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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2884/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2884/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Gianluigi Ciresa ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Pozza di Fassa (TN) in data 20 gennaio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 1990, e che dalla loro unione sono
1 nati i figli (il 16 maggio 1990) e (il 7 luglio 1992), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 759/2023 di data 15 settembre 2023, pubblicata il 20 settembre 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 14 luglio 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. è imprenditore nonché presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'impresa Mobilificio RI IG s.r.l. di cui è socio al 50%, con reddito annuo di € 85.779,00, mentre la sig.ra ha un Pt_2 impiego stagionale come cameriera presso l'Hotel Carpe Diem di Vigo di Fassa con reddito annuo di € 19.768,00.
I coniugi hanno dedotto che la casa coniugale è di proprietà del sig. e che Parte_1 la sig.ra si è trasferita a vivere a San Giovanni di Fassa, fraz. Pozza, Strada Pt_2 de Meida n. 76.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario (doc. 1, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto nella parte II, serie A) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 14 luglio 2023) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 759/2023 di data 15 settembre 2023,
2 pubblicata il 20 settembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Pozza di Fassa (TN) in data 20 Parte_1 Parte_2 gennaio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 1990;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2884/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Gianluigi Ciresa ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Pozza di Fassa (TN) in data 20 gennaio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 1990, e che dalla loro unione sono
1 nati i figli (il 16 maggio 1990) e (il 7 luglio 1992), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 759/2023 di data 15 settembre 2023, pubblicata il 20 settembre 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 14 luglio 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. è imprenditore nonché presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'impresa Mobilificio RI IG s.r.l. di cui è socio al 50%, con reddito annuo di € 85.779,00, mentre la sig.ra ha un Pt_2 impiego stagionale come cameriera presso l'Hotel Carpe Diem di Vigo di Fassa con reddito annuo di € 19.768,00.
I coniugi hanno dedotto che la casa coniugale è di proprietà del sig. e che Parte_1 la sig.ra si è trasferita a vivere a San Giovanni di Fassa, fraz. Pozza, Strada Pt_2 de Meida n. 76.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario (doc. 1, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto nella parte II, serie A) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 14 luglio 2023) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 759/2023 di data 15 settembre 2023,
2 pubblicata il 20 settembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Pozza di Fassa (TN) in data 20 Parte_1 Parte_2 gennaio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pozza di Fassa, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 1990;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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