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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Pintus Snc 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019006567 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di cusa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n°561/2020, la CTP di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, c.f. CF_Resistente_1, disponendo la rideterminazione delle sanzioni e degli interessi sull'imposta residua dovuta ai sensi dell'art. 15,c2, DPR n. 602/1973, con compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
L'Ufficio ha ritenuto che la sentenza impugnata sia errata e la domanda originaria del Ricorrente infondata, poiché il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'interpretazione sistematica che scaturisce dal combinato disposto dell'art. 15 ter, c. 2, DPR n. 602/1973 con le altre norme, a parere dell'Appellante, connesse.
I motivi di appello, possono essere come di seguito riassunti:
1.inapplicabilità della norma favorevole al contribuente, in quanto, secondo l'Ufficio, l'art. 15-ter, comma 2, del DPR 602/1973 è stato introdotto dal D.
Lgs. 159/2015 e, al comma 4), stabilisce che tale norma si applica solo per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2014 e successivi. Poiché la controversia riguarda l'anno 2013, deve applicarsi la norma previgente.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il Contribuente appellato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Causa è tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Per comprendere l'oggetto del giudizio è necessaria una premessa. A seguito di controllo ex art. 36 bis, DPR n. 600/73 il Ricorrente, attuale Appellante, chiese la rateazione del debito d'imposta risultante aglia tti d'Ufficio.
Regolarmente pagate le prime rate, il Contribuente omise, nel termine previsto, il pagamento di alcune rate.
L'Ufficio, quindi, accertata la decadenza dal beneficio rateale, ha iscritto a ruolo l'importo delle rate non pagate, applicando le sanzioni e gli interessi sull'intero importo della imposta originaria rateizzata, ai sensi dell'art.
3-bis, comma 3, D. lgs. 462/97.
L'Appellante eccepisce la violazione dell'art. 15-ter, comma 1 del DPR n. 602 del 29.09.1973 ai sensi del quale “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in misura piena”. L'Ufficio, in primo grado, si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed evidenziando che la norma invocata dal ricorrente di cui all'art. 15 ter d.p.r. 602 del 1973 si applica esclusivamente a decorrere dall'anno d'imposta 2014, per espressa previsione dell'art. 15 comma 4, d. lgs. 159 del 2015, come anche chiarito dalla Circolare 17E del 29.4.2016.
Tale eccezione viene riproposta in appello, in quanto, secondo l'Ufficio, il giudice di prime cure ha errato nell'applicazione della norma.
Sul punto si osserva che è vero che l'art. 15-ter è applicabile alle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi successive all'anno d'imposta oggetto della presente causa e che dunque la presente fattispecie è regolata dalla disciplina previgente, contenuta nell'art.
3-bis d. lgs. 462 del 1997.
Tuttavia, ritiene la Corte che l'applicazione della previgente disciplina non comporti quanto sostenuto dalla
Agenzia resistente, la cui lettura della norma prevista per l'ipotesi di inadempimento al pagamento rateale è errata sotto il profilo letterale ed è incostituzionale nel suo contenuto.
L'art.
3-bis comma 4 del d. lgs. 462 del 1997, nel testo anteriore le modifiche introdotte nel 2015 ed applicabili al caso in esame, prevedeva che “Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma
3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”. Secondo l'Ufficio, “l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena dedotto quanto versato” farebbe riferimento alle sanzioni ed agli interessi calcolati sull'imposta originaria, rateizzata dal contribuente, senza tenere conto dei pagamenti rateali eventualmente effettuati, evidentemente in tal modo leggendo la locuzione “misura piena” ovvero il “dedotto quanto versato”.
Anzitutto, la tesi è in contrasto con il tenore letterale della norma.
Il concetto di “misura piena”, infatti, non è relativo all'imposta, bensì alla stessa sanzione, ovvero alla percentuale di legge. In altri termini, la misura della sanzione non è relativa alla base su cui essa si calcola
(l'imposta) ma alla percentuale prevista dalla legge che, nel caso in esame, è quella “piena” del 30%, senza l'applicazione della riduzione prevista del 10%.
Si deve infatti osservare che l'importo che il contribuente può rateizzare, sempre con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 d. lgs. 462 del 1997, gode della riduzione prevista dalla norma espressamente richiamata di cui all'art. 3 d. lgs. 462 del 1997, secondo cui “l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto di due terzi”. La decadenza dalla rateazione, dunque, comporta la perdita del beneficio della riduzione della sanzione di due terzi e la conseguente applicazione in “misura piena”, calcolata sull'imposta dovuta.
Del resto, anche questo è il senso dell'art. 15 ter, che prevede anch'esso l'applicazione della sanzione in misura piena.
