Sentenza 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 9658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9658 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09658/2025REG.PROV.COLL.
N. 05137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5137 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.r.l. quale mandataria Rti con -OMISSIS- S.r.l. (mandante Rti) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante Rti), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09850/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. SI SA e dato atto che l'avvocato Alberto Saggiomo e l'avvocato dello Stato Marcello D'Errico hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una gara CONSIP per le pulizie degli uffici di alcune province della Puglia e, in particolare: Brindisi, Lecce e Taranto.
La prima classificata -OMISSIS-(mandataria RTI con -OMISSIS- ed -OMISSIS-) veniva successivamente esclusa in quanto era intervenuta, in corso di gara, interdittiva antimafia che le impediva dunque di partecipare. A nulla poteva valere il sopravvenuto provvedimento di “controllo giudiziario”. La suddetta esclusione veniva disposta anche in relazione alle vicende delle due mandanti. In particolare: a) la mandante -OMISSIS- aveva perso per inattività la propria fascia di classificazione di cui al DM n. 274 del 1997, ossia la capacità economico-finanziaria specificamente prevista per le imprese di pulizie ritenuta necessaria, dal legislatore, al fine di partecipare a simili gare; b) il gestore della stessa -OMISSIS- era stato colpito da rinvio a giudizio per associazione a delinquere con organizzazioni mafiose, turbativa d’asta e corruzione; c) il gestore di -OMISSIS- era stato interessato da analogo decreto di rinvio a giudizio. Veniva inoltre disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.
2. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di -OMISSIS-per le seguenti ragioni:
2.1. Per la giurisprudenza che si è formata sull’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ( ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame) il controllo giudiziario, provvedimento giurisdizionale con cui si garantisce in qualche modo la continuità aziendale del soggetto imprenditoriale colpito da interdittiva antimafia, sortisce effetti soltanto a partire dalla gara successiva a quella in cui viene disposta l’esclusione per via della stessa interdittiva. Né si potrebbe invocare, a tal fine, la disposizione del nuovo codice dei contratti di cui all’art. 94 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (non applicabile al caso di specie per via del principio tempus regit actum );
2.2. Il rinvio a giudizio per simili reati costituisce valida ragione per far valere il grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dunque l’esclusione dalla gara;
2.3. Il momento in cui appurare la sussistenza di simili ragioni ostative (interdittive, perdita dei requisiti di capacità economica-finanziaria e gravi illeciti professionale) sorge all’indomani della aggiudicazione definitiva non ancora efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2.4. L’incameramento della cauzione provvisoria, in caso di mancata stipula del contratto per fatti ascrivibili all’operatore economico che ha subito l’esclusione dalla gara, costituisce provvedimento automatico e vincolato per la stazione appaltante.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che:
3.1. Il “controllo giudiziario”, disposto ai sensi dell’art. 34- bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 dalla competente autorità giurisdizionale, consentirebbe la reintegrazione della piena capacità giuridica in capo all’impresa attinta da interdittiva antimafia. Tale “controllo” comporterebbe, in altre parole, “pieni effetti ripristinatori della legittimazione dell’impresa interessata a partecipare alla gara” (pag. 5 atto di appello). E tanto anche sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
3.2. La mandante -OMISSIS-, cessionaria di ramo aziendale di -OMISSIS-, non sarebbe stata a conoscenza delle contestazioni di rilievo penale mosse nei confronti del -OMISSIS-, amministratore di fatto di -OMISSIS-: di qui l’impossibilità di far valere la teoria del “contagio” e dunque il grave illecito professionale, a carico di -OMISSIS-, e la conseguente esclusione di quest’ultima dalla gara in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe stato nominato uno specifico amministratore giudiziario;
3.3. La stessa mandante -OMISSIS- non avrebbe mai perduto i requisiti di capacità economico-finanziaria ossia la fascia di classificazione necessaria per partecipare a simili appalti (servizi di pulizie);
