori Parte_2 di legge. A sostegno della richiesta esponeva che: - nei giorni 11 e 12 agosto 2015 la città di veniva interessata da un violento nubifragio;
-in tale occasione si Pt_1 verificavano esondazioni con rotture di argini dei torrenti Citrea, Acqua del Fico, Fellino e Momena con gravi danni alle strutture pubbliche e alle abitazioni private;
-si aveva l'urgenza di rimuovere i detriti accumulati, con particolare riferimento al torrente Acqua del Fico, al fine di ripristinare il normale deflusso delle acque e provvedere alla pulizia delle aree circostanti;
-pertanto si rendeva necessario il deposito temporaneo di tali detriti in area idonea individuata in quella di proprietà della contraddistinta catastalmente al foglio 19, particelle 124, 127, Controparte_1
129 ed al foglio 20 particelle 120, 6, 400, 404, 412, 10, 164, 176; -trattandosi di una situazione emergenziale di occupazione temporanea del suolo, con Ordinanza sindacale n. 69 del 13.8.2015 veniva disposta, con decorrenza immediata, la requisizione della predetta area fino a cessata emergenza;
-con Delibera della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015, pubblicata il 24.9.2015, veniva determinata, in favore della ricorrente, l'indennità di occupazione fino a cessata emergenza, stimata in € 100.000,00; -con Delibera consiliare n. 42 del 7.11.2015, pubblicata il 2.12.2015, veniva dichiarata immediatamente esecutiva la predetta deliberazione di Giunta, con cui si aveva il riconoscimento della legittimità del debito in favore della ricorrente e di tutte le altre ditte intervenute a seguito del predetto evento calamitoso;
-nonostante i ripetuti solleciti volti ad ottenere il pagamento del predetto indennizzo il non aveva corrisposto nulla Parte_2 di quanto dovuto.
1.1. Il Tribunale di Castrovillari in accoglimento della domanda monitoria emetteva in data 9.7.2021 il decreto ingiuntivo n. 402/2021.
2. Il ha proposto opposizione al suddetto decreto Parte_2 esponendo che: -l'importo di € 100.000,00 era stato previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015 per l'attivazione del sito della
[...] in modo meramente presuntivo e a copertura non solo delle spese di CP_1 occupazione ma anche di quelle di trasporto ed abbanco dei detriti, di utilizzo dell'area e di ogni altro onere connesso;
-per la sola occupazione del terreno di proprietà della società opposta il competente Ufficio Esproprio del Comune di quantificava in € 5.007,00 l'indennizzo dovuto per l'anno 2015 e in € Pt_1
490,03 quello dovuto per gli anni successivi, considerato che con l'Ordinanza
2 sindacale n. 45 dell'11.10.2016, a modifica della precedente Ordinanza n. 69/2015, veniva ridimensionata l'area di occupazione temporanea a soli 11.095,00 m2 (foglio di mappa 20, particelle 6 e 400); -la predetta Delibera della Giunta Comunale non reca un impegno di spesa e pertanto è priva di qualsiasi valore in ossequio alle norme del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in poi;
-la somma di € 100.000,00 per CP_2
l'occupazione temporanea di un terreno appare spropositata oltre che completamente disancorata da qualsiasi dato concreto come il valore del terreno, il tempo dell'occupazione e i metri occupati. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto:
1. NEL MERITO: a) revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 402/2021 della somma di €100.000,00# oltre interessi legali, spese, diritti ed onorari, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
b) dichiarare che nulla è dovuto alla società per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1
c) condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del procuratore costituito.
2. IN VIA GRADATA E SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui fossero disattese le difese di parte opponente, si chiede revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 402/2021 rideterminando l'importo preteso dalla per gli argomenti esposti in CP_1 atti.”.
3. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare ha dedotto che: -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015, pubblicata in data 24.9.2015, veniva dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL e che con la stessa veniva determinata in favore della ingiungente un'indennità di occupazione temporanea, fino a cessata emergenza, stimata in € 100.000,00 e che detta delibera veniva dichiarata immediatamente esecutiva anche con la successiva Delibera consiliare n. 42 del 7.11.2015; -ai sensi dell'art. 835 c.c. sussiste l'obbligo per il di Pt_2 corrispondere una indennità per l'occupazione temporanea del fondo a partire dal verificarsi della privazione del possesso, comprensiva degli eventuali ulteriori decrementi di valore subiti dal residuo della proprietà.