Per quanto concerne poi il riferimento al “dedotto quanto versato”, esso deve essere letto nel senso che le sanzioni si applicano sull'imposta “dedotto quanto versato”, e non certo che il versato deve essere dedotto dall'imposta, dagli interessi e dalle sanzioni originarie. Tanto è confermato dal fatto che la base su cui calcolare interessi e sanzioni non viene definita come “imposta”, ma come “importo dovuto”: e tale non può essere se non l'imposta originaria detratto quanto versato.
Che tale sia la più corretta interpretazione discende peraltro dalla constatazione che applicando sanzioni e interessi sull'originaria imposta, verrebbe violato il principio della proporzionalità della sanzione di cui all'art. 7 d. lgs. 472 del 1997, in quanto le sanzioni verrebbero applicate ad un importo che non corrisponde a quanto dovuto dal contribuente. Il contribuente verrebbe sanzionato in sostanza per un fatto diverso da quello commesso.
Tanto sarebbe irragionevole tale interpretazione, e dunque difforme dal parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., che la sproporzione sarebbe maggiore quanto più diligente è stato il contribuente: infatti, se il contribuente risulta inadempiente alle prime rate, la sproporzione tra imposta residua e sanzione è minima, mentre quanto più il contribuente è stato diligente pagando un numero considerevole di rate, la sproporzione tra sanzione e imposta residua sarebbe enorme. E ciò è quello che esattamente accaduto nel caso di speci.
Del resto, neanche si potrebbe sostenere che l'applicazione di sanzioni sull'imposta originaria costituisce la conseguenza pregiudizievole a carico del contribuente per avere saltato il pagamento di una rata. È fin troppo evidente, infatti, che la conseguenza pregiudizievole per il contribuente è insita nella stessa decadenza dalla rateazione e dal pagamento delle sanzioni in misura piena, ragion per cui il sistema è già in sé foriero di una gravosa pena a carico del contribuente che si renda inadempiente. Ciò dimostra che sarebbe oltremodo gravoso ed ingiustificato e del tutto sproporzionato aggiungere a tale meccanismo sanzionatorio l'ulteriore e draconiana applicazione di sanzioni su un importo che in parte è stato già versato.
Pertanto, anche nella disciplina antecedente la riforma del 2015, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, le sanzioni e gli interessi trovavano applicazione sul residuo dovuto, con la conseguenza che l'art. 15 ter assume una funzione di interpretazione autentica, a fronte delle distorsive interpretazioni fornite dalla prassi.
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellato che liquida in euro 600,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Pintus Snc 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 561/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019006567 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di cusa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n°561/2020, la CTP di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, c.f. CF_Resistente_1, disponendo la rideterminazione delle sanzioni e degli interessi sull'imposta residua dovuta ai sensi dell'art. 15,c2, DPR n. 602/1973, con compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
L'Ufficio ha ritenuto che la sentenza impugnata sia errata e la domanda originaria del Ricorrente infondata, poiché il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'interpretazione sistematica che scaturisce dal combinato disposto dell'art. 15 ter, c. 2, DPR n. 602/1973 con le altre norme, a parere dell'Appellante, connesse.
I motivi di appello, possono essere come di seguito riassunti:
1.inapplicabilità della norma favorevole al contribuente, in quanto, secondo l'Ufficio, l'art. 15-ter, comma 2, del DPR 602/1973 è stato introdotto dal D.
Lgs. 159/2015 e, al comma 4), stabilisce che tale norma si applica solo per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2014 e successivi. Poiché la controversia riguarda l'anno 2013, deve applicarsi la norma previgente.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il Contribuente appellato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Causa è tenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Per comprendere l'oggetto del giudizio è necessaria una premessa. A seguito di controllo ex art. 36 bis, DPR n. 600/73 il Ricorrente, attuale Appellante, chiese la rateazione del debito d'imposta risultante aglia tti d'Ufficio.
Regolarmente pagate le prime rate, il Contribuente omise, nel termine previsto, il pagamento di alcune rate.
L'Ufficio, quindi, accertata la decadenza dal beneficio rateale, ha iscritto a ruolo l'importo delle rate non pagate, applicando le sanzioni e gli interessi sull'intero importo della imposta originaria rateizzata, ai sensi dell'art.
3-bis, comma 3, D. lgs. 462/97.
L'Appellante eccepisce la violazione dell'art. 15-ter, comma 1 del DPR n. 602 del 29.09.1973 ai sensi del quale “In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in misura piena”. L'Ufficio, in primo grado, si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso ed evidenziando che la norma invocata dal ricorrente di cui all'art. 15 ter d.p.r. 602 del 1973 si applica esclusivamente a decorrere dall'anno d'imposta 2014, per espressa previsione dell'art. 15 comma 4, d. lgs. 159 del 2015, come anche chiarito dalla Circolare 17E del 29.4.2016.
Tale eccezione viene riproposta in appello, in quanto, secondo l'Ufficio, il giudice di prime cure ha errato nell'applicazione della norma.
