Articolo 4 della Legge 22 novembre 1952, n. 1847
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 dicembre 1952
Art. 4.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955.
L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata,".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1952