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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7185 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1348 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 1°.12.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'indi- Parte_1 rizzo di posta elettronica certificata ( dell'avv. Email_1
AN IA (cod. fisc.: , che la rappresenta CodiceFiscale_1
e difende unitamente all'avv. Alfonsina Di Caterino (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._2
-appellante- e
(cod. fisc.: Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, avv. Daniele Peccianti P.IVA_2
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via CodiceFiscale_3
G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv. Angela Carmela Donataccio, rap- presentata e difesa dall'avv. Fabio Cirilli (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_4 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in Controparte_1 riforma della sentenza impugnata (…): a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora, contenute negli artt. 1 - 6 e 8 del con- tratto di finanziamento del 15.05.2007 a Rogito Notaio Rep. Persona_1
69718, Racc. 22405 e nella premessa degli atti di erogazione e quietanza del 20.06.2007 e 27.09.2008, nonché di quello finale del 23.06.2008 (artt. 2 e 3 della voce in secondo luogo), per violazione della L. 07.03.1996 n. 108 (c.d. antiusura) e dichiarare per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi, nonché la nullità del contratto medesimo e di tutti gli atti successivi di quietanza, per illiceità della causa negoziale ex art. 1343 c.c., ed anche per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322
c.c.;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nei contratti testé detti, escluso quello finale del 23.06.2008, nella parte in cui determina il tasso di interesse corrispettivo e di mora con riferimento all'OR – Euro Interbank Offered Rate, per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. con riferimento alla l. 10.10.1990 n. 287 (norme a tutela della concorrenza e del mercato) ed in ogni caso per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB in tema di esatta determina- zione per iscritto delle condizioni economiche del contratto bancario, nonché per violazione dell'art. 118 TUB;
c) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti, mediante ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo, eliminazione radicale degli interessi laddove superiori a quello soglia ex L. 108/96 in applicazione dell'art. 1815 c.c., ovvero sostituendolo con quello legale secondo i parametri di cui all'art. 117 TUB n. 7.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”; per “Voglia l'On.le Corte di Appello Controparte_2 adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque in quanto non provato.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
FATTO E DIRITTO
2 1. La ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Latina la per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interessi corrispettivo e di mora, contenute negli artt.
1-6 e 8 del contratto di finanziamento del 15.05.2007 a rogito Notaio rep. 69718, Persona_1 racc. 22405 e nella premessa degli atti di erogazione e quietanza del 20.06.2007 e 27.09.2007, nonché di quello finale del 23.06.2008, per vio- lazione della L. 07.03.1996 n.108 e dichiarare per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi, nonché la nullità del contratto me- desimo e di tutti gli atti successivi di quietanza, per illiceità della causa ne- goziale ex art. 1343 c.c. ed anche per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c.;
B) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nei contratti testé detti, escluso quello finale del 23.06.2008, nella parte in cui determina il tasso di interesse corrispettivo e di mora con riferimento all'OR – Euro Interbank offered rate, per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e con riferimento alla legge 10.10.1990 n.287 ( norme a tutela della concorrenza e del mercato) ed in ogni caso per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB in tema di esatta determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto banca- rio, nonché dell'art. 118 TUB;
C) Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare- avere tra le parti, me- diante ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo, eliminazione ra- dicale degli interessi laddove superiori a quelli ex L. 108/96 in applicazione dell'art. 1815 c.c. ovvero sostituendolo con quello legale secondo i parametri di cui all'art. 117 TUB n.7”.
A sostegno delle domande proposte la società attrice ha dedotto che:
- il contratto di mutuo del 15.5.2007 ed i successivi atti di erogazione e quietanza del 20.6.2007, del 27.9.2007 e del 23.6.2008 violerebbero il disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto prevedono il c.d. “ammortamento alla francese: cioè secondo il metodo implicante la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contenente una formula di matematica
3 attuariale in applicazione della quale l'interesse applicato è quello composto anziché quello semplice”;
- il contratto di mutuo del 15.5.2007 ed i successivi atti di erogazione e quietanza del 20.6.2007, del 27.9.2007 e del 23.6.2008 violerebbe gli artt. 1343 c.c., 1322 c.c. e 118 T.U.B. in quanto la sommatoria del tasso di inte- resse corrispettivo e del tasso di interesse di mora, che sarebbe prevista negli artt. 1, 6 e 8 del contratto di mutuo, avrebbe determinato il supera- mento dei tassi soglia stabili trimestralmente dal MEF ai sensi della legge n. 108/1996;
- la clausola di determinazione del tasso degli interessi contenuto nell'atto di erogazione del 20.6.2007 e di quello del 27.0.2007, prevedendo quale parametro di indicizzazione l'OR, sarebbe frutto di un accordo di cartello in violazione della legge n. 287/1990.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale
[...] rigetto di quanto domandato poiché infondato in fatto ed in diritto e, co- munque, non provato dalla documentazione depositata inidonea a fornire il necessario supporto probatorio alle pretese attoree.