3.4. Il rinvio a giudizio dell’amministratore dell’altra mandante -OMISSIS- non sarebbe stato motivo sufficiente a far valere il grave illecito professionale. Ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe stato nominato uno specifico amministratore giudiziario;
3.5. La stazione appaltante non avrebbe dovuto attendere l’aggiudicazione definitiva in favore della odierna appellante, per poi provvedere alla esclusione di quest’ultima dalla gara in questione, e ciò in quanto i fatti da cui sarebbe scaturita l’esclusione medesima sarebbero stati noti, alla stessa stazione appaltante, in un momento nettamente anteriore: di qui la ritenuta contraddittorietà dell’azione della PA la quale, pur a conoscenza di simili vicende societarie, in un primo momento ha consentito la prosecuzione della partecipazione alla gara per poi escludere l’appellante solo una volta avvenuta l’aggiudicazione;
3.6. L’escussione della cauzione provvisoria sarebbe comunque contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
4. Si costituiva CONSIP per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso il ricorso in appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
7. Con il primo motivo di appello si lamenta che il “controllo giudiziario”, disposto ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 dalla competente autorità giurisdizionale, consentirebbe la reintegrazione della piena capacità giuridica in capo all’impresa attinta da interdittiva antimafia. Tale “controllo” comporterebbe, in altre parole, “pieni effetti ripristinatori della legittimazione dell’impresa interessata a partecipare alla gara” (pag. 5 atto di appello). E tanto anche sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Osserva al riguardo il collegio che:
7.1. È ben vero che dopo l’interdittiva antimafia del 29 gennaio 2020 è intervenuta l’ammissione a controllo giudiziario da parte del tribunale ordinario, con provvedimento del 19 aprile 2021, ma tale sospensione opera solo per le gare future e non anche per quelle in corso (in ordine alle quali si è verificata l’interruzione del possesso dei requisiti di partecipazione). Sul punto si veda anche la sentenza di questa sezione n. 8481 del 22 settembre 2023 che di seguito per quanto di interesse si riporta:
“In ogni caso, va ribadito il principio (ex pluribus, Cons Stato, V, n. 8558 del 2022, cit.) secondo cui il controllo giudiziario in esame può solamente sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, ma non già eliminare quelli nel frattempo prodotti dall’interdittiva stessa nei rapporti in corso.
Deve infatti ritenersi che la legge n. 55 del 2019, nell’introdurre, all’interno dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, il riferimento all’art. 34-bis del Codice antimafia, non abbia voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell’interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa.
La tesi contraria ammetterebbe una interpretazione non conforme alla ratio legis della disposizione invocata, atteso che in riferimento ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, gli effetti del tentativo di infiltrazione mafiosa non si esauriscono solo nell’ambito della procedura di gara, ma riguardano anche la fase di esecuzione del contratto.
Diversamente opinando verrebbe meno la finalità dell’interdittiva antimafia, ossia tutelare il rapporto con l’amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l’economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica: il controllo giudiziario ex art. 34-bis cit. può quindi sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma non già eliminare quelli già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso.
A sua volta anche l’ANAC (nel parere precontenzioso di cui alla delibera n. 29 del 26 gennaio 2022) ha rilevato che “in assenza di una disposizione che esplicitamente riconosca alla sospensione degli effetti interdittivi dell’antimafia conseguente all’ammissione al controllo giudiziario efficacia derogatoria nei confronti del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, la perdita in corso di gara del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa non può considerarsi sanata, ai fini della partecipazione, dall’ammissione alla misura di prevenzione di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 159/2011”.
L’ammissione (o anche solo la richiesta in tal senso) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda, di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, non ha dunque alcuna conseguenza sui provvedimenti di esclusione (anche quelli adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione. Pertanto vale il principio generale dell’efficacia solo per l’avvenire dell’ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipazione in situazioni di controllo ad altre procedure di gara (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2022, n. 2847)” .
