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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Liguria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ CUT CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La contribuente Rappresentante_1, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della cessata Ricorrente sas chiede che la Corte dichiarai la propria incompetenza o incompatibilità a decidere in base al principio di immedesimazione organica. Nel merito accogliere le conclusioni di cui al primo grado ritrascritte in appello e vinte le spese dei due gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Il Ministro dell'Economia e Finanze chiede rigettarsi l'appello, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la comunicazione di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario n. V8820230002461482. relativo al procedimento di appello n. RGA 64/2023 notificato alla posta elettronica del procuratore legale costituito nel giudizio.
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) la illgittimità dell'atto perché notificato soltanto all'indirizzo Pec dei suoi difensori 2) Illegittimità della sanzione in quanto sproporzionata rispetto al valore della lite. 3)
Erroneità del calcolo del contributo unificato.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto di intimazione.
La Corte di Giustizia Tributaria respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello la contribuente che, nel denunciare l'erroneità della sentenza, reitera i motivi di nullità dell'atto impositivo già svolti in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Ministero che contesta i motivi di appello e ribadisce la validità dell'atto di invito al pagamento del contributo uinificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione di incompatibilità dell'organo giudicante per violazione del principio di immedesimazione organica non é fondata. La Corte Suprema ha infatti sancito la completa estraneità dell'organo giudicante tributario rispetto all'amministrazione della giustizia tributaria. Così si esprime nella sentenza n.
18552/2022 "Sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi..." non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo uinificato , e ancor meno, l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari
" (Cass. SS.UU. n. 24191/2023).
Sulla eccezione di illegittimità dell'atto impositivo per essere stato notificato ai difensori costituiti in causa questo Collegio la ritiene anch'essa infondata. Anzitutto negli atti difensivi dei legali della contribuente é espressamente indicata la volontà della stessa di ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo Pec dello studio legale e ciò é equivalente alla comunicazione al domicilio eletto.
La Suprema Corte, poi, ha chiarito che il difensore é tenuto a ricevere non solo le comunicazioni processuali ma anche quelle amministrative ed in particolare quelle relative al pagamento del contributo unificato (Cass. Ord. n.27064/2024).
A conferma di ciò deve considerarsi che in tema di spese di giustizia vige il DPR 115/2002, legge speciale, che prevedeva la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni al domicilio eletto o, in mancanza presso la Segreteria della Corte.
Infine la Corte Costituzionale nel dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 248 comma 2 DPR 115/2002 ha sancito, fra l'altro che:"rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni con il limite inderogabile di assicurare al contribuente la effettiva possibilità di conoscenza dell'atto notificato..."
Nella specie non risulta agli atti che il contribuente abbia denunciato la mancata conoscenza dell'atto da parte dei suoi legali, quindi é evidente che gli stessi, tenuti anche dalla deontologia professionale, ne abbiano dato comunicazione al loro cliente.
Il calcolo del contributo é stato, poi, correttamente effettuato dall'Ufficio sulla base degli atti oggetto della procedura, intimazione di pagamento e singole cartelle esattoriali pari a sei. La Suprema Corte, sul punto, afferma che : " non osta ai principi unionali, in fattispecie riguardante l'impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi , l'applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi". nella specie non vi é dubbio che l'impugnazione del contribuente aveva ad oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle singole cartelle sottostanti e prodromiche.
Infine la sanzione é stata correttamente emessa in base all'art. 71 DPR 131/86 nella misura del 100% al
200%, trattandosi di norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui n. 472/97 all'art.7 D.lgs., in considerazione del fatto che il contribuente non ha ottemperato all'invito al pagamento come prima formalizzato dall'Ufficio.