Con sentenza n. 1461/2020 del 23.7.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande attoree, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite alla convenuta. CP_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso Controparte_1 come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_2
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che “l'attore non ha fornito alcuna prova diretta o compiuta allegazione per dimostrare quanto enunciato nell'atto di citazione”. Sostiene l'appellante che “non vi è dubbio che sotto tale profilo la sentenza impugnata sia da riformare in quanto l'odierno appellante aveva prodotto sin dall'atto di citazione una perizia di parte”.
4 Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Il giudice di prime cure rileva che “non è enunciato [dalla società attrice] quale sia il limite del tasso soglia usurario teoricamente sforato, in quale mo- mento ed in che misura rispetto alla conclusione del contratto di cui è causa”.
Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in con- creto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale re- lativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri ele- menti contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
Non merita censura, allora, la statuizione del Tribunale di Latina in ordine alla genericità dell'allegazione in ordine al superamento del tasso di usura, censurata dalla società appellante con tale primo motivo.
2.2. In ogni caso, con la perizia di parte depositata dall'originaria parte at- trice si perviene ad affermare che la appellata avrebbe applicato tassi CP_2 superiori a quelli indicati dal MEF ai sensi della legge n. 108/1996 in quanto viene sommato il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi di mora (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giu- dizio).
Di contro, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi
5 previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214).
2.3. Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, poi, nessuna clausola prevista nei contratti per cui è causa, e soprattutto l'art. 6 del con- tratto di mutuo del 15.5.2007, prevede che l'interesse di mora si aggiunga a quello corrispettivo. La circostanza che il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale su quello previsto contrattualmente per gli interessi compensativi (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante - pag. 9 – primo grado di giudizio) non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine di individuare il rispetto del tasso soglia, in quanto gli interessi di mora non si sommano ma si sostituiscono agli interessi corrispettivi in caso di mancato pagamento di una rata del mutuo.
Conseguentemente, non merita censura la sentenza appellata laddove il giu- dice di primo grado ha affermato che l'eventuale ammissione della c.t.u. ri- chiesta dall'attore “avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un presupposto di per sé errato e cioè il preteso superamento del tasso soglia sulla scorta della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori”, e per tale ragione non ha ammesso la stessa.
3. Con il quarto motivo di appello si deduce, infatti, che erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe ammesso la c.t.u. contabile volta alla ricostruzione del piano di ammortamento ed all'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti.
Il motivo non è fondato
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
6 (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
In altri termini, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario attore) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestiva- mente allegato dalla parte onerata. Tanto più laddove si consideri che – come si è detto sopra – la deduzione di superamento del c.d. tasso soglia di usura da parte della società odierna appellante si fonda su un presupposto giuri- dico erroneo.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi riferita al tasso OR. In particolare, parte appellante sostiene di avere puntualmente allegato e richiamato “le clausole contrattuali censurate, nonché ii profili per le quali le stesse dovevano ritenersi censurabili”; e, quindi, che il giudice di prime cure abbia integralmente omesso l'esame degli atti del giudizio, rendendo così la sentenza meritevole di totale riforma.
Il motivo non è fondato.
4.1. Preliminarmente si deve ritenere che l'avere l'originaria parte attrice enunciato precedenti giurisprudenziali a sostegno del proprio assunto, e se- gnatamente della dedotta indeterminatezza del tasso di interesse ancorato all'OR, non consente di certo di affermare che la stessa abbia assolto all'onere di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, poi gravante sulla parte che introduce il giudizio. Anche in relazione a tale domanda di accertamento, dunque, l'affermazione in ordine alla genericità di allegazione da parte del giudice di primo grado non merita censura.
L'OR è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per ope- razioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF.
Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Suprema
Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. 7 "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giu- ridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
L'accertamento effettuato dalla Commissione Europea attiene, tuttavia, al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un pe- riodo di molto antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, stipulato
– come si è detto sopra – in data 11.8.2015. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, sarebbe predicabile l'indetermina- tezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti invocando quale prova privilegiata di tale accertamento la decisione sopra richiamata delle
Sezioni Unite.
4.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'OR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determina- zione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, ef- fettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze 8 della parziale nullità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alte- razione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine oc- corre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mu- tuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risul- tato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n.
17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 9 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determi- nato su scala europea, con caratteristiche analoghe a quelle dell'OR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati og- gettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala eu- ropea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determina- bilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del rife- rimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, conclu- dere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento nego- ziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parame- tro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto
(la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso uffi- ciale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
10 4.3. Fermo restando come il contratto di mutuo per cui è causa non rientri nel periodo interessato dall'accertamento di violazione della disciplina anti- trust effettuato dalla Commissione europea, si deve osservare come questo giudicante abbia già ritenuto in altre decisioni come quanto sostenuto dal suddetto precedente di legittimità in ordine alla nullità della clausola relativa agli interessi non possa essere condiviso.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'OR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti 'a valle', in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso OR nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'OR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato dalla Commissione Europea, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riprodu- zione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e
11 immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni og- getto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fi- deiussione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costitui- sce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda avente ad oggetto la rideter- minazione dell'esatto dare-avere tra le parti con espunzione dell'applicazione composta degli interessi per effetto del c.d. “piano di ammortamento alla francese”.
Il motivo non è fondato.
Il piano di ammortamento alla francese - che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente - esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
19.3.2025, n. 7382). In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che
12 vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n.
27823).
Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo pro- duttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo.
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente
“sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'am- mortamento e minori verso la fine.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la CP_1 Controparte_1 sentenza n. 1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 23.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sen- Controparte_1 tenza n. 1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione mono- cratica, il 23.7.2020;
13 condanna la dalla a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_2 in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR ET Thellung de Courtelary
14
AN IA (cod. fisc.: , che la rappresenta CodiceFiscale_1
e difende unitamente all'avv. Alfonsina Di Caterino (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._2
-appellante- e
(cod. fisc.: Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, avv. Daniele Peccianti P.IVA_2
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via CodiceFiscale_3
G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv. Angela Carmela Donataccio, rap- presentata e difesa dall'avv. Fabio Cirilli (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_4 per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in Controparte_1 riforma della sentenza impugnata (…): a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora, contenute negli artt. 1 - 6 e 8 del con- tratto di finanziamento del 15.05.2007 a Rogito Notaio Rep. Persona_1
69718, Racc. 22405 e nella premessa degli atti di erogazione e quietanza del 20.06.2007 e 27.09.2008, nonché di quello finale del 23.06.2008 (artt. 2 e 3 della voce in secondo luogo), per violazione della L. 07.03.1996 n. 108 (c.d. antiusura) e dichiarare per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi, nonché la nullità del contratto medesimo e di tutti gli atti successivi di quietanza, per illiceità della causa negoziale ex art. 1343 c.c., ed anche per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322
c.c.;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nei contratti testé detti, escluso quello finale del 23.06.2008, nella parte in cui determina il tasso di interesse corrispettivo e di mora con riferimento all'OR – Euro Interbank Offered Rate, per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. con riferimento alla l. 10.10.1990 n. 287 (norme a tutela della concorrenza e del mercato) ed in ogni caso per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB in tema di esatta determina- zione per iscritto delle condizioni economiche del contratto bancario, nonché per violazione dell'art. 118 TUB;
c) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare/avere tra le parti, mediante ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo, eliminazione radicale degli interessi laddove superiori a quello soglia ex L. 108/96 in applicazione dell'art. 1815 c.c., ovvero sostituendolo con quello legale secondo i parametri di cui all'art. 117 TUB n. 7.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria”; per “Voglia l'On.le Corte di Appello Controparte_2 adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque in quanto non provato.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
FATTO E DIRITTO
2 1. La ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Latina la per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interessi corrispettivo e di mora, contenute negli artt.