7.2. In ulteriore analisi, è ben vero che una simile efficacia retroattiva del provvedimento giudiziale di ammissione al controllo giudiziario è ora ammessa dall’art. 94 del nuovo codice appalti (la fattispecie in contestazione è invece governata dal precedente codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ma è anche vero che si tratta di norma innovativa e non ricognitiva/interpretativa. Si veda in tal senso la diversa formulazione letterale del richiamato, art. 94, comma 2. Dunque a fortiori trova applicazione l’orientamento maturatosi sotto la applicazione del vecchio codice dei contratti;
7.3. Alla luce di quanto detto, il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
8. Con il secondo motivo di appello si evidenzia che la mandante -OMISSIS-, cessionaria di ramo aziendale di -OMISSIS-, non sarebbe stata a conoscenza delle contestazioni di rilievo penale mosse nei confronti del -OMISSIS-, amministratore di fatto di -OMISSIS-: di qui l’impossibilità di far valere la teoria del “contagio” e dunque il grave illecito professionale, a carico di -OMISSIS-, e la conseguente esclusione di quest’ultima dalla gara in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe stato nominato uno specifico amministratore giudiziario. Osserva al riguardo il collegio che, come pure affermato da questa stessa sezione nelle sentenze n. 1786 del 21 febbraio 2023 e n. 3107 del 22 aprile 2022:
8.1. La vicenda penale in cui è rimasto coinvolto il legale rappresentante della società appellante è piuttosto seria e rilevante anche ai fini dell'appalto in questione, trattandosi di accuse di corruzione eventualmente commesse in occasione di altri appalti di pulizie;
8.2. Va ancora premesso come, al centro della controversia, si collochi la questione del rapporto tra vicende penali riguardanti gli operatori economici candidati ad una gara ed il tema del grave illecito professionale. Questione sulla quale anche la dottrina ha avuto spesso modo di confrontarsi.
Più in particolare, mentre il comma 1 dell'art. 80 del codice dei contratti individua un'ampia serie di reati per i quali, in caso di condanna definitiva, l'operatore economico è automaticamente escluso dalla gara, il successivo comma 5 non fa riferimento espresso a vicende penali ma, secondo l'interpretazione consolidata, è comunque idoneo a ricomprendere (nell'ambito dell'illecito professionale grave) qualunque tipo di violazione rilevante e, quindi, anche quelle costituenti altre ipotesi di reato le quali possono dunque condurre, in questo caso previa approfondita istruttoria e adeguata valutazione discrezionale dell'integrità/affidabilità, all'esclusione del concorrente anche in assenza di un accertamento penale definitivo sui reati di cui al comma 1 oppure per reati comunque differenti da quelli ricompresi nel suddetto elenco di cui al comma 1;
8.3. In altri termini, ai fini dell'eventuale esclusione discrezionale dalla gara per errore professionale grave ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, va intesa qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (così Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603; nonché Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6529; Cons. Stato, sez. III 5 settembre 2017, n. 4192);
8.4. In questa direzione l'art. 80, comma 5, lett. c), del vecchio Codice dei contratti costituisce "norma di chiusura", ossia una clausola residuale in cui può essere fatta rientrare qualsiasi violazione tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente (così T.A.R. Lazio, sez. II, 9 dicembre 2020, n. 13237; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603);
8.5. Tra queste "violazioni" rientrano pertanto anche i reati diversi da quelli di cui all'art. 80, comma 1, nonché quelli pur riconducibili a siffatto elenco (art. 80, comma 1) ma per i quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna. In questa stessa direzione possono essere prese in considerazione non solo le condanne non definitive ma anche altri accertamenti ed elementi di prova quali rinvii a giudizio oppure misure restrittive della libertà personale o patrimoniale;
8.6. Sul più generale tema, occorre in ogni caso stabilire se sussista un certo criterio di collegamento fra le persone fisiche che sono investite di certi incarichi societari e gli operatori economici partecipanti alle gare, tale da poter determinare la carenza di affidabilità/integrità di questi ultimi. Ed infatti le vicende penali riguardano persone fisiche mentre alle gare partecipano, per lo più, imprese organizzate in forma societaria; il che non esclude la rilevanza delle condanne riportate dalle prime;
8.7. Allorché una persona fisica, titolare di carica rilevante, sia coinvolta in procedimenti penali ma per condotte tenute nella qualità di organo di un operatore economico diverso da quello che partecipa alla gara o addirittura per conto proprio, la giurisprudenza risulta propensa ad adottare, a tale specifico riguardo, la teoria c.d. del "contagio". In pratica la presenza stessa, in determinate cariche, di una persona fisica non dotata in sé della necessaria affidabilità/integrità, trasmetterebbe tale caratteristica all'operatore economico "per contagio", ossia de facto e dunque prescindendo dalla tematica dell'imputazione degli atti;
8.8. In precedenti della sezione su casi pressoché analoghi (cfr. sentenza n. 3507 del 4 giugno 2020) è stata ritenuta applicabile la suddetta c.d. "teoria del contagio" per cui si rivela decisiva, ai fini della esclusione dalla gara di un dato "operatore economico", la figura del rappresentante e della persona fisica che dirige la società stessa. In particolare è stato affermato che:
"3.2. Non v'è dubbio che una società possa essere esclusa da una procedura di gara ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente; ma questo non tanto in virtù del principio di immedesimazione organica - destinato ad operare propriamente nell'ambito negoziale come modalità di imputazione all'ente della volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è affidata la rappresentanza - quanto, piuttosto, per altro principio già definito del "contagio" (proprio da Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6866 ampiamente citata dall'appellante).
