Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Middione e Simone Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Enna e Ministero dell’Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del provvedimento di diniego di nulla osta per l’acquisto di armi n. CAT.6H/P.A.S./2023, prot.-OMISSIS- emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- e notificato il 24.02.2024;
2) ove occorra del preavviso di rigetto dell’istanza di nulla osta per l’acquisto di armi n. CAT.6F/-OMISSIS- emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- e notificato il 09.01.2024;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali ancorché di estremi sconosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Enna e del Ministero dell'Interno e di Questura Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AG LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. In data 16 ottobre 2023 il ricorrente ha presentato alla Questura di Enna istanza per ottenere il nulla osta per l’acquisto di armi.
Previa comunicazione del preavviso di diniego, la Questura ha negato detto Nulla Osta ritenendo che il ricorrente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità dell’uso delle armi e che non riunisse i requisiti soggettivi previsti dalla legge per poterle detenere in quanto:
- a carico dello stesso risulta una sentenza emessa dalla Corte di Appello di-OMISSIS- il-OMISSIS- di condanna a mesi quattro di reclusione e al pagamento di € 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del DPR n. 309/1990 commesso in data 1° settembre 2008;
- agli atti dell’Ufficio emerge una segnalazione all’A.G. del -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 648 cp (ricettazione) e 75 DPR n. 309/1990 (uso di sostanze stupefacenti) da cui è scaturito il procedimento penale iscritto al n.r.g. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di-OMISSIS-.
La Questura ha inoltre rilevato che la detenzione ai soli fini affettivi di un’arma è realizzabile anche diversamente ovvero, ad esempio, richiedendone la disattivazione.
2. Con ricorso notificato il 24 aprile 2024 il ricorrente è insorto contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i profili, preliminari ed assorbenti, dell’incompetenza e della violazione e falsa applicazione artt. 35 e 39 R.D. 773/1931.
Ha rilevato, al riguardo, che il Questore, ai fini del rilascio del proprio nulla osta all’acquisto di armi, ai sensi dell’art. 35, comma quinto, del R.D. n. 733/1931, può fare svolgere verifiche di tipo medico, affinché sia accertato che il richiedente non sia affetto “da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.”, ma non può supportare il proprio diniego sulla base della pericolosità del richiedente essendo tale valutazione riservata, ai sensi dell’art. 39 TULPS, unicamente all’Autorità prefettizia.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto, in subordine, l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti ulteriori profili:
II. Violazione e falsa applicazione art. 11 e 43 del TULPS. - Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Erronea valutazione dei fatti. Irragionevolezza manifesta.
III. Violazione e falsa applicazione art. 11 e 43, comma 2, TULPS – Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Irragionevolezza.
IV. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta difetto di motivazione .
V. Violazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 – Violazione art. 41 Carta di Nizza.
i. La Questura avrebbe dovuto tener conto della più recente condotta dello stesso nonché del fatto che i pregiudizi richiamati sono molto risalenti nel tempo e, quindi, del tutto inidonei a dimostrare l’assenza della buona condotta ai fini del giudizio di affidabilità.
Negli anni più recenti il ricorrente ha conseguito la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, esercitata con decoro e dignità, ricopre la carica di Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica ed è inserito in un contesto sociale volto alla tutela dei soggetti più vulnerabili
ii. La Questura di Enna - al fine di adottare il provvedimento impugnato - ha fondato il giudizio di non affidabilità del ricorrente, per l’assenza di buona condotta e di carenza dei requisiti soggettivi, sulla base di circostanze risalenti nel tempo, senza una adeguata istruttoria e senza una motivazione sufficiente.
iii. Assume ancora il ricorrente che del tutto apodittica e irragionevole sarebbe l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui: “la detenzione ai soli fini affettivi di un arma è realizzabile anche diversamente ovvero, ad esempio, richiedendone la disattivazione”.
Per chiederne la disattivazione il ricorrente avrebbe dovuto, invero, essere in possesso dell’arma e quindi essere in possesso di valido titolo per acquistarla.
In ogni caso la disattivazione sarebbe irreversibile e precluderebbe il futuro utilizzo dell’arma qualora il ricorrente intendesse richiedere il porto d’armi.
iv. Sarebbero, infine, rimaste prive di riscontro le osservazioni presentate dal ricorrente nonché la richiesta di audizione.
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 215 del 30 maggio 2025 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del paventato periculum in mora.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo contestato con il primo motivo di ricorso.
L’art. 35, comma 7, TULPS subordina il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi “alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”.
Secondo un orientamento, che il Collegio condivide, “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 39 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS), il Questore, ai fini del rilascio del proprio nulla osta all’acquisto di armi, ai sensi dell’art. 35 cit., quinto comma, può fare svolgere verifiche di tipo medico, affinché sia accertato che il richiedente non sia affetto “da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”, ma non può supportare il proprio diniego sulla base della pericolosità del richiedente, valutazione riservata, ai sensi dell’art. 39 TULPS unicamente all’Autorità prefettizia. Quest’ultima è, di conseguenza, l’unica Autorità di Polizia cui compete negare la detenzione di armi alle persone ritenute “pericolose” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13.1.2012, n. 177; T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 1897/2004) ” (Tar Palermo, sez. III, sentenza n. 2386 del 16 novembre 2020; idem n. 2565 del 14 settembre 2021).
Nel caso in esame il Questore ha fondato il diniego di nulla osta all’acquisto di armi sulla ritenuta assenza di buona condotta e sulla inaffidabilità del ricorrente circa l’uso delle armi, in considerazione dei pregiudizi penali a carico dello stesso, ovvero in quanto: a) a carico del ricorrente “risulta una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di-OMISSIS- il -OMISSIS-. di condanna a mesi quattro di reclusione e al pagamento di € 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti), commesso in data 01.9.2008 in -OMISSIS-” ; b) “agli atti di questo Ufficio si rileva, altresì, una segnalazione all’A.G. -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione e 75 del D.P.R. 309/1990 (uso di sostanze stupefacenti), da cui è scaturito il procedimento penale iscritto al n.r.-OMISSIS-R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di-OMISSIS-”.
Il denegato nulla osta non si fonda, pertanto, sulle risultanze del certificato medico di cui al richiamato comma 7 dell’art. 35 TULPS ma su giudizio di inaffidabilità del ricorrente che, attenendo al diverso provvedimento di divieto di detenzione delle armi e munizioni di cui al successivo art. 39 TULPS, rientra nella competenza dell’autorità prefettizia.
7. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione dovrà adottare tenendo conto di quanto statuito nella presente pronuncia.
8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP LE OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere
AG LA LL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AG LA LL | EP LE OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.