La Suprema Corte visto il principio di specialita della norma stabilisce che "L'ufficio di segreteria, nella quantificazione della sanzione per omesso o ritardato versamento non é tenuto ad indicare gli ulteriori parametri tra quelli indicati dall'art. 7 D.Lgs. n.472/97"-
Per quanto sopra l'appello deve considerarsi infondato e, quindi, rigettato. Le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante ad € 500,00 di spese di questo grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Liguria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ CUT CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La contribuente Rappresentante_1, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della cessata Ricorrente sas chiede che la Corte dichiarai la propria incompetenza o incompatibilità a decidere in base al principio di immedesimazione organica. Nel merito accogliere le conclusioni di cui al primo grado ritrascritte in appello e vinte le spese dei due gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Il Ministro dell'Economia e Finanze chiede rigettarsi l'appello, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la comunicazione di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario n. V8820230002461482. relativo al procedimento di appello n. RGA 64/2023 notificato alla posta elettronica del procuratore legale costituito nel giudizio.
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) la illgittimità dell'atto perché notificato soltanto all'indirizzo Pec dei suoi difensori 2) Illegittimità della sanzione in quanto sproporzionata rispetto al valore della lite. 3)
Erroneità del calcolo del contributo unificato.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto di intimazione.
La Corte di Giustizia Tributaria respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Propone appello la contribuente che, nel denunciare l'erroneità della sentenza, reitera i motivi di nullità dell'atto impositivo già svolti in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Ministero che contesta i motivi di appello e ribadisce la validità dell'atto di invito al pagamento del contributo uinificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione di incompatibilità dell'organo giudicante per violazione del principio di immedesimazione organica non é fondata. La Corte Suprema ha infatti sancito la completa estraneità dell'organo giudicante tributario rispetto all'amministrazione della giustizia tributaria. Così si esprime nella sentenza n.
18552/2022 "Sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi..." non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo uinificato , e ancor meno, l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari
" (Cass. SS.UU. n. 24191/2023).
Sulla eccezione di illegittimità dell'atto impositivo per essere stato notificato ai difensori costituiti in causa questo Collegio la ritiene anch'essa infondata. Anzitutto negli atti difensivi dei legali della contribuente é espressamente indicata la volontà della stessa di ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo Pec dello studio legale e ciò é equivalente alla comunicazione al domicilio eletto.
La Suprema Corte, poi, ha chiarito che il difensore é tenuto a ricevere non solo le comunicazioni processuali ma anche quelle amministrative ed in particolare quelle relative al pagamento del contributo unificato (Cass. Ord. n.27064/2024).
A conferma di ciò deve considerarsi che in tema di spese di giustizia vige il DPR 115/2002, legge speciale, che prevedeva la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni al domicilio eletto o, in mancanza presso la Segreteria della Corte.
Infine la Corte Costituzionale nel dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 248 comma 2 DPR 115/2002 ha sancito, fra l'altro che:"rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni con il limite inderogabile di assicurare al contribuente la effettiva possibilità di conoscenza dell'atto notificato..."
Nella specie non risulta agli atti che il contribuente abbia denunciato la mancata conoscenza dell'atto da parte dei suoi legali, quindi é evidente che gli stessi, tenuti anche dalla deontologia professionale, ne abbiano dato comunicazione al loro cliente.
Il calcolo del contributo é stato, poi, correttamente effettuato dall'Ufficio sulla base degli atti oggetto della procedura, intimazione di pagamento e singole cartelle esattoriali pari a sei. La Suprema Corte, sul punto, afferma che : " non osta ai principi unionali, in fattispecie riguardante l'impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi , l'applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi". nella specie non vi é dubbio che l'impugnazione del contribuente aveva ad oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle singole cartelle sottostanti e prodromiche.
Infine la sanzione é stata correttamente emessa in base all'art. 71 DPR 131/86 nella misura del 100% al
200%, trattandosi di norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui n. 472/97 all'art.7 D.lgs., in considerazione del fatto che il contribuente non ha ottemperato all'invito al pagamento come prima formalizzato dall'Ufficio.
La Suprema Corte visto il principio di specialita della norma stabilisce che "L'ufficio di segreteria, nella quantificazione della sanzione per omesso o ritardato versamento non é tenuto ad indicare gli ulteriori parametri tra quelli indicati dall'art. 7 D.Lgs. n.472/97"-
Per quanto sopra l'appello deve considerarsi infondato e, quindi, rigettato. Le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante ad € 500,00 di spese di questo grado.