Secondo siffatta impostazione se la persona fisica che nella compagine sociale riveste un ruolo influente per le scelte della società ... è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa (o "parallela", si ritiene di aggiungere) attività professionale, inaffidabile può essere considerata - in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione - anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni.
È dato in questo modo seguito a quanto affermato dall'Adunanza plenaria 6 novembre 2013, n. 24 ... secondo cui la finalità della normativa sui requisiti di idoneità morale è quella di "assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società ... per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; ....
3.3. Se questa è la ragione del giudizio di inaffidabilità dell'ente, è del tutto irrilevante stabilire se la condotta sanzionata in sede penale sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, quel che conta è che essa abbia avuto luogo nell'esercizio dell'attività professionale; accertata questa condizione, quale che fosse il beneficiario del reato, l'aver riportato una condanna penale è indice di carenza di integrità e di affidabilità morale che la stazione appaltante può apprezzare per decidere se tenere in gara l'operatore economico ovvero escluderlo (in tal senso Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16 ... cfr. par. 34: " il diritto dell'Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di un'impresa." nonché Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649).
In definitiva, il tentativo dell'appellante di distinguere tra la condotta riprovevole del socio persona fisica e quella integerrima della società non coglie nel segno perché, quando l'illecito professionale è portato da una condanna penale, la valutazione di inaffidabilità morale è effettuata a carico dell'ente in virtù di una fictio iuris essendo essa indirizzata, in realtà, verso coloro che ne hanno la direzione o sono capaci di orientarne le scelte (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 702 per la quale: "Verificare il possesso dei requisiti di moralità in capo al socio di maggioranza in grado di condizionare le decisioni della società significa, quindi, verificare detto possesso in capo all'operatore economico concorrente.").
3.4. A questo punto resta da specificare meglio per quali ruoli societari vale il discorso fino a questo momento svolto ovvero stabilire per quali tra le varie persone fisiche titolari o membri di organi societari è possibile ipotizzare una capacità di contagio della società di appartenenza se inaffidabili per pregressi illeciti professionali.
La risposta è nello stesso codice dei contratti pubblici che, all'art. 80, comma 3, indicando le persone fisiche che se raggiunte da sentenza (o da un decreto) di condanna per uno dei reati di cui al comma 1 ovvero da una misura interdittiva di cui al comma 2 obbligano la stazione appaltante all'esclusione del concorrente, enuncia i ruoli di direzione e controllo nell'ambito delle varie tipologie societarie rilevanti per l'operatività delle due cause di esclusione.
La logica sottesa alle disposizioni è infatti perfettamente simmetrica: sono le persone fisiche nei ruoli elencati dal legislatore, che, con la loro condotta, sono in grado di influenzare le decisioni della società ed è questa la ragione per la quale se condannati in sede penale (o se destinatari di una misura interdittiva) impongono all'amministrazione l'esclusione (automatica o per scelta discrezionale) della società dalla procedura di gara.
...