Sul punto si osserva che è vero che l'art. 15-ter è applicabile alle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi successive all'anno d'imposta oggetto della presente causa e che dunque la presente fattispecie è regolata dalla disciplina previgente, contenuta nell'art.
3-bis d. lgs. 462 del 1997.
Tuttavia, ritiene la Corte che l'applicazione della previgente disciplina non comporti quanto sostenuto dalla
Agenzia resistente, la cui lettura della norma prevista per l'ipotesi di inadempimento al pagamento rateale è errata sotto il profilo letterale ed è incostituzionale nel suo contenuto.
L'art.
3-bis comma 4 del d. lgs. 462 del 1997, nel testo anteriore le modifiche introdotte nel 2015 ed applicabili al caso in esame, prevedeva che “Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma
3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”. Secondo l'Ufficio, “l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena dedotto quanto versato” farebbe riferimento alle sanzioni ed agli interessi calcolati sull'imposta originaria, rateizzata dal contribuente, senza tenere conto dei pagamenti rateali eventualmente effettuati, evidentemente in tal modo leggendo la locuzione “misura piena” ovvero il “dedotto quanto versato”.
Anzitutto, la tesi è in contrasto con il tenore letterale della norma.
Il concetto di “misura piena”, infatti, non è relativo all'imposta, bensì alla stessa sanzione, ovvero alla percentuale di legge. In altri termini, la misura della sanzione non è relativa alla base su cui essa si calcola
(l'imposta) ma alla percentuale prevista dalla legge che, nel caso in esame, è quella “piena” del 30%, senza l'applicazione della riduzione prevista del 10%.
Si deve infatti osservare che l'importo che il contribuente può rateizzare, sempre con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 d. lgs. 462 del 1997, gode della riduzione prevista dalla norma espressamente richiamata di cui all'art. 3 d. lgs. 462 del 1997, secondo cui “l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto di due terzi”. La decadenza dalla rateazione, dunque, comporta la perdita del beneficio della riduzione della sanzione di due terzi e la conseguente applicazione in “misura piena”, calcolata sull'imposta dovuta.
Del resto, anche questo è il senso dell'art. 15 ter, che prevede anch'esso l'applicazione della sanzione in misura piena.
Per quanto concerne poi il riferimento al “dedotto quanto versato”, esso deve essere letto nel senso che le sanzioni si applicano sull'imposta “dedotto quanto versato”, e non certo che il versato deve essere dedotto dall'imposta, dagli interessi e dalle sanzioni originarie. Tanto è confermato dal fatto che la base su cui calcolare interessi e sanzioni non viene definita come “imposta”, ma come “importo dovuto”: e tale non può essere se non l'imposta originaria detratto quanto versato.
Che tale sia la più corretta interpretazione discende peraltro dalla constatazione che applicando sanzioni e interessi sull'originaria imposta, verrebbe violato il principio della proporzionalità della sanzione di cui all'art. 7 d. lgs. 472 del 1997, in quanto le sanzioni verrebbero applicate ad un importo che non corrisponde a quanto dovuto dal contribuente. Il contribuente verrebbe sanzionato in sostanza per un fatto diverso da quello commesso.
Tanto sarebbe irragionevole tale interpretazione, e dunque difforme dal parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., che la sproporzione sarebbe maggiore quanto più diligente è stato il contribuente: infatti, se il contribuente risulta inadempiente alle prime rate, la sproporzione tra imposta residua e sanzione è minima, mentre quanto più il contribuente è stato diligente pagando un numero considerevole di rate, la sproporzione tra sanzione e imposta residua sarebbe enorme. E ciò è quello che esattamente accaduto nel caso di speci.
Del resto, neanche si potrebbe sostenere che l'applicazione di sanzioni sull'imposta originaria costituisce la conseguenza pregiudizievole a carico del contribuente per avere saltato il pagamento di una rata. È fin troppo evidente, infatti, che la conseguenza pregiudizievole per il contribuente è insita nella stessa decadenza dalla rateazione e dal pagamento delle sanzioni in misura piena, ragion per cui il sistema è già in sé foriero di una gravosa pena a carico del contribuente che si renda inadempiente. Ciò dimostra che sarebbe oltremodo gravoso ed ingiustificato e del tutto sproporzionato aggiungere a tale meccanismo sanzionatorio l'ulteriore e draconiana applicazione di sanzioni su un importo che in parte è stato già versato.
Pertanto, anche nella disciplina antecedente la riforma del 2015, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, le sanzioni e gli interessi trovavano applicazione sul residuo dovuto, con la conseguenza che l'art. 15 ter assume una funzione di interpretazione autentica, a fronte delle distorsive interpretazioni fornite dalla prassi.
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellato che liquida in euro 600,00 oltre oneri accessori, se dovuti.