1-6 e 8 del contratto di finanziamento del 15.05.2007 a rogito Notaio rep. 69718, Persona_1 racc. 22405 e nella premessa degli atti di erogazione e quietanza del 20.06.2007 e 27.09.2007, nonché di quello finale del 23.06.2008, per vio- lazione della L. 07.03.1996 n.108 e dichiarare per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi, nonché la nullità del contratto me- desimo e di tutti gli atti successivi di quietanza, per illiceità della causa ne- goziale ex art. 1343 c.c. ed anche per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c.;
B) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nei contratti testé detti, escluso quello finale del 23.06.2008, nella parte in cui determina il tasso di interesse corrispettivo e di mora con riferimento all'OR – Euro Interbank offered rate, per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e con riferimento alla legge 10.10.1990 n.287 ( norme a tutela della concorrenza e del mercato) ed in ogni caso per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB in tema di esatta determinazione per iscritto delle condizioni economiche del contratto banca- rio, nonché dell'art. 118 TUB;
C) Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare- avere tra le parti, me- diante ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo, eliminazione ra- dicale degli interessi laddove superiori a quelli ex L. 108/96 in applicazione dell'art. 1815 c.c. ovvero sostituendolo con quello legale secondo i parametri di cui all'art. 117 TUB n.7”.
A sostegno delle domande proposte la società attrice ha dedotto che:
- il contratto di mutuo del 15.5.2007 ed i successivi atti di erogazione e quietanza del 20.6.2007, del 27.9.2007 e del 23.6.2008 violerebbero il disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto prevedono il c.d. “ammortamento alla francese: cioè secondo il metodo implicante la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contenente una formula di matematica
3 attuariale in applicazione della quale l'interesse applicato è quello composto anziché quello semplice”;
- il contratto di mutuo del 15.5.2007 ed i successivi atti di erogazione e quietanza del 20.6.2007, del 27.9.2007 e del 23.6.2008 violerebbe gli artt. 1343 c.c., 1322 c.c. e 118 T.U.B. in quanto la sommatoria del tasso di inte- resse corrispettivo e del tasso di interesse di mora, che sarebbe prevista negli artt. 1, 6 e 8 del contratto di mutuo, avrebbe determinato il supera- mento dei tassi soglia stabili trimestralmente dal MEF ai sensi della legge n. 108/1996;
- la clausola di determinazione del tasso degli interessi contenuto nell'atto di erogazione del 20.6.2007 e di quello del 27.0.2007, prevedendo quale parametro di indicizzazione l'OR, sarebbe frutto di un accordo di cartello in violazione della legge n. 287/1990.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale
[...] rigetto di quanto domandato poiché infondato in fatto ed in diritto e, co- munque, non provato dalla documentazione depositata inidonea a fornire il necessario supporto probatorio alle pretese attoree.
Con sentenza n. 1461/2020 del 23.7.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande attoree, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite alla convenuta. CP_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso Controparte_1 come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_2
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che “l'attore non ha fornito alcuna prova diretta o compiuta allegazione per dimostrare quanto enunciato nell'atto di citazione”. Sostiene l'appellante che “non vi è dubbio che sotto tale profilo la sentenza impugnata sia da riformare in quanto l'odierno appellante aveva prodotto sin dall'atto di citazione una perizia di parte”.
4 Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Il giudice di prime cure rileva che “non è enunciato [dalla società attrice] quale sia il limite del tasso soglia usurario teoricamente sforato, in quale mo- mento ed in che misura rispetto alla conclusione del contratto di cui è causa”.
Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in con- creto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale re- lativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri ele- menti contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
Non merita censura, allora, la statuizione del Tribunale di Latina in ordine alla genericità dell'allegazione in ordine al superamento del tasso di usura, censurata dalla società appellante con tale primo motivo.
2.2. In ogni caso, con la perizia di parte depositata dall'originaria parte at- trice si perviene ad affermare che la appellata avrebbe applicato tassi CP_2 superiori a quelli indicati dal MEF ai sensi della legge n. 108/1996 in quanto viene sommato il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi di mora (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giu- dizio).
Di contro, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi
5 previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214).
2.3. Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, poi, nessuna clausola prevista nei contratti per cui è causa, e soprattutto l'art. 6 del con- tratto di mutuo del 15.5.2007, prevede che l'interesse di mora si aggiunga a quello corrispettivo. La circostanza che il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale su quello previsto contrattualmente per gli interessi compensativi (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante - pag. 9 – primo grado di giudizio) non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine di individuare il rispetto del tasso soglia, in quanto gli interessi di mora non si sommano ma si sostituiscono agli interessi corrispettivi in caso di mancato pagamento di una rata del mutuo.