*****************************
4. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Tanto premesso, occorre osservare che nel caso in disamina, pur essendo incontestata l'avvenuta occupazione temporanea del terreno di proprietà dell'opposta da parte dell'allora , va comunque rilevato come Parte_1 nessuno tra i documenti prodotti dalla sia idoneo a fondare la Controparte_1 pretesa nei termini in cui è stata azionata, anche sul fronte del quantum, in sede monitoria. In particolare, va anzitutto tenuto conto del principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. II, 08/02/2023, n.3827) in base al quale la delibera di un carente di attestazione di regolare copertura Pt_2 finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla L. n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, riprodotto nel D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica amministrazione. In base all'art. 191 comma 1 del TUEL, “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Il richiamato comma 5 dell'art. 153 prevede che “Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.”. Ebbene, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015 è sprovvista sia del visto di regolarità contabile che dell'attestazione della copertura di spesa. Discorso analogo può essere fatto per quanto concerne la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 7.11.2015, posto che la determina dirigenziale prodotta dall'opposta (doc. n. 6) attesta che il responsabile della relativa area aveva espresso unicamente parere di regolarità contabile ma al contempo non aveva rilasciato l'attestazione di copertura finanziaria non essendovi la determinazione dell'esatto importo degli stanziamenti di fonte ministeriale che il Commissario
4 Delegato della Protezione Civile avrebbe riconosciuto e assegnato al Parte_1
.
[...]
A nulla rileva il fatto che attraverso la delibera del Consiglio Comunale da ultimo menzionata fosse stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio ex artt. 194 e 191 comma 3 TUEL, comprensivi dell'attivazione della discarica sul terreno di proprietà della posto che, a rigor di logica, anche il debito fuori Controparte_1 bilancio necessita di una copertura di spesa. Come già anticipato, il Dirigente competente non aveva rilasciato l'attestazione di copertura finanziaria in quanto evidentemente in quel momento non vi era certezza per la copertura della spesa, visto che non si aveva contezza di quale importo del totale stanziato dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza causata dal nubifragio sarebbe confluito nelle casse del . Parte_1
Né la parte opposta è stata in grado di produrre una determina eventualmente intervenuta in epoca successiva contenente stavolta l'attestazione di copertura della spesa. Alla luce dei principi sopra riportati, mancando dell'attestazione di regolare copertura finanziaria, le delibere comunali prodotte dalla parte opposta non possono essere ritenute alla stregua di titoli validi a giustificare il preteso pagamento. Fermo restando quanto sopra esposto, deve altresì convenirsi con la difesa del sull'assunto per cui la somma di € 100.000,00 riportata nelle sopra Pt_2 richiamate delibere non possa considerarsi vincolante per l'Ente trattandosi di un importo non certo e definito bensì commisurato in via presuntiva. Ciò è dimostrato innanzitutto dal fatto che, stando a quanto testualmente riportato nella tabella riassuntiva degli interventi da realizzare per l'eliminazione dello stato di pericolo contenuta nelle determinazioni in disamina, la “stima” del suddetto importo deve intendersi riferita non alla sola indennità di occupazione, ma anche a tutti i lavori necessari per l' ”attivazione discarica loc. , tra cui lo Parte_3
“smaltimento” dei rifiuti. In nessuno dei documenti prodotti dall'opposta viene operato un richiamo specifico alla sola indennità di occupazione, perciò è arbitrario affermare che questa sia stata predeterminata in € 100.000,00, somma che logicamente, pur includendo la presumibile spesa per l'utilizzo dell'area, rappresenta il costo complessivo e approssimativo dell'apertura e della gestione della discarica presso cui smaltire i detriti lasciati dal torrente Acqua del Fico. D'altronde sarebbe stato impossibile per l'Ente, una volta sopraggiunta l'emergenza, quantificare preventivamente e senza alcun margine di scostamento per quanto tempo il terreno sarebbe stato occupato e quale specifica porzione di esso sarebbe stata utilizzata per allocare i detriti e quindi concretamente sottratta alla disponibilità dei proprietari.