3.5. In conclusione, le Linee guida dell'ANAC, paragrafo 3.1., stabilendo che "I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice" non operano un'estensione soggettiva della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici dall'operatore economico - persona giuridica alle persone fisiche componenti o titolari di organi sociali, ma specificano, in adesione alla logica fin qui esposta, che proprio per il loro ruolo di componenti o titolari di organi sociali le condotte illecite commesse dalle persone fisiche incidono sull'affidabilità dell'operatore economico concorrente" ;
8.9. Significative, sul punto, anche le seguenti decisioni di questa stessa sezione (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649) i cui passaggi fondamentali, per comodità espositiva, qui di seguito si riportano:
"Va ... confermato il principio espresso con il precedente di Cons. Stato, V, 12 marzo 2019, n. 1649, secondo cui "tra le condanne rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ai fini dell'esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa. Condanne che [...] non potranno che essere riferite agli esponenti dell'impresa per mezzo dei quali la stessa agisce sul mercato o comunque tenuti, in ragione dei propri poteri di controllo, ad assicurare che la relativa attività si svolga nel rispetto delle norme di diritto vigenti".
In questi termini, non rileva la circostanza che le condanne siano state irrogate ad un soggetto per fatti ed in epoche in cui lo stesso era soggetto apicale di altra società atteso che "non è corretta la pretesa delle appellanti di distinguere concettualmente l'impresa (in quanto tale, un'entità puramente giuridica) dai soggetti - di cui all'art. 80 comma 3 - per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera sul mercato.
La tesi delle appellanti, per contro, produrrebbe l'effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al precetto dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente le sole persone fisiche e non anche le imprese, ritenendo invece il Collegio di dover confermare il generale principio (ex multis, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6016) secondo cui tra le condanne rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ai fini dell'esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa.
Condanne che, per le ragioni sovra ricordate, non potranno che essere riferite agli esponenti dell'impresa per mezzo dei quali la stessa agisce sul mercato o comunque tenuti, in ragione dei propri poteri di controllo, ad assicurare che la relativa attività si svolga nel rispetto delle norme di diritto vigenti ... .
Deve quindi considerarsi l'intera esperienza professionale dei soggetti apicali mediante i quali la società opera, atteso che sono necessariamente questi a determinare il concreto comportamento dell'impresa sul mercato, pena l'elusione delle finalità di tutela pubblicistica perseguite dalla norma di legge" ;
8.10. Quanto, poi, alla autonoma rilevanza del “rinvio a giudizio” la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5852 del 2021) ha al riguardo affermato che: "una decisione di tipo giurisdizionale, pur non ancora definitiva, può, a seconda dell'oggetto di tale decisione, fornire all'amministrazione aggiudicatrice un mezzo di prova idoneo a dimostrare la sussistenza di un grave errore professionale, ove tale decisione può comunque essere sottoposta a controllo giurisdizionale" . Ed ancora: "Il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari della adozione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore della società concorrente ad una gara, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l'incidenza negativa sulla moralità professionale" (Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2013, n. 620). Peraltro il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell'esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca "vicenda professionale" suscettibile di essere qualificata come "grave illecito professionale" e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 3772 e 29 ottobre 2020, n. 6615);
8.11. Quanto poi al fatto che sarebbe stato nominato uno specifico amministratore giudiziario, osserva al riguardo il collegio che una simile scelta non costituisce di certo il frutto di una opzione interna di self cleaning quanto, piuttosto, una decisione eteronoma stabilita da organismi giurisdizionali come tali esterni alla società stessa.
8.12. Ricapitolando sulla seconda censura può dunque evidenziarsi sinteticamente che:
a) I reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, che abbiano determinato altresì una condanna definitiva, comportano l'esclusione automatica dalla gara;
b) I reati di cui al comma 1 che ancora non hanno portato ad una condanna definitiva o comunque i reati diversi dal comma 1 (cha abbiano o meno determinato una condanna definitiva) possono comportare una esclusione dalla gara di tipo facoltativo [art. 80, comma 5, lettera c)];
c) Rientrano in tale ipotesi residuale (norma di chiusura) ogni tipo di violazione che incida sulla moralità e sulla inaffidabilità professionale dell'operatore economico;
d) Sempre in queste ultime ipotesi, l'atto di esclusione (facoltativo) deve essere preceduto da approfondita istruttoria ed essere supportato da adeguata ed autonoma valutazione/motivazione;
e) Il giudizio di inaffidabilità "si trasmette" (per contagio) dall'amministratore a tutte le società che questi comunque rappresenta, dunque anche a quelle non direttamente coinvolte in occasione della violazione che ha provocato il giudizio stesso;
f) Gli amministratori le cui condotte e violazioni saranno valutate ai fini della suddetta "trasmissione" sono quelli menzionati nell'elenco di cui all'art. 80, comma 3, il quale trova applicazione per le ipotesi non solo dei commi 1 e 2 (esclusione automatica) ma anche del comma 5, lettera c) [esclusione facoltativa];
g) Non si tratta in quest'ultimo caso di "estensione" quanto, piuttosto, di attuazione di principi eurounitari per cui alle imprese/operatori economici si trasmette, per contagio, lo stesso grado di inaffidabilità degli amministratori che le governano.