Conseguentemente, non merita censura la sentenza appellata laddove il giu- dice di primo grado ha affermato che l'eventuale ammissione della c.t.u. ri- chiesta dall'attore “avrebbe dovuto verificare l'esistenza di un presupposto di per sé errato e cioè il preteso superamento del tasso soglia sulla scorta della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori”, e per tale ragione non ha ammesso la stessa.
3. Con il quarto motivo di appello si deduce, infatti, che erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe ammesso la c.t.u. contabile volta alla ricostruzione del piano di ammortamento ed all'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti.
Il motivo non è fondato
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
6 (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
In altri termini, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario attore) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestiva- mente allegato dalla parte onerata. Tanto più laddove si consideri che – come si è detto sopra – la deduzione di superamento del c.d. tasso soglia di usura da parte della società odierna appellante si fonda su un presupposto giuri- dico erroneo.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi riferita al tasso OR. In particolare, parte appellante sostiene di avere puntualmente allegato e richiamato “le clausole contrattuali censurate, nonché ii profili per le quali le stesse dovevano ritenersi censurabili”; e, quindi, che il giudice di prime cure abbia integralmente omesso l'esame degli atti del giudizio, rendendo così la sentenza meritevole di totale riforma.
Il motivo non è fondato.
4.1. Preliminarmente si deve ritenere che l'avere l'originaria parte attrice enunciato precedenti giurisprudenziali a sostegno del proprio assunto, e se- gnatamente della dedotta indeterminatezza del tasso di interesse ancorato all'OR, non consente di certo di affermare che la stessa abbia assolto all'onere di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, poi gravante sulla parte che introduce il giudizio. Anche in relazione a tale domanda di accertamento, dunque, l'affermazione in ordine alla genericità di allegazione da parte del giudice di primo grado non merita censura.
L'OR è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per ope- razioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF.
Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Suprema
Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. 7 "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giu- ridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, al-la quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
L'accertamento effettuato dalla Commissione Europea attiene, tuttavia, al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un pe- riodo di molto antecedente alla stipula del contratto di cui è causa, stipulato
– come si è detto sopra – in data 11.8.2015. In relazione al periodo per cui è causa non risulta essere stata allegata, ancora prima che provata, alcuna intesa restrittiva della concorrenza: soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, infatti, sarebbe predicabile l'indetermina- tezza del tasso siccome dedotta dalle odierne appellanti invocando quale prova privilegiata di tale accertamento la decisione sopra richiamata delle
Sezioni Unite.
4.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'OR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determina- zione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, ef- fettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze 8 della parziale nullità della clausola che richiama l'OR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alte- razione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine oc- corre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mu- tuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risul- tato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n.
17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 9 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determi- nato su scala europea, con caratteristiche analoghe a quelle dell'OR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati og- gettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala eu- ropea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determina- bilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del rife- rimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, conclu- dere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento nego- ziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parame- tro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto
(la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso uffi- ciale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
10 4.3. Fermo restando come il contratto di mutuo per cui è causa non rientri nel periodo interessato dall'accertamento di violazione della disciplina anti- trust effettuato dalla Commissione europea, si deve osservare come questo giudicante abbia già ritenuto in altre decisioni come quanto sostenuto dal suddetto precedente di legittimità in ordine alla nullità della clausola relativa agli interessi non possa essere condiviso.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'OR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti 'a valle', in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso OR nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'OR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato dalla Commissione Europea, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riprodu- zione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e
11 immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni og- getto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fi- deiussione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costitui- sce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda avente ad oggetto la rideter- minazione dell'esatto dare-avere tra le parti con espunzione dell'applicazione composta degli interessi per effetto del c.d. “piano di ammortamento alla francese”.
Il motivo non è fondato.
Il piano di ammortamento alla francese - che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente - esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
19.3.2025, n. 7382). In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che
12 vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n.
27823).
Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo pro- duttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo.
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente
“sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'am- mortamento e minori verso la fine.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la CP_1 Controparte_1 sentenza n. 1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 23.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sen- Controparte_1 tenza n. 1461/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione mono- cratica, il 23.7.2020;
13 condanna la dalla a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_2 in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AR ET Thellung de Courtelary
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