5 Non a caso vi è in atti l'Ordinanza n. 45 dell'11.10.2016 con la quale il Sindaco del Comune di , a distanza di circa un anno dall'evento catastrofico, è Pt_1 intervenuto a parziale modifica dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 69/2015 dando atto che l'occupazione dell'area in questione era stata limitata a soli 11.095,00 m2 (doc. n. 8 fascicolo parte opponente). Nei confronti di tale provvedimento l'opposta non ha mosso contestazioni pertinenti né ha dato prova di averlo impugnato dinanzi al giudice amministrativo. A ulteriore riprova che l'importo di € 100.000,00 preteso dall'opposta non corrisponda alla somma liquidata in via definitiva quale indennizzo per l'occupazione sono state prodotte le dichiarazioni del Sindaco del Comune di rilasciate in ossequio all'Ocdpc n. 285 del 16 settembre 2015 nelle quali Pt_1 viene operata una stima separata dei costi dei lavori per l'attivazione della discarica in località distinguendo l'intervento di movimentazione del materiale Parte_3 da quello per l'affitto dell'area e la bonifica (docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte opponente). In detto contesto la non ha offerto ulteriori elementi utili a Controparte_1 dimostrare l'effettiva corrispondenza tra l'indennità di occupazione pretesa e la somma di € 100.000,00 richiesta in sede monitoria;
né, in generale, ha svolto allegazioni idonee a dar conto del reale valore del bene, della sua collocazione urbanistica, dell'originaria destinazione dell'area. Per tutti questi motivi la domanda formulata in sede monitoria merita di essere rigettata in quanto infondata. Di conseguenza occorre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. La particolarità del caso e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione della metà delle spese di lite. La restante metà va posta a carico della soccombente nella misura Controparte_1 che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e alla complessità dell'attività concretamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e per l'effetto Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 402/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 9.7.2021;
6 CONDANNA la al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquida in € Controparte_1
4.453,25, di cui € 203,25 per spese documentate, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 15/09/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigina Maria Caruso. attore-opponenteE (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Stefania De Luca. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato il 7.3.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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FATTO E DIRITTO
1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 100.000,00, oltre gli accessori Parte_2 di legge. A sostegno della richiesta esponeva che: - nei giorni 11 e 12 agosto 2015 la città di veniva interessata da un violento nubifragio;
-in tale occasione si Pt_1 verificavano esondazioni con rotture di argini dei torrenti Citrea, Acqua del Fico, Fellino e Momena con gravi danni alle strutture pubbliche e alle abitazioni private;
-si aveva l'urgenza di rimuovere i detriti accumulati, con particolare riferimento al torrente Acqua del Fico, al fine di ripristinare il normale deflusso delle acque e provvedere alla pulizia delle aree circostanti;
-pertanto si rendeva necessario il deposito temporaneo di tali detriti in area idonea individuata in quella di proprietà della contraddistinta catastalmente al foglio 19, particelle 124, 127, Controparte_1
129 ed al foglio 20 particelle 120, 6, 400, 404, 412, 10, 164, 176; -trattandosi di una situazione emergenziale di occupazione temporanea del suolo, con Ordinanza sindacale n. 69 del 13.8.2015 veniva disposta, con decorrenza immediata, la requisizione della predetta area fino a cessata emergenza;
-con Delibera della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015, pubblicata il 24.9.2015, veniva determinata, in favore della ricorrente, l'indennità di occupazione fino a cessata emergenza, stimata in € 100.000,00; -con Delibera consiliare n. 42 del 7.11.2015, pubblicata il 2.12.2015, veniva dichiarata immediatamente esecutiva la predetta deliberazione di Giunta, con cui si aveva il riconoscimento della legittimità del debito in favore della ricorrente e di tutte le altre ditte intervenute a seguito del predetto evento calamitoso;
-nonostante i ripetuti solleciti volti ad ottenere il pagamento del predetto indennizzo il non aveva corrisposto nulla Parte_2 di quanto dovuto.
1.1. Il Tribunale di Castrovillari in accoglimento della domanda monitoria emetteva in data 9.7.2021 il decreto ingiuntivo n. 402/2021.