h) In questo quadro, anche il rinvio a giudizio può ben essere valutato alla stregua di atto idoneo a configurare una situazione di grave illecito professionale;
8.13. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato dal momento che l’amministrazione appellata ha correttamente e adeguatamente valutato che i reati contestati al gestore della mandataria, pur se commessi in un torno di tempo anteriore alla assunzione di tale compito, potessero ragionevolmente incidere sulla moralità e sulla inaffidabilità professionale dell'operatore economico.
8.14. Più in particolare, lo -OMISSIS- gestisce la -OMISSIS- ed era stato a suo tempo rinviato a giudizio per corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso e turbativa d’asta allorché era amministratore di fatto di altra società il cui ramo d’azienda è stato peraltro ceduto alla stessa -OMISSIS-. Trattasi peraltro di ipotesi di reati commessi nello stesso settore dell’appalto in questione (pulizie).
8.15. Di qui, si ripete, la piena correttezza dell’operato della PA e dunque il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
9. Con il terzo motivo di appello si lamenta che la stessa mandante -OMISSIS- non avrebbe mai perduto i requisiti di capacità economico-finanziaria ossia la fascia di classificazione necessaria per partecipare a simili appalti (servizi di pulizie). Osserva al riguardo il collegio che:
9.1. La legge n. 82 del 1994 e il regolamento di attuazione di cui al DM n. 274 del 1997 prevedono in sintesi che le imprese di pulizie, al fine di partecipare ad appalti indetti nel proprio settore di appartenenza, debbano essere iscritte al registro delle imprese secondo fasce di classificazione da attribuire in base al volume di affari generato nell’ultimo triennio;
9.2. La possibilità di partecipare ad appalti di un certo importo dipende dunque dalla appartenenza o meno ad una determinata fascia di classificazione (la quale attesta, come già detto, il raggiungimento di un dato volume di affari): trattasi, pertanto, di uno specifico requisito di capacità economico-finanziaria;
9.3. Un simile requisito, ossia l’appartenenza ad una data fascia quale condizione indefettibile di partecipazione ad appalti di pulizie di una certa entità, deve essere posseduto per tutta la durata dell’appalto e della relativa procedura di gara “a monte” (principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione);
9.4. Ebbene, nel caso di specie la stazione appaltante ha ritenuto che tale requisito sia andato perduto, nelle more della gara, in quanto l’ultimo bilancio prodotto risale al 2021. Dopo tale annualità la società risulta inattiva e persino messa in liquidazione. Di qui la presunzione iuris tantum di perdita del suddetto requisito;
9.5. Presunzione relativa che, come tale, ammetterebbe una prova contraria che nel caso di specie non è stata tuttavia fornita dalla difesa di parte appellante la quale si è limitata a fornire i dati contabili relativi al triennio 2019-2021 ma non anche quelli riguardanti il periodo ad esso successivo ossia sino al 2024 (si vedano in tal senso le pagg. 16 e 17 dell’atto di appello introduttivo);
9.6. Deriva da quanto detto il mancato raggiungimento della prova circa una eventuale attività ulteriore rispetto al 2021 e dunque il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
10. Con il quarto motivo di appello si deduce che il rinvio a giudizio dell’amministratore dell’altra mandante -OMISSIS- non sarebbe stato motivo sufficiente a far valere il grave illecito professionale, e ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe stato nominato uno specifico amministratore giudiziario. Valgano al riguardo le stesse considerazioni di cui al par. 8 della presente decisione, aggiungendo altresì che la scelta dell’amministratore giudiziario non costituisce di certo il frutto di una opzione interna di self cleaning quanto, piuttosto, una decisione eteronoma stabilita da organismi giurisdizionali come tali esterni alla società stessa. Più in generale si consideri che l’amministratore di -OMISSIS- risulta essere stato rinviato a giudizio per corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso e turbativa d’asta proprio nello stesso settore dell’appalto in questione (pulizie). Da quanto detto consegue il rigetto, altresì, di tale motivo di appello.