2. Il ha proposto opposizione al suddetto decreto Parte_2 esponendo che: -l'importo di € 100.000,00 era stato previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015 per l'attivazione del sito della
[...] in modo meramente presuntivo e a copertura non solo delle spese di CP_1 occupazione ma anche di quelle di trasporto ed abbanco dei detriti, di utilizzo dell'area e di ogni altro onere connesso;
-per la sola occupazione del terreno di proprietà della società opposta il competente Ufficio Esproprio del Comune di quantificava in € 5.007,00 l'indennizzo dovuto per l'anno 2015 e in € Pt_1
490,03 quello dovuto per gli anni successivi, considerato che con l'Ordinanza
2 sindacale n. 45 dell'11.10.2016, a modifica della precedente Ordinanza n. 69/2015, veniva ridimensionata l'area di occupazione temporanea a soli 11.095,00 m2 (foglio di mappa 20, particelle 6 e 400); -la predetta Delibera della Giunta Comunale non reca un impegno di spesa e pertanto è priva di qualsiasi valore in ossequio alle norme del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in poi;
-la somma di € 100.000,00 per CP_2
l'occupazione temporanea di un terreno appare spropositata oltre che completamente disancorata da qualsiasi dato concreto come il valore del terreno, il tempo dell'occupazione e i metri occupati. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto:
1. NEL MERITO: a) revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 402/2021 della somma di €100.000,00# oltre interessi legali, spese, diritti ed onorari, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
b) dichiarare che nulla è dovuto alla società per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1
c) condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del procuratore costituito.
2. IN VIA GRADATA E SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui fossero disattese le difese di parte opponente, si chiede revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 402/2021 rideterminando l'importo preteso dalla per gli argomenti esposti in CP_1 atti.”.
3. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare ha dedotto che: -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015, pubblicata in data 24.9.2015, veniva dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL e che con la stessa veniva determinata in favore della ingiungente un'indennità di occupazione temporanea, fino a cessata emergenza, stimata in € 100.000,00 e che detta delibera veniva dichiarata immediatamente esecutiva anche con la successiva Delibera consiliare n. 42 del 7.11.2015; -ai sensi dell'art. 835 c.c. sussiste l'obbligo per il di Pt_2 corrispondere una indennità per l'occupazione temporanea del fondo a partire dal verificarsi della privazione del possesso, comprensiva degli eventuali ulteriori decrementi di valore subiti dal residuo della proprietà.
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4. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Tanto premesso, occorre osservare che nel caso in disamina, pur essendo incontestata l'avvenuta occupazione temporanea del terreno di proprietà dell'opposta da parte dell'allora , va comunque rilevato come Parte_1 nessuno tra i documenti prodotti dalla sia idoneo a fondare la Controparte_1 pretesa nei termini in cui è stata azionata, anche sul fronte del quantum, in sede monitoria. In particolare, va anzitutto tenuto conto del principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. II, 08/02/2023, n.3827) in base al quale la delibera di un carente di attestazione di regolare copertura Pt_2 finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla L. n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, riprodotto nel D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica amministrazione. In base all'art. 191 comma 1 del TUEL, “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Il richiamato comma 5 dell'art. 153 prevede che “Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.”. Ebbene, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 10.9.2015 è sprovvista sia del visto di regolarità contabile che dell'attestazione della copertura di spesa. Discorso analogo può essere fatto per quanto concerne la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 7.11.2015, posto che la determina dirigenziale prodotta dall'opposta (doc. n. 6) attesta che il responsabile della relativa area aveva espresso unicamente parere di regolarità contabile ma al contempo non aveva rilasciato l'attestazione di copertura finanziaria non essendovi la determinazione dell'esatto importo degli stanziamenti di fonte ministeriale che il Commissario
4 Delegato della Protezione Civile avrebbe riconosciuto e assegnato al Parte_1
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[...]
A nulla rileva il fatto che attraverso la delibera del Consiglio Comunale da ultimo menzionata fosse stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio ex artt. 194 e 191 comma 3 TUEL, comprensivi dell'attivazione della discarica sul terreno di proprietà della posto che, a rigor di logica, anche il debito fuori Controparte_1 bilancio necessita di una copertura di spesa. Come già anticipato, il Dirigente competente non aveva rilasciato l'attestazione di copertura finanziaria in quanto evidentemente in quel momento non vi era certezza per la copertura della spesa, visto che non si aveva contezza di quale importo del totale stanziato dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza causata dal nubifragio sarebbe confluito nelle casse del . Parte_1
Né la parte opposta è stata in grado di produrre una determina eventualmente intervenuta in epoca successiva contenente stavolta l'attestazione di copertura della spesa. Alla luce dei principi sopra riportati, mancando dell'attestazione di regolare copertura finanziaria, le delibere comunali prodotte dalla parte opposta non possono essere ritenute alla stregua di titoli validi a giustificare il preteso pagamento. Fermo restando quanto sopra esposto, deve altresì convenirsi con la difesa del sull'assunto per cui la somma di € 100.000,00 riportata nelle sopra Pt_2 richiamate delibere non possa considerarsi vincolante per l'Ente trattandosi di un importo non certo e definito bensì commisurato in via presuntiva. Ciò è dimostrato innanzitutto dal fatto che, stando a quanto testualmente riportato nella tabella riassuntiva degli interventi da realizzare per l'eliminazione dello stato di pericolo contenuta nelle determinazioni in disamina, la “stima” del suddetto importo deve intendersi riferita non alla sola indennità di occupazione, ma anche a tutti i lavori necessari per l' ”attivazione discarica loc. , tra cui lo Parte_3
“smaltimento” dei rifiuti. In nessuno dei documenti prodotti dall'opposta viene operato un richiamo specifico alla sola indennità di occupazione, perciò è arbitrario affermare che questa sia stata predeterminata in € 100.000,00, somma che logicamente, pur includendo la presumibile spesa per l'utilizzo dell'area, rappresenta il costo complessivo e approssimativo dell'apertura e della gestione della discarica presso cui smaltire i detriti lasciati dal torrente Acqua del Fico. D'altronde sarebbe stato impossibile per l'Ente, una volta sopraggiunta l'emergenza, quantificare preventivamente e senza alcun margine di scostamento per quanto tempo il terreno sarebbe stato occupato e quale specifica porzione di esso sarebbe stata utilizzata per allocare i detriti e quindi concretamente sottratta alla disponibilità dei proprietari.
5 Non a caso vi è in atti l'Ordinanza n. 45 dell'11.10.2016 con la quale il Sindaco del Comune di , a distanza di circa un anno dall'evento catastrofico, è Pt_1 intervenuto a parziale modifica dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 69/2015 dando atto che l'occupazione dell'area in questione era stata limitata a soli 11.095,00 m2 (doc. n. 8 fascicolo parte opponente). Nei confronti di tale provvedimento l'opposta non ha mosso contestazioni pertinenti né ha dato prova di averlo impugnato dinanzi al giudice amministrativo. A ulteriore riprova che l'importo di € 100.000,00 preteso dall'opposta non corrisponda alla somma liquidata in via definitiva quale indennizzo per l'occupazione sono state prodotte le dichiarazioni del Sindaco del Comune di rilasciate in ossequio all'Ocdpc n. 285 del 16 settembre 2015 nelle quali Pt_1 viene operata una stima separata dei costi dei lavori per l'attivazione della discarica in località distinguendo l'intervento di movimentazione del materiale Parte_3 da quello per l'affitto dell'area e la bonifica (docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte opponente). In detto contesto la non ha offerto ulteriori elementi utili a Controparte_1 dimostrare l'effettiva corrispondenza tra l'indennità di occupazione pretesa e la somma di € 100.000,00 richiesta in sede monitoria;
né, in generale, ha svolto allegazioni idonee a dar conto del reale valore del bene, della sua collocazione urbanistica, dell'originaria destinazione dell'area. Per tutti questi motivi la domanda formulata in sede monitoria merita di essere rigettata in quanto infondata. Di conseguenza occorre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. La particolarità del caso e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione della metà delle spese di lite. La restante metà va posta a carico della soccombente nella misura Controparte_1 che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e alla complessità dell'attività concretamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e per l'effetto Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 402/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 9.7.2021;
6 CONDANNA la al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquida in € Controparte_1
4.453,25, di cui € 203,25 per spese documentate, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 15/09/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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