11. Con il quinto motivo di appello si lamenta che la stazione appaltante non avrebbe dovuto attendere l’aggiudicazione definitiva in favore della odierna appellante, per poi provvedere alla esclusione di quest’ultima dalla gara in questione, e ciò in quanto i fatti da cui sarebbe scaturita l’esclusione medesima sarebbero stati noti, alla stessa stazione appaltante, in un momento nettamente anteriore: di qui la ritenuta contraddittorietà dell’azione della PA la quale, pur a conoscenza di simili vicende societarie, in un primo momento ha consentito la prosecuzione della partecipazione alla gara per poi escludere l’appellante solo dopo l’aggiudicazione. Osserva al riguardo il collegio che:
11.1. L’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ( ratione temporis applicabile, si ripete, al caso di specie), individua la sedes materiae per la verifica del possesso dei prescritti requisiti ossia l’aggiudicazione definitiva ma non ancora efficace quale momento in cui tale attività deve essere effettuata;
11.2. Trattasi in altre parole di un momento o meglio di una fase tipizzata dal legislatore stesso;
11.3. La ratio di una simile scelta risiede altresì nell’esigenza di consentire, alla -OMISSIS-, di verificare se l’impresa aggiudicataria abbia poi effettivamente posseduto, per tutta la durata della gara, i prescritti requisiti di partecipazione;
11.4. Deriva da quanto detto che alcun onere di verifica preventivo (ossia antecedente al momento tipizzato dal legislatore che coincide, come detto, con la aggiudicazione definitiva non ancora efficace) potrebbe quindi gravare sulla stazione appaltante, e ciò anche nell’ipotesi in cui quest’ultima possa essere venuta a conoscenza di tale cause di esclusione, in capo ad uno degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, prima della aggiudicazione stessa;
11.5. Da quanto detto deriva il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
12. Con ultimo motivo di appello si evidenzia che l’escussione della cauzione provvisoria sarebbe comunque contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Quanto alla cauzione provvisoria, si invoca la applicazione del principio di proporzionalità di cui alla sentenza CGE 24 settembre 2024 ma in qual caso si trattava di cauzione escussa dai meri partecipanti alla gara (cfr., sul punto specifico dei meri partecipanti alla gara e dunque non aggiudicatari: Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2025, n. 2260), laddove nel caso di specie la appellante era risultata concretamente aggiudicataria (aggiudicazione poi revocata per la sopravvenienza dell’interdittiva). Trova quindi ancora applicazione, per quanto riguarda gli aggiudicatari, l’indirizzo espresso altresì da questa stessa sezione (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2022, n. 5445) secondo cui, in particolare:
“L'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che "la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto".
La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'incameramento delle somme a titolo di garanzia provvisoria rappresenta una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione; è dunque insensibile ad eventuali valutazioni finalizzate ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 6 aprile 2020, n. 2264; V, 24 giugno 2019, n. 4328). Ciò in quanto la funzione di tale garanzia è quella, per un verso, di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara e di garantire la serietà e affidabilità dell'offerta e, per altro verso, di precostituire una forma di tutela, a favore della stazione appaltante, per l'eventualità che, per fatto (anche successivo alla formulazione dell'offerta) comunque riferibile alla concorrente risultata aggiudicataria, non si addivenga alla stipula del contratto. L'escussione della garanzia costituisce dunque una garanzia oggettiva per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione alla partecipazione ad una gara di appalto (Cons. Stato, V, 16 maggio 2018, n. 2896).
Tale indirizzo interpretativo è stato, da ultimo, confermato da Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2022, n. 7, che ha ritenuto evincibile un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità” .
Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche tale motivo di appello deve quindi essere rigettato.
13. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve dunque essere rigettato.
14. Le spese di lite possono essere integralmente compensate data la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NI, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
SI SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SA | EF NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.